Articolo 3 della Legge 3 agosto 1949, n. 623
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 settembre 1949
Art. 3.
E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialita' non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.
Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonche' per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.
Entrata in vigore il 16 settembre 1949