Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 24/11/2025, n. 21000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21000 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Dhaka in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento prot. n. V-1586 relativamente alla posizione 20240024049 del 16/01/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka, con la quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere un visto per turismo, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino pakistano – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 16 gennaio 2025, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di turismo.
2. La richiesta veniva respinta, con provvedimento del 16 gennaio 2025, redatto sul modulo uniforme di cui all’allegato VI del regolamento CE 810/2009 (c.d. “codice visti”), per insufficienza dei mezzi di sussistenza, inattendibilità dello scopo dichiarato, dubbi sulla reale intenzione di lasciare il territorio Schengen al termine del visto.
2. A sostegno della proposta impugnativa, il ricorrente riferisce in fatto che il visto è allo stesso necessario al fine di sostituire temporaneamente il fratello regolarmente residente in Italia nella gestione della propria attività commerciale, al fine di consentire al germano di tornare in patria per far visita al padre, gravemente malato. In diritto deduce l’arbitrarietà e l’ingiustizia manifesta della decisione, non sorretta da adeguata motivazione, la violazione e l’eccesso di potere, nonché la violazione della normativa di settore, ritenendo di possedere i requisiti di rilascio del visto.
3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato documentazione inclusiva di una relazione sui fatti di causa redatta dalla competente sede diplomatica, specificando che: a) il visto è stato richiesto dall’interessato con causale “ visita a familiari/amici ” con allegata una lettera di invito per turismo del fratello residente in Italia, e, b) l’istanza non era sorretta da adeguata documentazione bancaria né dimostrativa della situazione lavorativa.
4. All’esito dell’udienza camerale del 17/6/25 il Collegio, preso atto del deposito di procura alle liti legalizzata e della rinuncia alla domanda cautelare, ha fissato l’udienza di merito del 18 novembre 2025.
5. All’udienza del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Occorre preliminarmente dare atto della regolarizzazione della procura alle liti.
7. Nel merito, il ricorso è infondato.
Ed invero rileva anzitutto il Collegio che il provvedimento impugnato è conforme al modulo il cui utilizzo è imposto dalla normativa eurounitaria e, segnatamente, dall’art. 32 del codice visti e dal suo Allegato VI.
La sua motivazione, sebbene resa attraverso l’uso di espressioni alternativamente predefinite, appare idonea a dare conto dell'iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, contenendo gli elementi necessari e sufficienti dai cui risulta, in modo non equivoco, la sussistenza della ragione del diniego, consistente nella carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del visto di ingresso nel Paese.
8. Tanto precisato per quanto attiene alla doglianza attinente alla forma di manifestazione della motivazione, è possibile passare alle censure sulle valutazioni dell’amministrazione, parimenti infondate.
E’ opportuno sottolineare che l’amministrazione, nel rilasciare il visto di ingresso, ha in ogni caso il potere di controllare che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva, come desumibile dall’art. 4 c. 3 T.U.Imm. a mente del quale “ Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)”. Lo stesso potere si desume dall’art. 4 del D.M. n 850 del 2011 secondo il quale “ 1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.”
Per consolidata giurisprudenza di primo grado e legittimità la valutazione relativa allo scopo del viaggio è connotata da discrezionalità particolarmente lata, deve essere ancorata, in sede motivazionale, a dati oggettivi, e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis, Cons. St., IV, n. 11744/2022).
Nel caso di specie osserva il Collegio che dalla relazione redatta dalla sede diplomatica – che assume in questa sede valenza, non di motivazione postuma, bensì di documento istruttorio ai fini della decisione sulla legittimità dell’atto impugnato – risulta quanto segue.
In primo luogo vi sono degli evidenti indici di intenzione di utilizzo del visto per finalità diverse da quelle dichiarate, in quanto il richiedente intende utilizzare il visto turistico, richiesto per far visita la fratello, al fine di svolgere in sua vece attività lavorativa, finalità che quindi richiederebbe un visto per lavoro.
Sussistono altresì indici di “ rischio migratorio ”, inteso quale rischio che il richiedente non rientri nel paese d’origine allo scadere del visto turistico, individuati non irragionevolmente dalla sede nella presenza di forti legami familiari in Italia, nell’assenza di forti legami familiari nel paese di provenienza e nella debole posizione economico-lavorativa nel Paese di origine (essendo il ricorrente titolare di una generica licenza per commercio ed avuto anche riguardo alla mancata esibizione, contestualmente alla presentazione dell’istanza, alla sede diplomatica di documentazione bancaria attestante la stabilità dei redditi) e, non da ultimo, nella circostanza che il richiedente non ha comunicato chiaramente le proprie intenzioni all’amministrazione.
Alla luce di ciò, deve rilevarsi, in primo luogo, che l’istruttoria condotta risulta completa. L’Amministrazione, infatti, si è correttamente conformata alla normativa di settore, che impone un esame approfondito delle domande di visto per verificare che il richiedente non presenti un rischio di immigrazione illegale e intenda partire prima della scadenza del visto (art. 21 codice visti), anche attraverso un’analisi della sua situazione socio-economica (art. 4 del decreto interministeriale n. 850 del 2011).
In secondo luogo, ferma restando l’ampia discrezionalità che caratterizza l’agire amministrativo nel settore in esame, non è dato rilevare nelle conclusioni cui l’Amministrazione è pervenuta alcuna irragionevolezza o ingiustizia.
Ed invero – sebbene possa dirsi certamente meritevole di apprezzamento la volontà del cittadino extracomunitario di far visita ai propri familiari – nel caso di specie l’Amministrazione ha debitamente valorizzato gli evidenti indici di rischio migratorio sopra descritti, in funzione di tutela del prioritario interesse, non solo dello Stato italiano ma anche di quello degli altri Stati membri dell’Unione, ad impedire l’immigrazione illegale.
9. Conclusivamente, rilevata l’infondatezza dei motivi di doglianza articolati con il presente gravame – che va, conseguentemente, respinto – ritiene il Collegio che sussistano valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RZ, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RO | FR RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.