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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10512 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 13/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 27780/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l' udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito do note scritte, autorizzate ex art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte di trattazione della causa, ove sono state ribadite le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni;
a questo punto la causa viene decisa, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato in data 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27780 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
e vertente
TRA
con Socio Unico - Direzione e Coordinamento di Parte_1 Controparte_1
l (P.I. , , in persona del procuratore Avv.
[...]Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
Responsabile della , giusta procura generale del 18 ottobre Controparte_4
2024, per atto Notaio in Milano Rep. N. 31256 Racc. N. 11727 registrata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 22 ottobre 2024, serie 1T N. 100777, (doc. 2), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Esposito (del foro di Napoli), con studio in Napoli al
Viale Gramsci, 21 pec e NT LI (del Email_1 foro di Roma), pec ), elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del primo, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
Avv. OL LI ( , rapp.to e difeso dall'avv. Andrea LI, elett.te C.F._1
dom.to in Napoli presso il suo studio alla via Arangio Ruiz n. 107, dom.lio digitale PEC:
come da mandato in atti Email_3 Email_4
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12317/24, in materia di compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i., l'avv.to OL LI chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Napoli la condanna della appellante al pagamento di € 4963,50, ed oltre interessi e spese legali, quale compenso professionale per l'attività difensiva svolta nell'interesse di Wind Telecomunicazioni, nell'ambito del procedimento promosso da e dinanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catania, come da parcella n. 189 del 20.11.2008 e relativo parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 63/2018
Proponeva opposizione avverso detto d.i. ( n. 4123/19) in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., eccependo per quanto qui interessa: l'improponibilità della domanda in ragione dell'indebito frazionamento, operato dal ricorrente, del credito discendente da un rapporto sostanzialmente unitario, nonché nel merito l'errata quantificazione dei diritti e degli onorari del giudizio.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 12317/24, depositata il 16.5.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio, innanzi a questo Tribunale, LI OL e riproponendo, con separati motivi, le questioni sollevate, in primo grado, dell'illecito frazionamento e della sproporzione della liquidazione indicata in parcella, con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva LI OL, eccependo in via preliminare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la relativa improcedibilità, nonché concludendo, in ogni caso, per il rigetto dell'appello nel merito .
Rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la causa veniva dunque decisa in data odierna, mediante la presente sentenza.
*****
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità dell'appello.
Come affermato dalla Suprema Corte ( v. Cass S.U., n. 14916/2016 e Cass., S.U., n. 14917/2016),
l'inesistenza della notificazione può ritenersi configurabile esclusivamente nei casi in cui si riscontri una totale assenza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività posta in essere risulti priva degli elementi costitutivi minimi necessari a qualificare l'atto stesso come notificazione. Tali elementi essenziali si identificano: a) nell'attività di trasmissione dell'atto, che deve essere compiuta da un soggetto legittimato ex lege, in modo tale che sia possibile individuare un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento giuridico;
b) nella fase della consegna, intesa in senso ampio, come il raggiungimento di uno degli esiti previsti dall'ordinamento, che consentano di considerare la notifica comunque perfezionata, con esclusione unicamente dei casi in cui l'atto venga restituito al mittente, senza alcun contatto con il destinatario, configurando così una mera attività tentata e non compiuta.
La sussistenza di questi requisiti strutturali è sufficiente a ritenere giuridicamente configurabile la notificazione, evidenziando la riconducibilità della sequenza notificatoria al “tipo” individuato dalla legge.
Ne consegue che non può essere qualificata come inesistente una notificazione che, pur affetta da vizi, presenti un collegamento tra l'attività svolta e il suo destinatario, nonché una riconoscibile forma di esercizio del potere notificatorio.
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che i vizi della notifica dell'atto di appello, identificati dall'appellato nella mancata/errata attestazione di conformità degli atti notificati a mezzo pec, costituiscono mere irregolarità ( ossia meri errori materiali nella stesura della relata, ictu oculi riconoscibili), nemmeno integranti ipotesi di nullità della notifica, ma in ogni caso giammai ipotesi di inesistenza. Ove anche volesse ritenersi integrata una ipotesi di nullità, la stessa dovrebbe ritenersi ad ogni modo sanata, stante la costituzione dell'appallato che appare aver apprestato difese sulla base della piena conoscenza dell'atto di appello, sicché alcuna lesione del diritto di difesa appare integrata.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
Si rileva, infatti, che è fondato il motivo d'appello concernente la eccezione di improponibilità dell'azione proposta dall'appellato.
Invero, non può condividersi quanto in proposito ritenuto dal Giudice di Pace, il quale ha considerato infondata la prospettata questione sul presupposto che non vi sarebbe stato alcun abusivo comportamento processuale, trattandosi di domanda di pagamento riferita ad una singola ed autonoma prestazione professionale.
Con riguardo al tema dell'abusivo frazionamento del credito nelle ipotesi di obbligazioni contrattuali che nascano da rapporti che si protraggano nel tempo o da prestazioni professionali di contenuto analogo o ad elevata ripetitività, la Suprema Corte ha elaborato, nel corso degli anni, i seguenti principi:
- in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento;
- le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019);
- l'espressione "medesimo rapporto di durata" va, tuttavia, letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia, mentre nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"
(Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio
(Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013);
- pertanto, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili
(come precisano le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio, salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass. 24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).
Nel caso in esame, emerge che l'avv.to LI abbia proposto più azioni per il pagamento di plurimi crediti, tutti già esigibili quanto meno alla data della messa in mora del 1.12.2009 ( v. doc.
n. 9, prod.parte appellata tra cui compare il procedimento in relazione al quale in questo giudizio si discorre del pagamento dei compensi professionali) e tutti originanti dalla difesa prestata nell'interesse dell'odierna appellante in processi ( più di cento) aventi oggetto del tutto analogo e implicanti difese per gran parte ripetitive.
Emerge quindi l'unitarietà della vicenda sostanziale alla base dei crediti reclamati, che secondo i più recenti orientamenti espressi dalla Suprema Corte avrebbe imposto una azione unitaria per il pagamento degli stessi, laddove l'avv.to LI ha, invece, agito con plurime procedure per la liquidazione dei compensi, tante per quanti erano i giudizi ( ad oggetto analogo) in cui aveva prestato la propria opera nei confronti dell'unico cliente, senza dedurre e comprovare la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato tale da giustificare la tutela frazionata.
A fronte di ciò, a nulla rileva che ogni credito sia sorto da un incarico formalmente autonomo, posto che l'esegesi della Suprema Corte impone di tener conto non dei singoli rapporti d'opera professionale, concernenti i singoli giudizi, ma della unitaria vicenda sostanziale alla base dei diversi incarichi conferiti all'avvocato e che ne ha giustificato, appunto, in un arco temporale considerevole, il prolungato conferimento ( si noti che dalla lettera di messa in mora del 9.12.2009 emerge di un rapporto di fiducia, da presumersi alla luce dei continuati incarichi, perdurante da oltre cinque anni).
Né i precedenti giurisprudenziali, richiamati dall'appellato, minano il convincimento di questo
Tribunale, posto che gli stessi si sono formati in epoca precedente ai più recenti arresti della
Suprema Corte, che, invece, richiamano il Giudice ad una valutazione unitaria della vicenda sostanziale da cui scaturiscono le prestazioni aventi contenuto analogo.
Le argomentazioni dell'appellato a giustificazione dell'introduzione della tutela frazionata non valgono a spiegare la sussistenza di un interesse oggettivo e giuridicamente qualificato in tal senso.
Al riguardo, basti evidenziare che tutti i giudizi di cui trattasi, aventi ad oggetto la liquidazione di competenze professionali, hanno natura prettamente documentale ( né è stato provato in che senso e modo in alcuni di essi si palesasse una istruttoria diversa) e non avrebbero richiesto la partecipazione di soggetti diversi rispetto al professionista e al suo cliente, sicché alcuna esigenza legata ai principi di economia processuale e giusto processo può avvalorare la tesi della necessità di procedere in via separata per il recupero delle proprie competenze da parte dell'avv.to LI: per vero riguardata la condotta processuale di quest'ultimo alla luce di tali principi, non può farsi a meno di evidenziare che la stessa ha prodotto una proliferazione di giudizi, assolutamente evitabile, data la analogia delle questioni prospettate, che ha aggravato non solo ingiustificatamente la posizione della controparte ( costretta a difendersi in ognuno di essi), ma anche dell'intero sistema giustizia, determinando un evitabile aumento del contenzioso pendente.
Il frazionamento del credito ( per come innanzi accertato) costituisce quindi nella specie senz'altro una condotta abusiva che, come tale, va sanzionata.
Venendo quindi al profilo sanzionatorio, si evidenzia che la Suprema Corte ancora più di recente, nel ribadire che la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria, ha, tuttavia, precisato che qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice
è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale ( v. Cass. S.U n. 7299/2025). Risultando allora pacifico che nella specie la tutela del credito, abusivamente frazionato, non possa più trovare ingresso in via unitaria mediante un' azione unitaria ( posto che per parte del credito sono intervenuti provvedimenti passati in giudicato), occorre valutare i motivi di appello proposti dall'appellante con riguardo alla proporzionalità dei compensi oggetto di riconoscimento da parte del Giudice di Pace.
Sul punto vanno condivisi i motivi di appello ove con gli stessi viene evidenziato vizio della sentenza di primo grado ove la stessa non ha dato conto della prova dell'attività per la quale ha riconosciuto il pagamento delle competenze, nonché dei criteri di valutazione della relativa congruità.
Per vero, mette conto evidenziare innanzitutto che sin dal primo grado l'odierna appellante ha contestato l'applicazione delle tariffe superiori a quelle minime avuto riguardo all'effettiva attività processuale documentata e alla semplicità delle questioni controverse in giudizi caratterizzati da sostanziale semplicità e serialità delle difese.
Tenuto conto di tali criteri, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, applicato lo scaglione tariffario indicato in parcella e valutata l'attività documentata nel predetto processo svoltosi innanzi al Giudice di Pace appare, quindi, congruo riconoscersi all'avvocato LI per l'attività espletata nel giudizio per cui è causa i seguenti onorari : 210,00 euro per lo studio della controversia;
110 euro per la consultazione con il cliente;
55 euro per la ricerca documenti;
170 euro per la comparsa di costituzione;
45 euro per la partecipazione a udienza;
215 euro per la discussione in udienza, per un totale di euro 805,00. Per quanto riguarda i diritti in applicazione del D.M. 127/2004, possono riconoscersi l'importo complessivo di euro 450,00.
Emerge quindi un credito dell'avv.to LI per complessivi euro 1255,00, cui aggiungere IVA e
CPA di legge, nonché rimb spese forf nella misura dle 15% del compenso ed interessi al tasso richiesto di cui al d.lgs n. 231/2002 con decorrenza dalla lettera di messa in mora del 9/12/2009.
Posto l'accoglimento dell'appello per i motivi suddetti va, quindi, certamente revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e disposta la condanna di cui al dispositivo a carico dell'appellante.
Venendo al governo delle spese di lite, posto l'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito e tuttavia tenuto conto delle novità degli orientamenti giurisprudenziali che ne hanno determinato l'accoglimento, si ritiene che le stesse, con riguardo ad ambo i gradi del giudizio possano trovare integrale compensazione ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello, promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello, per quanto di ragione, e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il d.i. n. 4123/19 emesso dal Giudice di Pace di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore di LI OL del complessivo Parte_1 importo di 1255,00 cui aggiungere interessi ai sensi del d.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora del 9/12/2009 e sino al soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 13 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 13/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 27780/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l' udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito do note scritte, autorizzate ex art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte di trattazione della causa, ove sono state ribadite le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni;
a questo punto la causa viene decisa, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato in data 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27780 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
e vertente
TRA
con Socio Unico - Direzione e Coordinamento di Parte_1 Controparte_1
l (P.I. , , in persona del procuratore Avv.
[...]Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
Responsabile della , giusta procura generale del 18 ottobre Controparte_4
2024, per atto Notaio in Milano Rep. N. 31256 Racc. N. 11727 registrata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 22 ottobre 2024, serie 1T N. 100777, (doc. 2), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Esposito (del foro di Napoli), con studio in Napoli al
Viale Gramsci, 21 pec e NT LI (del Email_1 foro di Roma), pec ), elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del primo, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
Avv. OL LI ( , rapp.to e difeso dall'avv. Andrea LI, elett.te C.F._1
dom.to in Napoli presso il suo studio alla via Arangio Ruiz n. 107, dom.lio digitale PEC:
come da mandato in atti Email_3 Email_4
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12317/24, in materia di compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i., l'avv.to OL LI chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Napoli la condanna della appellante al pagamento di € 4963,50, ed oltre interessi e spese legali, quale compenso professionale per l'attività difensiva svolta nell'interesse di Wind Telecomunicazioni, nell'ambito del procedimento promosso da e dinanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catania, come da parcella n. 189 del 20.11.2008 e relativo parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 63/2018
Proponeva opposizione avverso detto d.i. ( n. 4123/19) in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., eccependo per quanto qui interessa: l'improponibilità della domanda in ragione dell'indebito frazionamento, operato dal ricorrente, del credito discendente da un rapporto sostanzialmente unitario, nonché nel merito l'errata quantificazione dei diritti e degli onorari del giudizio.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 12317/24, depositata il 16.5.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio, innanzi a questo Tribunale, LI OL e riproponendo, con separati motivi, le questioni sollevate, in primo grado, dell'illecito frazionamento e della sproporzione della liquidazione indicata in parcella, con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva LI OL, eccependo in via preliminare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la relativa improcedibilità, nonché concludendo, in ogni caso, per il rigetto dell'appello nel merito .
Rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la causa veniva dunque decisa in data odierna, mediante la presente sentenza.
*****
In via pregiudiziale va dichiarata la procedibilità dell'appello.
Come affermato dalla Suprema Corte ( v. Cass S.U., n. 14916/2016 e Cass., S.U., n. 14917/2016),
l'inesistenza della notificazione può ritenersi configurabile esclusivamente nei casi in cui si riscontri una totale assenza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività posta in essere risulti priva degli elementi costitutivi minimi necessari a qualificare l'atto stesso come notificazione. Tali elementi essenziali si identificano: a) nell'attività di trasmissione dell'atto, che deve essere compiuta da un soggetto legittimato ex lege, in modo tale che sia possibile individuare un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento giuridico;
b) nella fase della consegna, intesa in senso ampio, come il raggiungimento di uno degli esiti previsti dall'ordinamento, che consentano di considerare la notifica comunque perfezionata, con esclusione unicamente dei casi in cui l'atto venga restituito al mittente, senza alcun contatto con il destinatario, configurando così una mera attività tentata e non compiuta.
La sussistenza di questi requisiti strutturali è sufficiente a ritenere giuridicamente configurabile la notificazione, evidenziando la riconducibilità della sequenza notificatoria al “tipo” individuato dalla legge.
Ne consegue che non può essere qualificata come inesistente una notificazione che, pur affetta da vizi, presenti un collegamento tra l'attività svolta e il suo destinatario, nonché una riconoscibile forma di esercizio del potere notificatorio.
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che i vizi della notifica dell'atto di appello, identificati dall'appellato nella mancata/errata attestazione di conformità degli atti notificati a mezzo pec, costituiscono mere irregolarità ( ossia meri errori materiali nella stesura della relata, ictu oculi riconoscibili), nemmeno integranti ipotesi di nullità della notifica, ma in ogni caso giammai ipotesi di inesistenza. Ove anche volesse ritenersi integrata una ipotesi di nullità, la stessa dovrebbe ritenersi ad ogni modo sanata, stante la costituzione dell'appallato che appare aver apprestato difese sulla base della piena conoscenza dell'atto di appello, sicché alcuna lesione del diritto di difesa appare integrata.
Ciò posto, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
Si rileva, infatti, che è fondato il motivo d'appello concernente la eccezione di improponibilità dell'azione proposta dall'appellato.
Invero, non può condividersi quanto in proposito ritenuto dal Giudice di Pace, il quale ha considerato infondata la prospettata questione sul presupposto che non vi sarebbe stato alcun abusivo comportamento processuale, trattandosi di domanda di pagamento riferita ad una singola ed autonoma prestazione professionale.
Con riguardo al tema dell'abusivo frazionamento del credito nelle ipotesi di obbligazioni contrattuali che nascano da rapporti che si protraggano nel tempo o da prestazioni professionali di contenuto analogo o ad elevata ripetitività, la Suprema Corte ha elaborato, nel corso degli anni, i seguenti principi:
- in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", proporre plurime richieste giudiziali di adempimento;
- le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019);
- l'espressione "medesimo rapporto di durata" va, tuttavia, letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia, mentre nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"
(Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio
(Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013);
- pertanto, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili
(come precisano le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio, salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass. 24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).
Nel caso in esame, emerge che l'avv.to LI abbia proposto più azioni per il pagamento di plurimi crediti, tutti già esigibili quanto meno alla data della messa in mora del 1.12.2009 ( v. doc.
n. 9, prod.parte appellata tra cui compare il procedimento in relazione al quale in questo giudizio si discorre del pagamento dei compensi professionali) e tutti originanti dalla difesa prestata nell'interesse dell'odierna appellante in processi ( più di cento) aventi oggetto del tutto analogo e implicanti difese per gran parte ripetitive.
Emerge quindi l'unitarietà della vicenda sostanziale alla base dei crediti reclamati, che secondo i più recenti orientamenti espressi dalla Suprema Corte avrebbe imposto una azione unitaria per il pagamento degli stessi, laddove l'avv.to LI ha, invece, agito con plurime procedure per la liquidazione dei compensi, tante per quanti erano i giudizi ( ad oggetto analogo) in cui aveva prestato la propria opera nei confronti dell'unico cliente, senza dedurre e comprovare la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato tale da giustificare la tutela frazionata.
A fronte di ciò, a nulla rileva che ogni credito sia sorto da un incarico formalmente autonomo, posto che l'esegesi della Suprema Corte impone di tener conto non dei singoli rapporti d'opera professionale, concernenti i singoli giudizi, ma della unitaria vicenda sostanziale alla base dei diversi incarichi conferiti all'avvocato e che ne ha giustificato, appunto, in un arco temporale considerevole, il prolungato conferimento ( si noti che dalla lettera di messa in mora del 9.12.2009 emerge di un rapporto di fiducia, da presumersi alla luce dei continuati incarichi, perdurante da oltre cinque anni).
Né i precedenti giurisprudenziali, richiamati dall'appellato, minano il convincimento di questo
Tribunale, posto che gli stessi si sono formati in epoca precedente ai più recenti arresti della
Suprema Corte, che, invece, richiamano il Giudice ad una valutazione unitaria della vicenda sostanziale da cui scaturiscono le prestazioni aventi contenuto analogo.
Le argomentazioni dell'appellato a giustificazione dell'introduzione della tutela frazionata non valgono a spiegare la sussistenza di un interesse oggettivo e giuridicamente qualificato in tal senso.
Al riguardo, basti evidenziare che tutti i giudizi di cui trattasi, aventi ad oggetto la liquidazione di competenze professionali, hanno natura prettamente documentale ( né è stato provato in che senso e modo in alcuni di essi si palesasse una istruttoria diversa) e non avrebbero richiesto la partecipazione di soggetti diversi rispetto al professionista e al suo cliente, sicché alcuna esigenza legata ai principi di economia processuale e giusto processo può avvalorare la tesi della necessità di procedere in via separata per il recupero delle proprie competenze da parte dell'avv.to LI: per vero riguardata la condotta processuale di quest'ultimo alla luce di tali principi, non può farsi a meno di evidenziare che la stessa ha prodotto una proliferazione di giudizi, assolutamente evitabile, data la analogia delle questioni prospettate, che ha aggravato non solo ingiustificatamente la posizione della controparte ( costretta a difendersi in ognuno di essi), ma anche dell'intero sistema giustizia, determinando un evitabile aumento del contenzioso pendente.
Il frazionamento del credito ( per come innanzi accertato) costituisce quindi nella specie senz'altro una condotta abusiva che, come tale, va sanzionata.
Venendo quindi al profilo sanzionatorio, si evidenzia che la Suprema Corte ancora più di recente, nel ribadire che la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria, ha, tuttavia, precisato che qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice
è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale ( v. Cass. S.U n. 7299/2025). Risultando allora pacifico che nella specie la tutela del credito, abusivamente frazionato, non possa più trovare ingresso in via unitaria mediante un' azione unitaria ( posto che per parte del credito sono intervenuti provvedimenti passati in giudicato), occorre valutare i motivi di appello proposti dall'appellante con riguardo alla proporzionalità dei compensi oggetto di riconoscimento da parte del Giudice di Pace.
Sul punto vanno condivisi i motivi di appello ove con gli stessi viene evidenziato vizio della sentenza di primo grado ove la stessa non ha dato conto della prova dell'attività per la quale ha riconosciuto il pagamento delle competenze, nonché dei criteri di valutazione della relativa congruità.
Per vero, mette conto evidenziare innanzitutto che sin dal primo grado l'odierna appellante ha contestato l'applicazione delle tariffe superiori a quelle minime avuto riguardo all'effettiva attività processuale documentata e alla semplicità delle questioni controverse in giudizi caratterizzati da sostanziale semplicità e serialità delle difese.
Tenuto conto di tali criteri, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, applicato lo scaglione tariffario indicato in parcella e valutata l'attività documentata nel predetto processo svoltosi innanzi al Giudice di Pace appare, quindi, congruo riconoscersi all'avvocato LI per l'attività espletata nel giudizio per cui è causa i seguenti onorari : 210,00 euro per lo studio della controversia;
110 euro per la consultazione con il cliente;
55 euro per la ricerca documenti;
170 euro per la comparsa di costituzione;
45 euro per la partecipazione a udienza;
215 euro per la discussione in udienza, per un totale di euro 805,00. Per quanto riguarda i diritti in applicazione del D.M. 127/2004, possono riconoscersi l'importo complessivo di euro 450,00.
Emerge quindi un credito dell'avv.to LI per complessivi euro 1255,00, cui aggiungere IVA e
CPA di legge, nonché rimb spese forf nella misura dle 15% del compenso ed interessi al tasso richiesto di cui al d.lgs n. 231/2002 con decorrenza dalla lettera di messa in mora del 9/12/2009.
Posto l'accoglimento dell'appello per i motivi suddetti va, quindi, certamente revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e disposta la condanna di cui al dispositivo a carico dell'appellante.
Venendo al governo delle spese di lite, posto l'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito e tuttavia tenuto conto delle novità degli orientamenti giurisprudenziali che ne hanno determinato l'accoglimento, si ritiene che le stesse, con riguardo ad ambo i gradi del giudizio possano trovare integrale compensazione ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello, promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello, per quanto di ragione, e, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il d.i. n. 4123/19 emesso dal Giudice di Pace di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore di LI OL del complessivo Parte_1 importo di 1255,00 cui aggiungere interessi ai sensi del d.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora del 9/12/2009 e sino al soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 13 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Flora Vollero