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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1402/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCIOLO ROBERTO
APPELLANTE
e
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 [...]
, Controparte_2 assistiti e difesi dall'Avv. ROBERTI SARO
(C.F. Controparte_3
, assistita e difesa dall'avv. MORINA FILIPPA P.IVA_1
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4923/2019, emessa il
18/12/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Preliminarmente, ritenere e dichiarare la ammissibilità del presente gravame ex art. 348 bis cpc. In riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande avanzate in prime cure che siano state rigettate, anche quelle di natura istruttoria - dunque la prova per testi
e la ctu -, da ritenersi come di seguito integralmente riportate e trascritte. Con espressa dichiarazione di modifica della quantificazione delle voci di danno di cui all'atto di citazione, intendendo fare riferimento ai criteri normativi di quantificazione ovvero a quelli utilizzati dalla prassi e non più alle cifre indicate con l'atto introduttivo del primo grado. Disporre la rinnovazione della Ctu, nominando un chirurgico - oncologo di dichiarata esperienza per riferire se la ritardata diagnosi abbia determinato un danno biologico, nonché - ma soltanto se necessario ai fini del decidere – per percentualizzare la perdita di chance di sopravvivenza, oltre che per distinguere le responsabilità tra il Centro
Diagnostico del dott. e la struttura di LL presso cui veniva CP_1
eseguito l'intervento chirurgico. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante Incidentale e Controparte_1 Controparte_2
[...]
In via preliminare: - sussistendo i presupposti di legge sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4923/2019 del Tribunale di Catania;
- sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, proposto dal sig. per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: rigettare tutte le Parte_1 domande dell'appellante principale, in quanto infondate in fatto e diritto, ivi comprese le richieste di prova testimoniale e rinnovazione di CTU medico- legale, da ritenersi inammissibili;
in via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 4923/2019, emessa dal
Tribunale di Catania il 21.12.2019, e per l'effetto: 1-) ritenere e dichiarare
l'insussistenza di responsabilità in capo al dott. , non avendo Controparte_1
pag. 2/11 le sue condotte cagionato alcun danno al sig. 2-) ritenere e Parte_1
dichiarare che il dott. ha pienamente adempiuto alla propria Controparte_1
prestazione con la diligenza richiesta nell'esercizio della professione medica, nel pieno rispetto degli artt. 1218 e 1176 c.c. e per l'effetto ritenere e dichiarare che il dott. deve essere manlevato e tenuto indenne Controparte_1
dall' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in LL di Sicilia, e dall , in persona del CP_5
legale rappresentante pro-tempore, con sede in , c.f. per CP_3 P.IVA_1
ogni eventuale effetto negativo allo stesso derivato dalla sentenza di primo grado
e quindi provvedere al rimborso di tutte le somme corrisposte in favore del sig.
3-) qualora dovesse accertarsi l'esistenza dei danni lamentati Parte_1
dall'appellante principale, ritenere e dichiarare che il dott. Controparte_1
deve essere manlevato e tenuto indenne dall' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in LL di Sicilia
e dall' , in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede CP_5
in , c.f. per ogni eventuale effetto negativo allo stesso CP_3 P.IVA_1
derivato dal presente giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale CP_5
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania: 1) Accertare e dichiarare
l'insussistenza della responsabilità dell e, conseguentemente, CP_6
riformare la sentenza del Tribunale di Catania n. 4923/2019 nella parte in cui condanna in solido l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dall'appellante; 2) confermare la sentenza n. 4923/ 2019 in ogni sua altra parte, rigettando, conseguentemente, l'appello del sig. e con esso tutte le Parte_1
domande formulate, comprese quelle di natura istruttoria. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 3/11 Come riportato nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 750/2024 depositata il 06/05/2024, il Tribunale di Catania con la sentenza impugnata condannava il Controparte_2 Controparte_1
l' e l' di Controparte_1 CP_6 Controparte_4
LL, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di €. 19.086,00, a titolo di danno biologico, e di €.6113,98 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, in solido tra di loro, alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore, ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Il Tribunale, in particolare, riteneva che fosse stata accertata, all'esito della disposta CTU, la responsabilità del del dott. Controparte_2
del dell' e dell' Controparte_1 Controparte_1 CP_5 [...]
di LL per la mancata diagnosi e l'omesso Controparte_4
tempestivo trattamento chirurgico del sarcoma alla coscia destra di cui è affetto il rilevando che: Parte_1
- per i primi ( del dott. e Controparte_2 Controparte_1
, gli ausiliari avevano attestato che le caratteristiche Controparte_1
strumentali e la volumetria della lesione per la quale si era Parte_1 sottoposto a RMN “erano tali da destare un sospetto clinico” fosse solo che per il riscontrato “diametro massimo di 9 cm caratterizzato da componente mista ematico-necrotica, componente che spesso caratterizza i sarcomi dei tessuti molli” in guisa che già all'epoca si sarebbe dovuto consigliare un ulteriore trattamento diagnostico e/o clinico chirurgico, omesso da parte dello specialista radiologo;
- per i due enti ( di LL e i Controparte_4 CP_5
profili di responsabilità emergevano dal successivo intervento di exeresi, effettuato presso l' nel mese di settembre 2011, Controparte_4
eseguito senza specifici indagini strumentali diretti ad accertare il reale stato pag. 4/11 della lesione, necessari data la risalenza nel tempo della pregressa RNM, per tal via procedendosi “come se si fosse trattato di semplice ematoma e senza alcuna procedura finalizzata alla radicalità chirurgica” dei margini e dei tessuti circostanti la tumefazione;
- ad entrambe le deficienze diagnostiche e chirurgiche andava ricondotto “il residuo metachirurgico di malattia per il quale è iniziato il trattamento chemioterapico induttivo”, di poi rimosso con l'intervento chirurgico di escissione completa della lesione sì come effettuato nel mese di gennaio 2012 presso l' di Bologna, laddove “una tempestiva Controparte_7
diagnosi, vista la tipologia del tumore, se pur non avrebbe permesso una guarigione in termini assoluti del avrebbe sicuramente aumentato le Parte_1
chances di una sopravvivenza più lunga”.
In merito al quantum risarcitorio il primo giudice, riconosceva un danno biologico temporaneo pari ad € 17.444,00, mentre escludeva: la sussistenza di un danno biologico permanente, posto che l'intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere tempestivamente effettuato sarebbe stato altrettanto demolitivo;
l'allegata patologia ansioso-depressiva non essendo stata formulata una compiuta diagnosi della malattia e non essendovi prova che la stessa fosse direttamente correlabile alla condotta colpevole, con conseguente inammissibilità della dedotta prova orale;
la chiesta personalizzazione del danno e la sussistenza di un danno esistenziale, privo di prova specifica e del danno estetico e morale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il primo giudice nel rigettarla rilevava che non vi era stata alcuna ripresa della malattia e allo stato le condizioni di salute del potevano dirsi stabili e, considerato Parte_1 il lungo tempo trascorso dall'intervento chirurgico effettuato presso l' CP_4
di LL, doveva ritenersi che la condotta negligente delle
[...]
strutture sanitarie non avevano avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo pag. 5/11 della malattia e non vi era alcuno scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio, gli appellati, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, hanno formulato appello incidentale chiedendo fosse accertata l'assenza di ogni loro responsabilità.
Con ordinanza del 15.1.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il chiesto rinnovo della CTU e le prove orali (inammissibili perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Indi, all'udienza del 10.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza non definitiva n. 750/2024, questa Corte ha: rigettato gli appelli incidentali proposti da , Controparte_1 Controparte_2
del dott. e;
rigettato Controparte_1 Controparte_3
i motivi di appello numeri I, II, III, IV e VI formulati in via principale da
; disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio in Parte_1
merito al motivo n. 5 relativo al mancato riconoscimento della danno da perdita di chance.
In particolare è stato disposto il richiamo dei CTU già nominati in primo grado affinché gli stessi “rendano chiarimenti rispetto a quanto dagli stessi indicato alle pag. 38/41 della CTU (ribadito in sede di risposte alle osservazioni dei CTP) ed in particolare indichino, anche in via percentuale, quale sia stato il potenziale margine di miglioramento – o mancato peggioramento – non conseguito dal
a causa della omessa tempestiva diagnosi e dell'inadeguato intervento Parte_1
chirurgico (ad es. evitare la comparsa di recidive della malattia ovvero ritardarne la manifestazione)”.
pag. 6/11 Indi, acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 25/10/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa è stata nuovamente posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva questa Corte ha già rigettato gli appelli incidentali proposti da , Controparte_1 [...]
Controparte_8
e i motivi di appello numeri I, II, III, IV e VI formulati in via principale da
, resta da esaminare il motivo n. 5 relativo al mancato Parte_1
riconoscimento del danno da perdita di chance.
Occorre premettere che la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini, nel
"sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (secondo l'icastica espressione usata da Cass. n. 28993/2019); al pari di ogni altro evento di danno,
l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole
(commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio,
l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del pag. 7/11 paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento (cfr. da ultimo, tra le altre, Cass 26/06/2020, n. 12928).
È stato in particolare affermato che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa;
dovrà, tuttavia, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto (cfr. Cass. 19/09/2023, n. 26851).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto che quando la colpa del Parte_1 medico ha ridotto l'aspettativa di vita del paziente, la giurisprudenza corrente tende a stabilire che il danno non è la perdita concreta di giorni di vita, ma la probabilità di vivere più a lungo, ossia la perdita della chance, qualificando tale perdita < suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto >>. L'appellante ha quindi precisato che nel caso in esame ha subito la perdita di chance “di sopravvivenza e guarigione o se non altro di una maggiore sopravvivenza” (v. atto di citazione in primo grado).
Su tale domanda, per come esposto in fatto, la Corte ha disposto un'integrazione della CTU già svolta in primo grado chiedendo ai consulenti di chiarire quale sia stato, in via percentuale, il potenziale margine di peggioramento – o mancato miglioramento – conseguito dal a causa Parte_1 della omessa tempestiva diagnosi e dell'inadeguato intervento chirurgico, dovendosi, appunto, accertare se l'errore medico ha comportato “più probabilmente che non” la perdita di possibilità di una vita più lunga da parte del pag. 8/11 paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto ovvero di tempestività della diagnosi.
I nominati consulenti - nel ribadire la difficoltà (condivisa anche dal CTP di parte appellante) di definire la “sopravvivenza” in quanto condizionata da diversi fattori e che, in linea di massima la sopravvivenza del sarcoma a cellule fusate, che è l'istotipo da cui è affetto il Sig. è del 53% a 2 anni e del 39% a 5 Parte_1
anni e che la prognosi sfavorevole per la recidiva locale postoperatoria era associata all'età avanzata (P = 0,046; 1,03) e ai margini chirurgici positivi (P =
0,028; 2,68) - hanno precisato, anche in sede di risposta alle osservazioni di parte appellante, quanto riportato dagli studi eseguiti, concludendo che “se dovessimo trarre una considerazione riassuntiva rispetto a quanto riportato in letteratura possiamo affermare che il margine positivo quale fattore prognostico indipendente per la sopravvivenza libera da malattia e per la sopravvivenza complessiva non è del tutto chiaro ed è ancora oggetto di dibattito (17, 22-27).”.
I Consulenti, sottolinearsi hanno precisato che ove si volesse, comunque
“quantificare l'impatto della recidiva locale all'esordio sulla sopravvivenza, come già evidenziato nel giudizio di I grado, potremmo indicare un RR di 1.5 che diventa 1.7 per i margini microscopicamente positivi;
tutto questo va contestualizzato con il dato sulla sopravvivenza complessiva nel sarcoma a cellule fusate (che è l'istotipo da cui è affetto il Sig. che risulta del Parte_1
53% a 2 anni e del 39% a 5 anni. A ben vedere nel caso de quo, tali termini cronologici sono stati già abbondantemente superati”, giungendo alla conclusione che “nel caso de quo, allo stato attuale, sulla base della rivalutazione strumentale a suo tempo richiesta, non vi è ripresa di malattia (si ricorda che siamo a ben 14 anni dalla scoperta del sarcoma)”.
Alla luce di tali considerazioni - cui il Collegio intende aderire essendo prive di vizi tecnici e logico – risulta evidente come nel caso di specie la colpa del medico non ha ridotto l'aspettativa di vita del paziente con conseguente pag. 9/11 insussistenza del danno da perdita di chance, ossia della probabilità di vivere più
a lungo, come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma.
Ed invero, ribadito che la perdita di chance, ovvero la privazione di un bene attuale, inteso quale concreta ed effettiva occasione favorevole, altro non è che la perdita della possibilità di conseguire un beneficio o un bene utile, tale perdita nel caso di specie non si è verificata, non potendo il aspirare a risultati Parte_1
migliori di quelli già ottenuti.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato, cui consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate, mentre quelle di CTU vanno poste a carico de Parte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
, e
[...] Controparte_3
, nonché sugli appelli incidentali Controparte_4
proposti da , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_3
4923/2019 pubblicata il 21/12/2019 così provvede:
- rigetta, altresì, il V motivo di appello principale proposto da e Parte_1
conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 10/11 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- pone a carico di le spese relative al richiamo dei CTU, nella Parte_1
misura liquidata con separato decreto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 23/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1402/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCIOLO ROBERTO
APPELLANTE
e
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 [...]
, Controparte_2 assistiti e difesi dall'Avv. ROBERTI SARO
(C.F. Controparte_3
, assistita e difesa dall'avv. MORINA FILIPPA P.IVA_1
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4923/2019, emessa il
18/12/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Preliminarmente, ritenere e dichiarare la ammissibilità del presente gravame ex art. 348 bis cpc. In riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande avanzate in prime cure che siano state rigettate, anche quelle di natura istruttoria - dunque la prova per testi
e la ctu -, da ritenersi come di seguito integralmente riportate e trascritte. Con espressa dichiarazione di modifica della quantificazione delle voci di danno di cui all'atto di citazione, intendendo fare riferimento ai criteri normativi di quantificazione ovvero a quelli utilizzati dalla prassi e non più alle cifre indicate con l'atto introduttivo del primo grado. Disporre la rinnovazione della Ctu, nominando un chirurgico - oncologo di dichiarata esperienza per riferire se la ritardata diagnosi abbia determinato un danno biologico, nonché - ma soltanto se necessario ai fini del decidere – per percentualizzare la perdita di chance di sopravvivenza, oltre che per distinguere le responsabilità tra il Centro
Diagnostico del dott. e la struttura di LL presso cui veniva CP_1
eseguito l'intervento chirurgico. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante Incidentale e Controparte_1 Controparte_2
[...]
In via preliminare: - sussistendo i presupposti di legge sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4923/2019 del Tribunale di Catania;
- sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, proposto dal sig. per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: rigettare tutte le Parte_1 domande dell'appellante principale, in quanto infondate in fatto e diritto, ivi comprese le richieste di prova testimoniale e rinnovazione di CTU medico- legale, da ritenersi inammissibili;
in via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 4923/2019, emessa dal
Tribunale di Catania il 21.12.2019, e per l'effetto: 1-) ritenere e dichiarare
l'insussistenza di responsabilità in capo al dott. , non avendo Controparte_1
pag. 2/11 le sue condotte cagionato alcun danno al sig. 2-) ritenere e Parte_1
dichiarare che il dott. ha pienamente adempiuto alla propria Controparte_1
prestazione con la diligenza richiesta nell'esercizio della professione medica, nel pieno rispetto degli artt. 1218 e 1176 c.c. e per l'effetto ritenere e dichiarare che il dott. deve essere manlevato e tenuto indenne Controparte_1
dall' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in LL di Sicilia, e dall , in persona del CP_5
legale rappresentante pro-tempore, con sede in , c.f. per CP_3 P.IVA_1
ogni eventuale effetto negativo allo stesso derivato dalla sentenza di primo grado
e quindi provvedere al rimborso di tutte le somme corrisposte in favore del sig.
3-) qualora dovesse accertarsi l'esistenza dei danni lamentati Parte_1
dall'appellante principale, ritenere e dichiarare che il dott. Controparte_1
deve essere manlevato e tenuto indenne dall' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in LL di Sicilia
e dall' , in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede CP_5
in , c.f. per ogni eventuale effetto negativo allo stesso CP_3 P.IVA_1
derivato dal presente giudizio.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale CP_5
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania: 1) Accertare e dichiarare
l'insussistenza della responsabilità dell e, conseguentemente, CP_6
riformare la sentenza del Tribunale di Catania n. 4923/2019 nella parte in cui condanna in solido l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dall'appellante; 2) confermare la sentenza n. 4923/ 2019 in ogni sua altra parte, rigettando, conseguentemente, l'appello del sig. e con esso tutte le Parte_1
domande formulate, comprese quelle di natura istruttoria. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 3/11 Come riportato nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 750/2024 depositata il 06/05/2024, il Tribunale di Catania con la sentenza impugnata condannava il Controparte_2 Controparte_1
l' e l' di Controparte_1 CP_6 Controparte_4
LL, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di €. 19.086,00, a titolo di danno biologico, e di €.6113,98 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, in solido tra di loro, alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore, ponendo le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Il Tribunale, in particolare, riteneva che fosse stata accertata, all'esito della disposta CTU, la responsabilità del del dott. Controparte_2
del dell' e dell' Controparte_1 Controparte_1 CP_5 [...]
di LL per la mancata diagnosi e l'omesso Controparte_4
tempestivo trattamento chirurgico del sarcoma alla coscia destra di cui è affetto il rilevando che: Parte_1
- per i primi ( del dott. e Controparte_2 Controparte_1
, gli ausiliari avevano attestato che le caratteristiche Controparte_1
strumentali e la volumetria della lesione per la quale si era Parte_1 sottoposto a RMN “erano tali da destare un sospetto clinico” fosse solo che per il riscontrato “diametro massimo di 9 cm caratterizzato da componente mista ematico-necrotica, componente che spesso caratterizza i sarcomi dei tessuti molli” in guisa che già all'epoca si sarebbe dovuto consigliare un ulteriore trattamento diagnostico e/o clinico chirurgico, omesso da parte dello specialista radiologo;
- per i due enti ( di LL e i Controparte_4 CP_5
profili di responsabilità emergevano dal successivo intervento di exeresi, effettuato presso l' nel mese di settembre 2011, Controparte_4
eseguito senza specifici indagini strumentali diretti ad accertare il reale stato pag. 4/11 della lesione, necessari data la risalenza nel tempo della pregressa RNM, per tal via procedendosi “come se si fosse trattato di semplice ematoma e senza alcuna procedura finalizzata alla radicalità chirurgica” dei margini e dei tessuti circostanti la tumefazione;
- ad entrambe le deficienze diagnostiche e chirurgiche andava ricondotto “il residuo metachirurgico di malattia per il quale è iniziato il trattamento chemioterapico induttivo”, di poi rimosso con l'intervento chirurgico di escissione completa della lesione sì come effettuato nel mese di gennaio 2012 presso l' di Bologna, laddove “una tempestiva Controparte_7
diagnosi, vista la tipologia del tumore, se pur non avrebbe permesso una guarigione in termini assoluti del avrebbe sicuramente aumentato le Parte_1
chances di una sopravvivenza più lunga”.
In merito al quantum risarcitorio il primo giudice, riconosceva un danno biologico temporaneo pari ad € 17.444,00, mentre escludeva: la sussistenza di un danno biologico permanente, posto che l'intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere tempestivamente effettuato sarebbe stato altrettanto demolitivo;
l'allegata patologia ansioso-depressiva non essendo stata formulata una compiuta diagnosi della malattia e non essendovi prova che la stessa fosse direttamente correlabile alla condotta colpevole, con conseguente inammissibilità della dedotta prova orale;
la chiesta personalizzazione del danno e la sussistenza di un danno esistenziale, privo di prova specifica e del danno estetico e morale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il primo giudice nel rigettarla rilevava che non vi era stata alcuna ripresa della malattia e allo stato le condizioni di salute del potevano dirsi stabili e, considerato Parte_1 il lungo tempo trascorso dall'intervento chirurgico effettuato presso l' CP_4
di LL, doveva ritenersi che la condotta negligente delle
[...]
strutture sanitarie non avevano avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo pag. 5/11 della malattia e non vi era alcuno scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio, gli appellati, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, hanno formulato appello incidentale chiedendo fosse accertata l'assenza di ogni loro responsabilità.
Con ordinanza del 15.1.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il chiesto rinnovo della CTU e le prove orali (inammissibili perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni).
Indi, all'udienza del 10.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza non definitiva n. 750/2024, questa Corte ha: rigettato gli appelli incidentali proposti da , Controparte_1 Controparte_2
del dott. e;
rigettato Controparte_1 Controparte_3
i motivi di appello numeri I, II, III, IV e VI formulati in via principale da
; disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio in Parte_1
merito al motivo n. 5 relativo al mancato riconoscimento della danno da perdita di chance.
In particolare è stato disposto il richiamo dei CTU già nominati in primo grado affinché gli stessi “rendano chiarimenti rispetto a quanto dagli stessi indicato alle pag. 38/41 della CTU (ribadito in sede di risposte alle osservazioni dei CTP) ed in particolare indichino, anche in via percentuale, quale sia stato il potenziale margine di miglioramento – o mancato peggioramento – non conseguito dal
a causa della omessa tempestiva diagnosi e dell'inadeguato intervento Parte_1
chirurgico (ad es. evitare la comparsa di recidive della malattia ovvero ritardarne la manifestazione)”.
pag. 6/11 Indi, acquisita la relazione di CTU, all'udienza del 25/10/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa è stata nuovamente posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che con la sentenza non definitiva questa Corte ha già rigettato gli appelli incidentali proposti da , Controparte_1 [...]
Controparte_8
e i motivi di appello numeri I, II, III, IV e VI formulati in via principale da
, resta da esaminare il motivo n. 5 relativo al mancato Parte_1
riconoscimento del danno da perdita di chance.
Occorre premettere che la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini, nel
"sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (secondo l'icastica espressione usata da Cass. n. 28993/2019); al pari di ogni altro evento di danno,
l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole
(commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio,
l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del pag. 7/11 paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento (cfr. da ultimo, tra le altre, Cass 26/06/2020, n. 12928).
È stato in particolare affermato che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa;
dovrà, tuttavia, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto (cfr. Cass. 19/09/2023, n. 26851).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto che quando la colpa del Parte_1 medico ha ridotto l'aspettativa di vita del paziente, la giurisprudenza corrente tende a stabilire che il danno non è la perdita concreta di giorni di vita, ma la probabilità di vivere più a lungo, ossia la perdita della chance, qualificando tale perdita < suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto >>. L'appellante ha quindi precisato che nel caso in esame ha subito la perdita di chance “di sopravvivenza e guarigione o se non altro di una maggiore sopravvivenza” (v. atto di citazione in primo grado).
Su tale domanda, per come esposto in fatto, la Corte ha disposto un'integrazione della CTU già svolta in primo grado chiedendo ai consulenti di chiarire quale sia stato, in via percentuale, il potenziale margine di peggioramento – o mancato miglioramento – conseguito dal a causa Parte_1 della omessa tempestiva diagnosi e dell'inadeguato intervento chirurgico, dovendosi, appunto, accertare se l'errore medico ha comportato “più probabilmente che non” la perdita di possibilità di una vita più lunga da parte del pag. 8/11 paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto ovvero di tempestività della diagnosi.
I nominati consulenti - nel ribadire la difficoltà (condivisa anche dal CTP di parte appellante) di definire la “sopravvivenza” in quanto condizionata da diversi fattori e che, in linea di massima la sopravvivenza del sarcoma a cellule fusate, che è l'istotipo da cui è affetto il Sig. è del 53% a 2 anni e del 39% a 5 Parte_1
anni e che la prognosi sfavorevole per la recidiva locale postoperatoria era associata all'età avanzata (P = 0,046; 1,03) e ai margini chirurgici positivi (P =
0,028; 2,68) - hanno precisato, anche in sede di risposta alle osservazioni di parte appellante, quanto riportato dagli studi eseguiti, concludendo che “se dovessimo trarre una considerazione riassuntiva rispetto a quanto riportato in letteratura possiamo affermare che il margine positivo quale fattore prognostico indipendente per la sopravvivenza libera da malattia e per la sopravvivenza complessiva non è del tutto chiaro ed è ancora oggetto di dibattito (17, 22-27).”.
I Consulenti, sottolinearsi hanno precisato che ove si volesse, comunque
“quantificare l'impatto della recidiva locale all'esordio sulla sopravvivenza, come già evidenziato nel giudizio di I grado, potremmo indicare un RR di 1.5 che diventa 1.7 per i margini microscopicamente positivi;
tutto questo va contestualizzato con il dato sulla sopravvivenza complessiva nel sarcoma a cellule fusate (che è l'istotipo da cui è affetto il Sig. che risulta del Parte_1
53% a 2 anni e del 39% a 5 anni. A ben vedere nel caso de quo, tali termini cronologici sono stati già abbondantemente superati”, giungendo alla conclusione che “nel caso de quo, allo stato attuale, sulla base della rivalutazione strumentale a suo tempo richiesta, non vi è ripresa di malattia (si ricorda che siamo a ben 14 anni dalla scoperta del sarcoma)”.
Alla luce di tali considerazioni - cui il Collegio intende aderire essendo prive di vizi tecnici e logico – risulta evidente come nel caso di specie la colpa del medico non ha ridotto l'aspettativa di vita del paziente con conseguente pag. 9/11 insussistenza del danno da perdita di chance, ossia della probabilità di vivere più
a lungo, come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma.
Ed invero, ribadito che la perdita di chance, ovvero la privazione di un bene attuale, inteso quale concreta ed effettiva occasione favorevole, altro non è che la perdita della possibilità di conseguire un beneficio o un bene utile, tale perdita nel caso di specie non si è verificata, non potendo il aspirare a risultati Parte_1
migliori di quelli già ottenuti.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato, cui consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate, mentre quelle di CTU vanno poste a carico de Parte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
, e
[...] Controparte_3
, nonché sugli appelli incidentali Controparte_4
proposti da , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_3
4923/2019 pubblicata il 21/12/2019 così provvede:
- rigetta, altresì, il V motivo di appello principale proposto da e Parte_1
conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 10/11 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- pone a carico di le spese relative al richiamo dei CTU, nella Parte_1
misura liquidata con separato decreto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 23/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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