Art. 14. (( Introduzione di prodotti salati. )) ((Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23)) .
L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23)) .