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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CRETI LEILA e dell'avv. MINERVINI DAVIDE, attore, contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DI SCLAFANI MARCELLO e dell'avv. FUMAGALLI ARVENO, convenuta che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
- In via principale: condannare, per le ragioni esposte in atti, la Sig.ra alla restituzione, in Controparte_1 favore del Sig. del 50% delle somme prelevate in data 6 e 7 dicembre 2016 dal conto Parte_1 corrente con lo stesso cointestato n. 1198 presso UBI Banca Popolare di Bergamo, filiale di Bulciago, pari ad € 50.700,00.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, si chiede che l'Ill.mo Giudice Adito, tenuto conto della circostanza che il Sig. ha in Pt_1 ogni caso versato la somma di € 50.000.00 sul conto corrente cointestato n. 1198 presso UBI Banca
Popolare di Bergamo, filiale di Bulciago, contribuendo così alla formazione del suo saldo attivo in ragione di circa il 30%, Voglia condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore dell'attore, Controparte_1 quantomeno di tale percentuale, corrispondente all'importo di € 30.420,00 o, comunque, la diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
- In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non dovessero ritenersi già fondate e provate le ragioni dell'attore, si insiste per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 02.03.2023, depositata per conto del predetto e che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte.
CONVENUTA
In via principale: per i motivi esposti in fatto ed in diritto nella comparsa di costituzione e risposta e nelle
memorie istruttorie, rigettare le domande svolte dal signor in quanto infondate in fatto e diritto;
Pt_1
In via subordinata: accertato che in data 31.05.18 e 06.06.18 ha prelevato dai libretti di Parte_1
Poste Italiane S.p.a., intestati ai figli minori con vincolo pupillare, la somma complessiva di € 4.000,00, nel caso fosse accertato un obbligo di restituzione in capo alla convenuta, dichiarare la compensazione della somma di € 2.000,00 di spettanza di . Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, da versare nei confronti dei procuratori i quali dichiarano ex art. 93 cpc di non aver percepito compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. La causa verte sulla pretesa restitutoria del sig. ei confronti della moglie da cui è separato, sig.ra Pt_1
della quota di sua spettanza delle somme (pari ad euro 101.400,00) CP_1
da quest'ultima prelevate in data 6 e 7 dicembre 2016 dal conto corrente cointestato n. 1198 aperto presso Ubi Banca, filiale di Bulciago, che in principalità è individuata nel 50% ed in via subordinata nel 30%.
a) Difese dell'attore. In estrema sintesi, pur dando atto che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni ed hanno mantenuto conti correnti separati, l'attore afferma che quello oggetto di causa è stato invece cointestato “nell'intento di costituire un conto risparmio comune nell'interesse della famiglia”, così mettendo a disposizione “anche dell'altro coniuge, somme di denaro proprie” e configurando una vera e propria donazione indiretta. Dunque, tralasciando ogni trattazione ultronea rispetto all'oggetto della causa (tra cui quella sulle effettive motivazioni della cessazione dell'attività lavorativa da parte della convenuta, sulla collaborazione solo formale della moglie nell'impresa familiare, sui movimenti su conti diversi
2 nell'interesse personale di ciascun coniuge o della famiglia, sull'acquisto delle automobili in uso alla famiglia, sul momento in cui l'attore è venuto a conoscenza dei prelievi per cui è causa, sull'entità del contributo economico alla figlia da parte di ognuno), il saldo del conto n. 1198 sarebbe dovuto essere diviso a metà.
La maggiore contribuzione della convenuta alla provvista di tale conto sarebbe giustificata dal fatto che la maggior parte delle spese familiari, come descritto in atti, veniva sostenuta attingendo dalla retribuzione mensile dell'attore. Dunque, così come il sig. ai sensi dell'art. 143 c.c., Pt_1
non potrebbe pretendere la restituzione di quanto versato per i bisogni della famiglia, allo stesso modo la sig.ra non avrebbe potuto CP_1
prelevare quasi integralmente le somme depositate sul conto cointestato a tale fine.
In ogni caso, qualora non fosse ritenuta applicabile la presunzione ex art. 1298 comma 2° c.c. o l'irripetibilità ex art. 143 c.c. oppure configurabile una donazione indiretta, l'attore ha chiesto la restituzione del 30% delle somme prelevate in ragione della proporzione tra quanto versato per i bisogni della famiglia dai coniugi (135.070,00 la moglie e 50 mila il marito).
b) Difese della resistente. Di contro, la sig.ra a contrastato le CP_1
allegazioni attoree, affermando di aver contribuito ai bisogni familiari con i propri risparmi, oltre ad essersi dedicata completamente alla famiglia, lasciando la propria attività lavorativa, nonché di non aver effettivamente percepito i redditi formalmente dichiarati quale collaboratrice dell'impresa familiare.
Inoltre, ha negato che l'apertura del conto corrente oggetto di causa avesse la finalità di perequare la maggiore contribuzione del sig. ai bisogni Pt_1
familiari ed abbia costituito una donazione indiretta ad un coniuge della metà di quanto l'altro vi abbia versato, in quanto tale conto sarebbe stato utilizzato come fondo per investimenti e per spese personali, fungendo da serbatoio delle spese della
3 famiglia solo quando il reddito generato mensilmente dall'impresa familiare non era sufficiente.
Ha, poi, contestato i conteggi avversari, sostenendo in particolare di aver partecipato a formare l'attivo del conto con euro 165.471,35 (150 mila corrispondenti alla liquidazione della società di cui faceva parte, oltre indennizzi di compagnie assicurative a suo beneficio esclusivo per euro
2.420,00, 11.080,00 e 1.000,00), contro i circa 50 mila euro di controparte, da cui detrarre le spese per fini personali dettagliate in atti, così dimostrando la maggiore contribuzione per le spese nell'interesse della famiglia.
Infine, ha dichiarato che il sig. era d'accordo con Pt_1
l'accredito sul conto personale della moglie della somma di euro 101.400,00, derivante dallo smobilizzo dei titoli acquistati con la provvista proveniente da ciascun coniuge nella misura indicata e comunque, in via subordinata, ha chiesto la compensazione parziale con il credito di 2 mila euro derivante dal prelievo da parte del sig. ella somma di euro 4 mila dai libretti a Pt_1
risparmio aperti a favore dei figli minori con vincolo pupillare.
2) RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE. L'essenziale resoconto delle difese delle parti, depurato da tutti i particolari non prettamente rilevanti ai fini della decisione, evidenzia innanzitutto l'infondatezza della pretesa attorea al 50% della somma prelevata dalla convenuta.
Infatti, l'attore non ha fornito prova sufficiente dell'asserita finalità donativa- perequativa dell'apertura del conto corrente in questione ed anzi, in senso contrario, militano i prelievi per fini personali allegati da entrambe le parti. Innanzitutto, i testi di parte attrice, e , non hanno confermato lo scopo di Testimone_1 Tes_2
risparmio comune che sta alla base delle difese del sig. Inoltre, Pt_1
l'esistenza di un altro conto corrente cointestato presso altra Banca, pacificamente estraneo a logiche di condivisione, dimostra che nei rapporti tra le parti la cointestazione non implicasse necessariamente la messa in comune delle somme depositate. Infine, la tesi attorea appare incompatibile con i vari prelievi per scopi
4 personali, analizzati nel prosieguo, che sono riscontrabili dagli estratti conto e comunque ammessi dalle parti. In particolare, lo è l'utilizzo del conto corrente per il versamento in contanti della pensione del padre del sig. al fine di pagare Pt_1
poi la retta della casa di riposo di quest'ultimo. Infatti, come correttamente nota la difesa della convenuta ed a prescindere dalla disputa circa l'entità di tali versamenti, qualora a fondamento del conto vi fosse stato l'intento di condivisione di ogni accredito, allora la sig.ra avrebbe avuto diritto alla metà di tali CP_1
somme, mentre è pacifico tra le parti il contrario.
Insomma, in assenza di specifiche pattuizioni, in base al rilievo che il conto è stato aperto come appoggio per investimenti ed utilizzato anche per spese personali, oltre che per prelievi nell'interesse della famiglia, non è possibile rinvenire indici precisi e concordanti nel senso auspicato dall'attore.
3) RIGETTO DELLA DOMANDA SUBORDINATA. Quindi, in base a quanto fin qui motivato, non vi sono elementi per escludere l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1298 comma 2° c.c., che pone la presunzione di contitolarità del credito ma consente la prova contraria, desumibile dalle allegazioni delle parti e dall'esame degli estratti conto. Del resto, non ha trovato sufficiente riscontro istruttorio nemmeno l'asserzione della convenuta che il sig. sarebbe stato presente al Pt_1
momento dei prelievi per cui è causa, cui avrebbe prestato il consenso. Infatti, le testimonianze assunte non hanno confermato il Testimone_1 Tes_3
capitolo formulato in questo senso.
Dunque, si deve procedere all'accertamento di quanto spetta all'uno e all'altro coniuge sulla base delle allegazioni delle parti e dell'esame degli estratti conto.
a) Ricostruzione delle entrate. Innanzitutto, si deve constatare che le parti convergono nel riconoscere che la sig.ra a versato perlomeno euro CP_1
135.070,00 e che il sig. a contribuito all'attivo del conto per euro 50 Pt_1
mila (rectius euro 50.320,00 secondo la prospettazione della stessa convenuta). Sono, invece, incerti altri versamenti per euro 30.401,35, che la convenuta dettagliatamente
5 afferma di essere a sé riconducibili, nonché per euro 3.866,66, che l'attore ha allegato nella memoria n. 2, su cui dunque deve concentrarsi l'attenzione.
Di tali importi, secondo questo Giudice, l'ammontare di euro 18.069,35 è imputabile per tabulas alla convenuta in quanto dagli estratti conto si desume che è stato versato direttamente dalla stessa (per euro 900) o comunque è costituito dall'indennizzo relativo al contratto di assicurazione della casa di proprietà esclusiva della sig.ra (per euro 2420, 11.080 e 1000) o ancora da somme CP_1
relative all'assicurazione sulla salute della stessa (per euro 1509,32, 335,60, 809,43 e
15). Infatti, non è condivisibile la tesi dell'attore per cui la destinazione familiare dell'immobile o comunque il mero deposito sul conto cointestato ne abbia determinato la contitolarità, trattandosi di cifre riguardanti rapporti contrattuali stipulati dalla sola convenuta, aventi ad oggetto beni personali.
Per il resto, nonostante l'allegazione della convenuta, dagli estratti conto non è possibile trarre l'evidenza della provenienza delle somme. Infatti, in relazione ai movimenti in questione, che la sig.ra sserisce essere derivanti dalla CP_1
liquidazione della società di cui era socia, si legge solo che si è trattato di versamenti in contanti (in quattro tranches, due da 4 mila e due da 2 mila) o di assegni bancari (di euro 332), senza ulteriori indicazioni. Nonostante ciò, a giudizio di chi scrive, l'intero importo deve essere riconosciuto alla convenuta. Infatti, la difesa dell'attore è stata messa in grado di contestare specificamente l'origine dei suddetti movimenti ed indicare una provenienza alternativa, ma, nonostante ciò, si è limitata a considerazioni del tutto generiche, senza prendere posizione precisa sulle singole operazioni. Di conseguenza, ricorrono gli estremi dell'applicazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c.
Infine, deve computarsi a favore dell'attore il bonifico di euro 3.866,66, risultante dalla documentazione depositata sin dall'atto introduttivo ma allegato dal sig. come proprio versamento solo nella memoria n. 2, in quanto, Pt_1
nonostante la tardività dell'allegazione, la provenienza è stata sostanzialmente ammessa dalla convenuta.
6 Si deve quindi concludere che, escluse le somme depositate dal sig. ed immediatamente utilizzate per la retta del proprio padre, la convenuta Pt_1
abbia alimentato il conto per euro 165.471,35, come sostenuto sin dalla comparsa di costituzione, mentre l'attore abbia contribuito per euro 54.186,66, cioè per il 24,66% del totale. Tale deve essere il tasso sulla base del quale stabilire la quota spettante all'attore del saldo del conto corrente al momento dei prelievi per cui è causa, da cui però deve essere detratto quanto in precedenza prelevato dal sig. er fini personali. Pt_1
b) Ricostruzione delle uscite. Anche per il riepilogo delle operazioni in uscita si deve fare riferimento alle allegazioni delle parti ed agli estratti conto.
Sul punto la convenuta ha evidenziato che controparte ha eseguito bonifici in favore proprio o del fratello per euro 15.200,00, come Tes_1
confermato dalla causale leggibile nella documentazione bancaria. L'attore non ha negato tali operazioni.
Inoltre, la convenuta afferma che l'attore ha pagato la retta della casa di riposo del padre attingendo dal conto corrente cointestato la somma di euro
93.036,15 nonostante il versamento in contanti di soli euro 80.970,00, con la conseguente differenza di euro 12.066,15. Di contro l'attore ha sin dall'atto di citazione sostenuto di aver effettuato versamenti in contanti della pensione del padre per euro 94.120,00 a fronte di esborsi periodici per complessivi €
93.817,25. Tuttavia, le allegazioni attoree non sono precise e puntuali, non consentendo quindi la specifica contestazione di controparte. Infatti, l'elenco più dettagliato di tali movimenti è stato indicato solo con il deposito di un documento con la memoria n. 2, contenente un mero prospetto di parte, con evidente tardività rispetto alla barriera preclusiva delle allegazioni. Di conseguenza, a parere di questo Giudice, la somma di euro 12.066,15, ulteriore rispetto a quanto transitato sul conto corrente cointestato della
7 pensione del padre, deve essere annoverata tra i prelievi nell'interesse del solo sig. Pt_1
Invece, possono essere tralasciate le altre poste indicate dalla convenuta in quanto di impatto sostanzialmente neutro poiché corrispondenti a voce speculare a favore della sig.ra (5 mila euro di detrazione CP_1
fiscale) o successivamente condivise tra marito e moglie (residuo del conto corrente al momento dell'estinzione di euro 9.000).
c) Determinazione delle rispettive quote. In conclusione, pur accertando che la somma di euro 101.400, prelevata dalla sig.ra n data in data 6 e 7 dicembre 2016, spettava astrattamente al sig. CP_1
n misura del 24,66%, pari ad euro 25.005,24, la doverosa sottrazione di Pt_1
quanto già prelevato per fini personali dall'attore, pari ad euro 27.266,16, più che compensa la pretesa restitutoria formulata con l'atto di citazione, con conseguente rigetto delle pretese attoree.
Sulla base di tale approdo, non è necessario affrontare la domanda riconvenzionale subordinata, con cui la convenuta ha chiesto la compensazione con le somme prelevate dal marito dai libretti di risparmio intestati ai figli, che comunque sarebbe stata destinata al rigetto per mancanza di legittimazione attiva.
3) SPESE DI LITE. La soccombenza dell'attore ne giustifica la condanna alle spese, quantificate come da dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente all'importo azionato, in relazione a valori leggermente inferiori ai medi, anche per la fase di negoziazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
contro ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA
8 a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
quantificate in euro 8.500,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, per compensi.
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Lecco, 10.2.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il giudice, Federica Trovò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1125 /2022 , avente per oggetto
“Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRETI LEILA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MINERVINI DAVIDE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._3 in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CRETI LEILA
parte attrice;
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SCLAFANI Controparte_1 C.F._2 MARCELLO e dell'avv. FUMAGALLI ARVENO ( ) VIA LAZZARETTO, 44 C.F._4
9 23848 OGGIONO;
, elettivamente domiciliato in VIA LAZZARETTO, 44 23848 OGGIONOpresso il difensore avv. DI SCLAFANI MARCELLO
parte convenuta;
CON LA CHIAMATA DI
@@terzo@@
CON L'INTERVENTO DI
@@intervenuto@@
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte attrice -
Parte convenuta –
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione notificato il……………, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la ……………. convenuta, chiedendo la conferma del decreto opposto.
10 All'udienza del le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riprodotte.
*** * ***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con atto di citazione notificato il …………….. da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € per compensi professionali,
……………€ per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio……………………..
11 Lecco, , 11 febbraio 2025
Il Giudice Federica Trovò
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