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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 8779/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni e dichiara la contumacia di , non comparsa benché ritualmente citata. CP_1
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 24.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8779/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
AVV. , C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Galiano presso il cui studio in
Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F.: ed ivi residente CP_1 C.F._2
alla via Al Chiaro di Luna n. 149, Lott. I-B, scala A, p. 3, int. 6
RESISTENTI CONTUMACE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c.-14 d.lgs. n. 150/11, depositato il 22.4.2024 e regolarmente notificato il 20.5.2024, il ricorrente chiedeva liquidarsi la somma di € 4.917,23 (accessori compresi), per aver difeso la resistente, in un giudizio, svolto dinanzi al Tribunale di
Napoli, Sez. Lavoro, di accertamento tecnico preventivo ai fini dell'accertamento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
(RG 20611/2020).
Precisava che il G.L. facendo proprie le conclusioni rese dal CTU, accoglieva totalmente la domanda della sig.ra riconoscendo i CP_1
benefici richiesti, ma di non essere stato remunerato per la propria attività professionale.
3. La resistente non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Il ricorso è fondato solo parzialmente.
5.1. Non vi è dubbio alcuno sullo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente;
tanto emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio unitamente al n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 3 ricorso e che attesta lo svolgimento della stessa nel giudizio (cfr., docc.
“ricorso e procura” e “decreto di omologa”).
5.2. Appare tuttavia eccessivo l'importo domandato (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione relativo ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo di valore inferiore ad €
26.000,00).
Invero trattasi di contenzioso del tutto seriale e di un ricorso non avente alcuna particolare complessità.
Appare pertanto corretto riconoscere i valori minimi, liquidati peraltro in base ai parametri di cui al DM 55/14 prima delle modifiche di cui al
DM 147/2022, contrariamente a quanto effettuato dal ricorrente.
Invero l'attività professionale si è conclusa ben prima dell'entrata in vigore del DM 147/2022 (il decreto di omologa è del dicembre 2021).
5.3. Ne consegue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente di € 1.923,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), ossia € 2.805,89.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 5.200,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 di € 2.805,89 (accessori compresi);
b) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 852,00 per compensi professionali ed € 138,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Carmela Galiano.
n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 4 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 8779/2024 r.g.a.c.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
Pag. 5
11 SEZIONE CIVILE
N. 8779/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni e dichiara la contumacia di , non comparsa benché ritualmente citata. CP_1
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 24.2.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8779/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
AVV. , C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Galiano presso il cui studio in
Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F.: ed ivi residente CP_1 C.F._2
alla via Al Chiaro di Luna n. 149, Lott. I-B, scala A, p. 3, int. 6
RESISTENTI CONTUMACE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c.-14 d.lgs. n. 150/11, depositato il 22.4.2024 e regolarmente notificato il 20.5.2024, il ricorrente chiedeva liquidarsi la somma di € 4.917,23 (accessori compresi), per aver difeso la resistente, in un giudizio, svolto dinanzi al Tribunale di
Napoli, Sez. Lavoro, di accertamento tecnico preventivo ai fini dell'accertamento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
(RG 20611/2020).
Precisava che il G.L. facendo proprie le conclusioni rese dal CTU, accoglieva totalmente la domanda della sig.ra riconoscendo i CP_1
benefici richiesti, ma di non essere stato remunerato per la propria attività professionale.
3. La resistente non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Il ricorso è fondato solo parzialmente.
5.1. Non vi è dubbio alcuno sullo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente;
tanto emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio unitamente al n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 3 ricorso e che attesta lo svolgimento della stessa nel giudizio (cfr., docc.
“ricorso e procura” e “decreto di omologa”).
5.2. Appare tuttavia eccessivo l'importo domandato (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione relativo ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo di valore inferiore ad €
26.000,00).
Invero trattasi di contenzioso del tutto seriale e di un ricorso non avente alcuna particolare complessità.
Appare pertanto corretto riconoscere i valori minimi, liquidati peraltro in base ai parametri di cui al DM 55/14 prima delle modifiche di cui al
DM 147/2022, contrariamente a quanto effettuato dal ricorrente.
Invero l'attività professionale si è conclusa ben prima dell'entrata in vigore del DM 147/2022 (il decreto di omologa è del dicembre 2021).
5.3. Ne consegue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente di € 1.923,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), ossia € 2.805,89.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 5.200,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 di € 2.805,89 (accessori compresi);
b) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 852,00 per compensi professionali ed € 138,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Carmela Galiano.
n. 8779/2024 r.g.a.c. Pag. 4 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 8779/2024 r.g.a.c.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
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