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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 300 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...], c.f. provvisoriamente Parte_1 C.F._1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanusei
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
Resistente entrambi residenti in [...]nel vico I S'Ortali e Cunventu n. 10, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessio Urru ed elettivamente domiciliati in Cardedu alla via Satta
n.16, presso lo studio dello stesso.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come riportate nel ricorso del 21.07.2025 e confermate alle udienze del 30.10.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Loceri il 4.09.1971, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
1971 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione erano nati i figli (il 21.09.1974) e (il 17.05.1984), da tempo Per_1 Per_2 autonomi e indipendenti.
I coniugi hanno precisato di vivere separati da oltre un anno: il pensionato, si è CP_1 trasferito altrove e inoccupata, è rimasta a vivere nella casa coniugale. Pt_1
In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, all'udienza del 30.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
- la casa coniugale (di vico I S'Ortali e Cunventu n. 10), con ogni arredo e pertinenza, sarà assegnata a;
Parte_1
- verserà alla ricorrente mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 la somma di € 100,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento di;
Parte_1
- provvederà al pagamento mensile delle utenze (idrica, elettrica) e dei Controparte_1 tributi inerenti all'uso dell'immobile (di cui sopra).
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Loceri il 4.09.1971, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1971;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loceri con le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Nicola Caschili