TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 752-2024 R.G.L., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso,
dall'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola (C.F. ), con studio legale C.F._2
sito a Brescia (BS), in via Malta n. 6/B, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della presente procedura, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo pec e/o al fax n. 030/7281834, Email_1
pagina 1 di 12 ricorrente
contro
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher C.F._3
Per_ ( ) in forza di procura notarile rog. di C.F._4 Persona_2
Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E e t, con Email_2 Email_4
domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura P.zza Domenicani n° 39, 39100 CP_1
Bolzano
convenuto
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione N. OI-003020398, EMESSA DA
[...]
ALLA PARTE RICORRENTE IN DATA 05.11.2024 Controparte_2
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 12 Sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, oppure, in subordine, voglia fissare udienza in contraddittorio finalizzata alla discussione sulla sospensione.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla CP_1
potestà di irrogazione della sanzione e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare nulla, e/o annullare, e/o rendere inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI-
003020398, con estensione dei predetti effetti a tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essa collegati.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di rigetto di quanto domandato in via principale, e assorbente di quanto quivi domandato, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, intercorrenti tra l'asserita violazione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, nonché dell'illecito originante la violazione contestata.
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente l'an della pretesa dell'opposta, previo esame della documentazione eventualmente depositanda afferente all'atto di accertamento, e all'eventuale violazione commessa, limitare l'importo della sanzione dovuta, riducendolo ad equità e per l'effetto determinarlo in misura pari al minimo edittale, ex art. 11 della l. n. 689/81.
pagina 3 di 12 IN OGNI CASO:
Condannare parte resistente alle spese e onorari di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario.
per parte convenuta:
In via principale
A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso
B. Rigettarsi il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell' ordinanza ingiunzione opposta.
C. Rifusione di spese e competenze
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-003020398 emessa da e CP_1
notificatagli il 5.11.2024, relativa ad atto di accertamento n.
.1400.11/09/2017.0138800 del 11.09.17, riferita all'anno 2013 per l'importo di euro CP_1
11.491,23. Il ricorrente eccepiva la decadenza dell' dalla potestà di irrogare la CP_1
sanzione per violazione dell'art. 14 della legge 689/81; la mancata ricezione dell'atto di accertamento;
l'intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge 689/81 per mancata notifica dell'ordinanza nei termini di legge. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio eccependo in primis la tardività del ricorso, non essendo nota CP_1
la data (la prova) della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta;
contestava l'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 nonché la prescrizione del credito sul presupposto che la stessa era stata interrotta dalla notifica dell'atto di accertamento, quindi dai provvedimenti di rettifica e infine dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, considerati altresì i periodi di sospensione della prescrizione (3 mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione + 99 gg. ex art. 103 comma 6 bis d.l. 17.03.2020 n.18
convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n.27. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'11.03.2025 il Giudice rilevato che era agli atti la prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione, mentre mancava quella della rettifica 15.02.2023 ordinava a di esibire in giudizio i relativi avvisi di ricevimento entro il 15.04.2025 e ritenuta CP_3
la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2024. In data
16.04.2025 depositava prova della notifica della rettifica avvenuta il 22.03.2023, CP_1
comunicatagli da il 14.04.2025. CP_3
In data 30.04.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e verrà rigettato.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di tardività dell'opposizione
Parte ha eccepito la tardività dell'opposizione. CP_1
pagina 5 di 12 In caso di positivo accertamento che il ricorso è stato depositato oltre il termine stabilito, va emessa pronuncia di inammissibilità (Cassazione civile, Civile, Sez. Un., 28/01/2002 n°
1006). La dichiarazione di inammissibilità presuppone infatti l'esistenza di una prova inconfutabile, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Nel caso che, nel corso del giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (che deve svolgersi anche d'ufficio) della tempestività, il ricorso deve essere dichiarato con sentenza inammissibile.
Stante peraltro la produzione da parte dello stesso della prova della notifica CP_1
dell'ordinanza ingiunzione sub doc.6, avvenuta il 5.11.2024, l'eccezione va rigettata.
Eccezione di mancata notifica dell'atto di accertamento
Parte ricorrente ha eccepito che l'atto di accertamento in relazione al quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, non sarebbe mai stato notificato.
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
Dalla documentazione agli atti risulta infatti che l'atto di accertamento è stato notificato il
4.10.2017 (doc.2 e 3 ). CP_1
Eccezione di decadenza ex art. 14 legge 683/1983
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione di cui è opposizione sono
CP_ state irrogate dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,
prevedendo – come sopra già chiarito - l'applicazione della sanzione amministrativa da pagina 6 di 12 euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Lo scrivente condivide l'assunto di parte ricorrente e ritiene applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81, ancorchè occorra al riguardo precisare quanto segue.
Come correttamente osservato da Corte d'Appello di Milano 6.11.2023 n.927, in tema di omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali, in caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore della riforma, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 del d.lgs. 8 del 2016 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n.689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, non essendo peraltro ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliare l'ambito di operatività della norma, atteso che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.
pagina 7 di 12 Nello specifico l'atto di accertamento notificato il 4.10.2017 è stato formato ben oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine dell'art. 14 L. 689/1981 era spirato. Gli illeciti cui si riferisce sono peraltro riferiti all'anno 2013.
A ben vedere occorre distinguere, ai fini dell'applicabilità dell'art. 14 cit. tra illeciti “a regime” e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli articoli 8 e 9.
In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è
l'art. 6 con il quale è disposto che “si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”, tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c.5 in virtù del quale “si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Con riguardo alla disciplina transitoria, trova quindi applicazione solo l'art. 16 e non anche gli altri articoli contenuti nelle sezioni I e II del capo I, tra cui l'art. 14; se così non fosse, il menzionato art. 9 c.5 sarebbe norma totalmente inutile.
Deve quindi concludersi nel senso che i termini di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 8 del 2016 non sono posti a pena di decadenza. La norma pone due termini: il primo, di 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della riforma, perché l'autorità amministrativa invii all' i fascicoli e un secondo, di altri 90 giorni, perché l' notifichi gli estremi della CP_1 CP_1
violazione agli interessati.
In assenza di una disposizione che li dichiari perentori o che preveda la nullità degli atti compiuti dopo il loro decorso, di termini meramente ordinatori.
pagina 8 di 12 Risulta evidente che con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs. 8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, la Corte di Cassazione si è già
pronunciata con sentenza 123/2020 la cui motivazione, condivisa dalla scrivente, viene richiamata ex art. 118 disp. att.
Con tale sentenza è stato affermato che: “come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità
Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso di questa Corte, in difetto di espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata”.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica dalla violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
pagina 9 di 12 A completare il quadro, va aggiunto – ancorchè non rilevi nel caso in esame – che l'art. 23 del D.L. 48/2023 ha previsto “per le violazioni riferiti ai periodi di omissione dal 1 gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione”.
Tanto premesso, trattandosi nel caso di specie di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016, deve ritenersi che l'Ente non è incorso in alcuna decadenza.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
La notifica dell'atto di accertamento della violazione è avvenuta in data 4.10.2017 ed ha interrotto il decorso della prescrizione stessa (periodi a debito relativi al 2013). Da tale data
– o meglio decorsi 3 mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) è iniziato a decorrente un nuovo termine con scadenza 4.1.2023.
Ai fini del computo del termine di prescrizione di cinque anni ex articolo 28 della legge n.
689/1981 per l'emissione e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, si evidenzia infatti che durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) di cui all'articolo 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 463/1983, il termine rimane sospeso.
Deve inoltre computarsi il periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 di cui all'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In base all'art 103 comma 6 bis d.lgs.
17/20, infatti, “Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24/11/1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è
pagina 10 di 12 sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio steso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24/11/1989 n. 689.”
Ne deriva che il decorso della prescrizione veniva sospeso per un ulteriore periodo pari a 99
giorni.
Interrompeva pertanto la prescrizione la notifica della rettifica avvenuta il 22.03.2023 (cfr.
doc. depositato da il 16.04.2025) e nessuna prescrizione maturava alla data della CP_1
notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta il 5.11.2024.
.-.-.-.-..
Spese
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Le spese vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta istruttoria orale e non sono state depositate note conclusionali da parte . CP_1
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 752-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.12.2024 da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso pagina 11 di 12 condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute da che liquida in euro 3.548,50 per CP_1
compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle voci assoggettate per legge.
Così deciso, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 752-2024 R.G.L., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso,
dall'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola (C.F. ), con studio legale C.F._2
sito a Brescia (BS), in via Malta n. 6/B, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della presente procedura, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo pec e/o al fax n. 030/7281834, Email_1
pagina 1 di 12 ricorrente
contro
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher C.F._3
Per_ ( ) in forza di procura notarile rog. di C.F._4 Persona_2
Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
E e t, con Email_2 Email_4
domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura P.zza Domenicani n° 39, 39100 CP_1
Bolzano
convenuto
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione N. OI-003020398, EMESSA DA
[...]
ALLA PARTE RICORRENTE IN DATA 05.11.2024 Controparte_2
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 12 Sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, oppure, in subordine, voglia fissare udienza in contraddittorio finalizzata alla discussione sulla sospensione.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla CP_1
potestà di irrogazione della sanzione e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso e dichiarare nulla, e/o annullare, e/o rendere inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI-
003020398, con estensione dei predetti effetti a tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essa collegati.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di rigetto di quanto domandato in via principale, e assorbente di quanto quivi domandato, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, intercorrenti tra l'asserita violazione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, nonché dell'illecito originante la violazione contestata.
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente l'an della pretesa dell'opposta, previo esame della documentazione eventualmente depositanda afferente all'atto di accertamento, e all'eventuale violazione commessa, limitare l'importo della sanzione dovuta, riducendolo ad equità e per l'effetto determinarlo in misura pari al minimo edittale, ex art. 11 della l. n. 689/81.
pagina 3 di 12 IN OGNI CASO:
Condannare parte resistente alle spese e onorari di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario.
per parte convenuta:
In via principale
A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso
B. Rigettarsi il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell' ordinanza ingiunzione opposta.
C. Rifusione di spese e competenze
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-003020398 emessa da e CP_1
notificatagli il 5.11.2024, relativa ad atto di accertamento n.
.1400.11/09/2017.0138800 del 11.09.17, riferita all'anno 2013 per l'importo di euro CP_1
11.491,23. Il ricorrente eccepiva la decadenza dell' dalla potestà di irrogare la CP_1
sanzione per violazione dell'art. 14 della legge 689/81; la mancata ricezione dell'atto di accertamento;
l'intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge 689/81 per mancata notifica dell'ordinanza nei termini di legge. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio eccependo in primis la tardività del ricorso, non essendo nota CP_1
la data (la prova) della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta;
contestava l'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 nonché la prescrizione del credito sul presupposto che la stessa era stata interrotta dalla notifica dell'atto di accertamento, quindi dai provvedimenti di rettifica e infine dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, considerati altresì i periodi di sospensione della prescrizione (3 mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione + 99 gg. ex art. 103 comma 6 bis d.l. 17.03.2020 n.18
convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n.27. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'11.03.2025 il Giudice rilevato che era agli atti la prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione, mentre mancava quella della rettifica 15.02.2023 ordinava a di esibire in giudizio i relativi avvisi di ricevimento entro il 15.04.2025 e ritenuta CP_3
la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.04.2024. In data
16.04.2025 depositava prova della notifica della rettifica avvenuta il 22.03.2023, CP_1
comunicatagli da il 14.04.2025. CP_3
In data 30.04.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e verrà rigettato.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di tardività dell'opposizione
Parte ha eccepito la tardività dell'opposizione. CP_1
pagina 5 di 12 In caso di positivo accertamento che il ricorso è stato depositato oltre il termine stabilito, va emessa pronuncia di inammissibilità (Cassazione civile, Civile, Sez. Un., 28/01/2002 n°
1006). La dichiarazione di inammissibilità presuppone infatti l'esistenza di una prova inconfutabile, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Nel caso che, nel corso del giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (che deve svolgersi anche d'ufficio) della tempestività, il ricorso deve essere dichiarato con sentenza inammissibile.
Stante peraltro la produzione da parte dello stesso della prova della notifica CP_1
dell'ordinanza ingiunzione sub doc.6, avvenuta il 5.11.2024, l'eccezione va rigettata.
Eccezione di mancata notifica dell'atto di accertamento
Parte ricorrente ha eccepito che l'atto di accertamento in relazione al quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, non sarebbe mai stato notificato.
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
Dalla documentazione agli atti risulta infatti che l'atto di accertamento è stato notificato il
4.10.2017 (doc.2 e 3 ). CP_1
Eccezione di decadenza ex art. 14 legge 683/1983
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione di cui è opposizione sono
CP_ state irrogate dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,
prevedendo – come sopra già chiarito - l'applicazione della sanzione amministrativa da pagina 6 di 12 euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Lo scrivente condivide l'assunto di parte ricorrente e ritiene applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81, ancorchè occorra al riguardo precisare quanto segue.
Come correttamente osservato da Corte d'Appello di Milano 6.11.2023 n.927, in tema di omesso versamento sottosoglia delle ritenute previdenziali, in caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore della riforma, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 del d.lgs. 8 del 2016 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n.689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, non essendo peraltro ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliare l'ambito di operatività della norma, atteso che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.
pagina 7 di 12 Nello specifico l'atto di accertamento notificato il 4.10.2017 è stato formato ben oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando il termine dell'art. 14 L. 689/1981 era spirato. Gli illeciti cui si riferisce sono peraltro riferiti all'anno 2013.
A ben vedere occorre distinguere, ai fini dell'applicabilità dell'art. 14 cit. tra illeciti “a regime” e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli articoli 8 e 9.
In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è
l'art. 6 con il quale è disposto che “si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”, tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c.5 in virtù del quale “si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Con riguardo alla disciplina transitoria, trova quindi applicazione solo l'art. 16 e non anche gli altri articoli contenuti nelle sezioni I e II del capo I, tra cui l'art. 14; se così non fosse, il menzionato art. 9 c.5 sarebbe norma totalmente inutile.
Deve quindi concludersi nel senso che i termini di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 8 del 2016 non sono posti a pena di decadenza. La norma pone due termini: il primo, di 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della riforma, perché l'autorità amministrativa invii all' i fascicoli e un secondo, di altri 90 giorni, perché l' notifichi gli estremi della CP_1 CP_1
violazione agli interessati.
In assenza di una disposizione che li dichiari perentori o che preveda la nullità degli atti compiuti dopo il loro decorso, di termini meramente ordinatori.
pagina 8 di 12 Risulta evidente che con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs. 8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, la Corte di Cassazione si è già
pronunciata con sentenza 123/2020 la cui motivazione, condivisa dalla scrivente, viene richiamata ex art. 118 disp. att.
Con tale sentenza è stato affermato che: “come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità
Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso di questa Corte, in difetto di espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata”.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica dalla violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
pagina 9 di 12 A completare il quadro, va aggiunto – ancorchè non rilevi nel caso in esame – che l'art. 23 del D.L. 48/2023 ha previsto “per le violazioni riferiti ai periodi di omissione dal 1 gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione”.
Tanto premesso, trattandosi nel caso di specie di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016, deve ritenersi che l'Ente non è incorso in alcuna decadenza.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
La notifica dell'atto di accertamento della violazione è avvenuta in data 4.10.2017 ed ha interrotto il decorso della prescrizione stessa (periodi a debito relativi al 2013). Da tale data
– o meglio decorsi 3 mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) è iniziato a decorrente un nuovo termine con scadenza 4.1.2023.
Ai fini del computo del termine di prescrizione di cinque anni ex articolo 28 della legge n.
689/1981 per l'emissione e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, si evidenzia infatti che durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) di cui all'articolo 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 463/1983, il termine rimane sospeso.
Deve inoltre computarsi il periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 di cui all'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In base all'art 103 comma 6 bis d.lgs.
17/20, infatti, “Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24/11/1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è
pagina 10 di 12 sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio steso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24/11/1989 n. 689.”
Ne deriva che il decorso della prescrizione veniva sospeso per un ulteriore periodo pari a 99
giorni.
Interrompeva pertanto la prescrizione la notifica della rettifica avvenuta il 22.03.2023 (cfr.
doc. depositato da il 16.04.2025) e nessuna prescrizione maturava alla data della CP_1
notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta il 5.11.2024.
.-.-.-.-..
Spese
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Le spese vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, considerato che non è stata svolta istruttoria orale e non sono state depositate note conclusionali da parte . CP_1
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 752-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.12.2024 da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso pagina 11 di 12 condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute da che liquida in euro 3.548,50 per CP_1
compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle voci assoggettate per legge.
Così deciso, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 12 di 12