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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3761 /2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3761/2017 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. A. Righini
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con Avv. F. DIVISIONE DI BENI Parte_2 C.F._2
CP_1
l'avv. L. Ragaglia
[...] SUCCESSIONE
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. A. Fantozzi Controparte_2
PARTE CONVENUTA
e con e con Avv. C. Controparte_3 Controparte_4
Palazzoni
PARTE CONVENUTA
Controparte_5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
27.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha dedotto: Parte_1
- che e , rispettivamente Persona_1 Controparte_6
padre e zio della attrice, erano comproprietari, in pari quota, di alcune unità immobiliari, tutte ubicate in Ponsacco, Via Provinciale
Valdera, e in particolare:
1) Porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
2) Locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq.
270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284
(subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2);
3) Quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
2 4) Appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4);
5) Piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq.
11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno
3);
- che, a seguito del decesso di e della di lui Controparte_6
consorte , e sono Persona_2 Controparte_2 Parte_2
divenute titolari della quota dei predetti immobili (pari al 50%) già di spettanza di;
Controparte_6
- che, a seguito del decesso di avvenuto in data Persona_1
5 ottobre 2011, e della di lui consorte , avvenuto in Controparte_7
data 8 gennaio 2012, l'attrice e i di lei fratelli Parte_1
e , sono divenuti titolari della Controparte_3 Controparte_4
quota indivisa del 50% dei predetti beni;
- che l'odierna attrice è pertanto diventata comproprietaria delle unità immobiliari sopra descritte per una quota pari ad 1/6 del totale;
- che, tuttavia, , sin dal decesso del padre, non Parte_1
ha mai potuto godere dei predetti immobili.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare la titolarità in capo a
, a seguito del decesso di Parte_1 Persona_1
e , della quota indivisa di un sesto sugli immobili Controparte_7
indicati in premessa;
di accertare e dichiarare l'utilizzo esclusivo da parte di degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Controparte_2
Provinciale Valdera, di seguito indicati: - quartiere per civile
3 abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno 4) graffate tra loro;
- piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno 3); di accertare e dichiarare l'utilizzo esclusivo da parte della
[...]
e dei soci , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Provinciale Controparte_4
Valdera, di seguito indicati: - porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro)
e 512 (subalterno 1); - locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq. 270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno
2); - appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4); di accertare e dichiarare che la condotta dei predetti convenuti si pone in insanabile contrasto con la regola stabilita in tema di uso della cosa comune dall'art. 1102 c.c., con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito a seguito dell'utilizzo esclusivo degli immobili per cui
è causa da parte dei predetti convenuti e/o, ad ogni modo, al
4 pagamento in suo favore di una indennità corrispondente al mancato godimento dei beni comuni;
condannare i convenuti Controparte_5
, , e a
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rilasciare, in favore della comunione, gli immobili di cui in premessa o, comunque, far cessare la condotta contraria alla regola di cui all'art. 1102 c.c. dagli stessi tenuta;
2) condannare la
[...]
e , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore
[...]
dell'attrice, a far data (quanto meno) dal decesso del Sig. Per_1
ed a fronte dell'indisponibilità delle predette unità
[...]
immobiliari, di una indennità da calcolarsi sulla base del valore locativo dei beni, come sopra indicato;
3) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, e accertata l'indivisibilità del bene e/o comunque la non comoda divisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio , Parte_2 Controparte_3
e . Controparte_4 Controparte_2
si è associata alle allegazioni in fatto e alle domande Parte_2
articolate dalla attrice.
Gli altri convenuti hanno contestato gli assunti avversari e chiesto pertanto al Tribunale adito il rigetto delle domande, eccependo la convenuta l'avvenuta usucapione degli immobili Controparte_2
pacificamente posseduti.
E' stata dichiarata la contumacia della , e, Controparte_5
all'esito di CTU tecnica / estimativa volta alla verifica della situazione urbanistica e catastale degli immobili oggetto di divisione, alla verifica della comoda divisibilità degli stessi, e alla stima del valore locativo;
5 effettuati, inoltre, molteplici tentativi di conciliazione fra le parti, alla luce delle contestazioni formulate da in ordine alla Controparte_2
richiesta vendita del compendio, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli arrtt.li 785 e 788
II comma c.p.c..
Tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 4245.2010) in ordine alla insussistenza di riserva di collegialità per la fattispecie di cui è causa, la controversia viene decisa dal sottoscritto giudice.
Come anticipato, il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u..
È pacifico l'ammontare delle quote di ciascun comunista.
È pacifico, inoltre, che , come , Parte_1 Parte_2
non abbiano goduto di alcuno dei beni oggetto della comunione ereditaria.
L'accettazione dell'eredità di , contestata negli Parte_1
atti conclusivi dalla convenuta , è provata dai Controparte_2
documenti nn. 5 e 6, contenuti nel fascicolo di parte convenuta.
Non è fondata la domanda di usucapione – recte, stante la formulazione letterale in comparsa, l'eccezione di usucapione - articolata da : è pacifico, infatti, che ella risieda Controparte_2
nell'immobile dove già risiedeva il padre, comproprietario, senza alcuna soluzione di continuità, e nella tolleranza del resto della famiglia, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1144 c.c..
Come chiarito, infatti, dalla condivisibile giurisprudenza di Cod.
legittimità sul punto, (cfr. Cass. Civ.
6 sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015 (Rv. 635430 – art. 01)) “… In tema di usucapione, per stabilire se un'attività 1140 corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo”.
D'altra parte, non sono provati, né allegati (prima della opposizione alla richiesta di rilascio contenuta nell'atto introduttivo del presente procedimento “… inequivocabili atti volti ad escludere il godimento degli altri comproprietari, seguiti poi dal loro abbandono del diritto avuto sul bene", dovendosi senz'altro ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere
7 in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20.6.1996, n. 5687) … (cfr.
Cass. cit).
Deve essere dichiarato, pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria, con ordine agli odierni possessori di rilascio dei beni (sul punto, cfr. Cass. n. 19488/2015), e deve essere disposta la vendita del compendio, attesane l'indivisibilità, come accertata dal c.t.u..
Deve essere, inoltre, accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità come richiesto da parte attrice e dalla parte
[...]
in base ai valori locativi stimati dal c.t.u., a decorrere Parte_2
dalla proposizione della domanda giudiziale, e fino all'effettivo rilascio.
Se è vero, infatti, che “ … il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto dell'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (c.d. valore locativo) (cfr. sul punto Cass. 5 settembre 2013, n. 20394), è parimenti del tutto condivisibile quanto chiarito in ordine alla decorrenza della pretesa e, in particolare, che "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera
8 indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015; Cass. Civ.,
Sez. 2, Sent. n. 1738/2022).
In base alle risultanze della c.t.u. risultano i seguenti valori locativi:
BENE N.1 = Mq. 47 calpestabili x 5 €/mq = 235 €/mese (2.820
€/annui) BENE N.2 = Mq. 112 calpestabili x 6 €/mq = 670 €/mese
(8.040 €/annui) BENE N.3 = Mq. 430 calpestabili x 5,5 €/mq = 2.365
€/mese (28.380 €/annui) BENE N.4 = Mq. 12 calpestabili x 3,5 €/mq
- 40 €/mese (480 €/annui).
I beni identificati dal c.t.u. (relazione 11.1.2021) come 1 e 2 sono occupati da i beni 3 e 4 da . Controparte_2 Controparte_5
Ne consegue che alla parte attrice (quota di 1/6 del compendio) è dovuta da un'indennità mensile pari a € 150,83 e da Controparte_2
un'indennità mensile pari a € 400,83. Controparte_5
Alla parte (quota di 1/4 del compendio) è dovuta da Parte_2
un'indennità mensile pari a € 226,25 e da Controparte_2
un'indennità mensile pari a € 601,25. Controparte_5
Devono essere rigettate, in quanto in parte inammissibili e in parte infondate, le domande articolate dalla convenuta Controparte_2
del tutto generica, e comunque tardiva (in quanto introdotta nella comparsa conclusionale), è la richiesta di tenere conto dei debiti
9 ereditari, peraltro neppure specificamente indicati, nel calcolo del valore del compendio, così come parimenti generica è la richiesta
“compensazione” con eventuale conguaglio dovuto a migliorie, neppure specificamente allegate, apportate all'immobile, posseduto in via esclusiva.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, e comunque dei numerosi tentativi di conciliazione svolti, devono essere integralmente compensate, e le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria corrispondente al compendio:
1) Porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
2) Locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq.
270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284
(subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2);
3) Quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
10 e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
4) Appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4);
5) Piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq.
11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno
3); accerta e dichiara che è titolare della quota Parte_1
corrispondente a 1/6 del compendio;
è titolare della Parte_2
quota corrispondente a ¼; è titolare della quota Controparte_2
corrispondente a ¼; è titolare della quota Controparte_3
corrispondente a 1/6; è titolare della quota Controparte_4
corrispondente a 1/6; accerta e dichiara l'utilizzo esclusivo da parte di dei Controparte_2
beni rappresentati da:
- quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
- piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno 3);
11 accerta e dichiara l'utilizzo esclusivo da parte della Controparte_5
e dei soci , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Provinciale Valdera, di
[...]
seguito indicati:
- porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
- locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq. 270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterno 3),
148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2); - appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4); condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_2
di un'indennità mensile pari a € 150,83 e in Parte_1
favore di di un'indennità mensile di € 226,25; Parte_2
condanna la società convenuta al pagamento Controparte_5
in favore di di un'indennità mensile pari a € Parte_1
400,83 e in favore di di un'indennità mensile pari a € Parte_2
601,25; il pagamento è dovuto dalla data di introduzione della casa alla data dell'effettivo rilascio, oltre rivalutazione delle somme dalla data delle singole scadenze al saldo, e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate annualmente secondo indice Istat;
ordina il rilascio dei beni in favore della comunione;
12 accertata l'indivisibilità del compendio, ne dispone la vendita come da separata ordinanza.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite, e pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 23/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
13
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3761 /2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3761/2017 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. A. Righini
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con Avv. F. DIVISIONE DI BENI Parte_2 C.F._2
CP_1
l'avv. L. Ragaglia
[...] SUCCESSIONE
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. A. Fantozzi Controparte_2
PARTE CONVENUTA
e con e con Avv. C. Controparte_3 Controparte_4
Palazzoni
PARTE CONVENUTA
Controparte_5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
27.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha dedotto: Parte_1
- che e , rispettivamente Persona_1 Controparte_6
padre e zio della attrice, erano comproprietari, in pari quota, di alcune unità immobiliari, tutte ubicate in Ponsacco, Via Provinciale
Valdera, e in particolare:
1) Porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
2) Locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq.
270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284
(subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2);
3) Quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
2 4) Appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4);
5) Piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq.
11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno
3);
- che, a seguito del decesso di e della di lui Controparte_6
consorte , e sono Persona_2 Controparte_2 Parte_2
divenute titolari della quota dei predetti immobili (pari al 50%) già di spettanza di;
Controparte_6
- che, a seguito del decesso di avvenuto in data Persona_1
5 ottobre 2011, e della di lui consorte , avvenuto in Controparte_7
data 8 gennaio 2012, l'attrice e i di lei fratelli Parte_1
e , sono divenuti titolari della Controparte_3 Controparte_4
quota indivisa del 50% dei predetti beni;
- che l'odierna attrice è pertanto diventata comproprietaria delle unità immobiliari sopra descritte per una quota pari ad 1/6 del totale;
- che, tuttavia, , sin dal decesso del padre, non Parte_1
ha mai potuto godere dei predetti immobili.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare la titolarità in capo a
, a seguito del decesso di Parte_1 Persona_1
e , della quota indivisa di un sesto sugli immobili Controparte_7
indicati in premessa;
di accertare e dichiarare l'utilizzo esclusivo da parte di degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Controparte_2
Provinciale Valdera, di seguito indicati: - quartiere per civile
3 abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno 4) graffate tra loro;
- piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno 3); di accertare e dichiarare l'utilizzo esclusivo da parte della
[...]
e dei soci , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Provinciale Controparte_4
Valdera, di seguito indicati: - porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro)
e 512 (subalterno 1); - locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq. 270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno
2); - appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4); di accertare e dichiarare che la condotta dei predetti convenuti si pone in insanabile contrasto con la regola stabilita in tema di uso della cosa comune dall'art. 1102 c.c., con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito a seguito dell'utilizzo esclusivo degli immobili per cui
è causa da parte dei predetti convenuti e/o, ad ogni modo, al
4 pagamento in suo favore di una indennità corrispondente al mancato godimento dei beni comuni;
condannare i convenuti Controparte_5
, , e a
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rilasciare, in favore della comunione, gli immobili di cui in premessa o, comunque, far cessare la condotta contraria alla regola di cui all'art. 1102 c.c. dagli stessi tenuta;
2) condannare la
[...]
e , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore
[...]
dell'attrice, a far data (quanto meno) dal decesso del Sig. Per_1
ed a fronte dell'indisponibilità delle predette unità
[...]
immobiliari, di una indennità da calcolarsi sulla base del valore locativo dei beni, come sopra indicato;
3) dichiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, e accertata l'indivisibilità del bene e/o comunque la non comoda divisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c..
Si sono costituiti in giudizio , Parte_2 Controparte_3
e . Controparte_4 Controparte_2
si è associata alle allegazioni in fatto e alle domande Parte_2
articolate dalla attrice.
Gli altri convenuti hanno contestato gli assunti avversari e chiesto pertanto al Tribunale adito il rigetto delle domande, eccependo la convenuta l'avvenuta usucapione degli immobili Controparte_2
pacificamente posseduti.
E' stata dichiarata la contumacia della , e, Controparte_5
all'esito di CTU tecnica / estimativa volta alla verifica della situazione urbanistica e catastale degli immobili oggetto di divisione, alla verifica della comoda divisibilità degli stessi, e alla stima del valore locativo;
5 effettuati, inoltre, molteplici tentativi di conciliazione fra le parti, alla luce delle contestazioni formulate da in ordine alla Controparte_2
richiesta vendita del compendio, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli arrtt.li 785 e 788
II comma c.p.c..
Tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 4245.2010) in ordine alla insussistenza di riserva di collegialità per la fattispecie di cui è causa, la controversia viene decisa dal sottoscritto giudice.
Come anticipato, il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u..
È pacifico l'ammontare delle quote di ciascun comunista.
È pacifico, inoltre, che , come , Parte_1 Parte_2
non abbiano goduto di alcuno dei beni oggetto della comunione ereditaria.
L'accettazione dell'eredità di , contestata negli Parte_1
atti conclusivi dalla convenuta , è provata dai Controparte_2
documenti nn. 5 e 6, contenuti nel fascicolo di parte convenuta.
Non è fondata la domanda di usucapione – recte, stante la formulazione letterale in comparsa, l'eccezione di usucapione - articolata da : è pacifico, infatti, che ella risieda Controparte_2
nell'immobile dove già risiedeva il padre, comproprietario, senza alcuna soluzione di continuità, e nella tolleranza del resto della famiglia, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1144 c.c..
Come chiarito, infatti, dalla condivisibile giurisprudenza di Cod.
legittimità sul punto, (cfr. Cass. Civ.
6 sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015 (Rv. 635430 – art. 01)) “… In tema di usucapione, per stabilire se un'attività 1140 corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo”.
D'altra parte, non sono provati, né allegati (prima della opposizione alla richiesta di rilascio contenuta nell'atto introduttivo del presente procedimento “… inequivocabili atti volti ad escludere il godimento degli altri comproprietari, seguiti poi dal loro abbandono del diritto avuto sul bene", dovendosi senz'altro ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere
7 in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20.6.1996, n. 5687) … (cfr.
Cass. cit).
Deve essere dichiarato, pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria, con ordine agli odierni possessori di rilascio dei beni (sul punto, cfr. Cass. n. 19488/2015), e deve essere disposta la vendita del compendio, attesane l'indivisibilità, come accertata dal c.t.u..
Deve essere, inoltre, accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità come richiesto da parte attrice e dalla parte
[...]
in base ai valori locativi stimati dal c.t.u., a decorrere Parte_2
dalla proposizione della domanda giudiziale, e fino all'effettivo rilascio.
Se è vero, infatti, che “ … il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto dell'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (c.d. valore locativo) (cfr. sul punto Cass. 5 settembre 2013, n. 20394), è parimenti del tutto condivisibile quanto chiarito in ordine alla decorrenza della pretesa e, in particolare, che "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera
8 indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015; Cass. Civ.,
Sez. 2, Sent. n. 1738/2022).
In base alle risultanze della c.t.u. risultano i seguenti valori locativi:
BENE N.1 = Mq. 47 calpestabili x 5 €/mq = 235 €/mese (2.820
€/annui) BENE N.2 = Mq. 112 calpestabili x 6 €/mq = 670 €/mese
(8.040 €/annui) BENE N.3 = Mq. 430 calpestabili x 5,5 €/mq = 2.365
€/mese (28.380 €/annui) BENE N.4 = Mq. 12 calpestabili x 3,5 €/mq
- 40 €/mese (480 €/annui).
I beni identificati dal c.t.u. (relazione 11.1.2021) come 1 e 2 sono occupati da i beni 3 e 4 da . Controparte_2 Controparte_5
Ne consegue che alla parte attrice (quota di 1/6 del compendio) è dovuta da un'indennità mensile pari a € 150,83 e da Controparte_2
un'indennità mensile pari a € 400,83. Controparte_5
Alla parte (quota di 1/4 del compendio) è dovuta da Parte_2
un'indennità mensile pari a € 226,25 e da Controparte_2
un'indennità mensile pari a € 601,25. Controparte_5
Devono essere rigettate, in quanto in parte inammissibili e in parte infondate, le domande articolate dalla convenuta Controparte_2
del tutto generica, e comunque tardiva (in quanto introdotta nella comparsa conclusionale), è la richiesta di tenere conto dei debiti
9 ereditari, peraltro neppure specificamente indicati, nel calcolo del valore del compendio, così come parimenti generica è la richiesta
“compensazione” con eventuale conguaglio dovuto a migliorie, neppure specificamente allegate, apportate all'immobile, posseduto in via esclusiva.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, e comunque dei numerosi tentativi di conciliazione svolti, devono essere integralmente compensate, e le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria corrispondente al compendio:
1) Porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
2) Locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq.
270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284
(subalterno 3), 148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2);
3) Quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
10 e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
4) Appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4);
5) Piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq.
11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno
3); accerta e dichiara che è titolare della quota Parte_1
corrispondente a 1/6 del compendio;
è titolare della Parte_2
quota corrispondente a ¼; è titolare della quota Controparte_2
corrispondente a ¼; è titolare della quota Controparte_3
corrispondente a 1/6; è titolare della quota Controparte_4
corrispondente a 1/6; accerta e dichiara l'utilizzo esclusivo da parte di dei Controparte_2
beni rappresentati da:
- quartiere per civile abitazione, posto al piano primo, secondo da terra, della superficie di complessivi mq. 135, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3
e rappresentato nelle particelle 148 (subalterno 6) e 284 (subalterno
4) graffate tra loro;
- piccola capanna ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 11, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nella particella 512 (subalterno 3);
11 accerta e dichiara l'utilizzo esclusivo da parte della Controparte_5
e dei soci , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
degli immobili siti in Ponsacco PI, Via Provinciale Valdera, di
[...]
seguito indicati:
- porzione di fabbricato adibita a mostra di mobili della superficie di complessivi mq. 340, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterni 1 e 2 graffati tra loro) e 512 (subalterno 1);
- locale adibito a laboratorio della superficie complessiva di mq. 270, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentata nelle particelle 284 (subalterno 3),
148 (subalterno 5) e 512 (subalterno 2); - appartamento per civile abitazione, posto al piano terreno del fabbricato, della superficie di complessivi mq. 80, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Ponsacco nel foglio di mappa 3 e rappresentato nella particella 148 (subalterno 4); condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_2
di un'indennità mensile pari a € 150,83 e in Parte_1
favore di di un'indennità mensile di € 226,25; Parte_2
condanna la società convenuta al pagamento Controparte_5
in favore di di un'indennità mensile pari a € Parte_1
400,83 e in favore di di un'indennità mensile pari a € Parte_2
601,25; il pagamento è dovuto dalla data di introduzione della casa alla data dell'effettivo rilascio, oltre rivalutazione delle somme dalla data delle singole scadenze al saldo, e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate annualmente secondo indice Istat;
ordina il rilascio dei beni in favore della comunione;
12 accertata l'indivisibilità del compendio, ne dispone la vendita come da separata ordinanza.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite, e pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 23/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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