Articolo 1433 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1433. Istituzione 1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito; b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito; c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito. d) croce d'oro al merito dell'Esercito; e) croce d'argento al merito dell'Esercito; f) croce di bronzo al merito dell'Esercito. 2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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