Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 589/2024 R.G., promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante (c.f.: P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Novaga del Foro di C.F._1
Ravenna ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._2
(C.F.: ); Controparte_4 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: azione di regresso del fideiussore ex artt.1950 e 1951 c.c.;
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO D IONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., la Adventum ha esercitato CP_1
l'azione di regresso ex artt. 1950 e 1051 c.c. c tori principali CP_3
pagina 1 di 4
, delle somme dovute dai medesimi debitori principali in forza Controparte_5 del contratto di mutuo stipulato con l'ente creditizio. Ha esposto a sostegno quanto segue. I resistenti si erano rivolti allo sportello antiusura e sovraindebitamento dell'
[...]
e avevano ottenuto, in presenza dei requisiti per l'accesso al Controparte_6 Contr credito a condizioni agevolate, l'erogazione di un mutuo da parte della garantito da fideiussione specifica prestata dalla Controparte_5 ricorrente. Peraltro, i debitori principali, dopo aver pagato regolarmente alcune rate e dopo aver beneficiato della sospensione prevista dalla normativa di contrasto alla emergenza pandemica da Covid-19, cessavano ogni pagamento. La banca, quindi, comunicava la decadenza del beneficio del termine intimando il pagamento del credito residuo per capitale e interessi e, stante il perdurare dell'inadempimento dei debitori principali, escuteva la garanzia fideiussoria. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento della somma di €. 12.518,65 dalla stessa versata alla creditrice. I resistenti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
*** Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1950 c.c., il fideiussore che ha pagato ha azione di regresso contro il debitore principale. L'azione in parola ha lo scopo di far conseguire al fideiussore il rimborso della somma capitale pagata al creditore con i relativi accessori. Il fideiussore, quindi, subentra al creditore e acquista il diritto di regresso per il solo fatto di aver pagato il debito principale e ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Secondo l'art. 1951 c.c., poi, quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto pagato, contro ciascuno dei debitori solidali. Vendo al caso in esame, il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate alla banca creditrice risulta per tabulas.
In particolare, la ricorrente ha documentato:
- il mutuo stipulato tra la e i resistenti, al tasso Controparte_5 fisso convenzionale dello 0,18% per un capitale erogato di €. 18.400,00, da restituirsi in 60 rate mensili di €. 308,07; mutuo garantito da fideiussione specifica della ricorrente (doc. 2);
pagina 2 di 4 - la lettera di intimazione di pagamento e decadenza dal beneficio del termine, dalla quale risultava (alla data del 5.4.2023) un debito complessivo di €. 12.498,45, di cui
€. 51,76 a titolo di interessi convenzionali ed €. 4,09 a titolo di interessi di mora (doc. 4);
- il pagamento dalla sessa effettuato, in data 14.09.2023, in favore della creditrice dell'importo di €. 12.518,65, comprensivo di capitale e interessi (doc. 7);
- la denunzia ai debitori principali del pagamento fatto, con richiesta di restituzione (doc. 5).
I resistenti, non costituiti in giudizio, non hanno formulato alcuna eccezione o allegazione che consenta di giungere a diversa conclusione.
Sussiste, dunque, il diritto della ricorrente di ripetere integralmente l'importo versato nei confronti dei condebitori principali, oltre che agli interessi legali dal giorno del pagamento (14.9.2023).
Va infine osservato che i debitori rivestono la qualifica di consumatori.
Appare necessaria, quindi, la verifica della natura delle clausole contrattuali poste a sostegno della domanda, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 6 aprile 2023, n. 9479).
Tale controllo, nel caso in esame, consente di escludere che siano state azionate clausole vessatorie, in quanto: i) è stato adito il c.d. Foro del Consumatore;
ii) il contratto prevede i seguenti tassi di interesse:
iii) la clausola relativa alla decadenza del beneficio del termine (art. 8 contratto di mutuo) è stata di fatto disapplicata.
Per quanto esposto, deve essere accertato il diritto della ricorrente di ripetere l'importo versato nei confronti dei resistenti, con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento in favore della di €. 12.518,65, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data del pagamento (14.09.2023) al saldo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e pagina 3 di 4 decisoria, tenuto conto della assenza di attività istruttoria, della oralità della fase decisoria e della semplicità della questione trattata (scaglione di valore compreso tra
€. 5.201,00 ed €. 26.000,00). Deve escludersi, infine, che la mancata risposta dei resistenti all'invito formulato dalla ricorrente a partecipare alla procedura di negoziazione assistita costituisca presupposto sufficiente per la condanna richiesta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna e , in solido tra loro, a Controparte_3 CP_4 CP_4 corrispondere in favore della ricorrente la somma di €. 12.518,65, oltre interessi legali dalla data del pagamento (14.09.2023) al saldo;
2) condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_3 CP_4 CP_4 rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. 294,00 per esborsi, €. 1.700,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 08.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 4 di 4