Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 18/06/1981, residente in [...]29 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CESTI
SILVIA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._3
(AL), il 25/10/1985, residente in [...]25 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ARAGONA
PIETRO (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 01/10/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati, continuando a prestarsi reciproco rispetto;
2. il OR , previo accordo con la moglie, ha già lasciato Parte_1
l'abitazione coniugale e si è trasferito in altra abitazione sita in Genova, Salita
Santa Brigida n. 29/17;
3. l'abitazione coniugale sita in Genova Salita Re Magi n. 2/2, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata in via esclusiva alla medesima, che ivi Per_ continuerà ad abitare unitamente alla GL;
4. il OR ha provveduto a prelevare dalla abitazione Parte_1
coniugale parte dei propri effetti personali;
Per_
5. la GL resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre con cui risiederà;
6. il padre potrà vedere la GL ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina;
7. in ogni caso il padre avrà diritto a trascorrere con la GL:
Per_ a) due fine settimana al mese alternati allorquando preleverà da scuola al venerdì per riaccompagnarla a casa della madre alla domenica sera entro le ore
20.00;
Per_ b) nella settimana in cui ha tenuto con sé durante il week-end, un pomeriggio ed una sera alla settimana (mercoledì) allorquando la preleverà da scuola ed ivi la riaccompagnerà il giovedì mattina;
c) nella settimana in cui non ha tenuto con sé la bambina nel week-end, due pomeriggi e due sere (martedì e gioved ì) allorquando, al martedì ed al giovedì, preleverà la bambina da scuola per ivi riaccompagnarla il giorno seguente
(mercoledì e venerdì);
8 le vacanze natalizie e le vacanze pasquali verranno divise secondo lo schema dell'alternanza:
- quest'anno, nel periodo dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio
3 Per_ 2025, ha trascorso con la madre il giorno di Natale e, poi, il 26 dicembre
2024, il padre ha prelevato la bambina dall'abitazione materna alle ore 09.00 per restare con lei sino al 31 dicembre 2024 allorquando l'ha riaccompagnata presso l'abitazione materna alle ore 19.00 ove è rimasta sino al 6 gennaio 2025;
- a partire dall'estate 2024, inoltre, il padre trascorrerà un periodo di vacanza con la GL per due settimane - anche non consecutive (quanto meno in una fase iniziale) - all'anno, durante il periodo di sospensione scolastica estiva;
Per_ 9 il giorno di Pasqua 2025 lo trascorrerà con il padre mentre il giorno successivo con la madre;
10 a titolo di contributo per il mantenimento della GL, il Sig. Parte_1
si impegna a versare tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., filiale di Alessandria, contraddistinto dal seguente codice IBAN: [...], intestato alla Sig.ra e al Sig. la somma complessiva di Euro Parte_2 Persona_2
300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese.
11. la somma predetta sarà automaticamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT pubblicati dalla Camera di Commercio del Comune di Genova con decorrenza gennaio 2025;
12. il contributo spettante quale assegno unico per GL a carico e le eventuali, ulteriori, detrazioni, saranno di esclusiva spettanza della Sig.ra Parte_2
sino alla conclusione della scuola superiore;
13. la Sig.ra si farà integralmente carico, nella misura del 100%, Parte_2
di tutte le spese scolastiche (anche quota di iscrizione e retta mensile per la frequentazione di scuola privata, buoni pasto ed acquisto libri e materiali)
Per_ nonché di tutte le spese straordinarie riferibili alla GL , sino alla conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria superiore, allorquando le spese straordinarie dovranno essere suddivise al 50%, come da protocollo spese straordinarie del Tribunale di Genova in data 15.9.2016;
14. i coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al reciproco rilascio/rinnovo dei passaporti;
15. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nessuna somma di denaro a nessun titolo e per nessun motivo l'uno dall'altro”.
4 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 347, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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