Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 21 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00560/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del Tutore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon e Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia -OMISSIS-non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento in data 25.03.2021 ad oggetto “Determinazione del contributo economico comunale in favore sig. -OMISSIS-, per le annualità 2018, 2019 e 2020 (periodo 01/01/2020-22/08/2020), in esecuzione delle sentenze TAR Veneto, sez. III, n. 303/2019 e Consiglio di Stato, sez. III, n. 1505/2020” (doc. 1);
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto il progetto ed i costi di vita del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la causa, in considerazione della problematicità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione del provvedimento impugnato, al fine di consentire una valutazione re adhuc integra del merito della causa;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 9 febbraio 2022;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 9 febbraio 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.