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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.SS Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23/05/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65/2024, assunta in decisione il 23.5.2025, vertente tra:
(18.9.1977 - C.F.: rapp.ta e difesa dall'Avv.to Domenico Ruggiero Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 25, è elettivamente domiciliato
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria
Grandizio ( , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio C.F._2 CP_ Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
Con ricorso del 23.3.2023, la IG.ra , proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere Parte_1 il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13
l.118/71, sin dalla data di revisione (11.10.2022), ovvero da quella ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.SS , la quale, depositata la Persona_1 relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra il beneficio richiesto. Parte_1
Per_ Nello specifico, la dott.SS nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento
NRG 1216/2023, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da “Esiti di emicolectomia sx + isteroanessiectomia per adenocarcinoma del grosso intestino in attuale follow up negativo per ripresa di malattia (Codice 9322 = 11%);Depressione reattiva cronicizzata con crisi d'ansia (Codice 2206 =
31%);Artropatia severa spalla sx (Codice 7215 = 25%), concludeva che “la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 54%.”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU, eccependo che “Le valutazioni medico-legali avanzate dal CTU non sono condivisibili in considerazione delle patologie delle quali soffre la ricorrente e che ne caratterizzano il quadro clinico”; in particolare parte ricorrente, contestava “l'inquadramento della patologia oncologica nel cod. 9322 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale– P.I.
11%”,deducendo che “gli organi intereSSti dalla patologia oncologica hanno subito una grave compromissione funzionale atteso che la ricorrente ha perso completamente la funzionalità dell'apparato riproduttivo e v'è stata una parziale compromissione dell'apparato digerente”.
Per_ A tali osservazioni la Dott.SS rispondeva confermando la valutazione medico-legale resa, posto che
“…le infermità documentate in atti non determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento (art. 13, L. 118/71)”.
Parte ricorrente ribadiva che “le risposte rese dal CTU alle osservazioni di questa difesa risultano assolutamente erronee e, comunque, inidonee a determinare un valido accertamento tecnico” e pertanto, formulava in fase di ATP (RGN 1216/2023), dissenso ex art. 445 bis, IV comma c.p.c., introducendo il relativo giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Fondava il ricorso in opposizione sul presupposto che “…Le considerazioni avanzate dal CTU nella perizia medico-legale depositata non sono condivisibili, sia sotto l'aspetto medico sia sotto quello prettamente giuridico(…), non sono condivisibili in considerazione delle patologie delle quali soffre la ricorrente e che ne caratterizzano il quadro clinico”…i chiarimenti resi dal CTU alle osservazioni di questa difesa risultano assolutamente erronee e, comunque, inidonee a determinare un valido accertamento tecnico”.
Secondo la difesa di parte ricorrente, il ctu non avrebbe tenuto conto di alcune patologie da cui è, invece, affetta la ricorrente, e specificatamente della “salpingectomia bilaterale in età fertile”, e della “obesità con complicanze artrosiche”, esclusione, considerata “assolutamente discrezionale (e illegittima) in quanto fondata su una mera valutazione soggettiva e non su dati obiettivamente valutabili”.
Contestava, altresì “l'inquadramento della patologia oncologica nel cod. 9322 - Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale – P.I. 11%.” in quanto il CTU non avrebbe contemplato
“l'avvenuta asportazione completa dell'apparato riproduttivo quale grave menomazione per motivi assolutamente erronei”.
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo
Giudicante, all'udienza del 17.5.2024, all'esito della discussione orale, disponeva il “RICHIAMO DELLA
DOTT.SSA RENDA I CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PATOLOGIA NEOPLASTICA E Controparte_2
ALL'INCIDENZA COMPLESSIVA DELLA STESSA SULLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL QUADRO CLINICO
DELLA RICORRENTE E DELLA OBESITA' RELATIVAMENTE ALLE VALTUAZIONI DELLA PATOLOGIA PER COME
RISULTANTI DALLA CTU”. Rinviava all'udienza del 4.10.2024 per conferimento dell'incarico.
La dott.SS , in data 19.1.2025, depositava l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio e, Persona_1 dopo aver espresso le proprie conclusioni diagnostiche, deduceva che “Il giudizio diagnostico è, pertanto, il seguente: Esiti di emicolectomia sx + isteroanessiectomia per adenocarcinoma del grosson intestino in attuale follow up negativo per ripresa di malattia (Codice 9322 = 11%); Depressione reattiva cronicizzata con crisi d'ansia (Codice 2206 = 31%);Artropatia severa spalla sx (Codice 7215 = 25%); Spondiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale (p.a. codice 7008 = 12%).”
In relazione all'infermità “salpingectomia bilaterale in età fertile (codice 6634 – 35%)”, la CTU ha ritenuto di dover confermare la valutazione già espreSS “in quanto all'epoca dell'intervento chirurgico subito la ricorrente aveva 45 anni, quindi prossima alla menopausa fisiologica piuttosto che in piena età fertile”;
“….con riferimento all'intervento chirurgico subito per il trattamento della patologia oncologica ed il buon esito del trattamento stesso nel suo complesso e la scarsa compromissione organo-funzionale riscontrata, sia a carico dell'apparato digerente che a carico dell'apparato riproduttivo “si è ritenuto opportuno applicare il codice 9322 inerente alle neoplasie a prognosi favorevole caratterizzate da modesta compromissione funzionale”; e, infine, in merito alla voce tabellare “Obesità con complicanze artrosiche” “….non avendo riscontrato un eccesso ponderale tale da incidere negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto, non essendo documentate alterazioni artrosiche a carico delle grosse articolazioni degli arti inferiori, tale infermità non è stata inserita tra le voci tabellari su cui applicare il calcolo riduzionistico”.
Precisava, altresì, che “il certificato medico allegato alle controdeduzioni ricevute, a firma del curante di fiducia, Dr. , attesta del tutto genericamente una condizione di obesità con artrosi Persona_2 polidistrettuale, che nulla aggiunge a quanto obiettivato dalla sottoscritta alla data della visita peritale e a quanto documentato in atti”.
Concludeva, pertanto, che “…Applicato il calcolo riduzionistico alle infermità sopra elencate e codificate (ex
D.M. 5/2/1992), si ritiene di poter affermare che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 59%. Le infermità documentate non determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (art. 13, L. 118/71).”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott. SS a non riconoscere il diritto al Persona_1 beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c.
Stante la dichiarazione resa dalla IG. ra , ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente CP_ compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a CP_ carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato per entrambe le fasi del giudizio in favore della
Dott.SS come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 23.5.2025
Il G.O.P.
Dott.SS Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.SS Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23/05/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65/2024, assunta in decisione il 23.5.2025, vertente tra:
(18.9.1977 - C.F.: rapp.ta e difesa dall'Avv.to Domenico Ruggiero Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 25, è elettivamente domiciliato
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria
Grandizio ( , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio C.F._2 CP_ Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
Con ricorso del 23.3.2023, la IG.ra , proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere Parte_1 il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13
l.118/71, sin dalla data di revisione (11.10.2022), ovvero da quella ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.SS , la quale, depositata la Persona_1 relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra il beneficio richiesto. Parte_1
Per_ Nello specifico, la dott.SS nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento
NRG 1216/2023, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da “Esiti di emicolectomia sx + isteroanessiectomia per adenocarcinoma del grosso intestino in attuale follow up negativo per ripresa di malattia (Codice 9322 = 11%);Depressione reattiva cronicizzata con crisi d'ansia (Codice 2206 =
31%);Artropatia severa spalla sx (Codice 7215 = 25%), concludeva che “la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 54%.”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU, eccependo che “Le valutazioni medico-legali avanzate dal CTU non sono condivisibili in considerazione delle patologie delle quali soffre la ricorrente e che ne caratterizzano il quadro clinico”; in particolare parte ricorrente, contestava “l'inquadramento della patologia oncologica nel cod. 9322 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale– P.I.
11%”,deducendo che “gli organi intereSSti dalla patologia oncologica hanno subito una grave compromissione funzionale atteso che la ricorrente ha perso completamente la funzionalità dell'apparato riproduttivo e v'è stata una parziale compromissione dell'apparato digerente”.
Per_ A tali osservazioni la Dott.SS rispondeva confermando la valutazione medico-legale resa, posto che
“…le infermità documentate in atti non determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento (art. 13, L. 118/71)”.
Parte ricorrente ribadiva che “le risposte rese dal CTU alle osservazioni di questa difesa risultano assolutamente erronee e, comunque, inidonee a determinare un valido accertamento tecnico” e pertanto, formulava in fase di ATP (RGN 1216/2023), dissenso ex art. 445 bis, IV comma c.p.c., introducendo il relativo giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Fondava il ricorso in opposizione sul presupposto che “…Le considerazioni avanzate dal CTU nella perizia medico-legale depositata non sono condivisibili, sia sotto l'aspetto medico sia sotto quello prettamente giuridico(…), non sono condivisibili in considerazione delle patologie delle quali soffre la ricorrente e che ne caratterizzano il quadro clinico”…i chiarimenti resi dal CTU alle osservazioni di questa difesa risultano assolutamente erronee e, comunque, inidonee a determinare un valido accertamento tecnico”.
Secondo la difesa di parte ricorrente, il ctu non avrebbe tenuto conto di alcune patologie da cui è, invece, affetta la ricorrente, e specificatamente della “salpingectomia bilaterale in età fertile”, e della “obesità con complicanze artrosiche”, esclusione, considerata “assolutamente discrezionale (e illegittima) in quanto fondata su una mera valutazione soggettiva e non su dati obiettivamente valutabili”.
Contestava, altresì “l'inquadramento della patologia oncologica nel cod. 9322 - Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale – P.I. 11%.” in quanto il CTU non avrebbe contemplato
“l'avvenuta asportazione completa dell'apparato riproduttivo quale grave menomazione per motivi assolutamente erronei”.
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo
Giudicante, all'udienza del 17.5.2024, all'esito della discussione orale, disponeva il “RICHIAMO DELLA
DOTT.SSA RENDA I CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PATOLOGIA NEOPLASTICA E Controparte_2
ALL'INCIDENZA COMPLESSIVA DELLA STESSA SULLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL QUADRO CLINICO
DELLA RICORRENTE E DELLA OBESITA' RELATIVAMENTE ALLE VALTUAZIONI DELLA PATOLOGIA PER COME
RISULTANTI DALLA CTU”. Rinviava all'udienza del 4.10.2024 per conferimento dell'incarico.
La dott.SS , in data 19.1.2025, depositava l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio e, Persona_1 dopo aver espresso le proprie conclusioni diagnostiche, deduceva che “Il giudizio diagnostico è, pertanto, il seguente: Esiti di emicolectomia sx + isteroanessiectomia per adenocarcinoma del grosson intestino in attuale follow up negativo per ripresa di malattia (Codice 9322 = 11%); Depressione reattiva cronicizzata con crisi d'ansia (Codice 2206 = 31%);Artropatia severa spalla sx (Codice 7215 = 25%); Spondiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale (p.a. codice 7008 = 12%).”
In relazione all'infermità “salpingectomia bilaterale in età fertile (codice 6634 – 35%)”, la CTU ha ritenuto di dover confermare la valutazione già espreSS “in quanto all'epoca dell'intervento chirurgico subito la ricorrente aveva 45 anni, quindi prossima alla menopausa fisiologica piuttosto che in piena età fertile”;
“….con riferimento all'intervento chirurgico subito per il trattamento della patologia oncologica ed il buon esito del trattamento stesso nel suo complesso e la scarsa compromissione organo-funzionale riscontrata, sia a carico dell'apparato digerente che a carico dell'apparato riproduttivo “si è ritenuto opportuno applicare il codice 9322 inerente alle neoplasie a prognosi favorevole caratterizzate da modesta compromissione funzionale”; e, infine, in merito alla voce tabellare “Obesità con complicanze artrosiche” “….non avendo riscontrato un eccesso ponderale tale da incidere negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto, non essendo documentate alterazioni artrosiche a carico delle grosse articolazioni degli arti inferiori, tale infermità non è stata inserita tra le voci tabellari su cui applicare il calcolo riduzionistico”.
Precisava, altresì, che “il certificato medico allegato alle controdeduzioni ricevute, a firma del curante di fiducia, Dr. , attesta del tutto genericamente una condizione di obesità con artrosi Persona_2 polidistrettuale, che nulla aggiunge a quanto obiettivato dalla sottoscritta alla data della visita peritale e a quanto documentato in atti”.
Concludeva, pertanto, che “…Applicato il calcolo riduzionistico alle infermità sopra elencate e codificate (ex
D.M. 5/2/1992), si ritiene di poter affermare che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 59%. Le infermità documentate non determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (art. 13, L. 118/71).”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott. SS a non riconoscere il diritto al Persona_1 beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c.
Stante la dichiarazione resa dalla IG. ra , ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente CP_ compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a CP_ carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato per entrambe le fasi del giudizio in favore della
Dott.SS come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 23.5.2025
Il G.O.P.
Dott.SS Donatella Sabbatino