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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CAMPA ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente Oggetto: Ripetizione di indebito
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittima la richiesta dell' di ripetizione delle somme di indebito di cui ai provvedimenti del 25.02.2022 e del 21.12.2022 e conseguentemente annullare i CP_ provvedimenti poc'anzi indicati;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. alla revoca dei provvedimenti impugnati e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge con conseguente ripristino delle somme eventualmente illegittimamente trattenute. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I fatti di causa sono stati così riassunti dall' nella memoria di costituzione: CP_1
1. Il sig. percepisce una pensione di invalidità civile dal 01/06/2014 (All.1); Parte_1
2. In data 26/04/2018 presentava nuova domanda di invalidità civile con n. domus 3930801606067 e la CML lo riconosceva invalido parziale all'85% con decorrenza 01/05/2018 (All.2).
3. In riferimento al verbale n.3930801606067 presentava ricorso in ATPO e con D.O. R.G.11715/19 veniva riconosciuto invalido totale (100%) a decorrere dal 01/06/2020 (All.3, All.4).
4. Alla luce di quanto detto sinora, si evidenzia che il riconoscimento del 100% non decorre dalla domanda amministrativa (01/05/2018) pertanto nel periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 il limite reddituale, per i titolari di assegno d'invalidità civile era pari ad € 4.853,29 (All.5).
5.
Considerato che
il sig. è titolare di pensione Cat. IO n. 15042898 dal 01/07/2010 con rata Pt_1 mensile pari ad € 645,66 (All.6) il reddito annuale, per l'anno 2018, era pari ad € 8.393,58 si deduce che superava abbondantemente il limite reddituale.
6. La ricostituzione documentale del 25/02/2022 che ha considerato sia il verbale in fase concessoria n.3930801606067 che il D.O. RG. N.11715/2019 ha determinato l'indebito n.16834727 dovuto, pari ad
€7.330,62 relativo al periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 (All.7).
1 Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono smentite da prove contrarie. CP_ Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito che I provvedimenti del 25.02.2022 e 21.12.2022 sono carenti di adeguata motivazione, espressione di assoluta mancanza di trasparenza, correttezza ed efficienza dell'azione amministrativa… in palese violazione dell'art. 3 L. 241/90… L'eccezione è infondata, in quanto la causale dell'indebito è esplicitata in modo chiaro dall' CP_1 nella memoria di costituzione;
secondo quanto stabilito da Cass. sez. lav. n. 198/2011, ciò è già di per sé sufficiente per far gravare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito, nel senso stabilito da Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046. A maggior ragione il suddetto principio di diritto trova applicazione nel caso di specie, nel quale la causale dell'indebito era già ampiamente nota al ricorrente, come espressamente ammesso al punto 4) del ricorso, ove si legge: Il ricorso amministrativo avverso il provvedimento TE08 del 25.02.2022 veniva deliberato negativamente dal Comitato Provinciale con Delibera n. 2223357 del 21.12.2022 dalla quale si evince che “l'indebito scaturisce dal ricalcolo delle somme effettivamente spettanti al ricorrente in quanto a seguito di visita sanitaria (verbale n. 3930801606067) è stata riconosciuta una invalidità parziale (85%) a decorrere dal 01.05.2018; a seguito di ricorso, ATPO RG 011715/19, è stata riconosciuta una invalidità al 100% a decorrere dal 01/06/2020 e il ricalcolo della prestazione Inv. Civ., di cui alla ricostituzione numero domus 2082918700009, ha determinato l'indebito in quanto per il periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 risultano superati dal ricorrente i limiti reddituali a causa della titolarità della pensione Cat. IO n. 15042898; le somme sono chieste in restituzione nei modi e nei termini previsti, stante quanto disposto dalla vigente normativa;
dopo discussione comitale DELIBERA all'unanimità la reiezione del ricorso”. Era quindi onere della parte ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile nel periodo dal 01.05.2018 al 31.05.2020, ma tale onere probatorio non è stato adempiuto;
dagli atti risulta infatti che il ricorrente aveva solo il requisito sanitario (essendo stato riconosciuto invalido civile all'85% fino al 31.05.2020), ma era privo del requisito reddituale, per le ragioni ampiamente esposte dall , non contraddette da prove contrarie. CP_1
Anzi, l'insussistenza del diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità civile, oltre che dal superamento dei limiti reddituali, si ricava anche dal fatto che egli è titolare da luglio 2010 anche dell'assegno di invalidità ordinario, prestazione incompatibile con l'assegno INVCIV, per cui si tratta di indebito oggettivo pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c.. Tale incompatibilità si è protratta fino al 31.05.2020, perché da giugno 2020 il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 100% e la pensione INVCIV non è incompatibile con l'assegno IO.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, viene poi eccepita la “B) Mancanza di dolo in capo al ricorrente. Violazione art. 52 L. 88/89 e art. 13. c. 1 L. 412/91”; C) Violazione art. 13 c. 2 L. 412/91. Tali eccezioni sono infondate, trattandosi di indebito assistenziale, al quale non è applicabile l'art. 52 L. 88/89 (e quindi nemmeno la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13. c. 1 L. 412/91), che riguarda “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153” (quindi prestazioni di natura previdenziale e non assistenziale, quali quelle in materia di invalidità civile oggetto di causa).
2 Nel caso di specie, non appare ravvisabile alcuna situazione di legittimo affidamento che possa giustificare l'irripetibilità dell'indebito, essendo stato il ricorrente a proporre ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c., avverso il verbale di visita del 30.05.2019 (con il quale era stato riconosciuto invalido all'85% con decorrenza dalla domanda del 26.04.2018); il CTU nominato in fase di ATP lo ha riconosciuto invalido al 100%, ma solo a partire dal giugno 2020; per il periodo precedente dal 01.05.2018 al 31.05.2020 rimaneva quindi confermato il giudizio della Commissione Medica (85%) ma mancava il requisito reddituale previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile;
inoltre, come già evidenziato, vi era l'incompatibilità di tale prestazione con l'assegno ordinario. Nelle note scritte, il ricorrente ha infine eccepito la violazione dell'art. 13 co. 6, D.L. n. 78/2010, CP_ convertito in l. n. 122/2010, deducendo che essendo l' al corrente della situazione reddituale del Sig. avrebbe dovuto preventivamente sospendere l'erogazione della prestazione legata al Pt_1 reddito e solo successivamente all'espletata visita di revisione procedere con la relativa revoca. Tale motivo – oltre ad essere tardivo perché formulato per la prima volta ben oltre il termine di cui all'art. 420 co. 1 c.p.c. – è comunque infondato;
in primo luogo, si deve infatti rilevare che la norma invocata trova applicazione “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi…”, mentre nel caso di specie viene dedotto che “il ricorrente, quale titolare della pensione cat. INV. CIV. n. 07101366, provvedeva ad inviare regolarmente, entro i termini previsti, all'Agenzia delle Entrate Territorialmente competente l'annuale dichiarazione dei CP_ redditi con la quale informava anche l' di Lecce della propria situazione reddituale (all.6)”. La norma non appare quindi applicabile, non essendovi stata mancata o tardiva comunicazione dei dati reddituali;
in secondo luogo, si deve rilevare che la norma che si assume violata non era applicabile perché non vi erano questioni sul requisito reddituale ma su quello sanitario, avendo il ricorrente presentato domanda di invalidità civile il 26.04.2018, definita in fase amministrativa con verbale di visita del 30.05.2019, avverso il quale era stato proposto ricorso giudiziale;
non si comprende in base a quali norme l avrebbe dovuto provvedere a sospendere l'erogazione CP_1 della prestazione, fino alla definizione del procedimento (introdotto dallo stesso ricorrente). In mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese seguono la soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/02/2023 da ei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00. Lecce, lì 07/02/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CAMPA ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente Oggetto: Ripetizione di indebito
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittima la richiesta dell' di ripetizione delle somme di indebito di cui ai provvedimenti del 25.02.2022 e del 21.12.2022 e conseguentemente annullare i CP_ provvedimenti poc'anzi indicati;
b) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. alla revoca dei provvedimenti impugnati e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge con conseguente ripristino delle somme eventualmente illegittimamente trattenute. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I fatti di causa sono stati così riassunti dall' nella memoria di costituzione: CP_1
1. Il sig. percepisce una pensione di invalidità civile dal 01/06/2014 (All.1); Parte_1
2. In data 26/04/2018 presentava nuova domanda di invalidità civile con n. domus 3930801606067 e la CML lo riconosceva invalido parziale all'85% con decorrenza 01/05/2018 (All.2).
3. In riferimento al verbale n.3930801606067 presentava ricorso in ATPO e con D.O. R.G.11715/19 veniva riconosciuto invalido totale (100%) a decorrere dal 01/06/2020 (All.3, All.4).
4. Alla luce di quanto detto sinora, si evidenzia che il riconoscimento del 100% non decorre dalla domanda amministrativa (01/05/2018) pertanto nel periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 il limite reddituale, per i titolari di assegno d'invalidità civile era pari ad € 4.853,29 (All.5).
5.
Considerato che
il sig. è titolare di pensione Cat. IO n. 15042898 dal 01/07/2010 con rata Pt_1 mensile pari ad € 645,66 (All.6) il reddito annuale, per l'anno 2018, era pari ad € 8.393,58 si deduce che superava abbondantemente il limite reddituale.
6. La ricostituzione documentale del 25/02/2022 che ha considerato sia il verbale in fase concessoria n.3930801606067 che il D.O. RG. N.11715/2019 ha determinato l'indebito n.16834727 dovuto, pari ad
€7.330,62 relativo al periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 (All.7).
1 Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono smentite da prove contrarie. CP_ Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito che I provvedimenti del 25.02.2022 e 21.12.2022 sono carenti di adeguata motivazione, espressione di assoluta mancanza di trasparenza, correttezza ed efficienza dell'azione amministrativa… in palese violazione dell'art. 3 L. 241/90… L'eccezione è infondata, in quanto la causale dell'indebito è esplicitata in modo chiaro dall' CP_1 nella memoria di costituzione;
secondo quanto stabilito da Cass. sez. lav. n. 198/2011, ciò è già di per sé sufficiente per far gravare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito, nel senso stabilito da Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046. A maggior ragione il suddetto principio di diritto trova applicazione nel caso di specie, nel quale la causale dell'indebito era già ampiamente nota al ricorrente, come espressamente ammesso al punto 4) del ricorso, ove si legge: Il ricorso amministrativo avverso il provvedimento TE08 del 25.02.2022 veniva deliberato negativamente dal Comitato Provinciale con Delibera n. 2223357 del 21.12.2022 dalla quale si evince che “l'indebito scaturisce dal ricalcolo delle somme effettivamente spettanti al ricorrente in quanto a seguito di visita sanitaria (verbale n. 3930801606067) è stata riconosciuta una invalidità parziale (85%) a decorrere dal 01.05.2018; a seguito di ricorso, ATPO RG 011715/19, è stata riconosciuta una invalidità al 100% a decorrere dal 01/06/2020 e il ricalcolo della prestazione Inv. Civ., di cui alla ricostituzione numero domus 2082918700009, ha determinato l'indebito in quanto per il periodo 01/05/2018 – 31/05/2020 risultano superati dal ricorrente i limiti reddituali a causa della titolarità della pensione Cat. IO n. 15042898; le somme sono chieste in restituzione nei modi e nei termini previsti, stante quanto disposto dalla vigente normativa;
dopo discussione comitale DELIBERA all'unanimità la reiezione del ricorso”. Era quindi onere della parte ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile nel periodo dal 01.05.2018 al 31.05.2020, ma tale onere probatorio non è stato adempiuto;
dagli atti risulta infatti che il ricorrente aveva solo il requisito sanitario (essendo stato riconosciuto invalido civile all'85% fino al 31.05.2020), ma era privo del requisito reddituale, per le ragioni ampiamente esposte dall , non contraddette da prove contrarie. CP_1
Anzi, l'insussistenza del diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità civile, oltre che dal superamento dei limiti reddituali, si ricava anche dal fatto che egli è titolare da luglio 2010 anche dell'assegno di invalidità ordinario, prestazione incompatibile con l'assegno INVCIV, per cui si tratta di indebito oggettivo pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c.. Tale incompatibilità si è protratta fino al 31.05.2020, perché da giugno 2020 il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 100% e la pensione INVCIV non è incompatibile con l'assegno IO.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, viene poi eccepita la “B) Mancanza di dolo in capo al ricorrente. Violazione art. 52 L. 88/89 e art. 13. c. 1 L. 412/91”; C) Violazione art. 13 c. 2 L. 412/91. Tali eccezioni sono infondate, trattandosi di indebito assistenziale, al quale non è applicabile l'art. 52 L. 88/89 (e quindi nemmeno la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13. c. 1 L. 412/91), che riguarda “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153” (quindi prestazioni di natura previdenziale e non assistenziale, quali quelle in materia di invalidità civile oggetto di causa).
2 Nel caso di specie, non appare ravvisabile alcuna situazione di legittimo affidamento che possa giustificare l'irripetibilità dell'indebito, essendo stato il ricorrente a proporre ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c., avverso il verbale di visita del 30.05.2019 (con il quale era stato riconosciuto invalido all'85% con decorrenza dalla domanda del 26.04.2018); il CTU nominato in fase di ATP lo ha riconosciuto invalido al 100%, ma solo a partire dal giugno 2020; per il periodo precedente dal 01.05.2018 al 31.05.2020 rimaneva quindi confermato il giudizio della Commissione Medica (85%) ma mancava il requisito reddituale previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile;
inoltre, come già evidenziato, vi era l'incompatibilità di tale prestazione con l'assegno ordinario. Nelle note scritte, il ricorrente ha infine eccepito la violazione dell'art. 13 co. 6, D.L. n. 78/2010, CP_ convertito in l. n. 122/2010, deducendo che essendo l' al corrente della situazione reddituale del Sig. avrebbe dovuto preventivamente sospendere l'erogazione della prestazione legata al Pt_1 reddito e solo successivamente all'espletata visita di revisione procedere con la relativa revoca. Tale motivo – oltre ad essere tardivo perché formulato per la prima volta ben oltre il termine di cui all'art. 420 co. 1 c.p.c. – è comunque infondato;
in primo luogo, si deve infatti rilevare che la norma invocata trova applicazione “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi…”, mentre nel caso di specie viene dedotto che “il ricorrente, quale titolare della pensione cat. INV. CIV. n. 07101366, provvedeva ad inviare regolarmente, entro i termini previsti, all'Agenzia delle Entrate Territorialmente competente l'annuale dichiarazione dei CP_ redditi con la quale informava anche l' di Lecce della propria situazione reddituale (all.6)”. La norma non appare quindi applicabile, non essendovi stata mancata o tardiva comunicazione dei dati reddituali;
in secondo luogo, si deve rilevare che la norma che si assume violata non era applicabile perché non vi erano questioni sul requisito reddituale ma su quello sanitario, avendo il ricorrente presentato domanda di invalidità civile il 26.04.2018, definita in fase amministrativa con verbale di visita del 30.05.2019, avverso il quale era stato proposto ricorso giudiziale;
non si comprende in base a quali norme l avrebbe dovuto provvedere a sospendere l'erogazione CP_1 della prestazione, fino alla definizione del procedimento (introdotto dallo stesso ricorrente). In mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/02/2023 da ei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00. Lecce, lì 07/02/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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