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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione collegiale, in persona di
- dott. Antonio Sammarro Presidente relatore
-dott.ssa Francesca M. Ferruta Giudice
-dott. Jacopo Blandini Giudice all'udienza di discussione del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 528/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Durante e Giuseppe Paolo Mandia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi all'avv. Astrid Dalla Rovere;
C.F._3
RESISTENTI
Oggetto: ricorso ex art. 56, comma III, legge 392/1978.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso che e lo avevano citato dinanzi al Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano per convalidare la licenza per finita locazione intimata contestualmente, che a seguito di opposizione il giudice designato aveva concesso l'ordinanza provvisoria di rilascio fissando per l'esecuzione la data del 29.12.2024 e disposto la conversione del rito, che aveva diritto ad ottenere pagina 1 di 4 un differimento dello sfratto in considerazione della situazione familiare era caratterizzata da fatto che egli aveva 75 anni mentre la moglie, invalida al 50%, aveva 76 anni, tanto più che il nucleo aveva un reddito anno inferiore ad € 15.000,00, non disponendo di altro immobile, che aveva proposta separata azione per far accertare e dichiarare il nesso di pregiudizialità dell'interpretazione dell'art. 6 del contratto di locazione intercorso tra le parti che prevedeva un diritto di opzione regolarmente esercitato, che il giudice adito per la convalida aveva disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. non ravvisando l'invocata pregiudizialità, chiedeva di differire il termine per l'esecuzione dello sfratto di “diciotto mesi” ex art. 6 comma 5 Legge 431/98 ovvero, in via subordinata di “nove mesi” ex art. 1, comma 1, del D.L. 32/2000 convertito in L. 97/2000 ovvero ancora, in via ulteriormente gradata,
del termine ritenuto congruo.
e contestavano la sussistenza dei presupposti di legge per ottenere il CP_1 Controparte_2
differimento sul rilievo che possedeva solo il requisito dell'età e non anche gli altri richiesti dall'art. 6
comma 6 della Legge n. 431/1998, che la situazione reddituale non corrispondeva a quella dichiarata,
che non risultava il secondo profilo ovvero la dimostrazione della volontà del conduttore di rilasciare l'immobile avendo già cercato e reperito una sistemazione abitativa alternativa, che avevano rispettivamente 81 anni e 84 anni, era affetta da Parkinson dall'anno 2021 e la Controparte_2
patologia era in peggioramento, percepivano rispettivamente una pensione di € 1.512,79 e di €
1.017,28, per cui avevano deciso, alla scadenza del contratto, di vendere l'immobile locato al fine di procurarsi le risorse economiche necessarie per una casa di cura, dalla notifica della disdetta era decorso un arco di tempo adeguato per consentire al conduttore di reperire una diversa soluzione abitativa, che avevano stipulato in data 09.10.2023 un contratto preliminare di vendita trascritto dell'immobile in oggetto, per cui erano esposti al rischio di versare il doppio della caparra confirmatoria per un importo di € 40.000,00 nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo per occupazione dell'immobile, e chiedevano di rigettare l'istanza ovvero, in subordine di contenere la fissazione dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi, con condanna a corrispondere, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge n. 431/1998, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, oltre ISTAT, maggiorato del venti per cento, oltre agli oneri accessori e all'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, con pagina 2 di 4 decadenza del beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio in caso di inadempimento.
La richiesta di differimento del termine per l'esecuzione dello sfratto di diciotto mesi ai sensi dell'art. 6 comma 5 Legge 431/98 e, comunque, di non meno di nove mesi ai sensi del D.L. 32/2000
che ha così emendato nel minimo il termine dilatorio, è inammissibile atteso che il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 04.10.2016 per cui non ricade nell'ambito di operatività della citata disposizione.
Al riguardo va infatti osservato che come rilevato dal giudice delle leggi, “l'art. 6 della legge n. 431
del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551…” (cfr. Corte Costituzionale
n.482/2000).
Tale rilievo è stato fatto proprio dalla Suprema Corte secondo cui le norme contenute nell'art. 6 della legge 431/1998 sono norme eccezionali, di efficacia temporanea, introdotte allo scopo di agevolare la transizione dalla legislazione vincolistica al nuovo regime pattizio delle locazioni (Cass. 12882/2009;
Cass. 10836/2007; Cass. 8502/2003; Cass. 11961/2010; Cass. 4357/2013; Cass. 12814/2012).
In particolare, l'art. 6 comma 4 invocato dal reclamante regolamenta l'impugnativa dei provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 (cfr.
Cass. 12814/2012), per cui si è arrivati a ritenere che la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione riconosciuta al conduttore dalla citata disposizione si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999 (cfr. in termini Cass. 11961/2010).
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, l'opposizione va ricondotta al disposto normativo contenuto nell'art. 56 della legge 392/1978 che consente di fissare la data di esecuzione entro il pagina 3 di 4 termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali – non prospettati nel caso di specie e comunque non ravvisabili – di dodici mesi dalla data del provvedimento.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni di , ultrasettantenne convivente con la moglie, Parte_2
soggetto disabile di 76 anni, con reddito dichiarato di € 15.000,00 annui, comparate con quelle dei locatori, entrambi pensionati a loro volta ultraottantenni, uno dei quali affetto da grave patologia, del rilievo che assumono le ragioni del rilascio, fondate sull'asserita cessazione del contratto alla data del
08.10.2024, e dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla disdetta, notificata con raccomandata del
23.03.2023, senz'altro idoneo a consentire il reperimento di altro alloggio, la data di esecuzione può
essere fissata per il 30.04.2025 per come indicato in via conciliativa dalla parte locatrice.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la rilevanza che assumono il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della disciplina invocata dal conduttore e la condotta processuale delle parti, che hanno aderito alla questione nei termini sollevati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa,
deduzione ed eccezione, così provvede:
- fissa per l'esecuzione la data del 30.04.2025;
- Compensa le spese di lite.
Milano, 27 febbraio 2025
Il presidente relatore
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione collegiale, in persona di
- dott. Antonio Sammarro Presidente relatore
-dott.ssa Francesca M. Ferruta Giudice
-dott. Jacopo Blandini Giudice all'udienza di discussione del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 528/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Durante e Giuseppe Paolo Mandia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi all'avv. Astrid Dalla Rovere;
C.F._3
RESISTENTI
Oggetto: ricorso ex art. 56, comma III, legge 392/1978.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso che e lo avevano citato dinanzi al Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano per convalidare la licenza per finita locazione intimata contestualmente, che a seguito di opposizione il giudice designato aveva concesso l'ordinanza provvisoria di rilascio fissando per l'esecuzione la data del 29.12.2024 e disposto la conversione del rito, che aveva diritto ad ottenere pagina 1 di 4 un differimento dello sfratto in considerazione della situazione familiare era caratterizzata da fatto che egli aveva 75 anni mentre la moglie, invalida al 50%, aveva 76 anni, tanto più che il nucleo aveva un reddito anno inferiore ad € 15.000,00, non disponendo di altro immobile, che aveva proposta separata azione per far accertare e dichiarare il nesso di pregiudizialità dell'interpretazione dell'art. 6 del contratto di locazione intercorso tra le parti che prevedeva un diritto di opzione regolarmente esercitato, che il giudice adito per la convalida aveva disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. non ravvisando l'invocata pregiudizialità, chiedeva di differire il termine per l'esecuzione dello sfratto di “diciotto mesi” ex art. 6 comma 5 Legge 431/98 ovvero, in via subordinata di “nove mesi” ex art. 1, comma 1, del D.L. 32/2000 convertito in L. 97/2000 ovvero ancora, in via ulteriormente gradata,
del termine ritenuto congruo.
e contestavano la sussistenza dei presupposti di legge per ottenere il CP_1 Controparte_2
differimento sul rilievo che possedeva solo il requisito dell'età e non anche gli altri richiesti dall'art. 6
comma 6 della Legge n. 431/1998, che la situazione reddituale non corrispondeva a quella dichiarata,
che non risultava il secondo profilo ovvero la dimostrazione della volontà del conduttore di rilasciare l'immobile avendo già cercato e reperito una sistemazione abitativa alternativa, che avevano rispettivamente 81 anni e 84 anni, era affetta da Parkinson dall'anno 2021 e la Controparte_2
patologia era in peggioramento, percepivano rispettivamente una pensione di € 1.512,79 e di €
1.017,28, per cui avevano deciso, alla scadenza del contratto, di vendere l'immobile locato al fine di procurarsi le risorse economiche necessarie per una casa di cura, dalla notifica della disdetta era decorso un arco di tempo adeguato per consentire al conduttore di reperire una diversa soluzione abitativa, che avevano stipulato in data 09.10.2023 un contratto preliminare di vendita trascritto dell'immobile in oggetto, per cui erano esposti al rischio di versare il doppio della caparra confirmatoria per un importo di € 40.000,00 nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo per occupazione dell'immobile, e chiedevano di rigettare l'istanza ovvero, in subordine di contenere la fissazione dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi, con condanna a corrispondere, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge n. 431/1998, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, oltre ISTAT, maggiorato del venti per cento, oltre agli oneri accessori e all'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, con pagina 2 di 4 decadenza del beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio in caso di inadempimento.
La richiesta di differimento del termine per l'esecuzione dello sfratto di diciotto mesi ai sensi dell'art. 6 comma 5 Legge 431/98 e, comunque, di non meno di nove mesi ai sensi del D.L. 32/2000
che ha così emendato nel minimo il termine dilatorio, è inammissibile atteso che il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 04.10.2016 per cui non ricade nell'ambito di operatività della citata disposizione.
Al riguardo va infatti osservato che come rilevato dal giudice delle leggi, “l'art. 6 della legge n. 431
del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551…” (cfr. Corte Costituzionale
n.482/2000).
Tale rilievo è stato fatto proprio dalla Suprema Corte secondo cui le norme contenute nell'art. 6 della legge 431/1998 sono norme eccezionali, di efficacia temporanea, introdotte allo scopo di agevolare la transizione dalla legislazione vincolistica al nuovo regime pattizio delle locazioni (Cass. 12882/2009;
Cass. 10836/2007; Cass. 8502/2003; Cass. 11961/2010; Cass. 4357/2013; Cass. 12814/2012).
In particolare, l'art. 6 comma 4 invocato dal reclamante regolamenta l'impugnativa dei provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 (cfr.
Cass. 12814/2012), per cui si è arrivati a ritenere che la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione riconosciuta al conduttore dalla citata disposizione si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999 (cfr. in termini Cass. 11961/2010).
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, l'opposizione va ricondotta al disposto normativo contenuto nell'art. 56 della legge 392/1978 che consente di fissare la data di esecuzione entro il pagina 3 di 4 termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali – non prospettati nel caso di specie e comunque non ravvisabili – di dodici mesi dalla data del provvedimento.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni di , ultrasettantenne convivente con la moglie, Parte_2
soggetto disabile di 76 anni, con reddito dichiarato di € 15.000,00 annui, comparate con quelle dei locatori, entrambi pensionati a loro volta ultraottantenni, uno dei quali affetto da grave patologia, del rilievo che assumono le ragioni del rilascio, fondate sull'asserita cessazione del contratto alla data del
08.10.2024, e dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla disdetta, notificata con raccomandata del
23.03.2023, senz'altro idoneo a consentire il reperimento di altro alloggio, la data di esecuzione può
essere fissata per il 30.04.2025 per come indicato in via conciliativa dalla parte locatrice.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la rilevanza che assumono il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della disciplina invocata dal conduttore e la condotta processuale delle parti, che hanno aderito alla questione nei termini sollevati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa,
deduzione ed eccezione, così provvede:
- fissa per l'esecuzione la data del 30.04.2025;
- Compensa le spese di lite.
Milano, 27 febbraio 2025
Il presidente relatore
Antonio Sammarro
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