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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2024, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONTECCHIO MONICA, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Abano T. (PD), via Santuario n. 120;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MONTECCHIO MONICA, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Abano T. (PD), via Santuario n. 120;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di CP_1 Parte_1
fissare la residenza dove ritengono più opportuno;
2) la casa coniugale sita a Collecchio (PR), via La
Spezia n.117, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla signora con tutti i Parte_1
beni mobili che la arredano e la occuperà assieme al figlio;
3) il sig. Per_1 CP_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
non economicamente indipendente, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese, con bonifico sul conto corrente della signora entro il quindici di ogni mese (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT). Le spese straordinarie (intendendosi per tali le tasse e i libri scolastici, le spese sanitarie al di fuori di quelle erogate dal S.S.N., spese ricreative, spese sportive ecc.), di cui il figlio dovesse necessitare, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura della metà per ciascuno. Tutte le spese straordinarie saranno previamente concordate e successivamente giustificate, salvo casi di urgenza riguardanti le sole spese mediche;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento;
5) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473bis.49 c.p.c., depositato in data 27/10/2023, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 13/09/2003 a Collecchio (PR) (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Collecchio (PR), nell'anno 2003, atto n.29, parte II, serie A); dall'unione era nato il figlio
, in data 9.12.2004; ormai da tempo l'unione era entrata in crisi. Tanto premesso, hanno chiesto Per_1
la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione dal Tribunale di Parma in data 15.01.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Stante il raggiungimento di un accordo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), atto trascritto presso registro dello stato civile CP_1 C.F._2
del comune di Collecchio (PR) nell'anno 2003, atto n.29, parte II, serie A, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Angela Casalini
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MONTECCHIO MONICA, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Abano T. (PD), via Santuario n. 120;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MONTECCHIO MONICA, con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Abano T. (PD), via Santuario n. 120;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di CP_1 Parte_1
fissare la residenza dove ritengono più opportuno;
2) la casa coniugale sita a Collecchio (PR), via La
Spezia n.117, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla signora con tutti i Parte_1
beni mobili che la arredano e la occuperà assieme al figlio;
3) il sig. Per_1 CP_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
non economicamente indipendente, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese, con bonifico sul conto corrente della signora entro il quindici di ogni mese (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT). Le spese straordinarie (intendendosi per tali le tasse e i libri scolastici, le spese sanitarie al di fuori di quelle erogate dal S.S.N., spese ricreative, spese sportive ecc.), di cui il figlio dovesse necessitare, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura della metà per ciascuno. Tutte le spese straordinarie saranno previamente concordate e successivamente giustificate, salvo casi di urgenza riguardanti le sole spese mediche;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento;
5) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto per separazione consensuale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473bis.49 c.p.c., depositato in data 27/10/2023, hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data 13/09/2003 a Collecchio (PR) (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Collecchio (PR), nell'anno 2003, atto n.29, parte II, serie A); dall'unione era nato il figlio
, in data 9.12.2004; ormai da tempo l'unione era entrata in crisi. Tanto premesso, hanno chiesto Per_1
la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione dal Tribunale di Parma in data 15.01.2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Stante il raggiungimento di un accordo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), atto trascritto presso registro dello stato civile CP_1 C.F._2
del comune di Collecchio (PR) nell'anno 2003, atto n.29, parte II, serie A, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Angela Casalini
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3