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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1465/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc (ed ex art. 279 co.II n. 2 e 4 cpc)
nella causa iscritta al n. 1465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante por tempore, con sede in Fino Parte_1 P.IVA_1
Mornasco (CO) al Viale Risorgimento n. 5, , pec rappresentata e difesa dall'Avv. Alan Email_1
Melchionna del Foro di Milano, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Como alla Via Fontana n. 1 (pec: e fax 031.20.70.941); Email_2
-ricorrente- E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CO), via Pellico n. 20, elettivamente domiciliato in Como, via Borsieri 24, presso e nello studio dell'Avv. Simone Bosisio, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato, da intendersi comunque materialmente unito al presente atto ex art. 183 co. III c.p.c. (il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
-resistente- oggetto: effetti (restitutori e risarcitori) di risoluzione di contratto di vendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite, all'udienza del 7 ottobre 2024, tenutasi con contraddittorio cartolare e fissata per la rimessione in decisione del giudizio semplificato di cui è causa sulla “questione pregiudiziale della competenza ai sensi degli artt. 187 co.III cpc e 279 co.II n. 2 e 4 cpc”, richiamavano le conclusioni già svolte con i rispettivi atti introduttivi e precisamente:
per parte ricorrente:
“Voglia Il Giudice adito rigettare l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal sig. per CP_1 tutti i motivi meglio sopra esposti, e per l'effetto dichiarare la propria competenza per il procedimento in esame, disponendo la prosecuzione della causa con il rito prescelto”
nel merito (vds ricorso):
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i danni cagionati alla ricorrente come Controparte_1 meglio in narrativa descritti;
- Per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno pari ad € 10.200,78 come meglio Controparte_1 specificato in atti o alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia ex art. 1226 c.c.;
- altresì, ordinare al sig. l'immediata restituzione dell'autovettura Chevrolet Kalos, targata Controparte_1
DH236ZW alla società Parte_1
In ogni caso condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via Istruttoria […]
per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare: dichiararsi l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Como.
Nel merito:
-disporre la restituzione dell'autovettura Chevrolet Kalos tg DH236ZW a parte ricorrente, a sua cura e spese, ordinando alla stessa di provvedere alle formalità amministrative relative al passaggio di proprietà del bene;
-per il resto, rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente Controparte_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso proposto nelle forme del procedimento semplificato ed iscritto a ruolo il 30.4.2024, Parte_1 in persona del l.r.p.t, evocava in giudizio chiedendo la condanna di questi al pagamento Controparte_1 della somma complessiva pari ad € 10.200,78, di cui € 4.250,00 quale danno per mancata locazione, € 287,34 a titolo di rivalutazione ed interessi, € 3.663,44 quale rimborso chilometrico, ed infine € 2000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Formulava tali richieste sul presupposto dell'intervenuta risoluzione giudiziale, giusta sentenza del Giudice di
Pace di Como n. 819/22, del contratto di compravendita con cui il 12/03/2021 aveva Controparte_1 dalla ricorrente acquistato l'autoveicolo usato Chevrolet Kalos TG DH236ZW, al prezzo di € 2.000,00; e sulla circostanza di aver pagato all'acquirente gli importi stabiliti in sentenza (restituzione del prezzo e spese legali), mentre quest'ultimo non aveva ottemperato agli effetti della risoluzione, non provvedendo alla restituzione del veicolo.
Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto del G.I. del 10.5.2024 di fissazione udienza, si costituiva tempestivamente il 28.6.2024 , chiedendo il rigetto della domanda, per i motivi Controparte_1 diffusamente esposti nella comparsa, ed in via pregiudiziale eccependo anzitutto, ex art. 38
c.p.c.,l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Como.
In sede di prima udienza del 10.7.2024 il sottoscritto G.I., pur “dando pur atto dell'eccezione, tempestiva, di incompetenza svolta da parte convenuta”, tentava la definizione in via conciliativa delle parti, formulando proposta conciliativa che riceveva pronta adesione da parte resistente, mentre parte ricorrente chiedeva termine. Pertanto il G.I. “ritenuto dover decidere preliminarmente sulla stessa;
ritenuto nondimeno opportuno concedere alle parti la possibilità di valutare la proposta e così risolvere la controversia in via conciliativa (volta
2 ad evitare i costi e la durata dati dal prosieguo del giudizio, davanti al Tribunale, o ulteriore davanti a GdP in caso di fondatezza dell'eccezione di cui supra)”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale della competenza al 7 ottobre 2024, invitando le parti a dare riscontro entro il 18.7.2024 in ordine all'adesione o meno alla proposta conciliativa formulata.
Stante la mancata adesione, comunicata il 17.7.2024, da parte ricorrente, all'udienza cartolare del 7.10.2024 il
G.I. –lette le note conclusive depositate dalle parti- tratteneva in decisione il fascicolo “sulla questione pregiudiziale della competenza ai sensi degli artt. 187 co.III cpc e 279 co.II n. 2 e 4 cpc.” (vds. verbale 7.10.24).
II. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del Giudice adito, tempestivamente svolta da parte convenuta, coglie nel segno.
La stessa deve essere preliminarmente vagliata dal Giudice nel rispetto dell'iter logico-valutativo di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Cass.n. 21859 del 02/08/2024, n. 30745 del 26/11/2019), senza che possa risultare collidente il tentativo di conciliazione svolto ex art. 185 bis cpc, che si pone infatti su piano meta-giuridico e con il precipuo ed unico scopo di risolvere in nuce transattivamente la vertenza, evitandone il prosieguo, indipendentemente dall'Ufficio in cui deve proseguire.
III. Ebbene, la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel riconoscere che “il valore della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere cumulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 cod. proc. civ., con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale” (vds. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 26/01/2004 e precedenti
Cass. 4849 del 19/05/1999 e Cass. n. 1818 del 18/02/2000).
Avendo parte ricorrente univocamente indicato in ricorso le singole voci di risarcimento (vds. pag. 4.: “Danni per mancata locazione: € 4.250,00, Rivalutazione + Interessi: € 287,34, totale rimborso chilometrico: €
3.663,44”) ed il totale complessivo del domandato (vds. pag. 5: “Totale complessivo: € 8.200,78”), cui espressamente (“cui si dovranno aggiungere € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”) aggiungeva la voce di risarcimento per responsabilità aggravata per giungere al valore della domanda indicato in € 10.200,78 tanto nelle conclusioni (pag.8) che nell'individuazione del valore di causa (pag.9), deve concludersi che il valore della domanda di causa, escluso il risarcimento richiesto per responsabilità aggravata, deve rinvenirsi in € 8.200,78, inferiore alla soglia di competenza del Tribunale, per come disciplinato dall'art. 7 cpc post. riforma cd. Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
197), da applicarsi al caso di specie essendo la controversia stata instaurata successivamente al 28.2.2023.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza per valore ex artt. 38-7 c.p.c. del Tribunale di Como in favore del
Giudice di Pace di Como.
IV. A medesime conclusioni deve, nondimeno, giungersi anche valorizzando la difesa spiegata da parte ricorrente, secondo cui il valore di causa dovrebbe intendersi comprensivo di € 2.000 pari al valore dell'autovettura oggetto di domanda risolutoria di controparte in diverso procedimento (R.G. n. 6217/22, definito con sentenza n. 819/22) e di restituzione nel presente. Chiedendosene la restituzione quivi, in altri termini, il valore dell'automezzo deve essere considerato facente parte del valore di causa.
Tuttavia tale ricostruzione –deve osservarsi- risulta apertamente confliggente con il dato letterale della domanda svolta in ricorso (si richiami nuovamente il capo 19 del ricorso, pag.4 e 5).
In ogni caso, anche nell'ipotesi di adesione a tale tesi, non cambierebbe l'esito delle valutazioni suesposte, in quanto il valore della domanda rimarrebbe inferiore a € 10.000.
3 Va infatti considerato, quale dato ineludibile nell'ottica ricostruttiva proposta da parte ricorrente, che ancorare il valore della voce restitutoria alla mancata restituzione dell'auto, significa necessariamente parametrare lo stesso al valore della stessa, ma all'attualità.
Ebbene, se il valore dichiarato in compravendita dell'auto con targa DH236ZW nel marzo 2021 era pari a €
2.000 –pari a quello individuato dal Giudice di Pace nella sentenza n.819/2022 succitata), alla data di deposito del ricorso, 30 aprile 2024, dunque 38 mesi dopo, non può presumersi il medesimo.
Costituisce infatti fatto notorio, rientrante nella comune esperienza ed autonomamente valorizzabile dal G.I. ex art. 115 co.II cpc, la circostanza della svalutazione costante, senza soluzione di continuità, cui sono sottoposte le autovetture, ordinariamente pari a circa 25% dopo un anno, a circa 40% dopo due e a circa il 50% complessivo dopo tre anni (come da tabelle indicativa previste sulle riviste specializzate).
Seppur dunque la svalutazione sia un fenomeno dipendente dalle peculiari condizioni dell'auto, e sia inversamente proporzionale al decorrere del tempo, deve ritenersi verosimile che in oltre tre anni il valore del bene mobile registrato sia sceso di un ulteriore 13-15%; conseguentemente il valore della domanda, anche includendo il valore dell'auto, ma attualizzato, deve essere ragionevolmente individuato in un importo inferiore ad € 10.000, dato dalla sommatoria tra € 8.200,78 e il valore attualizzato di € 2.000 ridotto del 4% annuo circa.
A medesime conclusioni deve, infine, financo giungersi anche comprendendo nel “valore restitutorio” l'importo di € 300,00 quale contributo per una riparazione non risolutiva, dunque partendo da un complessivo valore del veicolo di € 2.300.
V. Per tutte le ragioni che precedono deve essere ravvisata –in accoglimento dell'eccezione ex atr. 38 cpc di parte resistente- la competenza del Giudice di Pace di Como –come pure con lapsus calami fatto dal ricorrente
(§ 12 pag.3 ricorso)-, e dunque l'incompetenza per valore del Tribunale di Como.
La questione pregiudiziale della competenza, definita con pronuncia di incompetenza, definisce pertanto il giudizio davanti al Tribunale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, fatto salvo il diritto della parte interessata di riassunzione del giudizio nel termine che viene indicato di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente
(che terrà conto –oltre all'esito della vertenza nel merito- anche della fondatezza dell'eccezione svolta in questa sede).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da Parte_1 nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, e
[...] Controparte_1 decidendo su questione pregiudiziale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, così provvede:
Dichiara ex art. 38 cpc la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di Pace di Como, competente ex art. 7 cpc.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Como.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, la cui regolamentazione è rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
4
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc (ed ex art. 279 co.II n. 2 e 4 cpc)
nella causa iscritta al n. 1465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante por tempore, con sede in Fino Parte_1 P.IVA_1
Mornasco (CO) al Viale Risorgimento n. 5, , pec rappresentata e difesa dall'Avv. Alan Email_1
Melchionna del Foro di Milano, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Como alla Via Fontana n. 1 (pec: e fax 031.20.70.941); Email_2
-ricorrente- E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CO), via Pellico n. 20, elettivamente domiciliato in Como, via Borsieri 24, presso e nello studio dell'Avv. Simone Bosisio, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato, da intendersi comunque materialmente unito al presente atto ex art. 183 co. III c.p.c. (il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
-resistente- oggetto: effetti (restitutori e risarcitori) di risoluzione di contratto di vendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite, all'udienza del 7 ottobre 2024, tenutasi con contraddittorio cartolare e fissata per la rimessione in decisione del giudizio semplificato di cui è causa sulla “questione pregiudiziale della competenza ai sensi degli artt. 187 co.III cpc e 279 co.II n. 2 e 4 cpc”, richiamavano le conclusioni già svolte con i rispettivi atti introduttivi e precisamente:
per parte ricorrente:
“Voglia Il Giudice adito rigettare l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal sig. per CP_1 tutti i motivi meglio sopra esposti, e per l'effetto dichiarare la propria competenza per il procedimento in esame, disponendo la prosecuzione della causa con il rito prescelto”
nel merito (vds ricorso):
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i danni cagionati alla ricorrente come Controparte_1 meglio in narrativa descritti;
- Per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno pari ad € 10.200,78 come meglio Controparte_1 specificato in atti o alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia ex art. 1226 c.c.;
- altresì, ordinare al sig. l'immediata restituzione dell'autovettura Chevrolet Kalos, targata Controparte_1
DH236ZW alla società Parte_1
In ogni caso condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via Istruttoria […]
per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare: dichiararsi l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Como.
Nel merito:
-disporre la restituzione dell'autovettura Chevrolet Kalos tg DH236ZW a parte ricorrente, a sua cura e spese, ordinando alla stessa di provvedere alle formalità amministrative relative al passaggio di proprietà del bene;
-per il resto, rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente Controparte_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso proposto nelle forme del procedimento semplificato ed iscritto a ruolo il 30.4.2024, Parte_1 in persona del l.r.p.t, evocava in giudizio chiedendo la condanna di questi al pagamento Controparte_1 della somma complessiva pari ad € 10.200,78, di cui € 4.250,00 quale danno per mancata locazione, € 287,34 a titolo di rivalutazione ed interessi, € 3.663,44 quale rimborso chilometrico, ed infine € 2000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Formulava tali richieste sul presupposto dell'intervenuta risoluzione giudiziale, giusta sentenza del Giudice di
Pace di Como n. 819/22, del contratto di compravendita con cui il 12/03/2021 aveva Controparte_1 dalla ricorrente acquistato l'autoveicolo usato Chevrolet Kalos TG DH236ZW, al prezzo di € 2.000,00; e sulla circostanza di aver pagato all'acquirente gli importi stabiliti in sentenza (restituzione del prezzo e spese legali), mentre quest'ultimo non aveva ottemperato agli effetti della risoluzione, non provvedendo alla restituzione del veicolo.
Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto del G.I. del 10.5.2024 di fissazione udienza, si costituiva tempestivamente il 28.6.2024 , chiedendo il rigetto della domanda, per i motivi Controparte_1 diffusamente esposti nella comparsa, ed in via pregiudiziale eccependo anzitutto, ex art. 38
c.p.c.,l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Como.
In sede di prima udienza del 10.7.2024 il sottoscritto G.I., pur “dando pur atto dell'eccezione, tempestiva, di incompetenza svolta da parte convenuta”, tentava la definizione in via conciliativa delle parti, formulando proposta conciliativa che riceveva pronta adesione da parte resistente, mentre parte ricorrente chiedeva termine. Pertanto il G.I. “ritenuto dover decidere preliminarmente sulla stessa;
ritenuto nondimeno opportuno concedere alle parti la possibilità di valutare la proposta e così risolvere la controversia in via conciliativa (volta
2 ad evitare i costi e la durata dati dal prosieguo del giudizio, davanti al Tribunale, o ulteriore davanti a GdP in caso di fondatezza dell'eccezione di cui supra)”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale della competenza al 7 ottobre 2024, invitando le parti a dare riscontro entro il 18.7.2024 in ordine all'adesione o meno alla proposta conciliativa formulata.
Stante la mancata adesione, comunicata il 17.7.2024, da parte ricorrente, all'udienza cartolare del 7.10.2024 il
G.I. –lette le note conclusive depositate dalle parti- tratteneva in decisione il fascicolo “sulla questione pregiudiziale della competenza ai sensi degli artt. 187 co.III cpc e 279 co.II n. 2 e 4 cpc.” (vds. verbale 7.10.24).
II. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del Giudice adito, tempestivamente svolta da parte convenuta, coglie nel segno.
La stessa deve essere preliminarmente vagliata dal Giudice nel rispetto dell'iter logico-valutativo di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Cass.n. 21859 del 02/08/2024, n. 30745 del 26/11/2019), senza che possa risultare collidente il tentativo di conciliazione svolto ex art. 185 bis cpc, che si pone infatti su piano meta-giuridico e con il precipuo ed unico scopo di risolvere in nuce transattivamente la vertenza, evitandone il prosieguo, indipendentemente dall'Ufficio in cui deve proseguire.
III. Ebbene, la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel riconoscere che “il valore della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere cumulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 cod. proc. civ., con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale” (vds. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 26/01/2004 e precedenti
Cass. 4849 del 19/05/1999 e Cass. n. 1818 del 18/02/2000).
Avendo parte ricorrente univocamente indicato in ricorso le singole voci di risarcimento (vds. pag. 4.: “Danni per mancata locazione: € 4.250,00, Rivalutazione + Interessi: € 287,34, totale rimborso chilometrico: €
3.663,44”) ed il totale complessivo del domandato (vds. pag. 5: “Totale complessivo: € 8.200,78”), cui espressamente (“cui si dovranno aggiungere € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”) aggiungeva la voce di risarcimento per responsabilità aggravata per giungere al valore della domanda indicato in € 10.200,78 tanto nelle conclusioni (pag.8) che nell'individuazione del valore di causa (pag.9), deve concludersi che il valore della domanda di causa, escluso il risarcimento richiesto per responsabilità aggravata, deve rinvenirsi in € 8.200,78, inferiore alla soglia di competenza del Tribunale, per come disciplinato dall'art. 7 cpc post. riforma cd. Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
197), da applicarsi al caso di specie essendo la controversia stata instaurata successivamente al 28.2.2023.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza per valore ex artt. 38-7 c.p.c. del Tribunale di Como in favore del
Giudice di Pace di Como.
IV. A medesime conclusioni deve, nondimeno, giungersi anche valorizzando la difesa spiegata da parte ricorrente, secondo cui il valore di causa dovrebbe intendersi comprensivo di € 2.000 pari al valore dell'autovettura oggetto di domanda risolutoria di controparte in diverso procedimento (R.G. n. 6217/22, definito con sentenza n. 819/22) e di restituzione nel presente. Chiedendosene la restituzione quivi, in altri termini, il valore dell'automezzo deve essere considerato facente parte del valore di causa.
Tuttavia tale ricostruzione –deve osservarsi- risulta apertamente confliggente con il dato letterale della domanda svolta in ricorso (si richiami nuovamente il capo 19 del ricorso, pag.4 e 5).
In ogni caso, anche nell'ipotesi di adesione a tale tesi, non cambierebbe l'esito delle valutazioni suesposte, in quanto il valore della domanda rimarrebbe inferiore a € 10.000.
3 Va infatti considerato, quale dato ineludibile nell'ottica ricostruttiva proposta da parte ricorrente, che ancorare il valore della voce restitutoria alla mancata restituzione dell'auto, significa necessariamente parametrare lo stesso al valore della stessa, ma all'attualità.
Ebbene, se il valore dichiarato in compravendita dell'auto con targa DH236ZW nel marzo 2021 era pari a €
2.000 –pari a quello individuato dal Giudice di Pace nella sentenza n.819/2022 succitata), alla data di deposito del ricorso, 30 aprile 2024, dunque 38 mesi dopo, non può presumersi il medesimo.
Costituisce infatti fatto notorio, rientrante nella comune esperienza ed autonomamente valorizzabile dal G.I. ex art. 115 co.II cpc, la circostanza della svalutazione costante, senza soluzione di continuità, cui sono sottoposte le autovetture, ordinariamente pari a circa 25% dopo un anno, a circa 40% dopo due e a circa il 50% complessivo dopo tre anni (come da tabelle indicativa previste sulle riviste specializzate).
Seppur dunque la svalutazione sia un fenomeno dipendente dalle peculiari condizioni dell'auto, e sia inversamente proporzionale al decorrere del tempo, deve ritenersi verosimile che in oltre tre anni il valore del bene mobile registrato sia sceso di un ulteriore 13-15%; conseguentemente il valore della domanda, anche includendo il valore dell'auto, ma attualizzato, deve essere ragionevolmente individuato in un importo inferiore ad € 10.000, dato dalla sommatoria tra € 8.200,78 e il valore attualizzato di € 2.000 ridotto del 4% annuo circa.
A medesime conclusioni deve, infine, financo giungersi anche comprendendo nel “valore restitutorio” l'importo di € 300,00 quale contributo per una riparazione non risolutiva, dunque partendo da un complessivo valore del veicolo di € 2.300.
V. Per tutte le ragioni che precedono deve essere ravvisata –in accoglimento dell'eccezione ex atr. 38 cpc di parte resistente- la competenza del Giudice di Pace di Como –come pure con lapsus calami fatto dal ricorrente
(§ 12 pag.3 ricorso)-, e dunque l'incompetenza per valore del Tribunale di Como.
La questione pregiudiziale della competenza, definita con pronuncia di incompetenza, definisce pertanto il giudizio davanti al Tribunale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, fatto salvo il diritto della parte interessata di riassunzione del giudizio nel termine che viene indicato di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente
(che terrà conto –oltre all'esito della vertenza nel merito- anche della fondatezza dell'eccezione svolta in questa sede).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da Parte_1 nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, e
[...] Controparte_1 decidendo su questione pregiudiziale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, così provvede:
Dichiara ex art. 38 cpc la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di Pace di Como, competente ex art. 7 cpc.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Como.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, la cui regolamentazione è rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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