Articolo 7 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 maggio 1968
>
Versione
23 giugno 1969
Art. 7. (Oneri dei comuni)

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
Il personale di custodia e' femminile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente