TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/02/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1167/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01/08/2023 da:
, nato il [...] ad [...], ivi residente in [...]
n. 48/b, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli C.F._1
Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dei Bonaccorsi n.
21;
Ricorrente
contro nata il [...] ad [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maurizio Trofino del Foro di Ascoli C.F._2
Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dino Angelini n.
112;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 01/08/2023, deduceva che in data Parte_1
31.7.2001 contraeva matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con Controparte_1
nata il [...] ad [...]; il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, Anno 2001, Numero 121, Parte II, Serie A, in regime di separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva il figlio nato il [...] a [...] Persona_1
Benedetto del Tronto (AP); l' ultima residenza comune dei coniugi era quella ad Ascoli Piceno, viale
M. Federici n. 75, in un immobile condotto in locazione fino al 31.07.23 , con contratto non rinnovato per volontà di entrambi;
da tale data la convivenza tra i coniugi, ormai divenuta intollerabile, veniva interrotta;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione personale tra i coniugi, ma chiedeva che le condizioni fossero diverse da quelle indicate da parte ricorrente. Rassegnava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 10/10/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti comparivano personalmente davanti al Giudice istruttore del Tribunale di Ascoli Piceno in data 08/02/2024; il tentativo di conciliazione falliva, avendo i coniugi dato atto di non volersi riconciliare;
tuttavia, essi davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione;
pertanto, alla medesima udienza, si procedeva alla discussione orale della causa: le parti formulavano congiuntamente le proprie conclusioni, riportandosi all'accordo di separazione raggiunto, e chiedevano, dunque, che la causa venisse definita secondo il predetto accordo, così come sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi difensori in data 16/01/2024 e depositato telematicamente.
Il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2023.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo di separazione personale dei coniugi appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, in considerazione delle capacità economiche di entrambe e tenuto conto delle esigenze del figlio ancora minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] ad [...] Parte_1
Piceno, e nata il [...] ad [...], alle seguenti condizioni: Controparte_1 “1) Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre presso l'abitazione attuale sita in Ascoli
Piceno Via S. Filippo e Giacomo n. 48/b ad Ascoli Piceno.
2) La madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del medesimo e in caso di disaccordo almeno dovrà vederlo tre pomeriggi a settimana tutti lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30.
Le festività natalizie (Natale e Capodanno) potranno essere festeggiate alternativamente con il padre e con la madre (vigilia e Natale col padre o la madre) nonché il 31 e Capodanno con la madre o col padre e viceversa. Le festività pasquali saranno suddivise tra domenica e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati.
3) la sig.ra dovrà corrispondere al figlio un mantenimento complessivo mensile Controparte_1
pari ad euro 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate con Assegno Unico percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento.
4) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite sino al momento in cui la sig.ra non trovi idonea collocazione lavorativa nella misura del 60% per il padre e 40% per la madre secondo la ripartizione e di cui al protocollo presso il Tribunale di Ascoli Piceno
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento proprio e di essere autosufficienti economicamente.
Spese compensate”.
Ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data
31.7.2001 ad Ascoli Piceno, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ascoli Piceno, Anno 2001, Numero 121, Parte II, Serie A.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1167/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01/08/2023 da:
, nato il [...] ad [...], ivi residente in [...]
n. 48/b, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli C.F._1
Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dei Bonaccorsi n.
21;
Ricorrente
contro nata il [...] ad [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maurizio Trofino del Foro di Ascoli C.F._2
Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dino Angelini n.
112;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 01/08/2023, deduceva che in data Parte_1
31.7.2001 contraeva matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con Controparte_1
nata il [...] ad [...]; il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, Anno 2001, Numero 121, Parte II, Serie A, in regime di separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva il figlio nato il [...] a [...] Persona_1
Benedetto del Tronto (AP); l' ultima residenza comune dei coniugi era quella ad Ascoli Piceno, viale
M. Federici n. 75, in un immobile condotto in locazione fino al 31.07.23 , con contratto non rinnovato per volontà di entrambi;
da tale data la convivenza tra i coniugi, ormai divenuta intollerabile, veniva interrotta;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione personale tra i coniugi, ma chiedeva che le condizioni fossero diverse da quelle indicate da parte ricorrente. Rassegnava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 10/10/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti comparivano personalmente davanti al Giudice istruttore del Tribunale di Ascoli Piceno in data 08/02/2024; il tentativo di conciliazione falliva, avendo i coniugi dato atto di non volersi riconciliare;
tuttavia, essi davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione;
pertanto, alla medesima udienza, si procedeva alla discussione orale della causa: le parti formulavano congiuntamente le proprie conclusioni, riportandosi all'accordo di separazione raggiunto, e chiedevano, dunque, che la causa venisse definita secondo il predetto accordo, così come sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi difensori in data 16/01/2024 e depositato telematicamente.
Il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2023.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo di separazione personale dei coniugi appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, in considerazione delle capacità economiche di entrambe e tenuto conto delle esigenze del figlio ancora minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] ad [...] Parte_1
Piceno, e nata il [...] ad [...], alle seguenti condizioni: Controparte_1 “1) Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre presso l'abitazione attuale sita in Ascoli
Piceno Via S. Filippo e Giacomo n. 48/b ad Ascoli Piceno.
2) La madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del medesimo e in caso di disaccordo almeno dovrà vederlo tre pomeriggi a settimana tutti lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30.
Le festività natalizie (Natale e Capodanno) potranno essere festeggiate alternativamente con il padre e con la madre (vigilia e Natale col padre o la madre) nonché il 31 e Capodanno con la madre o col padre e viceversa. Le festività pasquali saranno suddivise tra domenica e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati.
3) la sig.ra dovrà corrispondere al figlio un mantenimento complessivo mensile Controparte_1
pari ad euro 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate con Assegno Unico percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento.
4) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite sino al momento in cui la sig.ra non trovi idonea collocazione lavorativa nella misura del 60% per il padre e 40% per la madre secondo la ripartizione e di cui al protocollo presso il Tribunale di Ascoli Piceno
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento proprio e di essere autosufficienti economicamente.
Spese compensate”.
Ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data
31.7.2001 ad Ascoli Piceno, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ascoli Piceno, Anno 2001, Numero 121, Parte II, Serie A.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo