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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15852 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 54690/23, e avente ad oggetto “Opposizione
a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. elettivamente domiciliata in Pagliare del Tronto Parte_2
di Spinetoli, Via Cesare Pavese 5, presso lo Studio Legale dell'Avv.
DR AM, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. CP_1
ER PA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo 29, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Gizzi, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Roma in data 22 ottobre 2023 e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti della della somma di euro CP_1
53.464,18, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato da controparte in sede monitoria, evidenziando di essere stata indotta a sottoscrivere, in ragione delle false informazioni fornite da controparte, un contratto di affitto di ramo d'azienda nel febbraio 2023, la cui attività, già nell'agosto successivo, era chiusa per assenza di clientela e per sottrazione di materiale ivi depositato ad uso improprio.
Richiamava in particolare la promozione effettuata dalla società opposta e la falsa rappresentazione dalla stessa creata in relazione all'ubicazione dell'azienda oggetto di contratto e al conseguente afflusso di turisti, evidenziando che nessuna delle previste attività di lancio era stata effettuata e neanche una piccola parte della clientela prevista aveva visitato i locali commerciali ove l'azienda aveva luogo.
Rilevava pertanto l'inadempimento della alle proprie CP_1
obbligazioni, deducendo in ogni caso di aver corrisposto quanto dovuto fino a quando, a fronte delle perdite subite e della condotta di controparte, aveva interrotto i pagamenti dei canoni mensili di affitto.
Evidenziava pertanto la responsabilità precontrattuale dell'opposta, per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ed eccepiva la nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1325 c.c. o la sua annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c.; in ogni caso, atteso l'inadempimento della richiedeva pronunciarsi la CP_1
risoluzione del contratto, con condanna al risarcimento dei danni patiti pari all'importo dei canoni e delle spese pagati, per euro 64.660,00.
Concludeva richiedendo dichiarare la nullità del contratto di affitto di azienda, o il suo annullamento ex art. 1439 c.c. o pronunciare la sua risoluzione per inadempimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di controparte, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti, per euro 66.856,56.
Si costituiva in giudizio la che contestava le deduzioni CP_1
dell'opponente, di cui evidenziava l'infondatezza, e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento in data 18 giugno 2024, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda azionata in sede monitoria, parte opposta ha richiesto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente in relazione al mancato pagamento dei canoni, corrispettivi e rimborso spese dovuti in conseguenza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 7 febbraio 2023.
Ora, con provvedimento in data 18 giugno 2024, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione;
nelle note scritte depositate per l'udienza del 21 gennaio
2025, parte opposta ha chiesto “la remissione in termini per l'espletamento del procedimento di mediazione non essendo stato attivato”.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (C.C. SS.UU. 19596/20).
Nel caso di specie, a fronte dell'illustrato provvedimento del Giudice in data 18 giugno 2024, con cui veniva concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, parte opposta, su cui ricadeva il relativo onere, non si è in alcun modo attivata in tal senso;
né deve essere accolta l'avanzata istanza di remissione, per come formulata nelle citate note scritte, nulla di specifico, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, risultando indicato in ordine alle ragioni della richiamata mancata attivazione ai fini dell'espletamento della mediazione.
A ciò consegue, tenuto conto dei principi di cui alla giurisprudenza citata, che, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione, debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dalla detta parte con il ricorso in sede monitoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Quanto poi alle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, si deve rilevare, a fronte delle censure avanzate, che, pur avuto riguardo alle deduzioni svolte, non appaiono configurarsi i presupposti giustificativi della prospettata responsabilità precontrattuale dell'opposta, e ciò tenuto conto che nel contratto stipulato fra le parti del presente giudizio, in atti, l'affittuaria, odierna opponente dava atto, nelle premesse, di aver effettuato autonome ricerche ed approfondimenti ai fini della valutazione delle potenzialità commerciali e produttive del ramo d'azienda, “non sussistendo al riguardo alcuna garanzia o previsione da parte della Concedente”, odierna opposta;
inoltre, parte opponente, nelle medesime premesse, dava altresì atto di essersi determinata a stipulare il contratto anche in ragione della collocazione del ramo d'azienda all'interno del Centro,
“consapevole dei potenziali vantaggi e svantaggi di tale collocazione”.
Né, ugualmente, devono essere condivise le formulate censure di nullità dell'accordo, per come tempestivamente formulate, tenuto conto che lo stesso aveva ad oggetto l'affitto del ramo d'azienda identificato nel contratto, senza alcuno specifico riferimento ad una garanzia, da parte del concedente, circa l'afflusso di un numero minimo, o comunque predefinito, di clienti.
Né appare configurarsi, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, il dolo dell'opposta nella conclusione del contratto, utilmente valutabile ex art. 1439 c.c., non potendo il prodotto materiale pubblicitario, la fotografia inoltrata via whatsapp, o ancora il depositato documento promozionale riguardante l'integrazione della segnaletica stradale con l'indicazione verso il Centro ove si trovava l'azienda oggetto di accordo, costituire quegli artifici o raggiri senza i quali “l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (C.C. 1585/17).
Nel caso di specie, l'accordo oggetto di causa interveniva fra due società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, e la parte affittuaria, odierna opponente, dichiarava, come già evidenziato, di aver svolto autonome ricerche ed approfondimenti sulla valutazione delle potenzialità commerciali e produttive del ramo d'azienda; ne discende come non appaiano condivisibili le deduzioni attoree circa la sussistenza dei richiamati artifici, raggiri e menzogne, in conseguenza della condotta di controparte, determinativa, nella prospettazione dell'opponente, della sua volontà di concludere il contratto.
Quanto, in ultimo, alla prospettata risoluzione dell'accordo per inadempimento della si deve rilevare che parte opponente CP_1
ha evidenziato la violazione, da parte dell'opposta, dell'obbligo di effettuare inserzioni e affissioni pubblicitarie da collocare in decine di ubicazioni specifiche e strategiche al fine di favorire l'avviamento dell'attività commerciale e la promozione dei nuovi locali, nonché ad incanalare e convogliare i turisti verso le entrate del centro commerciale.
Sul punto, però, si deve evidenziare, per come precedentemente dedotto, che l'accordo stipulato fra le parti del presente giudizio non risulta includere alcuna specifica obbligazione, a carico della CP_1
in relazione all'apposizione di affissioni pubblicitarie tali da
[...]
aumentare il flusso di clienti e il successo del centro commerciale, o ancora a garantire un afflusso minimo di turisti, laddove, per come precedentemente evidenziato, parte opponente dichiarava nelle premesse dell'accordo di essersi determinata allo stesso anche in ragione della collocazione del ramo d'azienda nel centro commerciale, consapevole dei potenziali vantaggi e svantaggi di tale collocazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, oltre che degli elementi introdotti in giudizio, le domande riconvenzionali dell'opponente devono essere rigettate, evidenziandosi in ultimo che le formulate richieste istruttorie orali della detta parte sono state rigettate con provvedimento in data 21 gennaio 2025, da confermarsi nella presente sede.
Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite, vengono compensate per metà fra le parti, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico di parte opposta ed in favore dell'opponente.
PQM
I) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II) Rigetta le domande riconvenzionali avanzate da parte opponente;
III) Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna parte opposta al pagamento della rimanente metà in favore di parte opponente, metà liquidata in complessivi euro
4.400,00, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 novembre 2025
IL GIUDICE