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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 453/2025
Udienza del 05/06/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al giudice, dott. Luca Coppola, compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. ELENA TRINCI per delega dell'avv.
PANAJIA
Per parte convenuta, l'avv. MONICA MINI' per delega dell'avv.
ADORNATO
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Trinci si riporta all'atto introduttivo, contestando quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva. Chiede la fissazione di un'udienza di discussione con termine per note.
L'avv. Minì insiste nella memoria difensiva ed, in particolare, nell'eccezione di incompetenza per territorio. Fa presente che le sanzioni sono state rideterminate nel quantum.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 453/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti VINCENZO Parte_1
ACCARDO e LUCIA PANAJIA;
-opponente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n° OI-
002770844, notificata in data 21.01.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.442,44, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha, fra l'altro, eccepito CP_1
l'incompetenza del giudice adito.
2.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'ente convenuto è tempestiva e fondata.
3.- L'art. 35, comma 4, L. 689/1981, prevede che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (comma 2) o eziologicamente connesse a tali omissioni (comma 3), si propone (a decorrere dal 1 giugno 1999, attesa l'avvenuta soppressione delle preture) al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con il rito di cui agli artt. 442 ss c.p.c., con applicazione, quindi, dell'art. 444
c.p.c., il cui comma 3 prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni
pagina2 di 4 civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dovendosi intendere per ufficio dell'ente competente quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (fra le altre si veda:
C.6178/2019).
Il predetto art. 35, comma 4, L. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha modificato all'art. 6 la disciplina processuale in materia di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione, dovendo, pertanto, attualmente ritenersi in vigore la norma nella parte in cui mantiene distinte le opposizioni relative a violazioni consistite in omissioni contributive.
3.1.- Nell'ipotesi di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c. in ragione del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 442 ss. c.p.c. operato dall'art. 35, comma 4, L.
689/1981, reputandosi, pertanto, competente il tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di giudice del lavoro, posto che, come desumibile dai documenti depositati dal resistente, risulta che ad aver emesso gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione sia stato l'ufficio dell' di Reggio Calabria. CP_1
4.- Pertanto, in applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, di Reggio
Calabria.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore di quella del tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, fissando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione;
pagina3 di 4 PONE in capo al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 05/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 453/2025
Udienza del 05/06/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al giudice, dott. Luca Coppola, compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. ELENA TRINCI per delega dell'avv.
PANAJIA
Per parte convenuta, l'avv. MONICA MINI' per delega dell'avv.
ADORNATO
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Trinci si riporta all'atto introduttivo, contestando quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva. Chiede la fissazione di un'udienza di discussione con termine per note.
L'avv. Minì insiste nella memoria difensiva ed, in particolare, nell'eccezione di incompetenza per territorio. Fa presente che le sanzioni sono state rideterminate nel quantum.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 453/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti VINCENZO Parte_1
ACCARDO e LUCIA PANAJIA;
-opponente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n° OI-
002770844, notificata in data 21.01.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.442,44, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha, fra l'altro, eccepito CP_1
l'incompetenza del giudice adito.
2.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'ente convenuto è tempestiva e fondata.
3.- L'art. 35, comma 4, L. 689/1981, prevede che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (comma 2) o eziologicamente connesse a tali omissioni (comma 3), si propone (a decorrere dal 1 giugno 1999, attesa l'avvenuta soppressione delle preture) al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con il rito di cui agli artt. 442 ss c.p.c., con applicazione, quindi, dell'art. 444
c.p.c., il cui comma 3 prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni
pagina2 di 4 civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dovendosi intendere per ufficio dell'ente competente quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (fra le altre si veda:
C.6178/2019).
Il predetto art. 35, comma 4, L. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha modificato all'art. 6 la disciplina processuale in materia di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione, dovendo, pertanto, attualmente ritenersi in vigore la norma nella parte in cui mantiene distinte le opposizioni relative a violazioni consistite in omissioni contributive.
3.1.- Nell'ipotesi di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c. in ragione del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 442 ss. c.p.c. operato dall'art. 35, comma 4, L.
689/1981, reputandosi, pertanto, competente il tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di giudice del lavoro, posto che, come desumibile dai documenti depositati dal resistente, risulta che ad aver emesso gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione sia stato l'ufficio dell' di Reggio Calabria. CP_1
4.- Pertanto, in applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, di Reggio
Calabria.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore di quella del tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, fissando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione;
pagina3 di 4 PONE in capo al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 05/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
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