Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5634/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5634/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Napoli, alla Via Ferdinando del Carretto n. 26 presso lo studio dell'avvocato Alfredo
Martucci Schisa, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via G. Cosenza n. 13, presso lo studio dell'avvocato Tiziana Sabatini, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Auronzo Controparte_2 di Cadore (BL) alla Piazza San Lucano n. 8.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 6409/2023
(risarcimento danni) pag. 1
Appellante: rigettare le domande proposte in seno al giudizio di primo grado;
in ogni caso, disponendo la restituzione, da parte degli appellati soccombenti e/o dei loro procuratori antistatari di quanto eventualmente nelle more versato dall'odierna appellante;
in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Appellata: si riporta alla costituzione e risposta e a tutto quanto in esso contenuto chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato nella data del 22-11-2021 Controparte_1 evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Gragnano, e Parte_1 Controparte_2 per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi in data 20-2-2021, ore 05:45 circa, in Gragnano
(NA) alla via Cappella della Guardia.
A tal fine deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, l'autovettura Audi
A3 con targa di prova TRPRS400 di sua proprietà percorreva regolarmente via Cappella della
Guardia, quando giunta all'incrocio con via Cupa delle Grotte, posta alla sua sinistra, veniva investita dall'autoveicolo Renault Twingo targato DJ527RE, di proprietà della CP_2 ed assicurato per la r.c.a con la il conducente della Renault Twingo,
[...] Parte_1 difatti, proveniente da via Cupa delle Grotte si immetteva in via Cappella della Guardia svoltando a destra ma nell'effettuare tale manovra invadeva la corsia di marcia percorsa dalla Audi A3 e urtava con la propria parte anteriore la parte laterale sinistra dell'Audi A3, sospingendola verso destra contro il muro delimitante la sede stradale;
di conseguenza il veicolo Audi A3 riportava danni sia alla parte laterale sinistra per l'urto diretto subito dall'altro veicolo sia danni alla parte laterale destra conseguenti all'urto contro il muro, da quantificarsi in corso di causa.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva rimanendo contumace Controparte_2 mentre si costituiva tardivamente l'impresa assicuratrice, che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, per inosservanza nella richiesta di risarcimento di quanto previsto dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 e per non aver l'attore consentito l'ispezione del veicolo danneggiato;
contestava il difetto di legittimazione passiva della compagnia, non avendo l'attrice fornito adeguata prova in pag. 2 merito, e contestava la fondatezza della domanda nel merito, evidenziando dubbi sulla veridicità del sinistro anche alla luce della consultazione della banca dati della compagnia, da cui emergeva la presenza di altri tre sinistri con il coinvolgimento di veicoli della stessa marca e dello stesso tipo con danni identici, chiedendo la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica;
in ordine al quantum, evidenziava che la liquidazione dell'eventuale risarcimento doveva ricostruire la situazione economica antecedente al sinistro senza creare vantaggi economici al danneggiato.
Con sentenza n. 6409/23 del 2/21-11-2023, il giudice di pace di Gragnano, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore della società attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di euro 10.650,00, Controparte_1 oltre interessi nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza, con atto di appello notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge
53/1994, ad in data 28-11-2023, e – in rinnovazione - a Controparte_1 Controparte_2 in data 24-7-2024, ha proposto appello con il quale ha chiesto, in riforma della Parte_1 descritta decisione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado e, se necessario, la rinnovazione della c.t.u., la restituzione da parte degli appellati e dei loro procuratori antistatari di quanto nelle more eventualmente versato dall'appellante.
Instauratosi il contraddittorio, ha contestato l'appello in rito e nel merito, Controparte_1
e ne ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità e il rigetto, con vittoria di spese.
sebbene ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_2
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Il giudice di pace ha accolto la domanda proposta da ritenendo Controparte_1 provate la titolarità attiva e passiva delle parti, sulla scorta dei documenti prodotti (estratto cronologico Pra relativamente al veicolo Renault Twingo tg. DJ527RE) e della non contestazione.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata ha ritenuto, poi, provato l'evento e l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace e ha liquidato, “in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica e del valore commerciale del veicolo”. a titolo di risarcimento “in pag. 3 via equitativa la somma di euro 10.650,00, con esclusione dell'importo i.v.a. non essendo stata fornita prova del suo esborso, già rivalutata all'attualità e comprensiva del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta”.
L'appellante ha criticato la decisione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c., ha criticato la decisione, per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società attrice, pur essendo stato accertato che il veicolo danneggiato era stato alienato a terzi, e per aver ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva, pur essendo stata contestata e non avendo fornito l'istante alcuna prova in merito.
Con riferimento al primo profilo, ha evidenziato che nell'atto di citazione l'attrice aveva dichiarato di essere proprietaria del veicolo Audi A3, producendo documenti non aggiornati alla luce dei successivi passaggi di proprietà, al fine di rappresentare in giudizio una situazione non più corrispondente a quella reale, essendo stato il veicolo alienato a terzi, come accertato nel corso delle operazioni peritali.
Con riferimento alla propria legittimazione passiva ha contestato la affermazione del giudice di pace di ritenere questa provata nonostante la contestazione da essa formulata nella comparsa di costituzione e risposta e la mancanza di prova di essa da parte dell'attrice.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la decisione nella parte in cui sono state condivise le risultanze della c.t.u. relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla determinazione dell'ammontare del danno asseritamente patito dall'istante.
Ha evidenziato che la c.t.u. aveva carattere esplorativo in quanto tesa ad accertare l'effettivo ammontare del pregiudizio lamentato dall'attrice e non poteva essere ammessa, essendo onere dell'istante provare il danno subito e l'entità dello stesso, che invece non era avvenuto, per cui la domanda doveva essere rigettata per carenza di prova.
Inoltre, ha sottolineato che il c.t.u. non aveva tenuto conto delle doglianze della appellante, che aveva contestato l'effettiva esistenza dei danni lamentati sul veicolo attoreo, essendo emerso dalla propria banca dati che danni simili e sovrapponibili erano stati riscontrati su altre tre diverse autovetture, di marca e tipo analoghi, per le quali era stato chiesto il risarcimento in altri sinistri;
in particolare i danni richiesti dalla società attrice coinvolta nel sinistro 740679557 erano analoghi a quelli presenti su altri veicolo Audi A3 coinvolti nei sinistri n. 740795940, 926537622 e 903661804, ed anche i modelli c.a.i relativi ad alcuni dei sinistri indicati presentavano analogie nella calligrafia;
il consulente, a fronte pag. 4 delle contestazioni sollevate, anziché replicare ai rilievi critici sottoposti alla sua attenzione, si era limitato a rispondere alle valutazione demandategli in termini dubitativi.
Ha, infine, ritenuto non condivisibile la quantificazione del danno, atteso che, avendo l'attore alienato il veicolo, non avrebbe potuto chiedere il risarcimento del pregiudizio economico corrispondente alla diminuzione di valore del bene non facente più parte del suo patrimonio, ma avrebbe potuto domandare alternativamente o il rimborso delle spese sostenute per la riparazione oppure la differenza tra il valore di mercato del veicolo ed il minor prezzo di sua alienazione. ha contestato tali argomentazioni e ha sottolineato la correttezza della Controparte_1 decisione impugnata.
In particolare, ha osservato che si era costituita tardivamente nel giudizio di Parte_1 primo grado, con conseguente preclusione della possibilità di depositare documentazione e di sollevare eccezioni in senso stretto e che, in virtù dell'art. 345 c.p.c, alla stessa era precluso in sede di appello la riproposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio ed il deposito di documenti non tempestivamente allegati in primo grado.
4. Le censure dell'appellante non sono condivisibili per le ragioni di seguito precisate.
4.1.1. In ordine al primo motivo di appello, occorre innanzitutto precisare la distinzione tra legittimazione e titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire,
è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice pag. 5 Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, l'impresa assicuratrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che la società attrice in primo grado non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione attiva della danneggiata e quella passiva dei convenuti (in primo grado), per quanto prospettato nella citazione introduttiva del giudizio, sussistono, avendo assunto l'attrice danneggiata di aver subito danni al veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 Pt_1 ed avendo citato in giudizio i soggetti tenuti al risarcimento e, pertanto, legittimati
[...] secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
4.1.2. Accertata la sussistenza della legittimazione delle parti, occorre valutare se sussiste la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alle stesse, essendo evidente che le ragioni poste a fondamento del descritto motivo di appello si riferiscono a ciò (ovvero alla legittimazione attiva e passiva sostanziale), lamentando l'appellante la inidoneità della documentazione prodotta a provare la proprietà del veicolo danneggiato in capo alla società appellata e la copertura assicurativa del veicolo da parte di Parte_1 pag. 6 Le descritte censure sono infondate, alla luce della prova emergente dalla documentazione in atti.
Invero, la società appellata ha tempestivamente prodotto in primo grado documentazione sufficiente a dimostrare, che al momento del sinistro, fosse proprietaria del veicolo danneggiato Audi A3, avendo depositato: autorizzazione per la circolazione con targa di prova TRPRS400 dal 27-10-2020 al 27-10-2021 in favore di fattura n. Controparte_3
11 del 28-1-2021 della Velar Sport Car s.r.l.s. di Giugliano in Campania -seppure non quietanzata e priva di timbro e firma - relativa all'acquisto del veicolo Audi A3; preventivo di spesa e fattura n. 4/42 del 6-3-21 di relativa all'intervento di rimozione Controparte_4 del veicolo incidentato;
riscontro di alla richiesta di accesso agli atti del 23-6- Parte_1
2021 avente quali allegati perizia tecnica del fiduciario della compagnia e foto del veicolo danneggiato, foto dei documenti del veicolo e preventivo di spesa della “Autocarrozzeria
Supercar” di Santa Maria La Carità (NA), fatture di acquisto della Audi A3 e di rimozione del veicolo incidentato già richiamate;
richiesta di risarcimento del 10-3-2021 a firma del c.t.
di Maio con allegato modello c.a.i., sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli Per_1 coinvolti.
Seppure nell'atto di citazione la società attrice identifica il veicolo Audi A3 riportando solamente la targa di prova TRPRS400, nella richiamata documentazione allegata all'atto introduttivo - da valutarsi unitamente alle indicazioni contenute nell'atto stesso -, è individuato anche il numero di telaio del veicolo WAU2228V4HA125474, indicato unitamente al numero di targa prova nella prima richiesta di risarcimento, nel modello c.a.i, nel preventivo di relativo all'intervento di rimozione del veicolo incidentato, Controparte_4 nella perizia del fiduciario della compagnia, corrispondente, altresì, al numero di telaio visibile nelle foto del veicolo danneggiato e dei documenti allegati alla citata c.t.p. e riportato nel preventivo di spesa.
Nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado è, poi, emerso - dalla copia dell'atto di “affidamento di autoveicolo in conto deposito fiduciario” del 15-4-2021, consegnata da parte attrice al c.t.u. -, che il veicolo Audi di con telaio n. Controparte_3
WAU2228V4HA125474 successivamente al sinistro e prima dell'atto di citazione veniva consegnato in conto deposito per l'eventuale vendita alla Controparte_5
Le descritte circostanze ed emergenze istruttorie, valutate complessivamente ex art. 116 comma 2 c.p.c., possono essere ritenute sufficienti a provare, in mancanza di elementi pag. 7 probatori di segno contrario, la proprietà del veicolo Audi A3 in capo alla società attrice dal 28-1-2021 al 15-4-2021. Controparte_1
Si osserva, del resto, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato (Cass. civ. n. 7583 del 6-6-2000; n. 2701 del 26-3-1997; n. 5485 del 14-
5-1993), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato (Cass. civ. n. 9711 del 21-5-2004).
4.1.3. L'appellante ha lamentato che il giudice di pace erroneamente non aveva tenuto conto della circostanza che la società attrice non fosse più titolare del diritto del quale aveva domandato tutela, essendo emerso in corso di causa che aveva venduto l'auto in data 15-
4-2021.
Tuttavia, è pacifico, che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che ne era proprietario al momento dell'evento dannoso, atteso che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale (cfr. Cass. civ., sez. un., 16-
2-2016 n. 2951; Cass. civ., sez. un., 19-10-2011 n. 21582; Cass. civ. 10-7-2014 n. 24146;
Cass. civ. sez. II, 3-7-2009 n. 15744; Cass. civ., sez. III, 14-6-2007 n. 13960; Cass. civ., sez. II, 29-11-1999 n. 13334; Cass. civ., sez. III, 16-6-1987 n. 5287). L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (cfr. Cass. civ. 31-5-2018 n. 13795; Cass. civ. S.U. 16.2.2016 n. 2951).
4.1.4. La titolarità passiva della convenuta ovvero la prova che la Controparte_2 medesima fosse proprietaria del veicolo danneggiante, è provata dalla copia del certificato cronologico relativo al veicolo Renault Twingo tg. DJ527RE.
4.1.5. inoltre, non ha contestato nella fase precedente il giudizio il rapporto Parte_1 assicurativo con il veicolo Renault Twingo tg. DJ527RE di e, anzi, ha Controparte_6 provveduto alla gestione stragiudiziale del sinistro (cfr. doc. 4 e 10 della produzione dell'attore: comunicazione da parte di dei motivi di non adesione all'istanza di Parte_1 pag. 8 negoziazione assistita del 30-6-2021; riscontro di alla richiesta di accesso agli atti Pt_1 mediante trasmissione di perizia del proprio fiduciario).
È provato, difatti, che la compagnia ha provveduto a gestire il sinistro nominando anche il proprio fiduciario per l'accertamento dell'entità dei danni lamentati dalla società attrice.
Orbene, è logico desumere che l'appellante, a fronte della richiesta di risarcimento inoltrata da ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 205/2009, abbia, anzitutto, Controparte_3 verificato la sussistenza del rapporto assicurativo e della proprietà del veicolo tipo Renault
Twingo in capo alla propria assicurata è ragionevole supporre che, qualora Controparte_6 la richiesta di risarcimento, formulata in via stragiudiziale da fosse stata Controparte_3 fondata sull'erroneo presupposto della proprietà del veicolo in capo a Controparte_6 ritenuta responsabile del danno, e della copertura assicurativa del veicolo con la Pt_1
la medesima compagnia avrebbe comunicato l'impossibilità di formulare un'offerta
[...] risarcitoria anziché provvedere ad accertare il danno (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n.
23 del 3-1-2017).
4.1.6. per le ragioni esposte, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
4.2.1. Con il secondo motivo di appello, ha lamentato che il giudice di pace Parte_1 ha errato nel disporre la c.t.u. avente carattere esplorativo in quanto finalizzata ad accertare l'effettivo ammontare del pregiudizio lamentato dall'attrice, anziché rigettare la domanda per carenza di prova del danno da parte dell'istante, non avendo lo stesso adempiuto all'onere di provare il danno subito e l'entità dello stesso.
Il rilievo non è condivisibile.
Invero, ha depositato la perizia redatta dallo studio tecnico del Controparte_3 geometra , fiduciario di del 25-3-2021, con allegate foto del Persona_2 Parte_1 veicolo danneggiato, in cui il danno è stimato in euro 11.207,29 (euro 9.186,32 oltre euro
2.020,98 per i.v.a.), fattura di acquisto del veicolo n. 11 del 28-1-2021 di euro 17.690,00 - non quietanzata - della “Vela Sport Car s.r.l.” di Giugliano in Campania, preventivo della
“Autocarrozzeria Supercar” di Santa Maria La Carità di euro 14.870,82.
La società istante, pertanto, ha certamente fornito elementi utili ai fini della quantificazione del danno di cui ha chiesto il risarcimento e non può, pertanto, ritenersi esplorativa la c.t.u. ammessa. ha contestato, inoltre, la c.t.u. per non avere il consulente tenuto conto delle Parte_1 osservazioni formulate in ordine alla veridicità del sinistro fondate sui rilievi tecnici contenuti nella relazione di redatta sulla base di indagini documentali Parte_2 Per_3 pag. 9 che a seguito di comparazioni delle foto dell'Audi A3 della società appellata con foto Pt_3 inerenti ai danni di veicoli coinvolti in altri sinistri, evidenziava che l'autovettura Audi A3 targata TRPRS400 coinvolta nel sinistro 740679557, presentava danni estremamente analoghi a quelli presenti sui veicoli Audi A3 coinvolti nei sinistri 740795940, 926537622 e
903661804; ha sostenuto che il consulente nulla aveva replicato sulle osservazioni e sui rilievi critici svolti dal consulente tecnico della compagnia.
In riferimento ai rilievi critici contenuti nella relazione di occorre Parte_2 sottolineare – come eccepito dall'appellata - la tardività della costituzione nel giudizio dinanzi al giudice di pace dell'appellante e, quindi, del deposito dei documenti richiamati.
Deve rammentarsi che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (cfr., ex multis Cass. civ., ord. 20840/2017; conformi Cass. civ. n. 19359/2017; Cass. civ. sent. n.
7734/2014; Cass.civ. sent. n. 18498/2006; Cass. civ. sent. n. 12476/2004; Cass. civ. n.
11946/2003; Cass. civ. sent. n. 2480/2002; Cass. civ. sent. n. 3339/2001). Tale principio consolidato, in ragione di quanto stabilito dall'art. 320 c.p.c., riguarda anche i documenti e le richieste di prova, che devono essere prodotti e richiesti negli stessi termini;
difatti “nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c., pag. 10 fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo”
(Cass. civ. ordinanza n. 19359 del 03/08/2017; Cass. civ. sentenza n. 27925 del
21/12/2011).
Nella specie, si è costituita in primo grado in data 13-3-2023, dopo la prima Parte_1 udienza in cui venivano ammesse le richieste istruttorie (17-11-2022) e la seconda udienza in cui veniva escusso il teste e veniva ammessa la c.t.u. (26-1-2023), per cui il thema decidendum e il thema probandum si erano oramai cristallizzati nella precedente prima udienza, in cui venivano ammesse le prove.
Conseguentemente, i documenti prodotti dalla in particolare la relazione Parte_1 della a cui l'appellante ha fatto riferimento nella comparsa di Parte_2 costituzione in primo grado, al fine di dedurre la possibile fraudolenza del sinistro per la presenza della banca dati della compagnia di sinistri con altri veicoli Audi con danni analoghi, erano del tutto inutilizzabili e, quindi, non valutabili dal c.t.u..
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da , il c.t.u. provvedeva a Parte_1 replicare alle osservazioni sollevate dal c.t.p. della convenuta impresa assicuratrice, sia in ordine alla affermata non veridicità del sinistro e della dinamica descritta dall'istante, sia in merito alle contestazioni riguardanti la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
Il c.t.u., invero, riguardo alla comparazione di casistiche similari di sinistri stradali e di danni riportati da altri veicoli tipo Audi A3, ha replicato che i casi similari “in primo luogo non possono tecnicamente escludere l'avvenimento del sinistro stradale che avrebbe coinvolto l'Audi A3 tg. TRPRS400 e, in seconda analisi, a ben vedere, i danni verosimilmente riportati dall'auto su menzionata, hanno caratteristiche morfologiche, dimensionali ed altimetriche diverse rispetto alle avarie presente su altre vetture similari, considerate nell'elaborato dell'ing . Pt_3
Quanto alla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, ha evidenziato che “per esprimersi sulla compatibilità dei danni bisognerebbe confrontare i veicoli coinvolti nel sinistro ... simulando la posizione post impatto e considerando eventuali pesi, trasportati dai mezzi, nonché il grado di efficienza degli ammortizzatori, stato e pressione degli pneumatici,
...”; riguardo al nesso eziologico “tra avarie verosimilmente riportate dall'Audi A3 e la dinamica cosi come espressa da parte attrice” ha ritenuto che “tale correlazione potrebbe esistere, in virtù dell'ubicazione dei danni sul veicolo ritratto nei fotogrammi versati in pag. 11 produzione attorea per morfologia, intensità ed altimetria degli stessi, nonché in relazione alle caratteristiche stradali e dei luoghi di causa”.
Ha precisato “che non si può fare a meno di utilizzare il condizionale, quando i fatti non si realizzano in presenza di chi si esprime o in mancanza di elementi certi e inconfutabili ...”.
Si è, quindi, riportato al contenuto della relazione in cui, in merito alle probabili cause dell'evento dannoso ed alla compatibilità degli stessi con il sinistro dedotto, riferisce che “la morfologia, la posizione e l'entità dei danni diretti, indicherebbero che gli stessi potrebbero verosimilmente derivare dall'impatto provocato da altro veicolo, mentre quelli indiretti potrebbero essere stati causati dalla collisione contro un manufatto” e che “i danni indicati nella stima analitica elaborata dallo scrivente potrebbero essere conseguenza dell'evento sinistroso così come descritto nel libello introduttivo agli atti e dal testimone escusso dall'On.le Giudicante”.
4.2.2. Occorre, infine, esaminare la contestazione relativa alla quantificazione del danno, fondata sull'assunto che la danneggiata, avendo venduto il veicolo, non avrebbe potuto chiedere il risarcimento del pregiudizio economico corrispondente alla diminuzione di valore del bene non facente più parte del suo patrimonio, ma avrebbe potuto domandare alternativamente o il rimborso delle spese sostenute per la riparazione oppure la differenza tra il valore di mercato del veicolo ed il minor prezzo di sua alienazione.
Invero, ai fini della risarcibilità dei danni subiti dal proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, è irrilevante la prova dell'esborso delle somme per le riparazioni e/o della avvenuta vendita del veicolo non riparato a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
L'intervenuta vendita del veicolo dopo l'incidente non è circostanza ostativa alla proposizione di una domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro dei danni materiali occorsi al mezzo, non avendo – in base a quanto previsto dall'art. 1223, c.c. - alcuna rilevanza ai fini risarcitori la circostanza che il veicolo sia stato riparato o meno, e che lo stesso sia stato alienato, con relativa effettiva perdita patrimoniale: la depauperazione patrimoniale consegue, infatti, alla riduzione del valore del bene oggetto di danneggiamento, ed è in re ipsa, essendo bastevole la prova, ai fini del relativo risarcimento, del danno subito anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e preventivi di spesa e non assumendo alcun rilievo la determinazione in ordine alla riparazione o alienazione del veicolo.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui: “La perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma pag. 12 include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. civ. sentenza 17-2-2023 n. 5159; Cass. civ. ordinanza n. 27129/2021; Cass. civ. 10-3-2016 n. 4718; Cass. civ. 10-11-2010 n. 22826).
Pur avendo l'attore venduto l'autovettura poco dopo l'incidente, senza ripararla, è tuttavia possibile affermare, in via presuntiva, che vi sia stato un deprezzamento del veicolo non riparato rispetto al suo potenziale valore di mercato;
lo stesso può essere valutato pari alla somma occorrente per la riparazione dell'autovettura, con corrispondente perdita patrimoniale dell'attore, o pari al valore di mercato del veicolo, se inferiore alla stima del danno.
5. Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Nei rapporti tra l'appellante e nulla va disposto quanto alle spese di lite, Controparte_2 attesa la contumacia del secondo.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pag. 13 l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
D) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Torre Annunziata, 9 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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