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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.92/2023
Tra
, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Scarlatti n.37, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Proietti Michele ed elettivamente domiciliata presso la Direzione affari legali di
[...]
in Roma, Viale Europa n.190, come da procura in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
di nuovo difensore Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.224/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n.224/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Perugia Sezione Civile, in persona del giudice unico, depositata e pubblicata in Cancelleria in data 3/2/23, notificata il 7/2/23:
Rigettare l'opposizione proposta da e per l'effetto confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
In subordine, previa verifica di applicazione della ritenuta fiscale calcolata con equalizzatore di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000, condannare a pagare le Controparte_1 Cont somme nette maturate da intestati ad , emessi da nel periodo Persona_1 Controparte_1
1989-1990, sopra specificati;
Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.93 cpc.”.
Per : CP_1
“Pertanto, per tutto quanto fin qui premesso, si precisano le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte di Appello di Perugia rigettare l'appello proposto da nei confronti Parte_1
della sentenza n.224/23 emessa dal Tribunale di Perugia, confermandola integralmente. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 21/6/24, stante il pensionamento dell'Avv.
Laura Ridolfi che rappresentava e difendeva nel presente procedimento si era Controparte_1 costituito in giudizio, per la suddetta società, l'Avv. Michele Proietti, riportandosi a tutti gli atti difensivi depositati in giudizio ed alle memorie autorizzate depositate nel fascicolo telematico. Infine, all'udienza del 27/6/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, erede di , premetteva che Parte_1 Persona_1 quest'ultima aveva agito in via monitoria nei confronti di deducendo di essere Controparte_1
titolare di sette buoni postali fruttiferi (di seguito breviter B.P.F.) della serie Q emessi tra il 1989 e il
1990 e di essere dunque creditrice della somma, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo, di euro 52.916,25 e chiedendo dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese. Il Tribunale di Perugia, in data 16/3/16, emetteva il decreto ingiuntivo n.666/16, immediatamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione a D.I. – riferiva ancora la – proponeva quindi Pt_1 CP_1
opposizione, eccependo la minore entità del credito, dovuta alla necessaria applicazione della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo, con capitalizzazione annuale degli interessi al netto della suddetta ritenuta fiscale, con conseguente minore entità del credito: al riguardo, peraltro, osservava che, per ciascun buono, erano state evidenziate le somme riconosciute dall'emittente Cassa Depositi e Prestiti, per un totale di euro 40.232,83 al netto della ritenuta erariale – nello specifico gli importi netti spettanti alla ricorrente alla data del 16/5/16 sono: n.72 da lire 2.000.000 emesso il 21/5/90 per CP_2 euro 8.724,95; n.73 da lire 2.000.000 emesso il 21/5/90 per euro 8.724,95; n.74 da lire CP_2 CP_2
2.000.000 emesso il 21/5/90 per euro 8.724,95; n.125 da lire 1.000.000 emesso il 20/3/89 per CP_2
euro 4.741,23; n.133 da lire 1.000.000 emesso il 31/5/89 per euro 4.693,88; n.124 da CP_2 CP_2
lire 500.000 emesso il 31/5/89 per euro 2.323,27; n.127 da lire 500.000 emesso il 20/7/89 per CP_2
euro 2.299,60 (cfr. doc. da n.2 a n.7). Concludeva quindi chiedendo revocarsi il D.I. n.666/16, con vittoria delle spese di lite.
Aggiungeva la he in quella sede si era costituita l' la quale aveva contestato tutto quanto Pt_1 Per_1
ex adverso dedotto, assumendo che: tra il 1989 ed il 1990 aveva sottoscritto sette buoni postali fruttiferi, cointestati con il marito (deceduto); nel mese di febbraio 2016, la ricorrente Persona_2
aveva richiesto alle il pagamento delle somme legittimamente maturate da ciascun buono CP_1
postale secondo quanto convenzionalmente pattuito tra le parti e come risultanti dalla conversione delle vecchie lire in euro, per un importo complessivo di euro 52.916,25 (somma calcolata al lordo delle ritenute fiscali ed imposta di bollo, ove dovute) – più nel dettaglio: B.F.P. n. Q-000072 per euro
11.525,65; B.F.P. n. Q-000073 per euro 11.525,65; B.F.P. n. Q-000074 per euro 11.525,65; B.F.P. n.
Q-000125 per euro 6.169,61; B.F.P. n. Q-000133 per euro 6.101,81; B.F.P. n. Q-000124 per euro
3.050,89; B.F.P. n. Q-000127 per euro 3.016,99; pur tuttavia, l'Ufficio si era Controparte_3
rifiutato di pagare tale importo, sostenendo che i titoli avrebbero dato diritto unicamente a ricevere la somma di circa 30 mila euro;
a fronte di tale illegittima ed erronea pretesa, la predetta aveva Per_1
quindi depositato la domanda monitoria, accolta dal Tribunale di Perugia con emissione del D.I. opposto poi da controparte, ribadendo peraltro, nella comparsa costitutiva, il suo diritto ad ottenere il rimborso dei titoli dalle , unico soggetto avente legittimazione passiva e tenuto al CP_1
pagamento secondo il valore tabellare riportato a tergo dei B.F.P. Concludeva quindi chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.666/16, con vittoria delle spese di lite.
Da ultimo, la dava atto del fatto che il processo si era interrotto in data 15/9/21 per morte Pt_1 dell'opposta e che era stato riassunto dall'opponente con ricorso notificato il 20/12/21: nel processo riassunto essa si era costituita quale erede dell'opposta, insistendo per le conclusioni formulate e deducendo inoltre l'illegittimità della capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, in contrasto con il principio di cassa, che avrebbe invece correttamente comportato la capitalizzazione degli interessi solo all'atto della sua richiesta di pagamento e al lordo della ritenuta in questione.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuiva:
“In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.666/16 RG n.1342/16 e condanna
per i titoli di cui in motivazione, al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 euro 40.232,83, al lordo dell'imposta di bollo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Compensa le spese di lite tra le parti.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la lamentava la violazione e/o la falsa applicazione del Pt_1
principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 cpc per avere il Giudice di I grado condannato controparte al pagamento della minore somma di euro 40.232,83, nonostante che la società opponente avesse chiesto soltanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondando la propria domanda esclusivamente sull'inesistenza del credito vantato dall'opposta.
Con il secondo motivo l'odierna appellante lamentava altresì la violazione e/o la falsa applicazione del disposto di cui al D. Lgs. n.239/96 in materia di introduzione, per i buoni fruttiferi postali, del regime fiscale dell'equalizzatore, deducendo che, nel caso di specie, non trova applicazione la tassazione unica di imposta sostituiva del 12,50%, ma solo una ritenuta sugli interessi con coefficiente di rettifica per gli anni successivi al ventesimo anno di emissione ed osservando che il Giudice di prime cure aveva applicato ai B.F.P. è causa, emessi ed acquistati tra il 1989 ed il 1990, una Pt_2
tassazione prescritta dalla legge per i titoli emessi successivamente al 1998, in contrasto con le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la comunicazione n.58/E del 9/5/2000.
Con il terzo motivo di appello, ancora, la censurava poi la sentenza del Tribunale per violazione Pt_1
e/o falsa applicazione del D.P.R. n.600/73, D.L. n.556/86 e relativa legge di conversione, D.L.
n.556/96 e D. Lgs. n.239/96 nella parte in cui il Giudicante aveva identificato il momento impositivo con quello della maturazione, anno per anno, dunque secondo il principio di competenza e non di cassa, del reddito prodotto dall'investimento, stabilendo che la ritenuta andava applicata, come sostenuto dalle , sugli interessi capitalizzati anno per anno. L'appellante sosteneva, viceversa, CP_1
che la capitalizzazione avrebbe dovuto essere operata solo al momento del pagamento e che questo sarebbe dovuto avvenire al lordo della ritenuta fiscale in quanto altrimenti sarebbe applicata una pretesa fiscale su un reddito non ancora erogato, in violazione del principio di cassa, essendo per contro illegittima e disapplicabile la contraria previsione posta dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97.
Da ultimo, l'odierna appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova per avere, il Tribunale, posto a base della decisione, i conteggi prodotti dalle , CP_1 negando l'asserito carattere incontestato degli stessi ed evidenziando che la propria tesi difensiva poggiava invece proprio sulla contestazione della pretesa avversaria di calcolare ed addebitare la ritenuta d'imposta. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
, in questa sede, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo CP_1
motivo di appello, che – posto che il giudizio di opposizione a D.I. è un giudizio a cognizione piena dove il Giudice rivaluta nella sua interezza anche la domanda iniziale, proposta nel giudizio monitorio, in base agli elementi acquisiti nel corso, appunto, del procedimento di opposizione – il minor importo indicato dal Giudice di I grado, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] , rientrava nei limiti sia della domanda proposta dall'opponente sia della domanda iniziale CP_1 proposta dall'opposta, trattandosi di un minor importo in essa contenuto;
evidenziava infatti che la possibilità per il Giudice di ridurre l'importo richiesto in pagamento trova il suo fondamento nel principio ormai consolidato secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro è implicita la richiesta al pagamento di una somma minore.
Con riguardo al secondo motivo di gravame parte appellata deduceva che i B.P.F. oggetto di causa, tutti emessi fra il 1989 ed il 1990, erano sottratti dall'applicazione del sistema del c.d. “equalizzatore”, deducendo che tale sistema – introdotto dal D. Lgs. n.461/97 e reso operativo con D.M. del 4/8/2000 per essere poi abrogato al 31/12/03 avente la funzione di predisporre un meccanismo che potesse rendere sostanzialmente equivalente la tassazione del realizzato con quella del maturato – non riguardava i buoni oggetto di causa, i quali erano quindi rimasti integralmente regolati dalle norme fiscali in vigore all'1/7/98, vale a dire gli artt.1 e 2, co.3 del D. Lgs. n.239/96 e l'art.7 del D.M.
23/6/97.
In merito, poi, al terzo motivo di appello l'ente postale evidenziava che il Giudice di prime cure aveva correttamente applicato la capitalizzazione degli interessi maturati annualmente al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale così come previsto dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97.
Infine, in ordine all'ultimo motivo di appello osservava che i conteggi da essa depositati CP_1
– vale a dire i conteggi ufficiali effettuati su ciascun buono da Cassa Depositi a Prestiti, da cui era poi derivato l'importo dei BPF all'atto della loro liquidazione, rilevabili dal sito dell'emittente inserendo la tipologia del BPF e la data di emissione – non erano stati contestati;
né del resto l'odierna appellante aveva fornito la metodologia né lo sviluppo dei diversi conteggi da essa ritenuti corretti. Concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché nell'originaria domanda di pagamento del credito, di cui alla richiesta di D.I., e nell'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio, deve sempre considerarsi ricompresa la domanda di condanna al pagamento di una somma minore: vero è infatti che non sussiste il vizio di "extra-petizione" ex art.112 cpc se il Giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore. Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.27479/22) ha di recente ribadito che
“Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extra-petizione.” (cfr. precedenti conformi Cass. civ., sent. n.1954/09 e n.28660/13.
Né peraltro coglie nel segno la deduzione svolta dalla nei suoi atti difensivi laddove ha Pt_1 sostenuto che non avrebbe mai chiesto, né nell'atto di citazione né nella prima memoria CP_1
istruttoria ex art.183, co.6 cpc, la condanna al pagamento di una somma inferiore, concludendo invece per l'inesistenza del credito azionato: ma è agevole obiettare che se è vero che la domanda principale avanzata da era la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza del credito CP_1
azionato nei termini indicati dalla ricorrente nel D.I. per la somma complessiva di euro 52.916,25, nondimeno è vero che nel contesto dell'atto introduttivo aveva indicato, per ciascun CP_1
buono, le somme riconosciute da Cassa Depositi e Prestiti e, quindi, l'importo complessivo, a suo dire, spettante alla Conti pari ad euro 40.232,83, deducendo che “…Premesso quanto sopra, appare del tutto evidente che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, non è dovuta, se non nella misura in precedenza indicata, in quanto nel suo calcolo non si tiene conto delle ritenute erariali a cui i rendimenti dei B.P.F. sono sottoposti…” (cfr. pag. n.
4-atto di citazione), importo che sarà poi quello correttamente liquidato dal Giudice di I grado.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo richiamare la normativa applicabile ai buoni per cui è causa, così come correttamente individuata anche dal Giudice di I grado.
Posto che i buoni postali oggetto di causa appartengano alla serie Q e che erano stati emessi negli anni 1989 e 1990, si osserva che gli stessi scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In base all'art.1, co.1 e 2 del D.L. n.556/86 “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica
l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma
1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art.26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.”; l'art.1 del D. Lgs. n.239/96 ha poi stabilito da quel momento la misura della ritenuta a titolo di imposta nel 12,50% e il comma 3 dell'art.2 ha previsto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art.5, co.2.”, nel quale si legge che “Per i titoli di cui all'articolo 2, (co.1 e 1-bis), non depositati presso gli intermediari di cui all'art.2, co.2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.”.
Ebbene, tali norme prevedono dunque che la ritenuta fiscale debba essere obbligatoriamente effettuata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta, come tale tenuta alla rivalsa obbligatoria ex art.26 D.P.R. n.600/73, sicché correttamente il Tribunale aveva ritenuto non sussistente il diritto dell'opposta alla liquidazione degli interessi di cui ai buoni in questione al lordo della ritenuta. In un caso analogo si veda anche Cass. civ., Sez. 6-1, n.30746 del 28/11/18, la quale ha affermato che “La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. n.601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale
(successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva): ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale dovesse applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque dovesse applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987, quali quelli oggetto del contendere, emessi come si è detto in espositiva nell'aprile maggio 1988.” (cfr. pag. n.4 e 5).
Dunque il trattamento fiscale riservato dalle ai buoni dell'appellante discendeva dalla corretta CP_1 applicazione delle norme su indicate e non dall'applicazione della nuova disciplina di cui al c.d.
“equalizzatore”, introdotto solo con il d. Lgs. n.461/97 e reso operativo con D.M. 4/8/00 (per essere poi abrogato il 31/12/03) ed avente la funzione di predisporre un meccanismo che potesse rendere sostanzialmente equivalente la tassazione del realizzato con quella del maturato, disciplina che non riguarda, ratione temporis, i buoni oggetto di causa in ragione del fatto che il disposto dell'art.14, co.3 del sopra citato D. Lgs. è chiaro, stabilendo che “Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data; tale lettura, peraltro, è del tutto conforme a quanto risulta nello stralcio della comunicazione n.58/E del 9/5/2000 del Ministero delle Finanze riportato nell'atto d'appello, nel quale si legge che “…l'art.14, co.3, del D. Lgs. n.461 del 1997 ha previsto che sulle obbligazioni e i titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 e sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi fino all'entrata in vigore del decreto appena citato,
e cioè al 1° luglio 1998, si continuino ad applicare le regole vigenti prima di quest'ultima data. Tale disposizione, quindi, ricomprende nel suo ambito di applicazione anche i buoni postali fruttiferi sui quali, relativamente a quelli emessi antecedentemente al 1° luglio 1998, non è applicabile il sistema dell'equalizzatore, introdotto proprio con il citato D. Lgs. 21 novembre 1997, n.461. Pertanto, il suddetto sistema dell'equalizzazione che, secondo quanto disposto dal secondo periodo dell'art.14, co.1, del più volte citato D. Lgs. n.461 del 1997 riguarda, si applica solo ai buoni postali fruttiferi – i quali rientrano tra i titoli disciplinati dalla disposizione appena citata – la cui prima emissione avviene a partire dal 1° luglio 1998… ”.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo motivo di gravame relativo alle modalità di scomputo della ritenuta fiscale in relazione alla capitalizzazione degli interessi maturati sui buoni.
Partendo dal dato normativo, come detto, l'art.1 del D.L. n.556/86, ai commi primo e secondo, prevedeva la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; il co.3, lett. b) statuiva che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art.8, terzo comma, dello stesso decreto.”;
l'art.3, co.2, lett. d) ed f) del D.P.R. 602/1973, richiamato dall'appena citato co.3, prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.26, primo comma, del decreto indicato al n.1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.26, secondo comma, del decreto indicato al n.1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”; l'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97 dispone che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.”.
Ebbene, posto il dato letterale di tali disposizioni, si osserva che la lettura congiunta di tali norme consente di affermare che le ritenute operate dalle sui B.P.F. debbano essere applicate CP_1 sui relativi redditi a prescindere dall'erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto da parte delle delle ritenute operate su redditi solo maturati in ogni annualità d'imposta CP_1
“ancorché non corrisposti”, sicché la capitalizzazione degli interessi maturati tempo per tempo al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale prevista dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97 è coerente con le citate disposizioni e non si pone in contrasto con il principio di cassa dato che la legge, prevedendo che l'applicazione della ritenuta avvenga a prescindere dalla corresponsione, richiede al contrario l'applicazione del diverso principio di competenza.
Da ultimo, è parimenti da rigettare anche il quarto ed ultimo motivo di gravame, dovendosi rilevare che i conteggi allegati dall'odierna appellata nell'atto di opposizione a D.I. – vale a dire i conteggi ufficiali effettuati su ciascun buono da Cassa Depositi e Prestiti – non erano mai stati contestati in modo specifico dall'odierna appellante ma solo in termini del tutto generici;
l'opponente si era infatti limitata alle contestazioni relative ai presupposti giuridici del trattamento fiscale applicato dalle , CP_1 dapprima dolendosi dell'applicazione della ritenuta fiscale da parte di queste in veste di sostituto d'imposta e poi della capitalizzazione degli interessi effettuata annualmente al netto di tale ritenuta.
Ebbene, alla luce delle normative su esaminate e stante la mancata specifica contestazione dei conteggi depositati da , correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che il credito CP_1 dell'opposta per i titoli oggetto di causa ammontava alla minor somma di euro 40.232,83.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.92/23 R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 7.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.92/2023
Tra
, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Scarlatti n.37, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Proietti Michele ed elettivamente domiciliata presso la Direzione affari legali di
[...]
in Roma, Viale Europa n.190, come da procura in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
di nuovo difensore Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.224/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n.224/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Perugia Sezione Civile, in persona del giudice unico, depositata e pubblicata in Cancelleria in data 3/2/23, notificata il 7/2/23:
Rigettare l'opposizione proposta da e per l'effetto confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
In subordine, previa verifica di applicazione della ritenuta fiscale calcolata con equalizzatore di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000, condannare a pagare le Controparte_1 Cont somme nette maturate da intestati ad , emessi da nel periodo Persona_1 Controparte_1
1989-1990, sopra specificati;
Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.93 cpc.”.
Per : CP_1
“Pertanto, per tutto quanto fin qui premesso, si precisano le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte di Appello di Perugia rigettare l'appello proposto da nei confronti Parte_1
della sentenza n.224/23 emessa dal Tribunale di Perugia, confermandola integralmente. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 21/6/24, stante il pensionamento dell'Avv.
Laura Ridolfi che rappresentava e difendeva nel presente procedimento si era Controparte_1 costituito in giudizio, per la suddetta società, l'Avv. Michele Proietti, riportandosi a tutti gli atti difensivi depositati in giudizio ed alle memorie autorizzate depositate nel fascicolo telematico. Infine, all'udienza del 27/6/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, erede di , premetteva che Parte_1 Persona_1 quest'ultima aveva agito in via monitoria nei confronti di deducendo di essere Controparte_1
titolare di sette buoni postali fruttiferi (di seguito breviter B.P.F.) della serie Q emessi tra il 1989 e il
1990 e di essere dunque creditrice della somma, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo, di euro 52.916,25 e chiedendo dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese. Il Tribunale di Perugia, in data 16/3/16, emetteva il decreto ingiuntivo n.666/16, immediatamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione a D.I. – riferiva ancora la – proponeva quindi Pt_1 CP_1
opposizione, eccependo la minore entità del credito, dovuta alla necessaria applicazione della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo, con capitalizzazione annuale degli interessi al netto della suddetta ritenuta fiscale, con conseguente minore entità del credito: al riguardo, peraltro, osservava che, per ciascun buono, erano state evidenziate le somme riconosciute dall'emittente Cassa Depositi e Prestiti, per un totale di euro 40.232,83 al netto della ritenuta erariale – nello specifico gli importi netti spettanti alla ricorrente alla data del 16/5/16 sono: n.72 da lire 2.000.000 emesso il 21/5/90 per CP_2 euro 8.724,95; n.73 da lire 2.000.000 emesso il 21/5/90 per euro 8.724,95; n.74 da lire CP_2 CP_2
2.000.000 emesso il 21/5/90 per euro 8.724,95; n.125 da lire 1.000.000 emesso il 20/3/89 per CP_2
euro 4.741,23; n.133 da lire 1.000.000 emesso il 31/5/89 per euro 4.693,88; n.124 da CP_2 CP_2
lire 500.000 emesso il 31/5/89 per euro 2.323,27; n.127 da lire 500.000 emesso il 20/7/89 per CP_2
euro 2.299,60 (cfr. doc. da n.2 a n.7). Concludeva quindi chiedendo revocarsi il D.I. n.666/16, con vittoria delle spese di lite.
Aggiungeva la he in quella sede si era costituita l' la quale aveva contestato tutto quanto Pt_1 Per_1
ex adverso dedotto, assumendo che: tra il 1989 ed il 1990 aveva sottoscritto sette buoni postali fruttiferi, cointestati con il marito (deceduto); nel mese di febbraio 2016, la ricorrente Persona_2
aveva richiesto alle il pagamento delle somme legittimamente maturate da ciascun buono CP_1
postale secondo quanto convenzionalmente pattuito tra le parti e come risultanti dalla conversione delle vecchie lire in euro, per un importo complessivo di euro 52.916,25 (somma calcolata al lordo delle ritenute fiscali ed imposta di bollo, ove dovute) – più nel dettaglio: B.F.P. n. Q-000072 per euro
11.525,65; B.F.P. n. Q-000073 per euro 11.525,65; B.F.P. n. Q-000074 per euro 11.525,65; B.F.P. n.
Q-000125 per euro 6.169,61; B.F.P. n. Q-000133 per euro 6.101,81; B.F.P. n. Q-000124 per euro
3.050,89; B.F.P. n. Q-000127 per euro 3.016,99; pur tuttavia, l'Ufficio si era Controparte_3
rifiutato di pagare tale importo, sostenendo che i titoli avrebbero dato diritto unicamente a ricevere la somma di circa 30 mila euro;
a fronte di tale illegittima ed erronea pretesa, la predetta aveva Per_1
quindi depositato la domanda monitoria, accolta dal Tribunale di Perugia con emissione del D.I. opposto poi da controparte, ribadendo peraltro, nella comparsa costitutiva, il suo diritto ad ottenere il rimborso dei titoli dalle , unico soggetto avente legittimazione passiva e tenuto al CP_1
pagamento secondo il valore tabellare riportato a tergo dei B.F.P. Concludeva quindi chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.666/16, con vittoria delle spese di lite.
Da ultimo, la dava atto del fatto che il processo si era interrotto in data 15/9/21 per morte Pt_1 dell'opposta e che era stato riassunto dall'opponente con ricorso notificato il 20/12/21: nel processo riassunto essa si era costituita quale erede dell'opposta, insistendo per le conclusioni formulate e deducendo inoltre l'illegittimità della capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, in contrasto con il principio di cassa, che avrebbe invece correttamente comportato la capitalizzazione degli interessi solo all'atto della sua richiesta di pagamento e al lordo della ritenuta in questione.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuiva:
“In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.666/16 RG n.1342/16 e condanna
per i titoli di cui in motivazione, al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 euro 40.232,83, al lordo dell'imposta di bollo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Compensa le spese di lite tra le parti.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la lamentava la violazione e/o la falsa applicazione del Pt_1
principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 cpc per avere il Giudice di I grado condannato controparte al pagamento della minore somma di euro 40.232,83, nonostante che la società opponente avesse chiesto soltanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondando la propria domanda esclusivamente sull'inesistenza del credito vantato dall'opposta.
Con il secondo motivo l'odierna appellante lamentava altresì la violazione e/o la falsa applicazione del disposto di cui al D. Lgs. n.239/96 in materia di introduzione, per i buoni fruttiferi postali, del regime fiscale dell'equalizzatore, deducendo che, nel caso di specie, non trova applicazione la tassazione unica di imposta sostituiva del 12,50%, ma solo una ritenuta sugli interessi con coefficiente di rettifica per gli anni successivi al ventesimo anno di emissione ed osservando che il Giudice di prime cure aveva applicato ai B.F.P. è causa, emessi ed acquistati tra il 1989 ed il 1990, una Pt_2
tassazione prescritta dalla legge per i titoli emessi successivamente al 1998, in contrasto con le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la comunicazione n.58/E del 9/5/2000.
Con il terzo motivo di appello, ancora, la censurava poi la sentenza del Tribunale per violazione Pt_1
e/o falsa applicazione del D.P.R. n.600/73, D.L. n.556/86 e relativa legge di conversione, D.L.
n.556/96 e D. Lgs. n.239/96 nella parte in cui il Giudicante aveva identificato il momento impositivo con quello della maturazione, anno per anno, dunque secondo il principio di competenza e non di cassa, del reddito prodotto dall'investimento, stabilendo che la ritenuta andava applicata, come sostenuto dalle , sugli interessi capitalizzati anno per anno. L'appellante sosteneva, viceversa, CP_1
che la capitalizzazione avrebbe dovuto essere operata solo al momento del pagamento e che questo sarebbe dovuto avvenire al lordo della ritenuta fiscale in quanto altrimenti sarebbe applicata una pretesa fiscale su un reddito non ancora erogato, in violazione del principio di cassa, essendo per contro illegittima e disapplicabile la contraria previsione posta dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97.
Da ultimo, l'odierna appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova per avere, il Tribunale, posto a base della decisione, i conteggi prodotti dalle , CP_1 negando l'asserito carattere incontestato degli stessi ed evidenziando che la propria tesi difensiva poggiava invece proprio sulla contestazione della pretesa avversaria di calcolare ed addebitare la ritenuta d'imposta. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
, in questa sede, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo CP_1
motivo di appello, che – posto che il giudizio di opposizione a D.I. è un giudizio a cognizione piena dove il Giudice rivaluta nella sua interezza anche la domanda iniziale, proposta nel giudizio monitorio, in base agli elementi acquisiti nel corso, appunto, del procedimento di opposizione – il minor importo indicato dal Giudice di I grado, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] , rientrava nei limiti sia della domanda proposta dall'opponente sia della domanda iniziale CP_1 proposta dall'opposta, trattandosi di un minor importo in essa contenuto;
evidenziava infatti che la possibilità per il Giudice di ridurre l'importo richiesto in pagamento trova il suo fondamento nel principio ormai consolidato secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro è implicita la richiesta al pagamento di una somma minore.
Con riguardo al secondo motivo di gravame parte appellata deduceva che i B.P.F. oggetto di causa, tutti emessi fra il 1989 ed il 1990, erano sottratti dall'applicazione del sistema del c.d. “equalizzatore”, deducendo che tale sistema – introdotto dal D. Lgs. n.461/97 e reso operativo con D.M. del 4/8/2000 per essere poi abrogato al 31/12/03 avente la funzione di predisporre un meccanismo che potesse rendere sostanzialmente equivalente la tassazione del realizzato con quella del maturato – non riguardava i buoni oggetto di causa, i quali erano quindi rimasti integralmente regolati dalle norme fiscali in vigore all'1/7/98, vale a dire gli artt.1 e 2, co.3 del D. Lgs. n.239/96 e l'art.7 del D.M.
23/6/97.
In merito, poi, al terzo motivo di appello l'ente postale evidenziava che il Giudice di prime cure aveva correttamente applicato la capitalizzazione degli interessi maturati annualmente al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale così come previsto dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97.
Infine, in ordine all'ultimo motivo di appello osservava che i conteggi da essa depositati CP_1
– vale a dire i conteggi ufficiali effettuati su ciascun buono da Cassa Depositi a Prestiti, da cui era poi derivato l'importo dei BPF all'atto della loro liquidazione, rilevabili dal sito dell'emittente inserendo la tipologia del BPF e la data di emissione – non erano stati contestati;
né del resto l'odierna appellante aveva fornito la metodologia né lo sviluppo dei diversi conteggi da essa ritenuti corretti. Concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché nell'originaria domanda di pagamento del credito, di cui alla richiesta di D.I., e nell'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio, deve sempre considerarsi ricompresa la domanda di condanna al pagamento di una somma minore: vero è infatti che non sussiste il vizio di "extra-petizione" ex art.112 cpc se il Giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore. Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.27479/22) ha di recente ribadito che
“Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extra-petizione.” (cfr. precedenti conformi Cass. civ., sent. n.1954/09 e n.28660/13.
Né peraltro coglie nel segno la deduzione svolta dalla nei suoi atti difensivi laddove ha Pt_1 sostenuto che non avrebbe mai chiesto, né nell'atto di citazione né nella prima memoria CP_1
istruttoria ex art.183, co.6 cpc, la condanna al pagamento di una somma inferiore, concludendo invece per l'inesistenza del credito azionato: ma è agevole obiettare che se è vero che la domanda principale avanzata da era la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza del credito CP_1
azionato nei termini indicati dalla ricorrente nel D.I. per la somma complessiva di euro 52.916,25, nondimeno è vero che nel contesto dell'atto introduttivo aveva indicato, per ciascun CP_1
buono, le somme riconosciute da Cassa Depositi e Prestiti e, quindi, l'importo complessivo, a suo dire, spettante alla Conti pari ad euro 40.232,83, deducendo che “…Premesso quanto sopra, appare del tutto evidente che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, non è dovuta, se non nella misura in precedenza indicata, in quanto nel suo calcolo non si tiene conto delle ritenute erariali a cui i rendimenti dei B.P.F. sono sottoposti…” (cfr. pag. n.
4-atto di citazione), importo che sarà poi quello correttamente liquidato dal Giudice di I grado.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo richiamare la normativa applicabile ai buoni per cui è causa, così come correttamente individuata anche dal Giudice di I grado.
Posto che i buoni postali oggetto di causa appartengano alla serie Q e che erano stati emessi negli anni 1989 e 1990, si osserva che gli stessi scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In base all'art.1, co.1 e 2 del D.L. n.556/86 “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica
l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma
1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art.26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.”; l'art.1 del D. Lgs. n.239/96 ha poi stabilito da quel momento la misura della ritenuta a titolo di imposta nel 12,50% e il comma 3 dell'art.2 ha previsto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art.5, co.2.”, nel quale si legge che “Per i titoli di cui all'articolo 2, (co.1 e 1-bis), non depositati presso gli intermediari di cui all'art.2, co.2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.”.
Ebbene, tali norme prevedono dunque che la ritenuta fiscale debba essere obbligatoriamente effettuata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta, come tale tenuta alla rivalsa obbligatoria ex art.26 D.P.R. n.600/73, sicché correttamente il Tribunale aveva ritenuto non sussistente il diritto dell'opposta alla liquidazione degli interessi di cui ai buoni in questione al lordo della ritenuta. In un caso analogo si veda anche Cass. civ., Sez. 6-1, n.30746 del 28/11/18, la quale ha affermato che “La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. n.601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale
(successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva): ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale dovesse applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque dovesse applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987, quali quelli oggetto del contendere, emessi come si è detto in espositiva nell'aprile maggio 1988.” (cfr. pag. n.4 e 5).
Dunque il trattamento fiscale riservato dalle ai buoni dell'appellante discendeva dalla corretta CP_1 applicazione delle norme su indicate e non dall'applicazione della nuova disciplina di cui al c.d.
“equalizzatore”, introdotto solo con il d. Lgs. n.461/97 e reso operativo con D.M. 4/8/00 (per essere poi abrogato il 31/12/03) ed avente la funzione di predisporre un meccanismo che potesse rendere sostanzialmente equivalente la tassazione del realizzato con quella del maturato, disciplina che non riguarda, ratione temporis, i buoni oggetto di causa in ragione del fatto che il disposto dell'art.14, co.3 del sopra citato D. Lgs. è chiaro, stabilendo che “Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data; tale lettura, peraltro, è del tutto conforme a quanto risulta nello stralcio della comunicazione n.58/E del 9/5/2000 del Ministero delle Finanze riportato nell'atto d'appello, nel quale si legge che “…l'art.14, co.3, del D. Lgs. n.461 del 1997 ha previsto che sulle obbligazioni e i titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 e sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi fino all'entrata in vigore del decreto appena citato,
e cioè al 1° luglio 1998, si continuino ad applicare le regole vigenti prima di quest'ultima data. Tale disposizione, quindi, ricomprende nel suo ambito di applicazione anche i buoni postali fruttiferi sui quali, relativamente a quelli emessi antecedentemente al 1° luglio 1998, non è applicabile il sistema dell'equalizzatore, introdotto proprio con il citato D. Lgs. 21 novembre 1997, n.461. Pertanto, il suddetto sistema dell'equalizzazione che, secondo quanto disposto dal secondo periodo dell'art.14, co.1, del più volte citato D. Lgs. n.461 del 1997 riguarda
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo motivo di gravame relativo alle modalità di scomputo della ritenuta fiscale in relazione alla capitalizzazione degli interessi maturati sui buoni.
Partendo dal dato normativo, come detto, l'art.1 del D.L. n.556/86, ai commi primo e secondo, prevedeva la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; il co.3, lett. b) statuiva che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art.8, terzo comma, dello stesso decreto.”;
l'art.3, co.2, lett. d) ed f) del D.P.R. 602/1973, richiamato dall'appena citato co.3, prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.26, primo comma, del decreto indicato al n.1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.26, secondo comma, del decreto indicato al n.1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”; l'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97 dispone che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.”.
Ebbene, posto il dato letterale di tali disposizioni, si osserva che la lettura congiunta di tali norme consente di affermare che le ritenute operate dalle sui B.P.F. debbano essere applicate CP_1 sui relativi redditi a prescindere dall'erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto da parte delle delle ritenute operate su redditi solo maturati in ogni annualità d'imposta CP_1
“ancorché non corrisposti”, sicché la capitalizzazione degli interessi maturati tempo per tempo al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale prevista dall'art.7, co.3 del D.M. 23/6/97 è coerente con le citate disposizioni e non si pone in contrasto con il principio di cassa dato che la legge, prevedendo che l'applicazione della ritenuta avvenga a prescindere dalla corresponsione, richiede al contrario l'applicazione del diverso principio di competenza.
Da ultimo, è parimenti da rigettare anche il quarto ed ultimo motivo di gravame, dovendosi rilevare che i conteggi allegati dall'odierna appellata nell'atto di opposizione a D.I. – vale a dire i conteggi ufficiali effettuati su ciascun buono da Cassa Depositi e Prestiti – non erano mai stati contestati in modo specifico dall'odierna appellante ma solo in termini del tutto generici;
l'opponente si era infatti limitata alle contestazioni relative ai presupposti giuridici del trattamento fiscale applicato dalle , CP_1 dapprima dolendosi dell'applicazione della ritenuta fiscale da parte di queste in veste di sostituto d'imposta e poi della capitalizzazione degli interessi effettuata annualmente al netto di tale ritenuta.
Ebbene, alla luce delle normative su esaminate e stante la mancata specifica contestazione dei conteggi depositati da , correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che il credito CP_1 dell'opposta per i titoli oggetto di causa ammontava alla minor somma di euro 40.232,83.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.92/23 R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 7.200,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini