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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1507 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
e , in proprio e in qualità di genitori del figlio Parte_1 Parte_2
minore , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Chiffi;
Persona_1
- attori - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Potenza;
Controparte_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da e , in proprio e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, nei confronti di per il fatto reato commesso ai Persona_2 Controparte_1
danni del minore in data 9.12.2020, allorquando, in occasione di una lezione di doposcuola, la colpiva ripetutamente con calci e schiaffi il , CP_1 Pt_1
all'epoca dodicenne ed affetto da disturbo specifico di apprendimento nella forma di dislessia, disortografia e discalculia, colpendolo ancora una volta con uno schiaffo al volto alla presenza del padre, recatosi presso l'abitazione della convenuta per riprendere il figlio, tutti fatti oggetto di procedimento penale celebratosi a carico della ed esitato con la sentenza di applicazione della CP_1
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato in fatto ed in diritto la tesi attorea, sminuendo gli episodi denunciati e chiedendo il rigetto della
1 domanda.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 8.4.2025 la controversia è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Possono agilmente superarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, in quanto la mera lettura dell'atto introduttivo consente di qualificare come domanda di risarcimento danni da reato di tentata estorsione in concorso commessa attraverso minaccia e danneggiamento il fatto illecito ascritto ai di cui v'è ampia documentazione a supporto;
lo stesso dicasi per CP_2
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che, correttamente, parte attrice agisce in giudizio invocando come proprio il diritto risarcitorio azionato nella presente sede, ed inerendo al merito ogni questione relativa alla titolarità del diritto, di cui, invero, non c'è contestazione.
Passando al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)”
(Cass. n. 20170/2018), sebbene “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede” (Cass. n.
13034/2017); nel caso di specie, la convenuta ha patteggiato ai sensi dell'art. 444
c.p.p. la pena comminatole in quanto imputata del reato di abuso dei mezzi di correzione.
Orbene, passando ad analizzare il resto del materiale probatorio assurto agli
2 atti del giudizio, innanzitutto la convenuta ha confermato che nella conversazione registrata dal padre del minore, e trascritta per comodità di consultazione dalla difesa attorea, riversata agli atti, si sentano la sua voce e la voce di , padre di Parte_1 Per_1
La convenuta, nel corso dell'interrogatorio formale deferitole, ha altresì confessato che il contenuto della registrazione versata agli atti corrispondesse a quanto effettivamente oggetto della conversazione avvenuta tra lei e il il Pt_1
giorno 11.12.2020.
Ebbene, in tale conversazione, la convenuta ammette espressamente di aver ripetutamente colpito il bambino con calci e schiaffi durante la lezione di doposcuola, e soprattutto di aver colpito con un ceffone il ragazzo al volto alla presenza del padre, senza mostrare minimamente pentimento rispetto all'accaduto, ma anzi ribadendo con forza al D'Amico che il ceffone avrebbe dovuto tirarglielo il padre, e che, vista tale omissione, aveva provveduto a farlo lei stessa, stanca del tono canzonatorio del bambino.
Nella suddetta conversazione, a fronte delle pacate e assennate proteste del rispetto all'accaduto, la , ben lungi dal dimostrare di comprendere, Pt_1 CP_1
sia pure a posteriori, visto il suo ruolo di educatrice, la gravità dell'azione compiuta – ossia percuotere violentemente un bambino a lei affidato dai genitori
– insisteva per convincere il circa l'assoluta opportunità della Pt_1
riprovevole condotta, e, testualmente “ho tirato un ceffone davanti a te perché è quello che ha fatto lui che è da vergognarsi”; e dinanzi alla domanda del padre:
“Ah, quindi gliel'hai tirato tu al posto mio?” la rispondeva, “Sì, al posto tuo, CP_1
sì…perché adesso mi ha stancata proprio…voglio dire…a tutto c'è un limite…”; e ancora, su domanda del padre: “E prima…essendo che aveva tutto il culo rosso…prima sopra che cosa hai fatto?” la rispondeva: “Gli ho dato due calci CP_1
con la pianta del piede.” e di nuovo: “e poi tutta la parte che aveva schiaffeggiata, tutti calci sono?” nuovamente, la : “No, quale schiaffeggiata…no no, io gli ho CP_1
dato…come gli ho dato vicino a te, gli ho dato sopra. Quella è stata l'intensità e quello è stato il punto”.
Parte attrice ha altresì prodotto referto di P.S. da cui si evince l'intensità della reazione del minore, immediatamente accompagnato al nosocomio, rispetto
3 alle percosse ricevute dalla donna (diagnosi: “trauma contusivo delle guance con dolenzia del naso e del gluteo destro, stato di agitazione”) nonché relazione di intervento degli agenti di Polizia di Taurisano, intervenuti nell'immediatezza dei fatti su chiamata dei genitori del ragazzo.
Non v'è davvero alcun dubbio rispetto all'effettiva commissione del fatto reato ascritto alla ai danni del minore affidato alle sue cure, sicché può CP_1
pienamente riconoscersi la responsabilità della convenuta nella vicenda per cui è giudizio.
Né può argomentarsi circa un concorso di colpa da parte nel danneggiato, trattandosi di un minore affidato – proprio per via del suo pregresso disturbo – alle cure di una educatrice, qualificatasi tale, che pertanto avrebbe dovuto avere la competenza per disinnescare eventuali profili problematici con il minore in ben altre maniere;
trattandosi, del resto, di una reazione manesca e per questo ingiustificabile rispetto – come riferito dalla stessa convenuta – ad una mera presa in giro, a parole, da parte del ragazzo, sia pure durante un momento delicato della vita della donna.
Dovendosi dunque procedere alla quantificazione del danno, la consulenza tecnica d'ufficio – svolta attraverso argomentazioni logiche e coerenti, che, debitamente motivata, resiste alle censure delle parti e che il tribunale condivide e fa propria – ha consentito di accertare che “nel caso del minore un Pt_1
disturbo post traumatico da stress si è sviluppato come risposta all'evento, manifestandosi con ansia inappropriata ed eccessiva, tensione, depressione dell'umore, sul piano psicologico e relazionale” (pag. 18 relazione peritale a firma della dott.ssa ) e, specificamente, che: “in conseguenza dei fatti per cui è Tes_1
procedimento, col rispetto dei criteri medico legali sul nesso di causalità materiale in ambito psichico possiamo affermare che è affetto da Persona_1
“Disturbo da stress post-traumatico”, secondo i criteri del DSM-5; In ordine al danno da inabilità temporanea sono ragionevolmente da considerare trenta giorni di danno biologico temporaneo al 75%, seguiti da trenta giorni al 50% e da novanta giorni al 25%; Il quadro clinico cronicizzato è valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura dell'otto per cento della totale secondo le linee
Guida della SIMLA;
Le spese per i colloqui psicologici e le valutazioni sono state
4 documentate, come da fatture proforma della psicologa dott.ssa Persona_3
relative alla sua parcella professionale, del 03/02/2022 (€ 1450, 40) e 15/02/2022 (€
108,12), e sono congrue agli interventi effettuati. Non vi sono spese future prevedibili”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 8% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal minore
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 30 l'incapacità temporanea parziale al 75%, in 30 giorni quella al
50%, in 90 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva dodici anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite, per
ITT ed ITP al 75%, al 50% e al 25%, aumentato del massimo in sede di
5 personalizzazione del danno, vista la natura particolarmente odiosa e reiterata del reato commesso a suo discapito quando era ancora un bambino, financo sotto gli occhi del padre, è pari ad €36.854,00.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
A tale danno non patrimoniale deve aggiungersi la somma pari ad € 1.558,52 sostenuta da parte attrice a titolo di spese mediche, ritenute congrue e documentate.
Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € 38.412,52 determinata in Persona_1
moneta attuale, oltre a interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto, pari ad € 2.000,00, corrisposto in data 4.2.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 Parte_3
determinata in moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto di cui in motivazione;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in € 237,00 per spese di lite e € 7.200,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Chiffi, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio.
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 luglio 2025
La giudice
Caterina Stasi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1507 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
e , in proprio e in qualità di genitori del figlio Parte_1 Parte_2
minore , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Chiffi;
Persona_1
- attori - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Potenza;
Controparte_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da e , in proprio e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, nei confronti di per il fatto reato commesso ai Persona_2 Controparte_1
danni del minore in data 9.12.2020, allorquando, in occasione di una lezione di doposcuola, la colpiva ripetutamente con calci e schiaffi il , CP_1 Pt_1
all'epoca dodicenne ed affetto da disturbo specifico di apprendimento nella forma di dislessia, disortografia e discalculia, colpendolo ancora una volta con uno schiaffo al volto alla presenza del padre, recatosi presso l'abitazione della convenuta per riprendere il figlio, tutti fatti oggetto di procedimento penale celebratosi a carico della ed esitato con la sentenza di applicazione della CP_1
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato in fatto ed in diritto la tesi attorea, sminuendo gli episodi denunciati e chiedendo il rigetto della
1 domanda.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 8.4.2025 la controversia è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Possono agilmente superarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, in quanto la mera lettura dell'atto introduttivo consente di qualificare come domanda di risarcimento danni da reato di tentata estorsione in concorso commessa attraverso minaccia e danneggiamento il fatto illecito ascritto ai di cui v'è ampia documentazione a supporto;
lo stesso dicasi per CP_2
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che, correttamente, parte attrice agisce in giudizio invocando come proprio il diritto risarcitorio azionato nella presente sede, ed inerendo al merito ogni questione relativa alla titolarità del diritto, di cui, invero, non c'è contestazione.
Passando al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)”
(Cass. n. 20170/2018), sebbene “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede” (Cass. n.
13034/2017); nel caso di specie, la convenuta ha patteggiato ai sensi dell'art. 444
c.p.p. la pena comminatole in quanto imputata del reato di abuso dei mezzi di correzione.
Orbene, passando ad analizzare il resto del materiale probatorio assurto agli
2 atti del giudizio, innanzitutto la convenuta ha confermato che nella conversazione registrata dal padre del minore, e trascritta per comodità di consultazione dalla difesa attorea, riversata agli atti, si sentano la sua voce e la voce di , padre di Parte_1 Per_1
La convenuta, nel corso dell'interrogatorio formale deferitole, ha altresì confessato che il contenuto della registrazione versata agli atti corrispondesse a quanto effettivamente oggetto della conversazione avvenuta tra lei e il il Pt_1
giorno 11.12.2020.
Ebbene, in tale conversazione, la convenuta ammette espressamente di aver ripetutamente colpito il bambino con calci e schiaffi durante la lezione di doposcuola, e soprattutto di aver colpito con un ceffone il ragazzo al volto alla presenza del padre, senza mostrare minimamente pentimento rispetto all'accaduto, ma anzi ribadendo con forza al D'Amico che il ceffone avrebbe dovuto tirarglielo il padre, e che, vista tale omissione, aveva provveduto a farlo lei stessa, stanca del tono canzonatorio del bambino.
Nella suddetta conversazione, a fronte delle pacate e assennate proteste del rispetto all'accaduto, la , ben lungi dal dimostrare di comprendere, Pt_1 CP_1
sia pure a posteriori, visto il suo ruolo di educatrice, la gravità dell'azione compiuta – ossia percuotere violentemente un bambino a lei affidato dai genitori
– insisteva per convincere il circa l'assoluta opportunità della Pt_1
riprovevole condotta, e, testualmente “ho tirato un ceffone davanti a te perché è quello che ha fatto lui che è da vergognarsi”; e dinanzi alla domanda del padre:
“Ah, quindi gliel'hai tirato tu al posto mio?” la rispondeva, “Sì, al posto tuo, CP_1
sì…perché adesso mi ha stancata proprio…voglio dire…a tutto c'è un limite…”; e ancora, su domanda del padre: “E prima…essendo che aveva tutto il culo rosso…prima sopra che cosa hai fatto?” la rispondeva: “Gli ho dato due calci CP_1
con la pianta del piede.” e di nuovo: “e poi tutta la parte che aveva schiaffeggiata, tutti calci sono?” nuovamente, la : “No, quale schiaffeggiata…no no, io gli ho CP_1
dato…come gli ho dato vicino a te, gli ho dato sopra. Quella è stata l'intensità e quello è stato il punto”.
Parte attrice ha altresì prodotto referto di P.S. da cui si evince l'intensità della reazione del minore, immediatamente accompagnato al nosocomio, rispetto
3 alle percosse ricevute dalla donna (diagnosi: “trauma contusivo delle guance con dolenzia del naso e del gluteo destro, stato di agitazione”) nonché relazione di intervento degli agenti di Polizia di Taurisano, intervenuti nell'immediatezza dei fatti su chiamata dei genitori del ragazzo.
Non v'è davvero alcun dubbio rispetto all'effettiva commissione del fatto reato ascritto alla ai danni del minore affidato alle sue cure, sicché può CP_1
pienamente riconoscersi la responsabilità della convenuta nella vicenda per cui è giudizio.
Né può argomentarsi circa un concorso di colpa da parte nel danneggiato, trattandosi di un minore affidato – proprio per via del suo pregresso disturbo – alle cure di una educatrice, qualificatasi tale, che pertanto avrebbe dovuto avere la competenza per disinnescare eventuali profili problematici con il minore in ben altre maniere;
trattandosi, del resto, di una reazione manesca e per questo ingiustificabile rispetto – come riferito dalla stessa convenuta – ad una mera presa in giro, a parole, da parte del ragazzo, sia pure durante un momento delicato della vita della donna.
Dovendosi dunque procedere alla quantificazione del danno, la consulenza tecnica d'ufficio – svolta attraverso argomentazioni logiche e coerenti, che, debitamente motivata, resiste alle censure delle parti e che il tribunale condivide e fa propria – ha consentito di accertare che “nel caso del minore un Pt_1
disturbo post traumatico da stress si è sviluppato come risposta all'evento, manifestandosi con ansia inappropriata ed eccessiva, tensione, depressione dell'umore, sul piano psicologico e relazionale” (pag. 18 relazione peritale a firma della dott.ssa ) e, specificamente, che: “in conseguenza dei fatti per cui è Tes_1
procedimento, col rispetto dei criteri medico legali sul nesso di causalità materiale in ambito psichico possiamo affermare che è affetto da Persona_1
“Disturbo da stress post-traumatico”, secondo i criteri del DSM-5; In ordine al danno da inabilità temporanea sono ragionevolmente da considerare trenta giorni di danno biologico temporaneo al 75%, seguiti da trenta giorni al 50% e da novanta giorni al 25%; Il quadro clinico cronicizzato è valutabile in termini di danno biologico permanente nella misura dell'otto per cento della totale secondo le linee
Guida della SIMLA;
Le spese per i colloqui psicologici e le valutazioni sono state
4 documentate, come da fatture proforma della psicologa dott.ssa Persona_3
relative alla sua parcella professionale, del 03/02/2022 (€ 1450, 40) e 15/02/2022 (€
108,12), e sono congrue agli interventi effettuati. Non vi sono spese future prevedibili”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 8% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal minore
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 30 l'incapacità temporanea parziale al 75%, in 30 giorni quella al
50%, in 90 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva dodici anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite, per
ITT ed ITP al 75%, al 50% e al 25%, aumentato del massimo in sede di
5 personalizzazione del danno, vista la natura particolarmente odiosa e reiterata del reato commesso a suo discapito quando era ancora un bambino, financo sotto gli occhi del padre, è pari ad €36.854,00.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
A tale danno non patrimoniale deve aggiungersi la somma pari ad € 1.558,52 sostenuta da parte attrice a titolo di spese mediche, ritenute congrue e documentate.
Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € 38.412,52 determinata in Persona_1
moneta attuale, oltre a interessi legali sulla somma devalutata al dì del fatto e annualmente rivalutata fino al dì dell'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto, pari ad € 2.000,00, corrisposto in data 4.2.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 Parte_3
determinata in moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo, detratto l'acconto ricevuto di cui in motivazione;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in € 237,00 per spese di lite e € 7.200,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Chiffi, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio.
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 luglio 2025
La giudice
Caterina Stasi
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