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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/12806
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI De ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12806/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 16.08.1989; nata in [...] il [...] tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma Via NI
Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) come da procura in atti;
Email_1 ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i sigg.ri
[...]
, e , sono cittadini italiani dalla nascita Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto discendente di cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (VB), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità
Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv.
Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_1 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 1), il quale in data 02.07.1930 a
FO (PN) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Parte_4 atti n. 2) e, successivamente, emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral) prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi il Signor NI Per_1 nato il [...], in [...], Verbano Cussio Ossola, ER. Deceduto.” ( cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva a Buenos Persona_1 Parte_4
Aires (Argentina), in data 31.07.1937 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2
- in data 28.07.1961 a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio Persona_2 con (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data 25.11.1961, Persona_3 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- in data 09.10.1987 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio Parte_1 con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nascevano altri Persona_4 ricorrenti e rispettivamente: in data 16.08.1989 e Parte_2 Parte_3 in data 14.11.1990 (cfr. doc. in atti n. 8 e 9).
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti discendano da un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948, ma sposata in epoca successiva, spetta in primo luogo al decidere e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano tutti residenti in Argentina, inviavano al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires (Argentina), a mezzo n. 3 raccomandate a/r regolarmente ricevute in data 14.04.2023, altrettante richieste scritte di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. doc. in atti n. 10). Inoltre, con atto notarile del
24.04.2023, i ricorrenti certificavano la palese impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale “Prenot@mi”, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, così come previsto dalla normativa vigente (cfr. doc. in atti n. 11).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_1 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , italiano nato il [...] a [...] in Persona_1 provincia di Novara, (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina il 31.07.1937 (cfr. doc. in atti n. 4), Persona_2
e a sua volta si sposava in data 28.07.1961 (cfr. doc. in atti n. 5). Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto
[...]
nonostante fosse nata prima del 1948 la stessa si coniugava con un cittadino Persona_2 argentino solo in epoca successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato in [...] Parte_1 il 25.11.1961; nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.12.25.
Il giudice unico
TI De ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice TI De ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12806/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 16.08.1989; nata in [...] il [...] tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma Via NI
Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) come da procura in atti;
Email_1 ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i sigg.ri
[...]
, e , sono cittadini italiani dalla nascita Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto discendente di cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (VB), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità
Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv.
Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_1 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. 1), il quale in data 02.07.1930 a
FO (PN) contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Parte_4 atti n. 2) e, successivamente, emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral) prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi il Signor NI Per_1 nato il [...], in [...], Verbano Cussio Ossola, ER. Deceduto.” ( cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo e nasceva a Buenos Persona_1 Parte_4
Aires (Argentina), in data 31.07.1937 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_2
- in data 28.07.1961 a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio Persona_2 con (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data 25.11.1961, Persona_3 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- in data 09.10.1987 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio Parte_1 con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nascevano altri Persona_4 ricorrenti e rispettivamente: in data 16.08.1989 e Parte_2 Parte_3 in data 14.11.1990 (cfr. doc. in atti n. 8 e 9).
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti discendano da un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948, ma sposata in epoca successiva, spetta in primo luogo al decidere e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano tutti residenti in Argentina, inviavano al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires (Argentina), a mezzo n. 3 raccomandate a/r regolarmente ricevute in data 14.04.2023, altrettante richieste scritte di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. doc. in atti n. 10). Inoltre, con atto notarile del
24.04.2023, i ricorrenti certificavano la palese impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale “Prenot@mi”, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, così come previsto dalla normativa vigente (cfr. doc. in atti n. 11).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_1 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , italiano nato il [...] a [...] in Persona_1 provincia di Novara, (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina il 31.07.1937 (cfr. doc. in atti n. 4), Persona_2
e a sua volta si sposava in data 28.07.1961 (cfr. doc. in atti n. 5). Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto
[...]
nonostante fosse nata prima del 1948 la stessa si coniugava con un cittadino Persona_2 argentino solo in epoca successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato in [...] Parte_1 il 25.11.1961; nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.12.25.
Il giudice unico
TI De ZI