Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, il 18/12/1963 a Iconha - ES, , residente in [...], n° 340, Parte_1
apto 902, Jardim Camburi, Vitória - ES, Brasile;
, nata il [...] a [...] - ES, residente in [...]Persona_1
Herwam Modenese Wanderley, n° 323, Bloco J apto. 301, Jardim Camburi, Vitória - ES,
Brasile;
, nata il [...] a [...] - ES, residente in [...]Parte_2
Eurípedes Queiroz do Vale, 100, apto. 302, Jardim Camburi, Vitória - ES, Brasile;
nata il [...] a [...] - ES, residente in [...]Parte_3
Eurípedes Queiroz do Vale, 100, apto. 302, Jardim Camburi, Vitória - ES, Brasile;
Leȏni nata il [...] a [...] - ES, residente in [...]do Parte_4
Espigueiro, 30, Palmeira Braga, Braga, Portogallo;
, nata il [...] a [...] - ES, residente in Parte_5 Persona_2
Rua do Espigueiro, 30, Palmeira Braga, Braga, Portogallo, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Persona_3
, nato il [...] a [...] - ES, residente in [...]do Controparte_1
Espigueiro, 30, Palmeira Braga, Braga, Portogallo, rappresentato dalla madre
[...]
Persona_4
nato il [...] a [...] - ES, residente in [...]Parte_6
Doutor Olivio Lira, 81, Centro, Vila Velha - ES, Brasile;
Redonda, 131, Jardim Marileia, Rio das Ostras - RJ, Brasile, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su;
Persona_5
nata il [...] a [...] - RJ, residente in Persona_5
Rua Volta Redonda, 131, Jardim Marileia, Rio das Ostras - RJ, Brasile, rappresentata dal padre
Parte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Donati, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano per in favore di:
1. , nato il [...] a [...] - ES, CPF n° , Parte_1 C.F._1
2. , nata il [...] a [...] - ES, CPF n° Persona_1 C.F._2
[...
,
3. , nata il [...] a [...] - ES, CPF n° , Parte_2 C.F._3
4. , nata il [...] a [...] - ES, CPF n° , Parte_3 C.F._4
5. , nata il [...] a [...] - ES, CPF n° Controparte_3
, C.F._5
6. , nata il [...] a [...] - ES, Persona_4
CPF n° , C.F._6
7. , nato il [...] a [...] - ES, CPF n° Controparte_1
, C.F._7
8. nato il [...] a [...] - ES, CPF n° Parte_6
, C.F._8
9. , nata il [...] a [...] - RJ, Persona_5
CPF n° , C.F._9
10. , nato il [...] a [...] - ES, CPF n° Parte_7
, C.F._10 ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Controparte_2
Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare
- in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del
D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, ivi espressamente inclusi quelli tenuti presso il Comune di nascita dell'avo italiano, nonché presso le Autorità Consolari italiane competenti per il territorio di residenza all'estero dei richiedenti, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei
RICORRENTI nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emanando provvedimento - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Federico Donati, quale procuratore antistatario.
Con ogni riserva di integrazione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o Persona_6 Persona_6 Per_7
– cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 3 fascicolo dei
[...] Persona_8
ricorrenti) nato a [...] il [...] (cfr. certificato di nascita emanato dal
“servizio dello stato civile Valbrenta” doc. 2 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a San Nazario (VI) il 06/08/1887 indicata in ricorso (cfr. certificato di nascita emesso dal “Servizio dello stato civile
Valbrenta”doc. 2 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“[…] 1. è nato nel Comune di San Nazario (VI), il 06/08/1887, Persona_6
figlio di e . Persona_9 Persona_6
2. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da Persona_6
documentazione che ci si riserva di produrre.
3. e si sono sposati ad FR AV Persona_6 CP_4
(Brasile) il 01/06/1912.
4. è deceduto a Cachoeiro de Itapemirim (Brasile), il Persona_6
25/07/1955.
5. è nata ad [...], il [...], figlia di Controparte_5 [...]
e . Persona_6 CP_4
6. ed si sono sposati ad Anchieta (Brasile), il Controparte_5 CP_6
04/10/1933.
7. è nato ad [...], il [...], figlio di Controparte_7 CP_5
d .
[...] CP_6
8. e si sono sposati ad Anchieta (Brasile), il Controparte_7 Controparte_8
27/07/1957. 9. è nata ad [...], il [...], figlia di Parte_8 CP_7
e .
[...] Controparte_8
10. è nata a [...], il [...], figlia di Pt_5 Parte_7
. Persona_10
11. e si sono sposati a Vila Persona_4 Controparte_9
Velha (Brasile) il 18/11/2011.
12. è nato a [...], il [...], Per_11 Persona_3
figlio di e . Persona_4 Controparte_9
13. è nato a [...], il [...], figlio Parte_7
di . Persona_10
14. ed si sono Parte_7 Persona_12
sposati a Vila Velha (Brasile), il 28/01/2013.
15. è nata a [...], il Persona_5 Persona_5
13/06/2021, figlia di ed Parte_7 Persona_12
.
[...]
16. è nato a [...], il [...], figlio Parte_6
di . Persona_10
17. è nata a [...], il [...], figlio di Controparte_3
di . Persona_10
18. e si sono sposati a Vila Controparte_3 Persona_13
Velha (Brasile), il 11/05/2022.
19. e hanno divorziato a Controparte_3 Persona_13
Vila Velha (Brasile), il 25/10/2024.
20. è nato ad [...], il [...], figlio di Persona_14 CP_5
d .
[...] CP_6
21. ed si sono sposati a Iconha (Brasile), il 23/02/1963. Persona_14 Per_15
22. ed si sono divorziati a Cariacica (Brasile), il Persona_14 Per_15
31/05/1988.
23. è nato a [...] il [...], figlio di Parte_1 Persona_14
ed .
[...] Persona_16
24. si è sposato con a Vitoria (Brasile) il Parte_1 Persona_17
24/10/1987. 25. è nata a [...] il [...], figlia di Persona_1 [...]
e di Parte_1 Persona_17
26. è nata a [...], il [...], figlia di Parte_2 Persona_14
ed .
[...] Per_15
27. ed si sono sposati a Vitória Parte_2 Persona_18
(Brasile), il 15/06/2002.
28. è nata a [...], il [...], figlia di Parte_3 Parte_2
ed ”;
[...] Persona_18
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Per_19
nata il [...] (doc. 5 fascicolo dei ricorrenti), la quale ha contratto matrimonio
[...]
con CO NG in data 04/10/1933 (cfr. docc. 6 fascicolo dei ricorrenti), con il quale ha avuto due figli , nato in data [...] (doc. 7 fascicolo dei ricorrenti) e Persona_20
nato il [...] (doc. 18 fascicolo dei ricorrenti). Persona_21
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause che hanno reso necessaria CP_2
la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6439/2025, promossa da , Parte_1 Persona_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_9 [...]
Persona_4 Controparte_1 Parte_6
contro il
[...] Parte_7 Persona_5
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita (San Nazario – VI) del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_6
annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1 Venezia,16/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo