Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/2004, n. 12476
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 cod.proc.civ., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320 III.ò cod.proc.civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.

Commentario1

  • 1Amministratore non manda i bollettini: il condominio va pagato?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 febbraio 2021
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/2004, n. 12476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12476
Data del deposito : 7 luglio 2004

Testo completo