Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 cod.proc.civ., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320 III.ò cod.proc.civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/2004, n. 12476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12476 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIALE SCALA GRECA 163 B SIRACUSA, in persona dell'Amm.re pro tempore ARABIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE ROLIS 101, presso lo studio FRANCUCCI F., difeso dagli avvocati SALVATORE ZOCCO, RUGGERO GIBILISCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RO SI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 445/00 del Giudice di pace di SIRACUSA, depositata il 07/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17.2.99, il Condominio di Viale Scala Greca n. 163/b in Siracusa conveniva la condomina ON Di RO innanzi al giudice di pace del luogo onde sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di L.
1.388.000 ed accessori per oneri non corrisposti.
Costituendosi, ON De RO eccepiva sotto vari profili l'invalidità dell'assemblea 2.4.98 e delle deliberazioni adottatevi proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale.
Al giudizio era, poi, riunito altro avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla De caro, sulle medesime eccezioni e con la medesima domanda riconvenzionale, avverso decreto ingiuntivo intimatole dal Condominio.
Rimesse con sentenze ad hoc le riconvenzionali al giudice superiore per competenza, il giudice di pace, con sentenza 7.7.00, dichiarava la propria incompetenza per materia anche in ordine alle controversie introdotte con la domanda e l'istanza d'ingiunzione originarie. Avverso tale decisione il Condominio proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, notificandolo personalmente alla Di RO per intervenuto decesso del procuratore della stessa Avv. Litterio Gilistro in data successiva (13.11.00 come da allegato certificato 19.5.01 del Comune di Siracusa) deposito della sentenza impugnata (7.7.00).
L'intimata non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 38 C.P.C. in relazione all'art. 311 C.P.C. e, con il secondo motivo,
violazione degli artt. 7, 637-645, 9, 112 C.P.C.. Il primo motivo è fondato, a parte la rilevabilità anche ex officio della questione prospettatavi, ed il secondo rimane assorbito. Onde giustificare l'adottata decisione nonostante l'imperativo ed inequivocabile disposto dell'art. 38 C.P.C., per il quale, nella formulazione introdotta dalla L. 26.11.90 n. 353 in vigore dal 30.4.95, l'incompetenza, anche se per materia, non può essere eccepita ne' rilevata d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, il giudice a quo procede ad un'artificiosa ed erronea elaborazione del concetto di prima udienza, nel senso che questa possa anche comprendere più udienze, destinate a delimitare i confini esatti della controversia, e si protragga sino al fallimento del tentativo di conciliazione ed all'inizio della fase istruttoria introdotta dall'invito del giudice alla precisazione definitiva di cui all'art. 320 C.P.C.. Tesi siffatta va disattesa.
Nel processo innanzi al giudice di pace la costituzione in giudizio delle parti è disciplinata dall'art. 319 C.P.C. - che, nella sua attuale formulazione, corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 C.P.C., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel procedimento innanzi al pretore ed al conciliatore -laddove tale adempimento è previsto possa aver luogo, per entrambe le parti, in cancelleria od in udienza con la massima libertà di forme.
Pur non essendo ravvisabile, pertanto, in ragione della consentita libertà di forme, alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi, ciò non di meno anche tale processo è caratterizzato dal regime di preclusioni dettato per il processo innanzi al tribunale - la cui disciplina è residualmente applicabile in difetto di diverse autonome disposizioni - ove si consideri la norma regolatrice della prima udienza nella quale si cumulano, nello specifico per espressa disposizione, prima comparizione e prima trattazione.
Poiché, infatti, ex art. 320/3 C.P.C., nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere", mentre il rinvio ad altra udienza è previsto dallo stesso art. 320/4 C.P.C. per "ulteriori produzioni e richieste di prova" ma solo "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza", è chiaro che in tale udienza debbono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie, considerati cumulativamente nella norma, mentre il rinvio è consentito solo quando, per effetto della precisazione dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenute in prima udienza, risultino necessarie la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di nuovi documenti.
Dall'esegesi del quadro normativo sopra riportato emerge consequenziale, anzi tutto, che, dopo la prima udienza, non è più possibile proporre domande ed eccezioni, ne' allegare fatti nuovi a suffragio di quelle già proposte, ne' produrre nuovi documenti o formulare nuove istanze istruttorie se non nell'ipotesi di cui all'art. 320/4 C.P.C. (Cass.
7.3.01 n. 3339, 7.4.00 n. 4376, 8.6.99 n. 5626, 4.3.98 n. 2399) dacché lo svolgimento d'una seconda udienza può essere anche solo occasionale, il procedimento potendo legittimamente esaurirsi nella stessa prima udienza (Cass. 12.5.99 n. 4695, 1.2.99 n. 835). Ond'è che nell'udienza successiva alla prima non è possibile, in particolare, proporre domanda riconvenzionale, neppure nell'ambito della precisazione definitiva dei fatti consentita alle parti dall'art. 320 C.P.C., in quanto, qual che sia l'esatto significato da attribuire a tale attività di conformazione del thema decidendum, anche con riferimento alla diversa formulazione contenuta nell'art. 183/4 C.P.C. per il processo dinanzi al tribunale, è certo che non appare consentita la c.d. mutatio libelli, quale è la proposizione di nuove domande (Cass. 11.6.99 n. 5751); che, per altro verso, non è consentito al convenuto, il quale, rimasto contumace alla prima udienza, si costituisca alla successiva, svolgere altra attività difensiva se non quella di contestazione delle avverse pretese e delle prove addotte a sostegno di esse, dacché non solo la proposizione della domanda riconvenzionale ma anche la produzione di documenti e la formulazione d'istanze istruttorie gli sono precluse (Cass.
8.6.99 n. 5626). Consequenziale altresì è, in secondo luogo, che l'evidenziato sistema di preclusioni non sia disponibile da parte del giudice di pace, il quale non può intervenire su di esso al di fuori delle previsioni di legge, id est non ha alcun potere di rinviare la prima udienza consentendo alle parti attività altrimenti precluse, anzi, deve lo stesso giudice tali preclusioni rilevare d'ufficio. Infatti, poiché il vigente regime delle preclusioni dettato per il procedimento ordinario davanti al tribunale e residualmente, come si è sottolineato, per quello davanti al giudice di pace appare ispirato alla medesima ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione, con allegazioni tardivamente compiute dopo i termini assegnati dal sistema delle preclusioni, non può ritenersi produttiva solo di lesione d'un mero interesse delle parti e, quindi, rilevante solo ove eccepita dalle parti stesse;
deve essere, per contro, considerata pregiudizievole del primario interesse giuspubblicistico alla prevenzione del protrarsi dei tempi processuali, secondo quanto traspare, come non si è mancato di sottolineare anche in dottrina, tanto dalla più recente formulazione del primo comma dell'art. 184 bis C.P.C. - il quale prevede sì la rimessione in termini per qualunque decadenza, id est il travolgimento d'una preclusione già maturata, ma soltanto in presenza d'una causa non imputabile alle parti - quanto dal vecchio regime delle preclusioni generali per il processo ordinario (spostate in avanti, con la riforma del 1950, al momento della rimessione della causa al collegio e nuovamente "anticipate" con la più recente novella del rito civile), laddove non si dubitava che la tardività d'allegazioni, istanze istruttorie, domande od eccezioni fosse rilevabile ex officio (Cass.
7.3.01 n. 3339). Escluso, dunque, che, per qualsiasi ragione, possa ravvisarsi nel procedimento innanzi al giudice di pace una prima udienza che non sia esclusivamente quella cronologicamente tale, è solo in detta udienza e non oltre, ai sensi dell'art. 38/1 C.P.C., che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 C.P.C., può essere legittimamente eccepita dalla parte o rilevata ex officio.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Siracusa e la causa, di conseguenza, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che s'indica in diverso giudice del medesimo ufficio del giudice di pace di Siracusa.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, dichiara la competenza del giudice di pace di Siracusa, cassa e rinvia ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Siracusa, condanna l'intimata alle spese che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004