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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 11371/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni quindici, assegnato al ricorrente come da ordinanza resa in data 19/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il giorno 03/04/1996 in Edo State (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- 1 - - RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Rinuncia ai termini ed alla discussione orale ex art 275 bis c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”; conclusioni di parte resistente: “respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 20/10/2023, ha chiesto al Questore della Provincia di il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_1
Con provvedimento recante Div. P.A.S. prot. n. 059/2024 Imm., reso in data 28/05/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 03/06/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 17/05/2024, prot. nr. 0095809, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 21/06/2024 e depositato il giorno 28/06/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
7-8 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 11/07/2024, è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. In data 04/02/2025, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 06/02/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 19/03/2025, è stato assegnato al ricorrente un nuovo termine di giorni quindici per il deposito di estratto contributivo aggiornato CP_2 nonché della busta paga relativa al primo mese di lavoro (febbraio/marzo 2025) in virtù del contratto di cui alla comunicazione obbligatoria di assunzione depositata in data 12/03/2025.
- 2 - Parte ricorrente ha versato in atti, in data 27/03/2025, la documentazione integrativa richiesta. Spirato il termine di cui sopra, la causa è stata poi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
****
1. La Questura della Provincia di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto, testualmente, «di esprimere parere negativo … non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c. 1.1, d.lgs. 286/1998 (…) nessun indicatore mutua imprescindibile dipendenza economica e/o affettiva con asserita in Italia, di cui non sono forniti documenti né generalità, e con cui comunque non risulta convivenza, assenza di contratti di lavoro
o altri indicatori significativa integrazione socio-lavorativa». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza (pagg.
3-4 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia, non pregiudicato dall'esistenza di precedenti penali, che non suggeriscono l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano (pagg.
4-6 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito che l'odierno ricorrente si è reso responsabile di condotte criminose ed antisociali, rappresentando, altresì, che “da verifica dei cruscotti in uso all'Ufficio Immigrazione, a seguito dell'intervenuta scarcerazione avvenuta in data 11.03.2022, relativa alla condanna [divenuta irrevocabile in data 19/11/2019], il ricorrente non si è astenuto dalla commissione di altri reati venendo deferito in stato di libertà in data 07.11.2024 da parte della Polizia Locale di Novara per il reato di resistenza a p.u. di cui all'art. 337 c.p. Non risultano, inoltre, in capo al ricorrente, vincoli familiari o altri legami sociali e culturali con il Paese ospite, di importanza o stabilità tali da far orientare una diversa e concreta valutazione nel caso in esame in sede di bilanciamento di detti interessi. In presenza di siffatte situazioni risulta alquanto difficile credere che il predetto possa instaurare una normale e dignitosa vita di relazioni e, in futuro, vivere tenendo una condotta irreprensibile e nel rispetto della legge. Occorre precisare, a conferma della sopra rilevata mancanza di stabilità di un'attività lavorativa in capo al cittadino straniero, che pur risultando censito in visure Parte_1
e Punto Fisco (Agenzia delle Entrate), risulta soggetto con righe contributive tali da non raggiungere CP_2 la soglia minima necessaria al rilascio di un permesso di soggiorno, circostanza tale da far supporre che lo stesso, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia non abbia cercato, né considerato l'opportunità di dedicarsi ad un'attività lavorativa stabile. Pertanto, parrebbe essere presente in capo al predetto una inerzia che, invece di orientarlo alla ricerca di una occupazione, che gli avrebbe comunque garantito un reddito e un inserimento economico e una integrazione sociale, lo ha di fatto spinto a rimanere non stabilmente
- 3 - occupato pur essendo titolare di regolari permessi di soggiorno” (pagg.
3-4 della comparsa di costituzione depositata in data 04/02/2025). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Procedendo con ordine, si dà atto, in primo luogo, della circostanza che, in base a quanto desumibile dalla sola documentazione confluita in atti, ha presentato Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale in data 20/10/2023 ossia successivamente alla entrata in vigore dell'art. 7, co. 1, d.l. 10/03/2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di
- 4 - prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI. Cionondimeno, in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023), ritiene il Collegio che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. Peraltro, per orientamento giurisprudenziale granitico, alcuna distinzione va operata tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU (si rimanda, sul punto, ai precedenti richiamati da Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023). Conseguentemente, ad esempio, lo svolgimento di attività lavorativa è da sempre considerato indice forte di integrazione sociale, al punto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la titolarità anche solo di un contratto di lavoro e pur se a tempo determinato ai fini del riconoscimento prima della protezione c.d. umanitaria e poi di quella c.d. speciale (v. per tutte Cass. Sez. I, ord. n. 16369/2022, poi ribadita da Cass. Sez. I, ord. 26089 del 2022). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia a partire dal 2024. Egli, invero, ha prodotto, in corso di causa, documentazione relativa ad un primo contratto a termine con data di inizio rapporto al 20/09/2024 e data di fine rapporto al 15/10/2024 e successivamente un nuovo contratto con durata dal 21/02/2025 al 30/06/2025, che, dunque, è ancora in corso di svolgimento (v., in particolare, documentazione lavorativa depositata in data 28/01/2025, in data 12/03/2025 e, da ultimo, in data 27/03/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e che, inoltre, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta (anche su sollecitazione del G.D.: cfr. ordinanza resa in data 19/03/2025 nonché precedente decreto del 15/11/2024), che è stata considerata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024, a mente della quale “va ricordato che costituiscono documenti
- 5 - decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione Unilav, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass. n. 10371 del 18/04/2023)”). Per completezza espositiva, si rappresenta, poi, che, nel bilanciamento rimesso al Tribunale, dovendosi escludere ogni automatismo, preminenza deve essere riconosciuta ai positivi indici di integrazione rispetto ai reati ascritti al ricorrente, poiché Parte_1 ha riportato un'unica condanna per fatti di reato commessi nel 2019, in relazione ai quali, tra l'altro, ha già espiato le relative pene (v. certificati penali depositati unitamente al ricorso); per contro, dell'episodio asseritamente verificatosi a novembre 2024, menzionato dalla p.a. nella sua comparsa di costituzione, non è nemmeno noto se sia esitato in qualche procedimento penale, ancorché in fase di indagine. Alcun ulteriore elemento è stato poi offerto dal quale desumere la attuale pericolosità dell'odierno ricorrente. Pertanto, sulla base degli inappaganti elementi di fatto indicati dalla p.a., non è possibile fondare alcuna presunzione circa il perdurante legame di con ambienti criminali: detta Parte_1 conclusione potrebbe, al più, conseguire ad un effettivo apprezzamento, di elementi oggettivi ben più precisi e concordanti, che, nel caso di specie, non sono emersi. Le emergenze processuali sono troppo scarne e troppo slegate nel tempo per giustificare sospetti e presunzioni e dimostrare l'attualità della pericolosità del soggetto. Ne consegue che la commissione di reati – in conformità ad orientamenti giurisprudenziali pacifici e ben consolidati – non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero. Va rimarcato, a questo punto, che la valutazione rimessa, in questa sede, al Tribunale deve essere basata su fatti sintomatici e rivelatori di un'attuale personalità socialmente pericolosa del soggetto, purché siano specifici (quali, ad esempio, i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, l'abituale compagnia di pregiudicati o di persone già sottoposte a misure di prevenzione e tutte quelle altre concrete manifestazioni sociali della vita le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano presunzioni o anche semplici sospetti) ed accertati in modo da escludere prospettazioni meramente soggettive ed incontrollabili della p.a. Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi, circostanze ed accadimenti sulla scorta dei quali è possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale in concreto che induca – hic et nunc
- a ritenere l'odierno ricorrente una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, non potendosi ciò desumersi solo dai precedenti innanzi indicati. In questa sede, invero, non ci si può limitare alla valutazione dei precedenti penali (che, come detto, non possono esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento), ma si deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio
- 6 - anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto. In pendenza di giudizio, proprio in relazione agli aspetti da ultimo citati, non è emersa alcuna significativa criticità atta a corroborare, all'attualità, le valutazioni operate dalla p.a. nella sua comparsa di risposta. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita, dunque, accoglimento la domanda di protezione complementare proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica che sta tentando di costruire. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il giorno 03/04/1996 Parte_1 in Edo State (Nigeria), C.F. , C.U.I. 05BBMGN, volta al C.F._1
- 7 - riconoscimento di una forma di protezione complementare ai sensi dell'art. 5, co. 6, TUI, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni quindici, assegnato al ricorrente come da ordinanza resa in data 19/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il giorno 03/04/1996 in Edo State (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- 1 - - RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Rinuncia ai termini ed alla discussione orale ex art 275 bis c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”; conclusioni di parte resistente: “respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 20/10/2023, ha chiesto al Questore della Provincia di il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_1
Con provvedimento recante Div. P.A.S. prot. n. 059/2024 Imm., reso in data 28/05/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 03/06/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 17/05/2024, prot. nr. 0095809, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 21/06/2024 e depositato il giorno 28/06/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
7-8 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 11/07/2024, è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. In data 04/02/2025, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 06/02/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 19/03/2025, è stato assegnato al ricorrente un nuovo termine di giorni quindici per il deposito di estratto contributivo aggiornato CP_2 nonché della busta paga relativa al primo mese di lavoro (febbraio/marzo 2025) in virtù del contratto di cui alla comunicazione obbligatoria di assunzione depositata in data 12/03/2025.
- 2 - Parte ricorrente ha versato in atti, in data 27/03/2025, la documentazione integrativa richiesta. Spirato il termine di cui sopra, la causa è stata poi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura della Provincia di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto, testualmente, «di esprimere parere negativo … non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c. 1.1, d.lgs. 286/1998 (…) nessun indicatore mutua imprescindibile dipendenza economica e/o affettiva con asserita in Italia, di cui non sono forniti documenti né generalità, e con cui comunque non risulta convivenza, assenza di contratti di lavoro
o altri indicatori significativa integrazione socio-lavorativa». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza (pagg.
3-4 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia, non pregiudicato dall'esistenza di precedenti penali, che non suggeriscono l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano (pagg.
4-6 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito che l'odierno ricorrente si è reso responsabile di condotte criminose ed antisociali, rappresentando, altresì, che “da verifica dei cruscotti in uso all'Ufficio Immigrazione, a seguito dell'intervenuta scarcerazione avvenuta in data 11.03.2022, relativa alla condanna [divenuta irrevocabile in data 19/11/2019], il ricorrente non si è astenuto dalla commissione di altri reati venendo deferito in stato di libertà in data 07.11.2024 da parte della Polizia Locale di Novara per il reato di resistenza a p.u. di cui all'art. 337 c.p. Non risultano, inoltre, in capo al ricorrente, vincoli familiari o altri legami sociali e culturali con il Paese ospite, di importanza o stabilità tali da far orientare una diversa e concreta valutazione nel caso in esame in sede di bilanciamento di detti interessi. In presenza di siffatte situazioni risulta alquanto difficile credere che il predetto possa instaurare una normale e dignitosa vita di relazioni e, in futuro, vivere tenendo una condotta irreprensibile e nel rispetto della legge. Occorre precisare, a conferma della sopra rilevata mancanza di stabilità di un'attività lavorativa in capo al cittadino straniero, che pur risultando censito in visure Parte_1
e Punto Fisco (Agenzia delle Entrate), risulta soggetto con righe contributive tali da non raggiungere CP_2 la soglia minima necessaria al rilascio di un permesso di soggiorno, circostanza tale da far supporre che lo stesso, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia non abbia cercato, né considerato l'opportunità di dedicarsi ad un'attività lavorativa stabile. Pertanto, parrebbe essere presente in capo al predetto una inerzia che, invece di orientarlo alla ricerca di una occupazione, che gli avrebbe comunque garantito un reddito e un inserimento economico e una integrazione sociale, lo ha di fatto spinto a rimanere non stabilmente
- 3 - occupato pur essendo titolare di regolari permessi di soggiorno” (pagg.
3-4 della comparsa di costituzione depositata in data 04/02/2025). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Procedendo con ordine, si dà atto, in primo luogo, della circostanza che, in base a quanto desumibile dalla sola documentazione confluita in atti, ha presentato Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale in data 20/10/2023 ossia successivamente alla entrata in vigore dell'art. 7, co. 1, d.l. 10/03/2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di
- 4 - prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI. Cionondimeno, in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023), ritiene il Collegio che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. Peraltro, per orientamento giurisprudenziale granitico, alcuna distinzione va operata tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU (si rimanda, sul punto, ai precedenti richiamati da Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023). Conseguentemente, ad esempio, lo svolgimento di attività lavorativa è da sempre considerato indice forte di integrazione sociale, al punto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la titolarità anche solo di un contratto di lavoro e pur se a tempo determinato ai fini del riconoscimento prima della protezione c.d. umanitaria e poi di quella c.d. speciale (v. per tutte Cass. Sez. I, ord. n. 16369/2022, poi ribadita da Cass. Sez. I, ord. 26089 del 2022). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia a partire dal 2024. Egli, invero, ha prodotto, in corso di causa, documentazione relativa ad un primo contratto a termine con data di inizio rapporto al 20/09/2024 e data di fine rapporto al 15/10/2024 e successivamente un nuovo contratto con durata dal 21/02/2025 al 30/06/2025, che, dunque, è ancora in corso di svolgimento (v., in particolare, documentazione lavorativa depositata in data 28/01/2025, in data 12/03/2025 e, da ultimo, in data 27/03/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e che, inoltre, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta (anche su sollecitazione del G.D.: cfr. ordinanza resa in data 19/03/2025 nonché precedente decreto del 15/11/2024), che è stata considerata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024, a mente della quale “va ricordato che costituiscono documenti
- 5 - decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione Unilav, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass. n. 10371 del 18/04/2023)”). Per completezza espositiva, si rappresenta, poi, che, nel bilanciamento rimesso al Tribunale, dovendosi escludere ogni automatismo, preminenza deve essere riconosciuta ai positivi indici di integrazione rispetto ai reati ascritti al ricorrente, poiché Parte_1 ha riportato un'unica condanna per fatti di reato commessi nel 2019, in relazione ai quali, tra l'altro, ha già espiato le relative pene (v. certificati penali depositati unitamente al ricorso); per contro, dell'episodio asseritamente verificatosi a novembre 2024, menzionato dalla p.a. nella sua comparsa di costituzione, non è nemmeno noto se sia esitato in qualche procedimento penale, ancorché in fase di indagine. Alcun ulteriore elemento è stato poi offerto dal quale desumere la attuale pericolosità dell'odierno ricorrente. Pertanto, sulla base degli inappaganti elementi di fatto indicati dalla p.a., non è possibile fondare alcuna presunzione circa il perdurante legame di con ambienti criminali: detta Parte_1 conclusione potrebbe, al più, conseguire ad un effettivo apprezzamento, di elementi oggettivi ben più precisi e concordanti, che, nel caso di specie, non sono emersi. Le emergenze processuali sono troppo scarne e troppo slegate nel tempo per giustificare sospetti e presunzioni e dimostrare l'attualità della pericolosità del soggetto. Ne consegue che la commissione di reati – in conformità ad orientamenti giurisprudenziali pacifici e ben consolidati – non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero. Va rimarcato, a questo punto, che la valutazione rimessa, in questa sede, al Tribunale deve essere basata su fatti sintomatici e rivelatori di un'attuale personalità socialmente pericolosa del soggetto, purché siano specifici (quali, ad esempio, i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, l'abituale compagnia di pregiudicati o di persone già sottoposte a misure di prevenzione e tutte quelle altre concrete manifestazioni sociali della vita le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano presunzioni o anche semplici sospetti) ed accertati in modo da escludere prospettazioni meramente soggettive ed incontrollabili della p.a. Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi, circostanze ed accadimenti sulla scorta dei quali è possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale in concreto che induca – hic et nunc
- a ritenere l'odierno ricorrente una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, non potendosi ciò desumersi solo dai precedenti innanzi indicati. In questa sede, invero, non ci si può limitare alla valutazione dei precedenti penali (che, come detto, non possono esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento), ma si deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio
- 6 - anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto. In pendenza di giudizio, proprio in relazione agli aspetti da ultimo citati, non è emersa alcuna significativa criticità atta a corroborare, all'attualità, le valutazioni operate dalla p.a. nella sua comparsa di risposta. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita, dunque, accoglimento la domanda di protezione complementare proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica che sta tentando di costruire. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il giorno 03/04/1996 Parte_1 in Edo State (Nigeria), C.F. , C.U.I. 05BBMGN, volta al C.F._1
- 7 - riconoscimento di una forma di protezione complementare ai sensi dell'art. 5, co. 6, TUI, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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