Articolo 3 della Legge 23 luglio 1980, n. 502
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 settembre 1980
Art. 3.
I provvedimenti del comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il comitato puo' ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.
Il comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781 .
Entrata in vigore il 14 settembre 1980