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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2170/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DOMPETRINI FIDELIA;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. PIERINI PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: azione negatoria (art. 949 c.c.) – tutela ripristinatoria – risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare le violazioni poste in essere dal sig. CP_1
in pregiudizio della proprietà privata di parte attrice con l'apposizione dei pannelli
[...]
solari e fotovoltaici in adiacenza alla terrazza della loro abitazione posta in Follonica, Via
Monte Grappa n.31 e, per l'effetto, condannare alla rimozione dei Controparte_1
pannelli solari e fotovoltaici, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente ovvero al loro arretramento rispetto alla proprietà di parte attrice in osservanza delle prescrizioni di legge e della normativa di sicurezza. In ogni caso: condannare al risarcimento Controparte_1
del danno subito da parte attrice per quanto sopra dedotto ed argomentato, da quantificarsi in € 20.000,00 in favore dei signori e o nella somma Parte_1 Parte_2
che risulterà di giustizia, salvo diversa valutazione anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compenso di causa”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande degli attori, nonché la condanna degli stessi al risarcimento del danno per lite temeraria.
Ciò posto, nel caso di specie, secondo la prospettazione degli attori, il convenuto ha installato impianti termici solari sul prolungamento della terrazza del proprio appartamento, sotto il quale vi è l'appartamento del convenuto, pregiudicando l'integrità della superficie e producendo plurimi rischi per la propria proprietà e per l'incolumità propria e della propria famiglia, in particolare il rischio di ustioni, di incendio, di elettrocuzione, di fulminazione nonché di ribaltamento in caso di raffiche di vento, sicché, in conseguenza della situazione antigiuridica rappresentata, chiedono, ai sensi dell'art. 949 c.c. o della normativa in materia di distanze o dell'art. 2058 c.c., il ripristino della situazione anteriore ovvero l'arretramento dell'impianto secondo le normative di legge, nonché il risarcimento del danno da limitazione nella fruizione della proprietà per circa 20.000,00 euro. Il convenuto ha contestato le domande attoree, deducendo di essere proprietario della superficie su cui è stato installato l'impianto e di avere ricevuto ogni autorizzazione dalla competente autorità per l'installazione dello stesso.
Ciò posto, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 949 c.c., “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e può intentarsi quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che
“L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cass. Civ. n. 203/2017; Cass. Civ.
n.27564/2014; Cass. Civ. n. 16495/2005; Cass. Civ. n. 19182/2003).
Dunque, l'azione negatoria può utilizzarsi sia per accertare l'inesistenza di altrui diritti sulla propria cosa, sia per ottenere la cessazione di condotte antigiuridiche del terzo con ripristino della condizione preesistente della cosa.
L'attore che agisce in negatoria ha l'onere di provare la proprietà in base a un titolo giuridico, essendo onere del convenuto allegare e provare di avere diritti, anche di comproprietà, sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 472/2017; Cass. Civ. n.
21851/2014) Ciò posto, nel caso di specie, gli attori risultano proprietari dell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito in Follonica (GR), Via Monte Grappa n.
31, con annesso garage sottostrada, oltre a quote sulle corti circostanti, in quanto acquistato dall'attrice in regime di comunione legale Parte_2
con dalla società che ha costruito l'edificio – la Immobiliare Parte_1
Luigi S.r.l. - con atto a rogito del Notaio del 12.12.1981 (cfr. Persona_1
all. 1 fasc. attori).
Secondo tale contratto, gli attori hanno acquistato un appartamento composto da quattro vani e terrazze retrostanti e antistanti, cantina e corte esclusiva.
Inoltre, è pacifico tra le parti che l'appartamento sottostante quello degli attori appartiene al convenuto.
Va osservato che il convenuto non ha prodotto il proprio titolo di acquisto.
Ciò posto, l'edificio in cui sono collocati gli appartamenti delle parti va qualificato come un condominio, in quanto lo stesso è composto da parti esclusive e da parti comuni, come la facciata o il tetto o le fondazioni che sono strumentali all'esistenza e alla fruizione delle unità esclusive.
Invero, sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il condominio degli edifici sorge ipso iure nel momento in cui il costruttore di un edificio, diviso per piani o porzioni di piano, aliena a terzi un'unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata dalle altre. In tale momento, il costruttore perde la qualità di proprietario esclusivo delle cose o servizi comuni dell'edificio, con la conseguenza che di tali parti comuni non può più disporre in modo autonomo rispetto agli altri proprietari” (cfr. Cass. Civ. n. 9361/2021; Cass. Civ. n. 5335/2017).
In corso di causa, al fine di avere una compiuta rappresentazione dello stato dei luoghi e una valutazione tecnica dei pericoli e dei pregiudizi che la parte attrice ha imputato alla condotta di controparte, è stata espletata una TU tecnica, volta alla descrizione dei luoghi e dell'impianto termico solare contestato. Ebbene, la TU, con descrizioni e valutazioni tecniche motivate e prive di profili di manifesta illogicità, ha evidenziato che “L'unità immobiliare di parte attrice è composta da soggiorno, cucina, due camere oltre accessori e bagno, ed è corredata da due terrazzi: uno sul fronte principale di Via Monte Grappa (Lato Nord) e l'altro sul lato
Sud”, accertando che gli impianti contestati interessano la terrazza del lato sud.
Come descritto puntualmente dalla TU, anche con riproduzioni fotografiche, la terrazza in questione “ha una superficie complessiva di circa 35 mq, è comunicante con la cucina dell'unità immobiliare, è parzialmente coperto da una tettoia, e dispone di affacci sui lati Est, Sud e Ovest. Il parapetto del terrazzo è in muratura rifinita ad intonaco dello stesso colore del fabbricato, con soglia del davanzale in travertino”; inoltre, la TU evidenzia che “Perimetralmente al terrazzo sui lati Est, Sud e Ovest è presente un prolungamento piano posto all'incirca alla quota del pavimento del terrazzo stesso, che funge da solaio di copertura del porticato sottostante al piano terra, quest'ultimo di proprietà della parte convenuta. Detto prolungamento è interessato dall'installazione di pannelli solari e pannelli fotovoltaici, collocati in appoggio sulla porzione esposta a Sud, che misura complessivamente circa 25 mq”.
Pertanto, l'appartamento degli attori ha una terrazza sul lato sud, la quale, come si evince dalle fotografie effettuate dalla consulente, funge da copertura dell'appartamento sottostante del convenuto e, dopo il parapetto della terrazza, che coincide con il sottostante muro perimetrale dell'appartamento del convenuto, vi è una superficie che costituisce il prolungamento della terrazza e che funge da solaio per la zona all'aperto antistante l'appartamento del convenuto.
La TU, all'esito della visione del contratto di acquisto degli attori, ha rilevato che, alla luce della comparazione tra la planimetria allegata al contratto e di quella presente al catasto, che coincide con lo stato attuale dei luoghi, il prolungamento della terrazza non appare essere stato oggetto del contratto di acquisto, valutazione che comunque non incide sull'accertamento della proprietà della superficie che implica una valutazione giuridica rimessa a questo Tribunale.
La TU ha accertato che i pannelli contestati dagli attori sono stati installati sulla superficie costituente il prolungamento della terrazza posta sul lato sud dell'appartamento degli attori.
In particolare, la TU ha accertato che “l'installazione di impianti per cui è causa si trova in adiacenza al terrazzo di parte attrice, impegnandone interamente il lato esposto a
Sud: i pannelli fotovoltaici sono visibili in due stringhe parallele nella porzione di prolungamento di profondità maggiore (ml 3,10) rivolta verso Ovest, mentre i pannelli solari sono visibili in un'unica stringa nella porzione di prolungamento di profondità minore (ml
1,30) rivolta verso Est. Nel dettaglio, la porzione di impianto solare termico installata dalla parte convenuta sul prolungamento del terrazzo di parte attrice è costituita da num. 2 pannelli ciascuno di dimensioni ml 1,30 x ml 2,00 fissati ai relativi telai di appoggio a formare una stringa unica, inclinata di circa 45° rispetto al piano orizzontale. La parte superiore di tale stringa si trova alla quota di 89 cm rispetto al piano orizzontale e in aderenza al parapetto del terrazzo di parte attrice, ad una distanza di 4,5 cm. Nel dettaglio, la porzione di impianto fotovoltaico installata dalla parte convenuta sul prolungamento del terrazzo di parte attrice è costituita da num. 6 pannelli ciascuno di dimensioni ml 1,00 x ml 1,65 fissati ai relativi telai di appoggio e disposti su due stringhe parallele da tre pannelli ciascuna. La stringa di pannelli più vicina al terrazzo di parte attrice è inclinata di circa 45° rispetto al piano orizzontale. Essa si trova con la sua parte superiore alla quota di 84 cm rispetto al piano orizzontale e in prossimità del parapetto del terrazzo di parte attrice, ad una distanza di 19 cm. La stringa di pannelli più lontana dal terrazzo di parte attrice è inclinata di circa 30° rispetto al piano orizzontale. Essa si trova con la sua parte superiore alla quota di 52 cm rispetto al piano orizzontale e a distanza dalla soglia del parapetto del terrazzo di parte attrice di 195 cm”.
Inoltre, la TU ha accertato che lungo il perimetro esterno dei telai e al di sotto dei pannelli, vi sono cavi elettrici per l'impianto fotovoltaico e tubazioni idrauliche e cavi elettrici per l'impianto solare, alcuni dei quali fuoriescono dalla muratura del parapetto del terrazzo.
Ciò posto, prima di entrare nel merito delle violazioni dedotte dagli attori, occorre valutare se la superficie su cui sono stati installati gli impianti termici appartenga agli attori ovvero al convenuto o costituisca un bene condominiale.
In merito, va rilevato che secondo l'art. 1117 comma 1 n. 1) c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.
Ai fini del presente giudizio, va osservato che la disposizione richiamata pone una presunzione di condominialità per i lastrici solari, non anche per le terrazze o i balconi.
Va altresì osservato che la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che deve presumersi condominiale ogni porzione dell'edificio che “abbia
l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale” (Cass.
Civ. n. 20593/2018).
Va chiarito, in linea generale, che il lastrico solare è una superficie piana situata sulla sommità di un edificio, la cui funzione principale è quella di copertura e protezione dell'edificio stesso dalle intemperie e si differenzia dal tetto che invece ha una superficie sporgente.
La terrazza è invece uno spazio di superficie, posta al vertice di alcuni vani e nel contempo sullo stesso livello di un altro di proprietà esclusiva, così da rappresentare una proiezione all'aperto di quest'ultimo, che si connota per il fatto di non sporgere rispetto al perimetro dell'edificio e che ha una funzione non tanto e non solo di copertura, quanto di consentire un comodo accesso, con possibilità di intrattenervisi.
Di contro, il balcone è un elemento architettonico, costituito da una superficie che normalmente sporge dalla facciata di un edificio, che è di dimensioni ridotte, e che solitamente risulta accessibile da una singola stanza o ambiente domestico, ed è delimitato da parapetto o ringhiera.
Laddove il balcone non sporga rispetto al perimetro dell'edificio (nel qual caso si parla di balcone aggettante) e si colloca integralmente all'interno dello stesso, si ha un balcone incassato.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare possibili criteri utili per valutare la natura condominiale o meno della terrazza o del balcone, che - si ripete - non sono specificamente richiamati dall'art. 1117 c.c., ha stabilito che, per ciò che attiene alle terrazze, le stesse, in ragione della parziale affinità funzionale con i lastrici solari (garantire la copertura e la protezione degli appartamenti sottostanti), possono assoggettarsi allo stesso regime giuridico dei lastrici.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, anche se esso appartiene in proprietà e se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo” (Cass. Civ. n.
26239/2007; Cass. Civ. n. 35316/2021; Cass. Civ. n. 12682/2001).
Ne consegue che la terrazza, in quanto elemento architettonico che, come il lastrico solare, non sporge rispetto al perimetro dell'edificio e assolve anche a una funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, può equipararsi al lastrico solare ai fini dell'applicazione della disciplina del condominio.
Ciò ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che
“La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Civ. n.
20287/2017; Cass. Civ. n. 27363/2021; Cass: Civ. n. 10323/1996).
Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i balconi aggettanti,
“sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono;
e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, nè di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), NON possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani;
ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono” (Cass. Civ. n. 15913/2007; Cass: Civ. n.
14576/2004; Cass. Civ. n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000).
Dal principio sopra richiamato si può desumere quello più ampio e generale secondo cui ogni elemento architettonico, che sporge dalla facciata dell'edificio condominiale, non assolvendo ad alcuna funzione di protezione e copertura degli appartamenti sottostanti, si considerano prolungamenti dell'appartamento cui pertengono e, di conseguenza, di proprietà del titolare di quest'ultimo.
Ciò chiarito, nel caso di specie, va rilevato che la terrazza vicino alla quale sono collocati gli impianti termini appartiene agli attori, in quanto ad essi trasferita dal costruttore dell'edificio condominiale con il contratto in precedenza richiamato.
Per ciò che attiene alla superficie su cui sono installati gli impianti, la stessa va considerata proprietà degli attori, alla luce dei principi enunciati.
Invero, da un lato il convenuto non ha prodotto il contratto con cui ha acquistato la propria unità immobiliare, né ha allegato se il proprio dante causa sia il costruttore dell'edificio.
Non specificando nulla sulla superficie oggetto di causa il contratto di acquisto degli attori, come evidenziato in precedenza, deve procedersi all'applicazione delle disposizioni in materia di condominio.
Ebbene, poiché la superficie per cui è causa costituisce un prolungamento della terrazza degli attori e, in ultima analisi, un prolungamento dell'appartamento degli attori, il regime giuridico dello stesso va individuato analogicamente in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per i balconi aggettanti, non potendo trovare applicazione i principi in materia di lastrico solare ovvero di terrazza, non costituendo la superficie in questione la copertura dell'appartamento del convenuto, sovrastando, di contro, il portico sottostante.
Circa tale portico, deve rilevarsi che lo stesso, ai sensi dell'art. 1117 cc. deve presumersi condominiale, salvo titolo contrario. Nondimeno, il convenuto non ha allegato e provato alcun titolo che fondi la sua proprietà esclusiva sul portico, sicché lo stesso non può nemmeno considerarsi, ai fini del presente giudizio, un bene appartenente al convenuto.
Dunque, in assenza di titolo che disponga specificamente sulla proprietà della superficie in esame, considerato che la stessa costituisce un prolungamento della terrazza degli attori, sporgendo fuori dal perimetro dell'edificio, il che consente di assimilarla, per analogia, a un balcone aggettante, devono ritenersi applicabili alla stessa i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui balconi aggettanti, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi, anche in ragione della mancata prova ad opera del convenuto della proprietà esclusiva del portico sovrastato dalla superficie in esame, una porzione dell'immobile degli attori e, dunque, oggetto del diritto di proprietà esclusiva degli attori.
Quanto considerato importa l'illegittimità dell'installazione degli impianti termici solari compiuta dal convenuto.
Invero, posto che nell'azione negatoria, come evidenziato in precedenza, è onere del convenuto allegare e provare il titolo che giustifica la sua condotta in danno di quella dell'attore che agisce in negatoria, va osservato che l'odierno convenuto non ha provato alcun titolo giuridico che fondi un suo diritto a installare e mantenere l'impianto oggetto di causa sulla superficie degli attori.
Invero, il convenuto non ha provato alcun titolo che fondi in suo favore una servitù sulla superficie degli attori, né altro titolo che giustifichi altrimenti l'installazione degli impianti sulla superficie degli attori.
L'unica deduzione offerta dal convenuto a sostegno delle proprie ragioni è la titolarità del diritto di proprietà sulla superficie oggetto di causa, evenienza da escludere alla luce delle considerazioni svolte in precedenza.
Inoltre, non rileva, ai fini della prova della proprietà, la documentazione prodotta dal convenuto e inerente all'archiviazione del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della legittimità della SCIA n. 706/2018 che ha autorizzato l'installazione degli impianti in questione, attesa non solo l'incompletezza dell'atto, che risulta mancante della seconda e della quarta pagina (cfr. all. 1 fasc. convenuto), ma anche l'inidoneità del suddetto provvedimento a fondare diritti di proprietà (la quale, ai sensi dell'art. 922 c.c., può scaturire solo da uno dei modi di acquisto ivi indicati e, in primis, dal contratto), o a provare la proprietà immobiliare, concernendo il provvedimento amministrativo solo i rapporti tra il destinatario di esso e la
Pubblica Amministrazione, ma non prova in alcun modo la proprietà su un immobile, né fonda deroghe, ai sensi dell'art. 1117 c.c., alla condominialità di un bene (cfr. Cass. Civ. n. 1505/1999).
Né assume rilievo l'ulteriore documentazione prodotta dal convenuto che afferisce all'installazione e alla conformità degli impianti installati (cfr. all.ti 4-a,
4-b, 4-c della comparsa e all. 1 della seconda memoria istruttoria) e non a diritti reali sulla superficie in esame.
In definitiva, non risulta provato il diritto del convenuto a installare e mantenere sulla superficie per cui è causa gli impianti termici solari contestati dagli attori.
Inoltre, sono state accertate, almeno parzialmente, le turbative al diritto di proprietà lamentate dagli attori.
Invero, la TU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e dell'analisi della documentazione tecnica prodotta in giudizio, ha accertato, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, il concreto rischio di ustioni per le persone, connesso alla presenza sulla superficie per cui è causa degli impianti termici contestati (“la tipologia,
l'ubicazione e lo stato di conservazione delle tubazioni di collegamento tra i collettori e il resto dell'impianto, come visionate in posa, non assicurano che dette tubazioni possano sempre rimanere integre durante l'esercizio dell'impianto, determinando piuttosto da esse fuoriuscita di liquido riscaldato, che potrebbe zampillare nei pressi del parapetto del terrazzo di parte attrice. Per quanto sopra esposto, il rischio di ustioni causate dall'impianto solare termico è ritenuto presente”), ha escluso, alla luce dei parametri tecnici offerti dalla
“Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici- Edizione Anno 2012” pubblicata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0001324 del 07/02/2012 e relativa circolare chiarimento di prot. n. 6334 del 04/05/2012 e della documentazione tecnica prodotta in giudizio, la sussistenza del rischio di incendio dell'impianto; la TU ha, di contro, rilevato l'idoneità degli impianti a esporre gli attori al rischio concreto di elettrocuzione (“Nel suo funzionamento,
l'insieme dei pannelli fotovoltaici installati sul prolungamento del terrazzo di parte attrice fa circolare una corrente continua di modesta entità, ma a tensione elevata, che attraverso il modulo inverter dell'impianto, viene convertita in corrente alternata e si collega all'impianto domestico allacciato all'ente distributore di energia elettrica. Il rischio di elettrocuzione in caso di contatto diretto con i pannelli è legato al valore della tensione di contatto a cui il corpo umano può essere sottoposto: in condizione ordinarie, tale limite in corrente continua è pari a 120 Volt. Ora - anche se la documentazione di progetto è carente per poterlo asserire con certezza – i moduli fotovoltaici installati appaiono alla scrivente come dotati sulla parte posteriore di dispositivi ottimizzatori di potenza. L'impianto installato sarebbe quindi in grado, come evidenziato nelle memorie difensive di parte convenuta, di limitare - attraverso i suddetti componenti, l'inverter e una apposita centralina di monitoraggio - la tensione su ciascun pannello a valori di sicurezza al di sotto del limite indicato, qualora avvenga un guasto, oppure nel caso di mancanza di alimentazione o di scollegamento dell'impianto dalla rete elettrica per effettuare, ad esempio, operazioni di manutenzione. Tuttavia - in condizione di normale funzionamento - il distanziamento fisico dai pannelli in tensione non
è stato previsto: è evidente come la prossimità di una delle due stringhe di pannelli rispetto al parapetto del terrazzo di parte attrice esponga comunque una persona che si affacci al davanzale di tale terrazzo al rischio di contatto. Per quanto sopra esposto, il rischio di elettrocuzione causato dall'impianto fotovoltaico è ritenuto presente”) e di fulminazione indiretta (“La fulminazione indiretta si avrebbe invece qualora avvenisse la caduta di un fulmine nelle vicinanze dell'impianto, originando un campo magnetico di forte intensità che andrebbe a concatenarsi con le spire create dai collegamenti elettrici dei pannelli fotovoltaici, e di conseguenza causando sovratensioni indotte pericolose per chi si dovesse trovare in prossimità delle zone interessate. Nel caso in esame, per la conformazione dell'impianto la fulminazione di tipo indiretto è ritenuta dalla scrivente CT.U. una possibilità non trascurabile: pertanto a suo giudizio sarebbe necessaria sull'impianto una dotazione di sicurezza costituita da appositi dispositivi di protezione denominati “scaricatori di sovratensione” ovvero S.P.D. (Surge Protectione Device). Di tali dispositivi, che dovrebbero essere presenti sulla parte in corrente continua a monte dell'inverter, nelle vicinanze dell'origine dell'impianto, non se ne è avuta evidenza in fase di sopralluogo del
26/07/2023. Per quanto sopra esposto, il rischio di fulminazione causato dall'impianto fotovoltaico è ritenuto presente”); inoltre, la TU ha ritenuto ragionevolmente esistente il rischio di ribaltamento degli impianti in conseguenza di eventuali raffiche di vento.
La TU, inoltre, ha conclusivamente evidenziato come “le opere realizzate dal convenuto non arrechino danni alla solidità dell'unità abitativa degli attori, ma che possano arrecare danni alla sua salubrità - dal momento che non ne consentono la completa manutenzione - e che possano arrecare danni alla sua sicurezza (vista la presenza dei rischi esaminati per le persone che vi risiedono)”.
La TU, di contro, ha escluso che gli impianti termici in contestazione abbiano arrecato pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, escludendo una disarmonia degli stessi rispetto alla linea e alla forma dell'edificio.
Alla luce delle considerazioni della TU, che risultano congruamente motivate e confermate anche all'esito delle osservazioni delle parti e delle richieste dei chiarimenti da queste sollecitate, e che la TU ha fornito in modo motivato ed esaustivo, deve ritenersi accertato che le opere realizzate dal convenuto arrechino turbativa alla proprietà dell'attore, producendo rischi per la sua sicurezza (nei limiti in precedenza precisati) e per la sua salubrità, impedendo all'occorrenza la possibilità di manutenere l'immobile.
In ragione di quanto accertato, appare fondata la domanda degli attori volta alla condanna del convenuto al ripristino della condizione preesistente della superficie su cui insistono gli impianti termici, mediante la rimozione degli stessi, stante l'assenza di titolo che fondi un diritto del convenuto a installare e tenere i pannelli solari sulla superficie degli attori e costituendo i suddetti pannelli una molestia alla proprietà degli stessi.
Va osservato che, insistendo gli impianti su superficie appartenente agli attori, non è possibile disporre in questa sede il mero arretramento dei pannelli installati, occorrendo a tale scopo uno specifico consenso degli attori a mantenere gli stessi sulla propria proprietà.
Le considerazioni svolte, rendendo fondata la domanda attorea ai sensi dell'art. 949 c.c., tenuto conto dei principi di diritto in precedenza richiamati, rendono superflua la valutazione delle prospettazioni attoree operate in materia di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, considerato peraltro che, secondo l'art. 873 c.c., la disciplina opera solo in presenza di costruzioni su fondi finitimi di soggetti diversi, caso non ricorrente nell'odierno giudizio, dovendosi ritenere la superficie dove sono installati gli impianti oggetto della proprietà degli attori.
La parte attrice domanda, in via ulteriore, la condanna del convenuto al risarcimento del danno, in conseguenza dell'illegittima installazione degli impianti termici, per un importo pari a 20.000,00 euro o a diversa somma di giustizia.
Secondo gli attori, l'illegittima installazione dei pannelli solari ad opera del convenuto ha determinato una lesione del decoro architettonico del bene, nonché una limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, e che deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria.
Gli attori, a sostegno della domanda, hanno prodotto una valutazione dell'immobile di un'agenzia immobiliare, in cui si attesta che la diminuzione di valore sofferta dall'immobile degli attori a causa dell'installazione dei pannelli solari del convenuto è pari a 20.000,00 euro, pari appunto all'importo richiesto a titolo risarcitorio dagli attori.
La domanda è infondata.
Innanzi tutto, va osservato che il danno derivante dalla lesione della proprietà privata non può considerarsi in re ipsa, come dedotto invece dagli attori, stante la possibile trasformazione dello strumento risarcitorio in una sanzione punitiva privata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
Inoltre, nel caso di specie, va osservato che la TU ha escluso un pregiudizio arrecato dagli impianti termici al decoro dell'edificio.
Ancora, non può ritenersi fondato il pregiudizio relativo al deprezzamento del valore dell'appartamento degli attori, considerato che un siffatto pregiudizio presuppone una stabile e irreversibile lesione della proprietà che nel caso di specie non sussiste, venendo meno ogni eventuale deprezzamento con il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, l'asserito pregiudizio derivante dalla limitazione di godimento dell'appartamento appare fondato su allegazioni radicalmente generiche.
Invero, la parte che lamenta la perdita del godimento di un bene di sua proprietà ha l'onere di allegare e di provare quale sia i godimento specifico e concreto che ha perduto per effetto della condotta altrui (cfr. Cass. Civ. S.U.
n. 33645/2022).
La parte attrice non ha illustrato quale sia stato il godimento concreto precluso dall'installazione dei pannelli, né può ritenersi che questi abbiano precluso l'uso della terrazza, avendo la stessa parte attrice allegato la sussistenza di pericoli di pregiudizi, ma non di effettivi pregiudizi alla proprietà, sicché
l'allegazione della lesione del godimento avrebbe imposto una maggiore specificazione in sede assertiva.
Per le ragioni enunciate, la domanda risarcitoria degli attori va respinta, in quanto infondata.
Va parimenti respinta la domanda del convenuto per la condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo risultati gli attori totalmente soccombenti.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, non risultando accertabile con ragionevole certezza la rendita del fabbricato oggetto di causa, ai fini dell'art. 15 c.p.c.
In ragione del parziale rigetto delle domande di parte attrice, va disposta la compensazione parziale delle spese in ragione del 50%.
Le spese di TU, stante la fondatezza della domanda negatoria degli attori, sono da porsi a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2170/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta l'illegittima installazione ad opera del convenuto degli impianti termici solari, meglio descritti in motivazione, in adiacenza alla terrazza facente parte dell'appartamento degli attori sito in Follonica Via Monte
Grappa n. 31 e per l'effetto condanna il convenuto a ripristinare la condizione preesistente della superficie su cui insistono gli impianti termici solari, mediante la rimozione degli stessi, nel rispetto delle normative di legge;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno degli attori;
3) respinge la domanda del convenuto per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) pone le spese di TU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
5) previa compensazione delle spese processuali per il 50%, condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 147,14 euro a titolo di esborsi e nella somma di
3.808,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2170/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DOMPETRINI FIDELIA;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. PIERINI PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: azione negatoria (art. 949 c.c.) – tutela ripristinatoria – risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare le violazioni poste in essere dal sig. CP_1
in pregiudizio della proprietà privata di parte attrice con l'apposizione dei pannelli
[...]
solari e fotovoltaici in adiacenza alla terrazza della loro abitazione posta in Follonica, Via
Monte Grappa n.31 e, per l'effetto, condannare alla rimozione dei Controparte_1
pannelli solari e fotovoltaici, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente ovvero al loro arretramento rispetto alla proprietà di parte attrice in osservanza delle prescrizioni di legge e della normativa di sicurezza. In ogni caso: condannare al risarcimento Controparte_1
del danno subito da parte attrice per quanto sopra dedotto ed argomentato, da quantificarsi in € 20.000,00 in favore dei signori e o nella somma Parte_1 Parte_2
che risulterà di giustizia, salvo diversa valutazione anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compenso di causa”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande degli attori, nonché la condanna degli stessi al risarcimento del danno per lite temeraria.
Ciò posto, nel caso di specie, secondo la prospettazione degli attori, il convenuto ha installato impianti termici solari sul prolungamento della terrazza del proprio appartamento, sotto il quale vi è l'appartamento del convenuto, pregiudicando l'integrità della superficie e producendo plurimi rischi per la propria proprietà e per l'incolumità propria e della propria famiglia, in particolare il rischio di ustioni, di incendio, di elettrocuzione, di fulminazione nonché di ribaltamento in caso di raffiche di vento, sicché, in conseguenza della situazione antigiuridica rappresentata, chiedono, ai sensi dell'art. 949 c.c. o della normativa in materia di distanze o dell'art. 2058 c.c., il ripristino della situazione anteriore ovvero l'arretramento dell'impianto secondo le normative di legge, nonché il risarcimento del danno da limitazione nella fruizione della proprietà per circa 20.000,00 euro. Il convenuto ha contestato le domande attoree, deducendo di essere proprietario della superficie su cui è stato installato l'impianto e di avere ricevuto ogni autorizzazione dalla competente autorità per l'installazione dello stesso.
Ciò posto, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 949 c.c., “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e può intentarsi quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che
“L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cass. Civ. n. 203/2017; Cass. Civ.
n.27564/2014; Cass. Civ. n. 16495/2005; Cass. Civ. n. 19182/2003).
Dunque, l'azione negatoria può utilizzarsi sia per accertare l'inesistenza di altrui diritti sulla propria cosa, sia per ottenere la cessazione di condotte antigiuridiche del terzo con ripristino della condizione preesistente della cosa.
L'attore che agisce in negatoria ha l'onere di provare la proprietà in base a un titolo giuridico, essendo onere del convenuto allegare e provare di avere diritti, anche di comproprietà, sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 472/2017; Cass. Civ. n.
21851/2014) Ciò posto, nel caso di specie, gli attori risultano proprietari dell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito in Follonica (GR), Via Monte Grappa n.
31, con annesso garage sottostrada, oltre a quote sulle corti circostanti, in quanto acquistato dall'attrice in regime di comunione legale Parte_2
con dalla società che ha costruito l'edificio – la Immobiliare Parte_1
Luigi S.r.l. - con atto a rogito del Notaio del 12.12.1981 (cfr. Persona_1
all. 1 fasc. attori).
Secondo tale contratto, gli attori hanno acquistato un appartamento composto da quattro vani e terrazze retrostanti e antistanti, cantina e corte esclusiva.
Inoltre, è pacifico tra le parti che l'appartamento sottostante quello degli attori appartiene al convenuto.
Va osservato che il convenuto non ha prodotto il proprio titolo di acquisto.
Ciò posto, l'edificio in cui sono collocati gli appartamenti delle parti va qualificato come un condominio, in quanto lo stesso è composto da parti esclusive e da parti comuni, come la facciata o il tetto o le fondazioni che sono strumentali all'esistenza e alla fruizione delle unità esclusive.
Invero, sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il condominio degli edifici sorge ipso iure nel momento in cui il costruttore di un edificio, diviso per piani o porzioni di piano, aliena a terzi un'unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata dalle altre. In tale momento, il costruttore perde la qualità di proprietario esclusivo delle cose o servizi comuni dell'edificio, con la conseguenza che di tali parti comuni non può più disporre in modo autonomo rispetto agli altri proprietari” (cfr. Cass. Civ. n. 9361/2021; Cass. Civ. n. 5335/2017).
In corso di causa, al fine di avere una compiuta rappresentazione dello stato dei luoghi e una valutazione tecnica dei pericoli e dei pregiudizi che la parte attrice ha imputato alla condotta di controparte, è stata espletata una TU tecnica, volta alla descrizione dei luoghi e dell'impianto termico solare contestato. Ebbene, la TU, con descrizioni e valutazioni tecniche motivate e prive di profili di manifesta illogicità, ha evidenziato che “L'unità immobiliare di parte attrice è composta da soggiorno, cucina, due camere oltre accessori e bagno, ed è corredata da due terrazzi: uno sul fronte principale di Via Monte Grappa (Lato Nord) e l'altro sul lato
Sud”, accertando che gli impianti contestati interessano la terrazza del lato sud.
Come descritto puntualmente dalla TU, anche con riproduzioni fotografiche, la terrazza in questione “ha una superficie complessiva di circa 35 mq, è comunicante con la cucina dell'unità immobiliare, è parzialmente coperto da una tettoia, e dispone di affacci sui lati Est, Sud e Ovest. Il parapetto del terrazzo è in muratura rifinita ad intonaco dello stesso colore del fabbricato, con soglia del davanzale in travertino”; inoltre, la TU evidenzia che “Perimetralmente al terrazzo sui lati Est, Sud e Ovest è presente un prolungamento piano posto all'incirca alla quota del pavimento del terrazzo stesso, che funge da solaio di copertura del porticato sottostante al piano terra, quest'ultimo di proprietà della parte convenuta. Detto prolungamento è interessato dall'installazione di pannelli solari e pannelli fotovoltaici, collocati in appoggio sulla porzione esposta a Sud, che misura complessivamente circa 25 mq”.
Pertanto, l'appartamento degli attori ha una terrazza sul lato sud, la quale, come si evince dalle fotografie effettuate dalla consulente, funge da copertura dell'appartamento sottostante del convenuto e, dopo il parapetto della terrazza, che coincide con il sottostante muro perimetrale dell'appartamento del convenuto, vi è una superficie che costituisce il prolungamento della terrazza e che funge da solaio per la zona all'aperto antistante l'appartamento del convenuto.
La TU, all'esito della visione del contratto di acquisto degli attori, ha rilevato che, alla luce della comparazione tra la planimetria allegata al contratto e di quella presente al catasto, che coincide con lo stato attuale dei luoghi, il prolungamento della terrazza non appare essere stato oggetto del contratto di acquisto, valutazione che comunque non incide sull'accertamento della proprietà della superficie che implica una valutazione giuridica rimessa a questo Tribunale.
La TU ha accertato che i pannelli contestati dagli attori sono stati installati sulla superficie costituente il prolungamento della terrazza posta sul lato sud dell'appartamento degli attori.
In particolare, la TU ha accertato che “l'installazione di impianti per cui è causa si trova in adiacenza al terrazzo di parte attrice, impegnandone interamente il lato esposto a
Sud: i pannelli fotovoltaici sono visibili in due stringhe parallele nella porzione di prolungamento di profondità maggiore (ml 3,10) rivolta verso Ovest, mentre i pannelli solari sono visibili in un'unica stringa nella porzione di prolungamento di profondità minore (ml
1,30) rivolta verso Est. Nel dettaglio, la porzione di impianto solare termico installata dalla parte convenuta sul prolungamento del terrazzo di parte attrice è costituita da num. 2 pannelli ciascuno di dimensioni ml 1,30 x ml 2,00 fissati ai relativi telai di appoggio a formare una stringa unica, inclinata di circa 45° rispetto al piano orizzontale. La parte superiore di tale stringa si trova alla quota di 89 cm rispetto al piano orizzontale e in aderenza al parapetto del terrazzo di parte attrice, ad una distanza di 4,5 cm. Nel dettaglio, la porzione di impianto fotovoltaico installata dalla parte convenuta sul prolungamento del terrazzo di parte attrice è costituita da num. 6 pannelli ciascuno di dimensioni ml 1,00 x ml 1,65 fissati ai relativi telai di appoggio e disposti su due stringhe parallele da tre pannelli ciascuna. La stringa di pannelli più vicina al terrazzo di parte attrice è inclinata di circa 45° rispetto al piano orizzontale. Essa si trova con la sua parte superiore alla quota di 84 cm rispetto al piano orizzontale e in prossimità del parapetto del terrazzo di parte attrice, ad una distanza di 19 cm. La stringa di pannelli più lontana dal terrazzo di parte attrice è inclinata di circa 30° rispetto al piano orizzontale. Essa si trova con la sua parte superiore alla quota di 52 cm rispetto al piano orizzontale e a distanza dalla soglia del parapetto del terrazzo di parte attrice di 195 cm”.
Inoltre, la TU ha accertato che lungo il perimetro esterno dei telai e al di sotto dei pannelli, vi sono cavi elettrici per l'impianto fotovoltaico e tubazioni idrauliche e cavi elettrici per l'impianto solare, alcuni dei quali fuoriescono dalla muratura del parapetto del terrazzo.
Ciò posto, prima di entrare nel merito delle violazioni dedotte dagli attori, occorre valutare se la superficie su cui sono stati installati gli impianti termici appartenga agli attori ovvero al convenuto o costituisca un bene condominiale.
In merito, va rilevato che secondo l'art. 1117 comma 1 n. 1) c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.
Ai fini del presente giudizio, va osservato che la disposizione richiamata pone una presunzione di condominialità per i lastrici solari, non anche per le terrazze o i balconi.
Va altresì osservato che la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che deve presumersi condominiale ogni porzione dell'edificio che “abbia
l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale” (Cass.
Civ. n. 20593/2018).
Va chiarito, in linea generale, che il lastrico solare è una superficie piana situata sulla sommità di un edificio, la cui funzione principale è quella di copertura e protezione dell'edificio stesso dalle intemperie e si differenzia dal tetto che invece ha una superficie sporgente.
La terrazza è invece uno spazio di superficie, posta al vertice di alcuni vani e nel contempo sullo stesso livello di un altro di proprietà esclusiva, così da rappresentare una proiezione all'aperto di quest'ultimo, che si connota per il fatto di non sporgere rispetto al perimetro dell'edificio e che ha una funzione non tanto e non solo di copertura, quanto di consentire un comodo accesso, con possibilità di intrattenervisi.
Di contro, il balcone è un elemento architettonico, costituito da una superficie che normalmente sporge dalla facciata di un edificio, che è di dimensioni ridotte, e che solitamente risulta accessibile da una singola stanza o ambiente domestico, ed è delimitato da parapetto o ringhiera.
Laddove il balcone non sporga rispetto al perimetro dell'edificio (nel qual caso si parla di balcone aggettante) e si colloca integralmente all'interno dello stesso, si ha un balcone incassato.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare possibili criteri utili per valutare la natura condominiale o meno della terrazza o del balcone, che - si ripete - non sono specificamente richiamati dall'art. 1117 c.c., ha stabilito che, per ciò che attiene alle terrazze, le stesse, in ragione della parziale affinità funzionale con i lastrici solari (garantire la copertura e la protezione degli appartamenti sottostanti), possono assoggettarsi allo stesso regime giuridico dei lastrici.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, anche se esso appartiene in proprietà e se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo” (Cass. Civ. n.
26239/2007; Cass. Civ. n. 35316/2021; Cass. Civ. n. 12682/2001).
Ne consegue che la terrazza, in quanto elemento architettonico che, come il lastrico solare, non sporge rispetto al perimetro dell'edificio e assolve anche a una funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, può equipararsi al lastrico solare ai fini dell'applicazione della disciplina del condominio.
Ciò ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che
“La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Civ. n.
20287/2017; Cass. Civ. n. 27363/2021; Cass: Civ. n. 10323/1996).
Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i balconi aggettanti,
“sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono;
e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, nè di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), NON possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani;
ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono” (Cass. Civ. n. 15913/2007; Cass: Civ. n.
14576/2004; Cass. Civ. n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000).
Dal principio sopra richiamato si può desumere quello più ampio e generale secondo cui ogni elemento architettonico, che sporge dalla facciata dell'edificio condominiale, non assolvendo ad alcuna funzione di protezione e copertura degli appartamenti sottostanti, si considerano prolungamenti dell'appartamento cui pertengono e, di conseguenza, di proprietà del titolare di quest'ultimo.
Ciò chiarito, nel caso di specie, va rilevato che la terrazza vicino alla quale sono collocati gli impianti termini appartiene agli attori, in quanto ad essi trasferita dal costruttore dell'edificio condominiale con il contratto in precedenza richiamato.
Per ciò che attiene alla superficie su cui sono installati gli impianti, la stessa va considerata proprietà degli attori, alla luce dei principi enunciati.
Invero, da un lato il convenuto non ha prodotto il contratto con cui ha acquistato la propria unità immobiliare, né ha allegato se il proprio dante causa sia il costruttore dell'edificio.
Non specificando nulla sulla superficie oggetto di causa il contratto di acquisto degli attori, come evidenziato in precedenza, deve procedersi all'applicazione delle disposizioni in materia di condominio.
Ebbene, poiché la superficie per cui è causa costituisce un prolungamento della terrazza degli attori e, in ultima analisi, un prolungamento dell'appartamento degli attori, il regime giuridico dello stesso va individuato analogicamente in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per i balconi aggettanti, non potendo trovare applicazione i principi in materia di lastrico solare ovvero di terrazza, non costituendo la superficie in questione la copertura dell'appartamento del convenuto, sovrastando, di contro, il portico sottostante.
Circa tale portico, deve rilevarsi che lo stesso, ai sensi dell'art. 1117 cc. deve presumersi condominiale, salvo titolo contrario. Nondimeno, il convenuto non ha allegato e provato alcun titolo che fondi la sua proprietà esclusiva sul portico, sicché lo stesso non può nemmeno considerarsi, ai fini del presente giudizio, un bene appartenente al convenuto.
Dunque, in assenza di titolo che disponga specificamente sulla proprietà della superficie in esame, considerato che la stessa costituisce un prolungamento della terrazza degli attori, sporgendo fuori dal perimetro dell'edificio, il che consente di assimilarla, per analogia, a un balcone aggettante, devono ritenersi applicabili alla stessa i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui balconi aggettanti, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi, anche in ragione della mancata prova ad opera del convenuto della proprietà esclusiva del portico sovrastato dalla superficie in esame, una porzione dell'immobile degli attori e, dunque, oggetto del diritto di proprietà esclusiva degli attori.
Quanto considerato importa l'illegittimità dell'installazione degli impianti termici solari compiuta dal convenuto.
Invero, posto che nell'azione negatoria, come evidenziato in precedenza, è onere del convenuto allegare e provare il titolo che giustifica la sua condotta in danno di quella dell'attore che agisce in negatoria, va osservato che l'odierno convenuto non ha provato alcun titolo giuridico che fondi un suo diritto a installare e mantenere l'impianto oggetto di causa sulla superficie degli attori.
Invero, il convenuto non ha provato alcun titolo che fondi in suo favore una servitù sulla superficie degli attori, né altro titolo che giustifichi altrimenti l'installazione degli impianti sulla superficie degli attori.
L'unica deduzione offerta dal convenuto a sostegno delle proprie ragioni è la titolarità del diritto di proprietà sulla superficie oggetto di causa, evenienza da escludere alla luce delle considerazioni svolte in precedenza.
Inoltre, non rileva, ai fini della prova della proprietà, la documentazione prodotta dal convenuto e inerente all'archiviazione del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della legittimità della SCIA n. 706/2018 che ha autorizzato l'installazione degli impianti in questione, attesa non solo l'incompletezza dell'atto, che risulta mancante della seconda e della quarta pagina (cfr. all. 1 fasc. convenuto), ma anche l'inidoneità del suddetto provvedimento a fondare diritti di proprietà (la quale, ai sensi dell'art. 922 c.c., può scaturire solo da uno dei modi di acquisto ivi indicati e, in primis, dal contratto), o a provare la proprietà immobiliare, concernendo il provvedimento amministrativo solo i rapporti tra il destinatario di esso e la
Pubblica Amministrazione, ma non prova in alcun modo la proprietà su un immobile, né fonda deroghe, ai sensi dell'art. 1117 c.c., alla condominialità di un bene (cfr. Cass. Civ. n. 1505/1999).
Né assume rilievo l'ulteriore documentazione prodotta dal convenuto che afferisce all'installazione e alla conformità degli impianti installati (cfr. all.ti 4-a,
4-b, 4-c della comparsa e all. 1 della seconda memoria istruttoria) e non a diritti reali sulla superficie in esame.
In definitiva, non risulta provato il diritto del convenuto a installare e mantenere sulla superficie per cui è causa gli impianti termici solari contestati dagli attori.
Inoltre, sono state accertate, almeno parzialmente, le turbative al diritto di proprietà lamentate dagli attori.
Invero, la TU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e dell'analisi della documentazione tecnica prodotta in giudizio, ha accertato, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, il concreto rischio di ustioni per le persone, connesso alla presenza sulla superficie per cui è causa degli impianti termici contestati (“la tipologia,
l'ubicazione e lo stato di conservazione delle tubazioni di collegamento tra i collettori e il resto dell'impianto, come visionate in posa, non assicurano che dette tubazioni possano sempre rimanere integre durante l'esercizio dell'impianto, determinando piuttosto da esse fuoriuscita di liquido riscaldato, che potrebbe zampillare nei pressi del parapetto del terrazzo di parte attrice. Per quanto sopra esposto, il rischio di ustioni causate dall'impianto solare termico è ritenuto presente”), ha escluso, alla luce dei parametri tecnici offerti dalla
“Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici- Edizione Anno 2012” pubblicata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. 0001324 del 07/02/2012 e relativa circolare chiarimento di prot. n. 6334 del 04/05/2012 e della documentazione tecnica prodotta in giudizio, la sussistenza del rischio di incendio dell'impianto; la TU ha, di contro, rilevato l'idoneità degli impianti a esporre gli attori al rischio concreto di elettrocuzione (“Nel suo funzionamento,
l'insieme dei pannelli fotovoltaici installati sul prolungamento del terrazzo di parte attrice fa circolare una corrente continua di modesta entità, ma a tensione elevata, che attraverso il modulo inverter dell'impianto, viene convertita in corrente alternata e si collega all'impianto domestico allacciato all'ente distributore di energia elettrica. Il rischio di elettrocuzione in caso di contatto diretto con i pannelli è legato al valore della tensione di contatto a cui il corpo umano può essere sottoposto: in condizione ordinarie, tale limite in corrente continua è pari a 120 Volt. Ora - anche se la documentazione di progetto è carente per poterlo asserire con certezza – i moduli fotovoltaici installati appaiono alla scrivente come dotati sulla parte posteriore di dispositivi ottimizzatori di potenza. L'impianto installato sarebbe quindi in grado, come evidenziato nelle memorie difensive di parte convenuta, di limitare - attraverso i suddetti componenti, l'inverter e una apposita centralina di monitoraggio - la tensione su ciascun pannello a valori di sicurezza al di sotto del limite indicato, qualora avvenga un guasto, oppure nel caso di mancanza di alimentazione o di scollegamento dell'impianto dalla rete elettrica per effettuare, ad esempio, operazioni di manutenzione. Tuttavia - in condizione di normale funzionamento - il distanziamento fisico dai pannelli in tensione non
è stato previsto: è evidente come la prossimità di una delle due stringhe di pannelli rispetto al parapetto del terrazzo di parte attrice esponga comunque una persona che si affacci al davanzale di tale terrazzo al rischio di contatto. Per quanto sopra esposto, il rischio di elettrocuzione causato dall'impianto fotovoltaico è ritenuto presente”) e di fulminazione indiretta (“La fulminazione indiretta si avrebbe invece qualora avvenisse la caduta di un fulmine nelle vicinanze dell'impianto, originando un campo magnetico di forte intensità che andrebbe a concatenarsi con le spire create dai collegamenti elettrici dei pannelli fotovoltaici, e di conseguenza causando sovratensioni indotte pericolose per chi si dovesse trovare in prossimità delle zone interessate. Nel caso in esame, per la conformazione dell'impianto la fulminazione di tipo indiretto è ritenuta dalla scrivente CT.U. una possibilità non trascurabile: pertanto a suo giudizio sarebbe necessaria sull'impianto una dotazione di sicurezza costituita da appositi dispositivi di protezione denominati “scaricatori di sovratensione” ovvero S.P.D. (Surge Protectione Device). Di tali dispositivi, che dovrebbero essere presenti sulla parte in corrente continua a monte dell'inverter, nelle vicinanze dell'origine dell'impianto, non se ne è avuta evidenza in fase di sopralluogo del
26/07/2023. Per quanto sopra esposto, il rischio di fulminazione causato dall'impianto fotovoltaico è ritenuto presente”); inoltre, la TU ha ritenuto ragionevolmente esistente il rischio di ribaltamento degli impianti in conseguenza di eventuali raffiche di vento.
La TU, inoltre, ha conclusivamente evidenziato come “le opere realizzate dal convenuto non arrechino danni alla solidità dell'unità abitativa degli attori, ma che possano arrecare danni alla sua salubrità - dal momento che non ne consentono la completa manutenzione - e che possano arrecare danni alla sua sicurezza (vista la presenza dei rischi esaminati per le persone che vi risiedono)”.
La TU, di contro, ha escluso che gli impianti termici in contestazione abbiano arrecato pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, escludendo una disarmonia degli stessi rispetto alla linea e alla forma dell'edificio.
Alla luce delle considerazioni della TU, che risultano congruamente motivate e confermate anche all'esito delle osservazioni delle parti e delle richieste dei chiarimenti da queste sollecitate, e che la TU ha fornito in modo motivato ed esaustivo, deve ritenersi accertato che le opere realizzate dal convenuto arrechino turbativa alla proprietà dell'attore, producendo rischi per la sua sicurezza (nei limiti in precedenza precisati) e per la sua salubrità, impedendo all'occorrenza la possibilità di manutenere l'immobile.
In ragione di quanto accertato, appare fondata la domanda degli attori volta alla condanna del convenuto al ripristino della condizione preesistente della superficie su cui insistono gli impianti termici, mediante la rimozione degli stessi, stante l'assenza di titolo che fondi un diritto del convenuto a installare e tenere i pannelli solari sulla superficie degli attori e costituendo i suddetti pannelli una molestia alla proprietà degli stessi.
Va osservato che, insistendo gli impianti su superficie appartenente agli attori, non è possibile disporre in questa sede il mero arretramento dei pannelli installati, occorrendo a tale scopo uno specifico consenso degli attori a mantenere gli stessi sulla propria proprietà.
Le considerazioni svolte, rendendo fondata la domanda attorea ai sensi dell'art. 949 c.c., tenuto conto dei principi di diritto in precedenza richiamati, rendono superflua la valutazione delle prospettazioni attoree operate in materia di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, considerato peraltro che, secondo l'art. 873 c.c., la disciplina opera solo in presenza di costruzioni su fondi finitimi di soggetti diversi, caso non ricorrente nell'odierno giudizio, dovendosi ritenere la superficie dove sono installati gli impianti oggetto della proprietà degli attori.
La parte attrice domanda, in via ulteriore, la condanna del convenuto al risarcimento del danno, in conseguenza dell'illegittima installazione degli impianti termici, per un importo pari a 20.000,00 euro o a diversa somma di giustizia.
Secondo gli attori, l'illegittima installazione dei pannelli solari ad opera del convenuto ha determinato una lesione del decoro architettonico del bene, nonché una limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, e che deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria.
Gli attori, a sostegno della domanda, hanno prodotto una valutazione dell'immobile di un'agenzia immobiliare, in cui si attesta che la diminuzione di valore sofferta dall'immobile degli attori a causa dell'installazione dei pannelli solari del convenuto è pari a 20.000,00 euro, pari appunto all'importo richiesto a titolo risarcitorio dagli attori.
La domanda è infondata.
Innanzi tutto, va osservato che il danno derivante dalla lesione della proprietà privata non può considerarsi in re ipsa, come dedotto invece dagli attori, stante la possibile trasformazione dello strumento risarcitorio in una sanzione punitiva privata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
Inoltre, nel caso di specie, va osservato che la TU ha escluso un pregiudizio arrecato dagli impianti termici al decoro dell'edificio.
Ancora, non può ritenersi fondato il pregiudizio relativo al deprezzamento del valore dell'appartamento degli attori, considerato che un siffatto pregiudizio presuppone una stabile e irreversibile lesione della proprietà che nel caso di specie non sussiste, venendo meno ogni eventuale deprezzamento con il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, l'asserito pregiudizio derivante dalla limitazione di godimento dell'appartamento appare fondato su allegazioni radicalmente generiche.
Invero, la parte che lamenta la perdita del godimento di un bene di sua proprietà ha l'onere di allegare e di provare quale sia i godimento specifico e concreto che ha perduto per effetto della condotta altrui (cfr. Cass. Civ. S.U.
n. 33645/2022).
La parte attrice non ha illustrato quale sia stato il godimento concreto precluso dall'installazione dei pannelli, né può ritenersi che questi abbiano precluso l'uso della terrazza, avendo la stessa parte attrice allegato la sussistenza di pericoli di pregiudizi, ma non di effettivi pregiudizi alla proprietà, sicché
l'allegazione della lesione del godimento avrebbe imposto una maggiore specificazione in sede assertiva.
Per le ragioni enunciate, la domanda risarcitoria degli attori va respinta, in quanto infondata.
Va parimenti respinta la domanda del convenuto per la condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo risultati gli attori totalmente soccombenti.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile, non risultando accertabile con ragionevole certezza la rendita del fabbricato oggetto di causa, ai fini dell'art. 15 c.p.c.
In ragione del parziale rigetto delle domande di parte attrice, va disposta la compensazione parziale delle spese in ragione del 50%.
Le spese di TU, stante la fondatezza della domanda negatoria degli attori, sono da porsi a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2170/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta l'illegittima installazione ad opera del convenuto degli impianti termici solari, meglio descritti in motivazione, in adiacenza alla terrazza facente parte dell'appartamento degli attori sito in Follonica Via Monte
Grappa n. 31 e per l'effetto condanna il convenuto a ripristinare la condizione preesistente della superficie su cui insistono gli impianti termici solari, mediante la rimozione degli stessi, nel rispetto delle normative di legge;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno degli attori;
3) respinge la domanda del convenuto per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) pone le spese di TU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
5) previa compensazione delle spese processuali per il 50%, condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 147,14 euro a titolo di esborsi e nella somma di
3.808,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia