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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Arturo Vassallo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ortensio Stanzione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo n. 171;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 la rappresentava di Parte_1
aver ricevuto in data 5.2.2025 la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 10076202500000021000, effettuata dall' Controparte_3
alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione
[...]
del Giudice del Lavoro e oggetto d'impugnativa - nove avvisi di addebito
(precisamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020180005243311000,
asseritamente notificato il 27.9.2018; 2) l'avviso di addebito n.
40020190000601172000, asseritamente notificato il 13.3.2019; 3) l'avviso di addebito n. 40020190001064859000, asseritamente notificato il 27.4.2019; 4)
l'avviso di addebito n. 40020200000298202000, asseritamente notificato il
12.2.2020; 5) l'avviso di addebito n. 40020210003762027000, asseritamente notificato il 10.12.2021; 6) l'avviso di addebito n. 40020230000189876000,
asseritamente notificato il 5.2.2023; 7) l'avviso di addebito n.
40020230001674543000, asseritamente notificato il 22.10.2023; 8) l'avviso di addebito n. 40020230005941728000, asseritamente notificato il 23.12.2023; 9) l'avviso di addebito n. 40020240001638134000, asseritamente notificato il
16.8.2024 per un importo complessivo di € 17.871,76).
Eccepiva l'ommessa e/o irregolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata in quanto notificata tramite un indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi”
previsti (IPA, REGINDE e INIPEC) e priva dell'estensione p7m, l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancanza dei requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per essere iscritto alla Gestione Commercianti nonché l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi sopradescritti.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato nei Parte_1
per le ragioni che si vengono a illustrare.
In limine litis va sottolineato come non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle parti resistenti in quanto la Suprema Corte ha precisato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del SO (ma tanto deve ritenersi a fortiori anche per la comunicazione preventiva) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è
soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all'esecuzione
(Cass. SS.UU. n. 10261/2018, Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021). Ad ogni modo e ad abundantiam parte ricorrente contesta anche la prescrizione, che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva ed è sempre proponibile senza limiti temporali.
In via preliminare, altresì, va disattesa l'eccezione di ommessa e/o irregolarità
della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC),
ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta”.
Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del
proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. SS.UU. civ.
15979/2022). Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dal dominio t, possa Email_1
comportare - in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione del mittente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui impugnata è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati della certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è
rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge.
Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa
pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato.p7m.
Chiarito ciò, relativamente all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria occorre sottolineare che al riguardo emerge che gli avvisi di addebito sottesi sono stati ritualmente notificati il 27.9.2018, il 13.3.2019, il 27.4.2019, il
12.2.2020, il 10.12.2021, il 5.2.2023, il 22.10.2023, il 23.12.2023 e il 16.8.2024
all'indirizzo pec della ricorrente - risultante dal registro INI- Email_2
PEC - così come si evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' CP_1
e dell' . Controparte_2 Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica anche di tali atti in quanto sempre notificati tramite indirizzi pec del mittente non validi ossia non risultanti in nessuno dei “Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE e INIPEC).
Sul punto è sufficiente richiamare quanto appena evidenziato sulla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che relativamente all'accezione sollevata dalla di Parte_1
nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto essa stessa non possederebbe i requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per l'iscrizione nella Gestione commerciante , la stessa eccezione è CP_1
inammissibile.
Giova anzitutto prendere atto che gli avvisi di addebito sottesi non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni, nonostante, come sopradescritto, la rituale notifica degli stessi.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, infatti, contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 2 che, a sua volta, contiene a pagina 26, il seguente avvertimento: “A tale
somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura
previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del
pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili
- c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della
legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di
riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data
(art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo
di interessi di mora/sanzioni civili”.
Occorre ora accertare se successivamente alla notifica di siffatti avvisi sia sopraggiunta la prescrizione come eccepito dalla Parte_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi in esame, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' Controparte_3
documenta di aver notificato alla nel corso degli
[...] Parte_1
anni, validi atti interruttivi della prescrizione (cfr. produzioni nn. da 4 a 8 allegate al fascicolo telematico dell' ). Controparte_2
Segnatamente, risultano allegati: 1) l'intimazione di pagamento n.
10020239003958912000 notificata in data 26.6.2023; 2) il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200006188000 notificato in data 6.10.2022; 3) il preavviso di fermo Amministrativo n. 10080202400004679000 notificato in data 13.2.2024; 4) il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis n.
10084202400000983001 notificato in data 4.3.2024.
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 17.871,76 importo scaturente soltanto dai 9 avvisi di addebito oggetto d'impugnativa sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e di competenza di questo giudicante).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare la validità della notifica di atti impone di attenersi ai valori minimi
(non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1106 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e dell delle spese del giudizio che liquida in favore Controparte_2 CP_1
di ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Arturo Vassallo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ortensio Stanzione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo n. 171;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 la rappresentava di Parte_1
aver ricevuto in data 5.2.2025 la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 10076202500000021000, effettuata dall' Controparte_3
alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione
[...]
del Giudice del Lavoro e oggetto d'impugnativa - nove avvisi di addebito
(precisamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020180005243311000,
asseritamente notificato il 27.9.2018; 2) l'avviso di addebito n.
40020190000601172000, asseritamente notificato il 13.3.2019; 3) l'avviso di addebito n. 40020190001064859000, asseritamente notificato il 27.4.2019; 4)
l'avviso di addebito n. 40020200000298202000, asseritamente notificato il
12.2.2020; 5) l'avviso di addebito n. 40020210003762027000, asseritamente notificato il 10.12.2021; 6) l'avviso di addebito n. 40020230000189876000,
asseritamente notificato il 5.2.2023; 7) l'avviso di addebito n.
40020230001674543000, asseritamente notificato il 22.10.2023; 8) l'avviso di addebito n. 40020230005941728000, asseritamente notificato il 23.12.2023; 9) l'avviso di addebito n. 40020240001638134000, asseritamente notificato il
16.8.2024 per un importo complessivo di € 17.871,76).
Eccepiva l'ommessa e/o irregolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata in quanto notificata tramite un indirizzo pec non valido ossia non risultante in nessuno dei “Pubblici Elenchi”
previsti (IPA, REGINDE e INIPEC) e priva dell'estensione p7m, l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancanza dei requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per essere iscritto alla Gestione Commercianti nonché l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale del credito portato dagli avvisi sopradescritti.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato nei Parte_1
per le ragioni che si vengono a illustrare.
In limine litis va sottolineato come non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle parti resistenti in quanto la Suprema Corte ha precisato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del SO (ma tanto deve ritenersi a fortiori anche per la comunicazione preventiva) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è
soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all'esecuzione
(Cass. SS.UU. n. 10261/2018, Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021). Ad ogni modo e ad abundantiam parte ricorrente contesta anche la prescrizione, che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva ed è sempre proponibile senza limiti temporali.
In via preliminare, altresì, va disattesa l'eccezione di ommessa e/o irregolarità
della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC),
ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta”.
Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del
proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. SS.UU. civ.
15979/2022). Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dal dominio t, possa Email_1
comportare - in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione del mittente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui impugnata è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati della certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è
rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge.
Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa
pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato.p7m.
Chiarito ciò, relativamente all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria occorre sottolineare che al riguardo emerge che gli avvisi di addebito sottesi sono stati ritualmente notificati il 27.9.2018, il 13.3.2019, il 27.4.2019, il
12.2.2020, il 10.12.2021, il 5.2.2023, il 22.10.2023, il 23.12.2023 e il 16.8.2024
all'indirizzo pec della ricorrente - risultante dal registro INI- Email_2
PEC - così come si evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' CP_1
e dell' . Controparte_2 Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica anche di tali atti in quanto sempre notificati tramite indirizzi pec del mittente non validi ossia non risultanti in nessuno dei “Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE e INIPEC).
Sul punto è sufficiente richiamare quanto appena evidenziato sulla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che relativamente all'accezione sollevata dalla di Parte_1
nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto essa stessa non possederebbe i requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per l'iscrizione nella Gestione commerciante , la stessa eccezione è CP_1
inammissibile.
Giova anzitutto prendere atto che gli avvisi di addebito sottesi non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni, nonostante, come sopradescritto, la rituale notifica degli stessi.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, infatti, contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 2 che, a sua volta, contiene a pagina 26, il seguente avvertimento: “A tale
somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura
previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del
pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili
- c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della
legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di
riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data
(art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo
di interessi di mora/sanzioni civili”.
Occorre ora accertare se successivamente alla notifica di siffatti avvisi sia sopraggiunta la prescrizione come eccepito dalla Parte_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi in esame, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' Controparte_3
documenta di aver notificato alla nel corso degli
[...] Parte_1
anni, validi atti interruttivi della prescrizione (cfr. produzioni nn. da 4 a 8 allegate al fascicolo telematico dell' ). Controparte_2
Segnatamente, risultano allegati: 1) l'intimazione di pagamento n.
10020239003958912000 notificata in data 26.6.2023; 2) il preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200006188000 notificato in data 6.10.2022; 3) il preavviso di fermo Amministrativo n. 10080202400004679000 notificato in data 13.2.2024; 4) il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis n.
10084202400000983001 notificato in data 4.3.2024.
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 17.871,76 importo scaturente soltanto dai 9 avvisi di addebito oggetto d'impugnativa sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e di competenza di questo giudicante).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nell'accertare la validità della notifica di atti impone di attenersi ai valori minimi
(non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1106 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e dell delle spese del giudizio che liquida in favore Controparte_2 CP_1
di ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro