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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAICCHIO Parte_1 C.F._1 ttiva dirizzo Telematicopresso il difensore avv. DRAICCHIO FILOMENA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 31/05/2024 invocando la propria inabilità Parte_1
a proficuo lavoro, ha adito questa A a condizione in questione alla data di decesso della madre, Signora (16-3-2022) ed accertare il diritto a Persona_1 percepire la pensione di reversibilità come figlia maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei dal primo giorno del mese successivo al CP_1 decesso del padre.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale con il Dr. (…. dica il CTU, in Persona_2 base alla documentazione riferibile all'epoca del decesso della madre della ricorrente, se quest'ultima fosse inabile a proficuo lavoro ( ….“l'inabilità a proficuo lavoro si concreta nello stato di colui che per una grave infermità fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, di svolgere cioè un'attività fonte del minimo
1 indispensabile per vivere;
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…)….).
La causa veniva riservata in decisione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Osserva
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 (1).
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
2 La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 (2). (3)
L' ha eccepito che: CP_1
1) l'insussistenza di una condizione invalidante nella misura di legge (art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222).
2) la mancanza di prova del requisito economico, c.d. “vivenza a carico”.
La l. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, "i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"; tale requisito, della cd. "vivenza a carico", va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo nonnecessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con uno situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr, ex plurimis, Cass. n. 3678/2013Cass. nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005).
La prima circostanza è sufficientemente dimostrata- in uno alle condizioni psichiche della ricorrente- dalle risultanze del modello C2 storico, dal quale risulta che la parte ricorrente non ha mai lavorato nonché dalla dichiarazione dei redditi di . Testimone_1
IL requisito sanitario è stato smentito dalla CTU espletata in corso di causa sul quesito sopra richiamato.
Questa A.G. ritiene la consulenza tecnica d'ufficio assolutamente esaustiva, adeguata e congrua nelle sue predette conclusioni, anche alla luce della completa documentazione medica agli atti.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili;
- pone a carico dell' le spese di lite liquidate con separato decreto. CP_1
Foggia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAICCHIO Parte_1 C.F._1 ttiva dirizzo Telematicopresso il difensore avv. DRAICCHIO FILOMENA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 31/05/2024 invocando la propria inabilità Parte_1
a proficuo lavoro, ha adito questa A a condizione in questione alla data di decesso della madre, Signora (16-3-2022) ed accertare il diritto a Persona_1 percepire la pensione di reversibilità come figlia maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei dal primo giorno del mese successivo al CP_1 decesso del padre.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale con il Dr. (…. dica il CTU, in Persona_2 base alla documentazione riferibile all'epoca del decesso della madre della ricorrente, se quest'ultima fosse inabile a proficuo lavoro ( ….“l'inabilità a proficuo lavoro si concreta nello stato di colui che per una grave infermità fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, di svolgere cioè un'attività fonte del minimo
1 indispensabile per vivere;
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…)….).
La causa veniva riservata in decisione nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
Osserva
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 (1).
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
2 La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 (2). (3)
L' ha eccepito che: CP_1
1) l'insussistenza di una condizione invalidante nella misura di legge (art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222).
2) la mancanza di prova del requisito economico, c.d. “vivenza a carico”.
La l. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, "i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"; tale requisito, della cd. "vivenza a carico", va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo nonnecessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con uno situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr, ex plurimis, Cass. n. 3678/2013Cass. nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005).
La prima circostanza è sufficientemente dimostrata- in uno alle condizioni psichiche della ricorrente- dalle risultanze del modello C2 storico, dal quale risulta che la parte ricorrente non ha mai lavorato nonché dalla dichiarazione dei redditi di . Testimone_1
IL requisito sanitario è stato smentito dalla CTU espletata in corso di causa sul quesito sopra richiamato.
Questa A.G. ritiene la consulenza tecnica d'ufficio assolutamente esaustiva, adeguata e congrua nelle sue predette conclusioni, anche alla luce della completa documentazione medica agli atti.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili;
- pone a carico dell' le spese di lite liquidate con separato decreto. CP_1
Foggia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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