Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15458 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" 1 5458/03 NOM DELPPOLOITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12342/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Dott. Vincenzo Mileo Cron. 31359 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 12 giu- Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Consigliere gno 2003 Dott. Pasquale Picone ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società Cooperativa Transport S.r.1., elettivamente domiciliata in Roma, via Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli che, uni- tamente all'avv. Giovanni Solimeno, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro " I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Anto- nietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e 3648 J difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 76/2001, decisa il giorno 14 novembre 2001 e pubblicata il giorno 8 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Pi- stoia nel procedimento n. 103/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Renato Balta per delega dell'avv. Gianni Romoli per la società ricorrente e Antonio Sgroi per delega dell'avv. Anto- nietta Coretti per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi poi riuniti la Società Cooperativa Transport S.r.l. (di seguito indicata anche come "la Cooperativa") proponeva dinanzi al Pretore di Pistoia opposizione avverso decreti ingiun- tivi emessi su richiesta dell'INPS per il pagamento del complessi- vo importo di lire 623.674.000 a titolo di differenze contributive e accessori. Con sentenza n. 148/98 il Giudice adito, previa riunione, respin- geva le opposizioni. Interponeva appello la Cooperativa e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n.76/2001, emessa in data 14 novembre 2000 8 febbraio 2001 dal Tribunale di Pistoia. 2 R La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che gli sgravi contributivi spet- tano solo a quelle società cooperative che impiegano un numero di soci non inferiore a nove e, qualora, come appunto nel caso in esame, il numero dei soci occupati abbia una consistenza inferiore mentre vengono occupati dei dipendenti estranei al corpo sociale, tale presupposto viene meno e a nulla rileva l'avvenuta iscrizione nel registro prefettizio. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 7 marzo 2001, propone ricorso per cassazione la Cooperativa con atto notificato in data 7 maggio 2001, sulla base di due motivi. L'INPS resiste con controricorso notificato in data 14 giugno 2001. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 DPR 20 apri- le 1970 n. 602, 22 e 26 DPCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successi ve modificazioni, 20, comma 4 del DL 2 marzo 1974 n. 30 e succes- sive modificazioni. Si Osserva che ricorrono nel caso in esame i requisiti di mutualità e d'altro canto il Tribunale ha disappli- cato ex officio un atto amministrativo, senza che vi fosse istanza di parte. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 3 Л 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che in caso di riduzione del numero dei soci, comunque ripristinato, spetta agli organi amministrativi adottare i relati- vi provvedimenti, ma fino a cancellazione dal Registro prefettizio non possono essere negati gli sgravi contributivi. Le censure non appaiono fondate. S premette che è pacifica la circostanza, accertata dal Tribuna- le, che, nel quinquennio antecedente l'ispezione, la Cooperativa ha avuto un numero di soci lavoratori variabile da 4 a 7, cui si aggiungevano 4 o 5 soci non lavoratori. Al riguardo si afferma infatti, alla pag. 12 del ricorso introdut- tivo del presente giudizio di legittimità, che "la compagine so- risultando anche al di sotto del numero di nove ciale è mutata, lavoratori previsto per la regolarità della soci costituzione dell'ente e poi tempestivamente regolarizzato non si cen- sura peraltro il rilievo del Tribunale che la pretesa regolarizza- zione avvenne facendo nominare i soci non lavoratori soci Sovven- tori e quindi senza conseguire lo scopo, dal momento che la legi- slazione in materia prevede che le cooperative di produzione e la- voro abbiano un numero minimo di 9 soci, tutti lavoratori, salvo il numero minimo di amministrativi necessari per il funzionamento dell'Ente, peraltro in misura non superiore al 12% del totale. La società ricorrente assume in sostanza che l'iscrizione nel re- gistro prefettizio delle Cooperative integra, fino a cancellazio- ne, il requisito necessario per fruire degli sgravi contributivi, 4 Л mentre il Tribunale rileva che al requisito formale deve affian- carsi quello sostanziale di effettiva ricorrenza dei caratteri propri delle cooperative di lavoro. La soluzione accolta dal Giudice di merito è conforme alla giuri- + sprudenza costante di questa Suprema Corte. Al riguardo si afferma infatti che a norma dell'art. 20 1. n. 114 del 1974, le cooperative possono godere della riduzione dell'aliquota relativa al contributo dovuto dai datori di lavoro alla cassa unica per gli assegni familiari solo se iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative a norma del d.leg.c.p.s. n. 1577 del 1947, decreto che, agli art. 22 e 23, stabilisce che la società cooperativa è legalmente costitui- ta con almeno nove soci e che i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corri- spondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte;
ne consegue che non può legittimamente aspirare alla riduzione del contributo Cuaf la società cooperativa di lavoro che raggiunga il numero di soci richiesto per la legale costituzione attraverso la sommatoria di soci lavoratori e non lavoratori, a nulla rilevando che detta cooperativa risulti iscritta nello schedario generale delle cooperative, posto che l'iscrizione richiesta ai fini del conseguimento della riduzione va intesa non come mero dato di fat- to, ma come ottenuta nel rispetto delle norme che la prevedono. (Cass., sez. lav., 25 marzo 2000, n. 359) Analoghi principi erano stati in precedenza affermati da Cass., sez. lav., 4 marzo 1997, S n. 1879 e da Cass., sez. lav., 17 febbraio 2000, n. 1798. Non ricorre ragione di sorta per porre in discussione tale orien- tamento, in ordine al quale l'odierna ricorrente non formula ri- serva o critica di sorta, limitandosi a non tenerne conto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 11,00 oltre a € 2.000,00 per onorario. Roma, 12 giugno 2003 IL PRESIDENTE :Vincenzo Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE LCANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 OTT. 2003 ogor, CANCELLIERE 6