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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/08/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3554/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. C.F._1
Difensore: avv. Angelo Russo
Domiciliata in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Angelo Russo
Domiciliato in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2
presso lo studio del difensore con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO (visto del 10.06.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso proposto il 24.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente le parti allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in Ercolano (NA) il 2 giugno 1973;
- Che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] Per_1
RE (NA) il 10/09/1974, nata a [...], l'[...] e Per_2
nato a [...] l'[...], tutti maggiorenni Persona_3 economicamente indipendenti;
- Che con verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996) i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso;
- Che la situazione reddituale dei coniugi risulta mutata rispetto al momento in cui è intervenuta la separazione, essendosi ridotto il reddito di a seguito del suo pensionamento e Controparte_2 essendo migliorata la condizione reddituale di Parte_1 che svolge oggi attività lavorativa e percepisce un reddito;
- Di voler modificare gli accordi della separazione in modo che siano maggiormente rispondenti agli interessi di entrambi i coniugi alla luce delle loro mutate condizioni reddituali.
Su tali presupposti le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996) di recepire le nuove condizioni concordate fra le stesse e riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996), che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del verbale di separazione personale consensuale delle parti del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 nel procedimento RG n. 5718/1996
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 13 novembre 1957
e
(c. f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6 novembre 1951,
1) I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto ognuno nella rispettiva abitazione di residenza.
2) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 50,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per quanto riguarda gli aspetti della loro separazione, avendo già regolato tra loro ogni aspetto di natura economica e/o patrimoniale.
4) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Fermo il resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24.7.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3554/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Parte_1
(C.F. C.F._1
Difensore: avv. Angelo Russo
Domiciliata in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Angelo Russo
Domiciliato in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2
presso lo studio del difensore con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO (visto del 10.06.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso proposto il 24.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente le parti allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in Ercolano (NA) il 2 giugno 1973;
- Che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] Per_1
RE (NA) il 10/09/1974, nata a [...], l'[...] e Per_2
nato a [...] l'[...], tutti maggiorenni Persona_3 economicamente indipendenti;
- Che con verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996) i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso;
- Che la situazione reddituale dei coniugi risulta mutata rispetto al momento in cui è intervenuta la separazione, essendosi ridotto il reddito di a seguito del suo pensionamento e Controparte_2 essendo migliorata la condizione reddituale di Parte_1 che svolge oggi attività lavorativa e percepisce un reddito;
- Di voler modificare gli accordi della separazione in modo che siano maggiormente rispondenti agli interessi di entrambi i coniugi alla luce delle loro mutate condizioni reddituali.
Su tali presupposti le parti chiedevano, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996) di recepire le nuove condizioni concordate fra le stesse e riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione personale del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 (RG n. 5718/1996), che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del verbale di separazione personale consensuale delle parti del 18.11.1996 omologato dal Tribunale di Genova il 26.11.1996 nel procedimento RG n. 5718/1996
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 13 novembre 1957
e
(c. f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6 novembre 1951,
1) I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto ognuno nella rispettiva abitazione di residenza.
2) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 50,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per quanto riguarda gli aspetti della loro separazione, avendo già regolato tra loro ogni aspetto di natura economica e/o patrimoniale.
4) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Fermo il resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24.7.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3