Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. 3850/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3850/2024 promossa da :
C.F. , parte Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata VIA SANTA ZITA 1/2 S 16129 GENOVA presso lo studio dell'Avv. GIARDI PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. SOLINAS MASSIMILIANO e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SOLINAS MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
R.G. N. 3850/2024
Conclusioni per parte opponente
1
Conclusioni per parte opposta:
$1: Difese introduttive
Con citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato il 04.04.2024, la Controparte_3
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in
[...] data 25.03.24 dalla sig.ra in relazione a titolo esecutivo CP_2 rappresentato dalla sentenza 2055/23, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G. 4455/21. L'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di invalidità formale del titolo eccependo altresì il vizio di notifica per le seguenti ragioni oppositive. A suo dire, il precetto notificato con contestuale titolo esecutivo presentava nette irregolarità in merito alla conformità e all'autenticità del titolo stesso: nello specifico non risulta regolare nelle modalità di notifica, per assenza di una conformità valida e assenza di una firma digitale sui singoli atti. Ne discendeva la totale irregolarità del titolo notificato, con conseguente richiesta di sospendere l'azione esecutiva e di dichiarare
2 3
l'invalidità formale del titolo e il difetto di notifica privo di autenticazione di conformità legittima. La convenuta sig.ra si costituiva in giudizio, in data CP_2
23.04.2024, contestando tali ragioni oppositive e riferendo che
[...]
era risultata integralmente soccombente nel Controparte_4 giudizio R.G. 4454/2021, definitosi con sentenza del Tribunale di Genova n. 2055/2023. Con il medesimo provvedimento controparte era stata altresì condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. L'odierna parte opponente ha provveduto poi ad impugnare la predetta sentenza di primo grado, richiedendone la sospensiva dell'esecutività, ma con successivo provvedimento del 6/3/2024 il Collegio del gravame aveva rigettato tale istanza. La sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 2055/2023 – proseguiva la convenuta - è esattamente la stessa che la cancelleria del Tribunale di Genova aveva comunicato ai sensi di legge al precedente difensore della convenuta, e quindi risulta ictu oculi corredata dalle rituali sottoscrizioni del giudice estensore e ulteriormente munita di attestazione di conformità. La convenuta opposta chiariva altresì che:
• le firme digitali sono state apposte dal giudice sulla sentenza che è stata comunicata via pec dalla cancelleria del
Tribunale in conformità al D.L. 90/2014.
• il precedente difensore dell'opposta, dopo il giudizio di cognizione, aveva provveduto alla notifica a controparte della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione e anche alla notifica di precetto e titolo esecutivo;
• il mandato rilasciato da Controparte_4
parrebbe riferirsi esclusivamente al giudizio pendente
[...] nanti la Corte d'Appello e non al presente giudizio di opposizione.
Chiedeva conclusivamente di rigettare le domande di cui all'atto di opposizione.
$2: svolgimento del processo Il procedimento contenzioso, radicato su tali opposte prospettazioni, ha visto esaurirsi la fase sospensivo-cautelare con ordinanza del 14.6.2024 che ha rigettato tale richiesta di sospensiva disponendo per l'ulteriore corso processuale, che si è snodato attraverso un trattazione scritta e istruttoria solo documentale.
3 4
Con successivo provvedimento del 30.6, dopo apposita trattazione, è stata disposta la conversione delle forme processuali dal rito ordinario a quello semplificato Dopo ripetute udienze di p.c., a cui la parte opponente non è comparsa o ha chiesto differimenti, la causa è infine pervenuta all'udienza del 14.1.2025, in cui è stata trattenuta a sentenza.
$3: MOTIVI della DECISIONE Passando al merito delle ragioni oppositive, in riferimento alla validità del titolo esecutivo notificato, è esatta la ricostruzione degli accadimenti riferita dalla creditrice opposta, in quanto:
• è risultata soccombente nel giudizio Controparte_1 definitosi con Sentenza del Tribunale di Genova n. 2055/2023, con condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite quantificate in
Euro 15.000,00;
• l'odierna opponente ha impugnato la predetta sentenza chiedendone la sospensione dell'esecutività; istanza rigettata poi dal
Collegio con provvedimento del 6.3.24;
• in data 25.03.24 la creditrice ha notificato atto di precetto unitamente alla sentenza del Tribunale di Genova n. 2055/2023, cioè
l'identico titolo che la cancelleria aveva notificato al precedente difensore che assisteva la convenuta nel giudizio di cognizione.
assume che le firme del giudicante sulle pagine del titolo non CP_1 rivestirebbero alcun valore, ma in effetti le sottoscrizioni (digitali) che compaiono sulla decisione sono state apposte dal giudice sulla sentenza che è stata comunicata via p.e.c. , per cui la loro validità ed efficacia ai fini esecutivi discende dalle disposizioni del CAD e del D.L. 179/2012 come integrato con 90/2014 secondo cui: “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo” che, in forza dell'attestazione predetta “equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale “). Nella specie, la sentenza di condanna è stata trasmessa come da seguente mezzo informatico e risulta prodotta al riguardo la “busta digitale” nella sua integralità (doc. 3):
4 5
Inoltre la decisione è stata munita di attestazione di conformità a mezzo firma digitale del legale procedente, a ciò abilitato (v. autentica annesse alle prodd. 1 e 2 dell'opponente): per cui ogni contestazione al riguardo non può che svolgersi nelle forme della querela di falso, che non è stata minimamente azionata dall'opponente. L'opponente asserisce poi di non aver mai ricevuto la notifica della sentenza e del titolo esecutivo in precedenza;
ma dalle produzioni della procedente consta invece che il precedente difensore di quest'ultima non solo aveva provveduto alla notifica alla soccombente della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ma anche alla notifica di precetto e titolo esecutivo (prodd. 4 e 5 opposta). Disattese per le ragioni esposte le ragioni oppositive, non persuade l'eccezione della difesa quanto al fatto che il mandato difensivo CP_2 rilasciato da parrebbe riferirsi Controparte_4 esclusivamente al giudizio pendente nanti la Corte d'Appello e non al presente giudizio di opposizione ex art. 617 cpc, con tutto ciò che ne conseguirebbe in punto di validità degli atti processuali. Pur non costituendo un modello di organicità e analiticità, il mandato difensivo 25.9.2023 facoltizzava l'avv. Giardi, difensore dell'opponente nel procedimento di appello contro la decisione di condanna a fondamento dell'odierno precetto, a proporre “giudizi di esecuzione”, per cui possono intendersi ricomprese le opposizioni esecutive.
$4: conclusioni, spese e dispositivo Per quanto precedentemente esposto, all'esito dell'odierno giudizio si devono ritenere pienamente convalidate tutte le precise confutazioni sviluppate dalla nei riguardi dei motivi oppositivi – totalmente e CP_2 palesemente infondati – prospettati dal costruttore opponente.
Ne discende la reiezione della domanda oppositiva con condanna di alla rifusione delle spese di lite, determinate nei Controparte_5 parametri medi dello scaglione tariffario corrispondente alla somma
5 6
precettata, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito. In appresso, il computo analitico delle spettanze per scansione di fase relative alla fase di merito:
Per la fase sommario-cautelare, sempre escludendo compensi istruttori, si possono determinare i compensi facendo riferimento ai minimi tariffari per la ripetizione delle difese introduttive, come infra:
P.Q.M.
RESPINGE L'opposizione proposta da perché Controparte_4 totalmente infondata. Condanna l'opponente a rifondere alla creditrice opposte le spese del giudizio liquidate in euro 3397 per il merito e 1150 per fase cautelare, a titolo di compensi professionali, oltre spese a forfait 15%, IVA CPA come per legge. Genova, 30 gennaio 2025 Il Giudice unico des.
Dr. Roberto Braccialini
6