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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1788 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1788 /2025 promossa da:
nata ad [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Bellinzago Novarese (NO) Vicolo De Paoli 1/A, elettivamente domiciliata in Novara, Via Pietro Azario n. 1 presso lo studio dell'avv. VECCHIO DAVIDE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in Bellinzago Novarese (NO) Vicolo De Paoli 1/A, elettivamente C.F._2 domiciliato in Novara, Via Pietro Azario n. 1 presso lo studio dell'avv. VECCHIO DAVIDE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Novara in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.47 e ss. c.p.c., Voglia così provvedere: a. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio religioso contratto da
[...]
e il 5/7/2014 in LO IA (NO), trascritto nei registri di quello stato civile – atti di CP_1 Parte_1 matrimonio al n. 3, parte II Serie A, anno 2014 in data 7/7/2014, ordinando a quell'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
b. poiché le parti si dichiarano e sono economicamente autosufficienti, ed hanno da tempo regolato ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale, nulla disporsi in ordine al loro reciproco mantenimento;
CP_ c. disporsi la perdita del cognome da parte della moglie;
d. darsi atto che le parti confermano la volontà di rinunziare alla proposizione dell'appello”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in LO IA (NO) in data 05/07/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un accordo di separazione formalizzato innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oleggio nonché la protrazione ininterrotta della separazione, per oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oleggio nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio, in punto status, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LO IA (NO) in data 05/07/2014 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2014.
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LO IA (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
LA PRESIDENTE Dr.ssa Elena Scotti
Pag. 2 di 3 IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1788 /2025 promossa da:
nata ad [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Bellinzago Novarese (NO) Vicolo De Paoli 1/A, elettivamente domiciliata in Novara, Via Pietro Azario n. 1 presso lo studio dell'avv. VECCHIO DAVIDE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in Bellinzago Novarese (NO) Vicolo De Paoli 1/A, elettivamente C.F._2 domiciliato in Novara, Via Pietro Azario n. 1 presso lo studio dell'avv. VECCHIO DAVIDE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Novara in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.47 e ss. c.p.c., Voglia così provvedere: a. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio religioso contratto da
[...]
e il 5/7/2014 in LO IA (NO), trascritto nei registri di quello stato civile – atti di CP_1 Parte_1 matrimonio al n. 3, parte II Serie A, anno 2014 in data 7/7/2014, ordinando a quell'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
b. poiché le parti si dichiarano e sono economicamente autosufficienti, ed hanno da tempo regolato ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale, nulla disporsi in ordine al loro reciproco mantenimento;
CP_ c. disporsi la perdita del cognome da parte della moglie;
d. darsi atto che le parti confermano la volontà di rinunziare alla proposizione dell'appello”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in LO IA (NO) in data 05/07/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un accordo di separazione formalizzato innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oleggio nonché la protrazione ininterrotta della separazione, per oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oleggio nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio, in punto status, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LO IA (NO) in data 05/07/2014 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2014.
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LO IA (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
LA PRESIDENTE Dr.ssa Elena Scotti
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