Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1075
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata adozione del Piano generale di bonifica

    La Corte rileva che il piano di classifica è anteriore alla legge regionale invocata e che la documentazione prodotta dal consorzio dimostra che le spese sostenute sono per interventi straordinari, potenzialmente a carico della Regione. Inoltre, anche qualora fossero a carico dei consorziati, mancherebbe il piano di riparto. L'appellante contesta anche la sussistenza dell'utilità diretta e specifica dell'immobile derivante dalle opere di bonifica, dato che l'immobile non è destinato ad attività agricola e non usufruisce del servizio di irrigazione.

  • Rigettato
    Assenza di utilità diretta e specifica del bene dalle opere di bonifica

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, afferma che il rapporto di contribuenza si determina non solo per la ricaduta del fondo nel perimetro consortile, ma anche per il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica. Tuttavia, la Corte rileva che gli immobili dell'appellante ricadono nel perimetro di contribuenza e sono destinatari del beneficio di bonifica. Le opere realizzate dal Consorzio garantiscono la sicurezza idraulica, permettendo l'utilizzazione dei terreni per fini produttivi e incrementando il valore dei fondi. Viene specificato che l'immobile industriale utilizza le acque del Consorzio per il processo produttivo e che le acque reflue depurate vengono scaricate nei canali consortili, evitando ristagni dannosi per le colture circostanti. L'attività di bonifica supporta anche lo sgrondo delle acque piovane, incrementando il valore degli immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1075
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1075
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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