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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE SA, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5904/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Società_1 Spa In Amm. Straord. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 14/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 2511086241 CONTRIBUTO BONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
appellante: riforma integrale della sentenza con condanna al pagamento delle spese a acrico del
Consorzio
appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consorzio_1 emise nei confronti della spa Società_1 l'avviso di pagamento n. 2511086241 di euro di euro 2.557,47 perché la società non aveva corrisposto nell'anno 2021 il contributo consortile gravante su fondi siti nel Comune di Sessa Aurunca al fl. 95, mappali 5452, 5453 e 5454.
La società, in liquidazione, impugnò l'atto del quale chiese l'annullamento, deducendone il difetto di motivazione la non debenza del tributo.
Il Consorzio, costituitosi in giudizio, chiese la conferma dell'atto impugnato.
La CGT, in composizione monocratica, con sentenza n. 139 emessa all'udienza del 16.12.2024 e depositata il 14.1.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese, non avendo rilevato carenza della motivazione.
La società ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con la condanna del Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il consorzio ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto la conferma della sentenza con vittoria di spese ed ha successivamente depositato memoria.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, richiamate nuovamente le norme che regolano il contributo di bonifica, confutando le argomentazioni della sentenza, afferma che non basta sostenere che il consorziato non ha sollevato alcun motivo di illegittimità del piano di classifica, ma occorre considerare, fattispecie qui ricorrente, la mancata preventiva adozione del Piano generale di bonifica, non rilevata affatto dal Giudice di primo grado.
Va, sul punto, evidenziato che il piano di classifica è del 1999, quindi anteriore alla legge regionale Campania
n. 4/2003, alla quale bisogna rifarsi (art. 12). In ogni caso, dalla documentazione prodotta dal consorzio si evince, in relazione alle spese sostenute, che si tratta di un programma di interventi straordinario per la sistemazione e l'efficientamento degli impianti pubblici di bonifica ed irrigazione da realizzarsi eventualmente con i fondi comunitari (cfr. pag. 4 della delibera G.R. Campania n. 220 ), quindi, verosimilmente a carico della Regione e con una contribuzione a fondo perduto, non rimborsabile o, comunque, esclusa dall'imposizione stabilita dall'art. 12 l.r. n. 4/2003. Infine qualora fossero oggetto di contribuzione a carico dei consorziati, mancherebbe il piano di riparto. Ancora, essa appellante non solo aveva con il ricorso contestato l'assenza del presupposto nuovo Piano generale di bonifica, mai allegato, e, quindi, del Piano di riparto della contribuenza, ma aveva dedotto che, nel caso di specie, non essendo l'immobile destinato all'attività agricola (la società svolgeva attività di produzione di televisori) e non usufruendo del servizio di irrigazione svolto dal Consorzio, l'indagine avrebbe dovuto essere limitata all'accertamento dell'utilità che all'immobile derivava dall'altro servizio, ossia quello di bonifica, effettuato dall'Ente, al cui tributo sono assoggettati indistintamente tutti i proprietari degli immobili
(terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio. L'onere di provare la sussistenza di tale condizione gravava sul consorzio-creditore e non sarebbe stata fornita. Né, per vincere la presunzione semplice a favore del consorzio, si poteva affermare la sussistenza di un contributo diretto e specifico al fabbricato dell'opponente a seguito dell'attività di difesa del territorio e della manutenzione delle relative opere, poiché già queste erano inesistenti. Ed infatti, dagli atti non risulta il compimento, da parte del Consorzio_5, almeno per l'anno 2020, non solo di nuove opere di bonifica integrale del territorio, iniziative tendenti ad un miglioramento globale del territorio, bensì anche la manutenzione di quelle di realizzate decenni addietro. Nel comprensorio ove è ubicato il compendio immobiliare della Società_1, il consulente tecnico di parte della procedura aveva rilevato e dedotto che non vi era traccia di opere irrigue e idrauliche, al pari del “Piano di generale di bonifica” che, ove esistente e pubblico, non prevedeva, all'epoca né, tanto meno, nell'immediato, né del futuro prossimo, considerato lo stato di liquidazione del Consorzio_5 e l'accorpamento, anche delle sue competenze, al Consorzio_1.
Questa situazione l'appellante riteneva di aver provato con due perizie di parte, redatte una dal geometra
Nominativo_1 ed un'altra dall'ing. nOMINATIVO_2 In quest'ultima, tra le altre cose, il tecnico dava atto della esistenza di canali occlusi da vegetazione spontanea e materiale vario, dell'assenza di opere di presidio di terreni collinari a monte, dell'assenza di opere di difesa idraulica di bonifica nel raggio di 100 metri, del fatto che le aziende che operano nella zona, compresa quella della Società_1, non sono inserite in alcun sistema di canalizzazione e arginatura realizzata e mantenuta dal consorzio.
L'appello va respinto.
Dalla disamina della disciplina legislativa dettata dal R.D. n. 215 del 1933 emerge che:
- alle opere di bonifica per scopi di pubblico interesse si provvede previa individuazione (decreto di delimitazione del comprensorio) e classificazione delle aree interessate (piano di classifica) ai sensi dell'art. 2 e art. 3, commi 1, 2 e 3 il piano generale di bonifica R.D. n. 215 del 1933, ex art. 4 (T.U.) individua le opere da eseguire, - l'art. 3, comma 4 prevede la emissione del decreto avente ad oggetto il cd. perimetro di contribuenza (id est la individuazione dei singoli terreni ricadenti nel Comprensorio suscettibile potenzialmente di essere assoggettati a contribuzione, nel ricorso del presupposto di legge - utilità concreta del fondo derivata dalla esecuzione delle opere ex art. 10) il piano di riparto delle quote che può assumere efficacia definitiva o provvisoria (in quest'ultimo caso le quote sono determinate in base ad "indici presuntivi ed approssimativi dei benefici conseguibili"), secondo che abbia ad oggetto opere di bonifica ultimate ovvero ancora da realizzare (cfr. Corte cass. SU 6.2.1984 n. 877; id. 1 sez.
8.7.1993 n. 7511; id. 20.8.1997 n. 7754)
è previsto dall'art. 11 (atto iniziale del procedimento è la proposta del piano che è soggetta a pubblicazione onde consentire ai privati intervenire presentando ricorso endoprocedimentale al Ministero dell'Agricoltura che decide emettendo il provvedimento di approvazione del piano, impugnabile avanti il GA - art. 12: tale provvedimento costituisce atto presupposto della cartella di pagamento con la quale si procede alla riscossione dei contributi consortili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21). L'acquisto della qualità di consorziato e conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue, pertanto, alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre la entità de contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" (ex pluribus: Corte cass. SU 14.10.1996 n. 8960) non essendo sufficiente
"un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Corte cass. 5 sez. 10.4.2009 n. 8770 ; id.
6-5 sez. orti. 14.4.2011 n. 8554; id.
6-3 ord. 15.7.2011
n. 15607).
In proposito appaiono opportune alcune preliminari precisazioni, avuto riguardo alla differente terminologia spesso riscontrabile nella legislazione statale e nella legislazione concorrente regionale per identificare i diversi provvedimenti a carattere generale e di dettaglio (programmi, piani, delibere o decreti di perimetrazione o di delimitazione territoriale) in cui si articola e trova attuazione la disciplina normativa della bonifica.
Il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. artt. 58 e 59, cit. T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile
(secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (in tal senso si pongono i precedenti di questa Corte secondo cui "non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere":
Corte cass. 1 sez.
8.9.2004 n. 18079): a tal fine è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un
"piano di perimetrazione della contribuenza" (cfr. Corte cass. SU 14.10.1996 n. 8960; id. SU 30.1.1998 n.
968. Sulla stessa linea si collocano le successive pronunce a sezioni semplici che ferma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere, limitano il presupposto territoriale alla inclusione dell'immobile nella "delimitazione del comprensorio consortile": Corte cass. 5 sez. 10.4.2009 n. 8770 - in motivazione.
La approvazione del cd. "perimetro di contribuenza" (secondo la terminologia dell'art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2, cit. TU) altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili (cfr. ad es. L.R.
Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come "piano di classifica del territorio" (cfr. L.R.
Campania 1 aprile 1985, n. 23, art. 22, comma 1 lett. e nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.UU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio_3 Flegrei ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio_3
), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez.
26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell'atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012 n. 654).
La giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ribadire che la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008
n. 26009; id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
La indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a
SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n.
1 1722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto
"corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento - primo atto impositivo - viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La consultazione del catasto consortile ha permesso di stabilire che gli immobili di proprietà dell'appellante ricadono nel perimetro di contribuenza, destinatari del beneficio di bonifica ed iscritti a ruolo per il pagamento del contributo di bonifica .
Le opere di bonifica, affidate al Consorzio, sono state realizzate per garantire, entro determinati perimetri, la sicurezza idraulica del territorio, permettendone la utilizzazione ai fini residenziali, sociali e produttivi. Nel comprensorio consortile difatti sono presenti infrastrutture della bonifica su cui sono svolte le seguenti attività:
1)- Manutenzione straordinaria con cadenza pluriennale, in ragione della situazione oggettiva delle sezioni idrauliche, consistente nella risagomatura mediante benna sagomata della sezione e del profilo del canale;
2)-Attività di conservazione delle opere e delle pertinenze consistenti in azioni di presidio idraulico e di protezione civile in caso di piena o emergenza meteorologica;
3)-Manutenzione ordinaria dei canali ed aste irrigue, che si ripete tutti gli anni, consistenti nella pulizia e sfalcio a mano e/o con opportune macchine operatrici della vegetazione infestante.
In particolare le azioni realizzate dal Consorzio preservano dal rischio idraulico che è maggiore proprio in aree ad apprezzabile intensità edificatoria per la presenza ravvicinata di numerosi edifici, di strade, di superfici impermeabilizzate. Le attività di gestione degli impianti e dei canali determinano un incremento di valore dei fondi, siti nel comprensorio consortile, in quanto la tutela dal rischio idraulico incide sulla stima del valore di mercato di un fondo nell'ambito delle contrattazioni di settore. In particolare se l'attività e le opere del
Consorzio consentono in generale lo sgrondo efficiente delle acque pluviali in eccesso dalle strade e dalle superfici impermeabilizzate, ciò significa che il singolo immobile insiste in un contesto di servizi e di possibilità di studio, ricreative, di acquisto di beni materiali maggiormente sviluppato, più ricco e diversificato: tutto ciò determina senz'altro un incremento di valore del singolo immobile in quanto la presenza nel comprensorio di strade efficienti e di infrastrutture (non soltanto pubbliche), che non siano deteriorate o saltuariamente inaccessibili a causa di eventi alluvionali, costituisce una delle voci prese in considerazione proprio dal mercato immobiliare per attribuire ad un determinato fondo/immobile il suo valore, quindi, ricorrendo i presupposti di legge per l'imposizione contributiva del fondo sito nel comprensorio consortile ed il fondo che trae beneficio dall'azione della bonifica.
Il sistema scolante ed in genere l'equilibrio del regime idraulico garantito dalla bonifica, offrono agli immobili un beneficio di sicurezza idraulica e di stabilità del suolo, dovute alla costante gestione degli impianti idrovori ed in particolare all'attività di manutenzione dei ricettori idraulici, assolvendo un'utile funzione di difesa idrogeologica ed idrica dei fondi e delle abitazioni circostanti. I fondi dell'appellante ricadono all'interno del comprensorio irriguo e di bonifica consortile e sono forniti di servizio di irrigazione a mezzo di impianto a pressione interrato, nello specifico. Il servizio di bonifica viene fornito dall'impianto di sollevamento denominato “Punta Fiume” che risulta in funzione durante tutto l'anno.
Inoltre i terreni serviti da impianti di irrigazione ricevono un rilevante beneficio economico diretto, sia in termini di aumento del reddito aziendale, in quanto si ha la possibilità di coltivazioni irrigue di alto reddito, che di incremento notevole di valore fondiario, pari anche a circa tre volte in più rispetto ad analoghi terreni che non ricadono nel perimetro irriguo, per la presenza appunto di un impianto irriguo sul fondo. Inoltre, e ciò per contestare le argomentazioni della società, per “beneficio” deve intendersi non solo l'utilità effettivamente realizzata, ma anche le condizioni obiettive di vantaggio che il servizio irriguo offre ai proprietari dei terreni del comprensorio, prescindendo dalle circostanze contingenti che ostacolano o impediscono la effettiva messa a profitto dei vantaggi stessi. Per quanto riguarda la contribuzione, così come determinata ed imposta all'appellante, essa è stata calcolata in base alla superficie irrigata, derivante dalle risultanze
Catastali dell'Agenzia Provinciale del Territorio.
Ritornando , ancor più nello specifico, al caso in esame, va evidenziato che:
l'avviso di pagamento impugnato richiede il versamento del contributo consortile terreni edificati (zona agricola): si tratta della bonifica con beneficio speciale. La bonifica è l'attività di prosciugamento dei terreni paludosi e anche dalla Relazione Tecnica di parte depositata da parte ricorrente si evince chiaramente che lo stabilimento Società_1 si trova nel pieno della zona paludosa ed è in linea con l'idrovora del Consorzio, proprio perché ubicata tra la Indirizzo_1 ed il mare, la zona chiamata storicamente “Pantano”.
Il Beneficio speciale invece è la maggiorazione che viene applicata a chi costruisce in zona agricola paludosa solo grazie all'opera di prosciugamento effettuata dal Consorzio che la rende utilizzabile. Nel caso che qui ci occupa ci troviamo di fronte altresì ad un insediamento industriale che utilizza l'acqua in tutto il suo processo produttivo, sia acque bianche derivanti dalla pioggia, sia acque nere, che sono utilizzate ad esempio, nel caso specifico per lavare e pulire i locali e le componenti della produzione ovvero per la pulizia dei macchinari.
Queste ultime vengono per legge prima depurate e poi devono essere immesse in fogna. Il problema nel caso in esame, come in tanti altri, è che, non essendo presente la rete fognaria in quella zona, gli unici canali in cui la Società_1 poteva riversare le acque bianche e le acque nere depurate erano e sono i canali del Consorzio.
Queste acque in assenza delle strutture consortili andrebbero disperse nei terreni circostanti e creerebbero dei ristagni che danneggerebbero le colture agricole circostanti.
Nei periodi di pioggia l'attività di bonifica viene supportata dalle Idrovore che si trovano nelle zone più vicine al mare che liberano i canali dalle acque in accesso favorendone il deflusso in mare.
L'appello va respinto.
Le spese per la peculiarità della vicenda, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE SA, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5904/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Società_1 Spa In Amm. Straord. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 14/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 2511086241 CONTRIBUTO BONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
appellante: riforma integrale della sentenza con condanna al pagamento delle spese a acrico del
Consorzio
appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consorzio_1 emise nei confronti della spa Società_1 l'avviso di pagamento n. 2511086241 di euro di euro 2.557,47 perché la società non aveva corrisposto nell'anno 2021 il contributo consortile gravante su fondi siti nel Comune di Sessa Aurunca al fl. 95, mappali 5452, 5453 e 5454.
La società, in liquidazione, impugnò l'atto del quale chiese l'annullamento, deducendone il difetto di motivazione la non debenza del tributo.
Il Consorzio, costituitosi in giudizio, chiese la conferma dell'atto impugnato.
La CGT, in composizione monocratica, con sentenza n. 139 emessa all'udienza del 16.12.2024 e depositata il 14.1.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese, non avendo rilevato carenza della motivazione.
La società ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con la condanna del Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il consorzio ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto la conferma della sentenza con vittoria di spese ed ha successivamente depositato memoria.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, richiamate nuovamente le norme che regolano il contributo di bonifica, confutando le argomentazioni della sentenza, afferma che non basta sostenere che il consorziato non ha sollevato alcun motivo di illegittimità del piano di classifica, ma occorre considerare, fattispecie qui ricorrente, la mancata preventiva adozione del Piano generale di bonifica, non rilevata affatto dal Giudice di primo grado.
Va, sul punto, evidenziato che il piano di classifica è del 1999, quindi anteriore alla legge regionale Campania
n. 4/2003, alla quale bisogna rifarsi (art. 12). In ogni caso, dalla documentazione prodotta dal consorzio si evince, in relazione alle spese sostenute, che si tratta di un programma di interventi straordinario per la sistemazione e l'efficientamento degli impianti pubblici di bonifica ed irrigazione da realizzarsi eventualmente con i fondi comunitari (cfr. pag. 4 della delibera G.R. Campania n. 220 ), quindi, verosimilmente a carico della Regione e con una contribuzione a fondo perduto, non rimborsabile o, comunque, esclusa dall'imposizione stabilita dall'art. 12 l.r. n. 4/2003. Infine qualora fossero oggetto di contribuzione a carico dei consorziati, mancherebbe il piano di riparto. Ancora, essa appellante non solo aveva con il ricorso contestato l'assenza del presupposto nuovo Piano generale di bonifica, mai allegato, e, quindi, del Piano di riparto della contribuenza, ma aveva dedotto che, nel caso di specie, non essendo l'immobile destinato all'attività agricola (la società svolgeva attività di produzione di televisori) e non usufruendo del servizio di irrigazione svolto dal Consorzio, l'indagine avrebbe dovuto essere limitata all'accertamento dell'utilità che all'immobile derivava dall'altro servizio, ossia quello di bonifica, effettuato dall'Ente, al cui tributo sono assoggettati indistintamente tutti i proprietari degli immobili
(terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio. L'onere di provare la sussistenza di tale condizione gravava sul consorzio-creditore e non sarebbe stata fornita. Né, per vincere la presunzione semplice a favore del consorzio, si poteva affermare la sussistenza di un contributo diretto e specifico al fabbricato dell'opponente a seguito dell'attività di difesa del territorio e della manutenzione delle relative opere, poiché già queste erano inesistenti. Ed infatti, dagli atti non risulta il compimento, da parte del Consorzio_5, almeno per l'anno 2020, non solo di nuove opere di bonifica integrale del territorio, iniziative tendenti ad un miglioramento globale del territorio, bensì anche la manutenzione di quelle di realizzate decenni addietro. Nel comprensorio ove è ubicato il compendio immobiliare della Società_1, il consulente tecnico di parte della procedura aveva rilevato e dedotto che non vi era traccia di opere irrigue e idrauliche, al pari del “Piano di generale di bonifica” che, ove esistente e pubblico, non prevedeva, all'epoca né, tanto meno, nell'immediato, né del futuro prossimo, considerato lo stato di liquidazione del Consorzio_5 e l'accorpamento, anche delle sue competenze, al Consorzio_1.
Questa situazione l'appellante riteneva di aver provato con due perizie di parte, redatte una dal geometra
Nominativo_1 ed un'altra dall'ing. nOMINATIVO_2 In quest'ultima, tra le altre cose, il tecnico dava atto della esistenza di canali occlusi da vegetazione spontanea e materiale vario, dell'assenza di opere di presidio di terreni collinari a monte, dell'assenza di opere di difesa idraulica di bonifica nel raggio di 100 metri, del fatto che le aziende che operano nella zona, compresa quella della Società_1, non sono inserite in alcun sistema di canalizzazione e arginatura realizzata e mantenuta dal consorzio.
L'appello va respinto.
Dalla disamina della disciplina legislativa dettata dal R.D. n. 215 del 1933 emerge che:
- alle opere di bonifica per scopi di pubblico interesse si provvede previa individuazione (decreto di delimitazione del comprensorio) e classificazione delle aree interessate (piano di classifica) ai sensi dell'art. 2 e art. 3, commi 1, 2 e 3 il piano generale di bonifica R.D. n. 215 del 1933, ex art. 4 (T.U.) individua le opere da eseguire, - l'art. 3, comma 4 prevede la emissione del decreto avente ad oggetto il cd. perimetro di contribuenza (id est la individuazione dei singoli terreni ricadenti nel Comprensorio suscettibile potenzialmente di essere assoggettati a contribuzione, nel ricorso del presupposto di legge - utilità concreta del fondo derivata dalla esecuzione delle opere ex art. 10) il piano di riparto delle quote che può assumere efficacia definitiva o provvisoria (in quest'ultimo caso le quote sono determinate in base ad "indici presuntivi ed approssimativi dei benefici conseguibili"), secondo che abbia ad oggetto opere di bonifica ultimate ovvero ancora da realizzare (cfr. Corte cass. SU 6.2.1984 n. 877; id. 1 sez.
8.7.1993 n. 7511; id. 20.8.1997 n. 7754)
è previsto dall'art. 11 (atto iniziale del procedimento è la proposta del piano che è soggetta a pubblicazione onde consentire ai privati intervenire presentando ricorso endoprocedimentale al Ministero dell'Agricoltura che decide emettendo il provvedimento di approvazione del piano, impugnabile avanti il GA - art. 12: tale provvedimento costituisce atto presupposto della cartella di pagamento con la quale si procede alla riscossione dei contributi consortili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21). L'acquisto della qualità di consorziato e conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue, pertanto, alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre la entità de contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" (ex pluribus: Corte cass. SU 14.10.1996 n. 8960) non essendo sufficiente
"un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Corte cass. 5 sez. 10.4.2009 n. 8770 ; id.
6-5 sez. orti. 14.4.2011 n. 8554; id.
6-3 ord. 15.7.2011
n. 15607).
In proposito appaiono opportune alcune preliminari precisazioni, avuto riguardo alla differente terminologia spesso riscontrabile nella legislazione statale e nella legislazione concorrente regionale per identificare i diversi provvedimenti a carattere generale e di dettaglio (programmi, piani, delibere o decreti di perimetrazione o di delimitazione territoriale) in cui si articola e trova attuazione la disciplina normativa della bonifica.
Il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. artt. 58 e 59, cit. T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile
(secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (in tal senso si pongono i precedenti di questa Corte secondo cui "non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere":
Corte cass. 1 sez.
8.9.2004 n. 18079): a tal fine è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un
"piano di perimetrazione della contribuenza" (cfr. Corte cass. SU 14.10.1996 n. 8960; id. SU 30.1.1998 n.
968. Sulla stessa linea si collocano le successive pronunce a sezioni semplici che ferma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere, limitano il presupposto territoriale alla inclusione dell'immobile nella "delimitazione del comprensorio consortile": Corte cass. 5 sez. 10.4.2009 n. 8770 - in motivazione.
La approvazione del cd. "perimetro di contribuenza" (secondo la terminologia dell'art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2, cit. TU) altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili (cfr. ad es. L.R.
Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come "piano di classifica del territorio" (cfr. L.R.
Campania 1 aprile 1985, n. 23, art. 22, comma 1 lett. e nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.UU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio_3 Flegrei ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio_3
), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez.
26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell'atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012 n. 654).
La giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ribadire che la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008
n. 26009; id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
La indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a
SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n.
1 1722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto
"corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento - primo atto impositivo - viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La consultazione del catasto consortile ha permesso di stabilire che gli immobili di proprietà dell'appellante ricadono nel perimetro di contribuenza, destinatari del beneficio di bonifica ed iscritti a ruolo per il pagamento del contributo di bonifica .
Le opere di bonifica, affidate al Consorzio, sono state realizzate per garantire, entro determinati perimetri, la sicurezza idraulica del territorio, permettendone la utilizzazione ai fini residenziali, sociali e produttivi. Nel comprensorio consortile difatti sono presenti infrastrutture della bonifica su cui sono svolte le seguenti attività:
1)- Manutenzione straordinaria con cadenza pluriennale, in ragione della situazione oggettiva delle sezioni idrauliche, consistente nella risagomatura mediante benna sagomata della sezione e del profilo del canale;
2)-Attività di conservazione delle opere e delle pertinenze consistenti in azioni di presidio idraulico e di protezione civile in caso di piena o emergenza meteorologica;
3)-Manutenzione ordinaria dei canali ed aste irrigue, che si ripete tutti gli anni, consistenti nella pulizia e sfalcio a mano e/o con opportune macchine operatrici della vegetazione infestante.
In particolare le azioni realizzate dal Consorzio preservano dal rischio idraulico che è maggiore proprio in aree ad apprezzabile intensità edificatoria per la presenza ravvicinata di numerosi edifici, di strade, di superfici impermeabilizzate. Le attività di gestione degli impianti e dei canali determinano un incremento di valore dei fondi, siti nel comprensorio consortile, in quanto la tutela dal rischio idraulico incide sulla stima del valore di mercato di un fondo nell'ambito delle contrattazioni di settore. In particolare se l'attività e le opere del
Consorzio consentono in generale lo sgrondo efficiente delle acque pluviali in eccesso dalle strade e dalle superfici impermeabilizzate, ciò significa che il singolo immobile insiste in un contesto di servizi e di possibilità di studio, ricreative, di acquisto di beni materiali maggiormente sviluppato, più ricco e diversificato: tutto ciò determina senz'altro un incremento di valore del singolo immobile in quanto la presenza nel comprensorio di strade efficienti e di infrastrutture (non soltanto pubbliche), che non siano deteriorate o saltuariamente inaccessibili a causa di eventi alluvionali, costituisce una delle voci prese in considerazione proprio dal mercato immobiliare per attribuire ad un determinato fondo/immobile il suo valore, quindi, ricorrendo i presupposti di legge per l'imposizione contributiva del fondo sito nel comprensorio consortile ed il fondo che trae beneficio dall'azione della bonifica.
Il sistema scolante ed in genere l'equilibrio del regime idraulico garantito dalla bonifica, offrono agli immobili un beneficio di sicurezza idraulica e di stabilità del suolo, dovute alla costante gestione degli impianti idrovori ed in particolare all'attività di manutenzione dei ricettori idraulici, assolvendo un'utile funzione di difesa idrogeologica ed idrica dei fondi e delle abitazioni circostanti. I fondi dell'appellante ricadono all'interno del comprensorio irriguo e di bonifica consortile e sono forniti di servizio di irrigazione a mezzo di impianto a pressione interrato, nello specifico. Il servizio di bonifica viene fornito dall'impianto di sollevamento denominato “Punta Fiume” che risulta in funzione durante tutto l'anno.
Inoltre i terreni serviti da impianti di irrigazione ricevono un rilevante beneficio economico diretto, sia in termini di aumento del reddito aziendale, in quanto si ha la possibilità di coltivazioni irrigue di alto reddito, che di incremento notevole di valore fondiario, pari anche a circa tre volte in più rispetto ad analoghi terreni che non ricadono nel perimetro irriguo, per la presenza appunto di un impianto irriguo sul fondo. Inoltre, e ciò per contestare le argomentazioni della società, per “beneficio” deve intendersi non solo l'utilità effettivamente realizzata, ma anche le condizioni obiettive di vantaggio che il servizio irriguo offre ai proprietari dei terreni del comprensorio, prescindendo dalle circostanze contingenti che ostacolano o impediscono la effettiva messa a profitto dei vantaggi stessi. Per quanto riguarda la contribuzione, così come determinata ed imposta all'appellante, essa è stata calcolata in base alla superficie irrigata, derivante dalle risultanze
Catastali dell'Agenzia Provinciale del Territorio.
Ritornando , ancor più nello specifico, al caso in esame, va evidenziato che:
l'avviso di pagamento impugnato richiede il versamento del contributo consortile terreni edificati (zona agricola): si tratta della bonifica con beneficio speciale. La bonifica è l'attività di prosciugamento dei terreni paludosi e anche dalla Relazione Tecnica di parte depositata da parte ricorrente si evince chiaramente che lo stabilimento Società_1 si trova nel pieno della zona paludosa ed è in linea con l'idrovora del Consorzio, proprio perché ubicata tra la Indirizzo_1 ed il mare, la zona chiamata storicamente “Pantano”.
Il Beneficio speciale invece è la maggiorazione che viene applicata a chi costruisce in zona agricola paludosa solo grazie all'opera di prosciugamento effettuata dal Consorzio che la rende utilizzabile. Nel caso che qui ci occupa ci troviamo di fronte altresì ad un insediamento industriale che utilizza l'acqua in tutto il suo processo produttivo, sia acque bianche derivanti dalla pioggia, sia acque nere, che sono utilizzate ad esempio, nel caso specifico per lavare e pulire i locali e le componenti della produzione ovvero per la pulizia dei macchinari.
Queste ultime vengono per legge prima depurate e poi devono essere immesse in fogna. Il problema nel caso in esame, come in tanti altri, è che, non essendo presente la rete fognaria in quella zona, gli unici canali in cui la Società_1 poteva riversare le acque bianche e le acque nere depurate erano e sono i canali del Consorzio.
Queste acque in assenza delle strutture consortili andrebbero disperse nei terreni circostanti e creerebbero dei ristagni che danneggerebbero le colture agricole circostanti.
Nei periodi di pioggia l'attività di bonifica viene supportata dalle Idrovore che si trovano nelle zone più vicine al mare che liberano i canali dalle acque in accesso favorendone il deflusso in mare.
L'appello va respinto.
Le spese per la peculiarità della vicenda, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.