Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1985, n. 765
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985