Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.