Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Vicenza, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di ammonimento ex art. 3 del d.l. n. 93 del 2013, convertito in legge n. 119 del 2013, avente n. 11/2024 emesso dal Questore della Provincia di Vicenza in data 18 gennaio 2024 e notificato in data 20 gennaio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente o successivo, nonché di ogni atto rilevante ai fini del decidere o indicato nel presente ricorso come atto impugnato od ogni altro atto pertinente che il difensore riterrà di impugnare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto prot. n. 2452 del 18 gennaio 2024 in forza del quale il Questore di Vicenza lo ha ammonito – ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – “ a tenere un comportamento conforme alla legge, evitando di porre in essere ulteriori atti o comportamenti violenti ” in ambito domestico.
Nello specifico, l’Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto il ricorrente “ autore di violenza domestica nei confronti della compagna convivente ” a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine presso la residenza dello stesso, il 25 novembre 2023, “ per lite in famiglia ”: una lite da cui la compagna dell’interessato ha riportato una “ policontusione ” con prognosi di tre giorni (come da referto del pronto soccorso dell’Ospedale di -OMISSIS- del 26 novembre 2023). L’Amministrazione ha evidenziato che “ da successive informazioni acquisite per ragioni d’ufficio ”, “ la violenza domestica si è concretizzata nel tempo attraverso lesioni e percosse ”.
2. Avverso il decreto di ammonimento, il ricorrente ha proposto le seguenti censure.
I) “ Violazione dei principi in materia di irretroattività delle sanzioni amministrative e del D.L. 93/2013 come modificato dalla legge 24 novembre [2023] n 168 / in particolare in relazione all’applicazione nell’ammonimento del comma 5-ter dell’art. 3 D.L. n.93 del 2013 essendo quest’ultimo entrato in vigore il 9 dic 23 successivamente alla data di contestazione dei fatti ”.
Nella prospettiva attorea, il comma 5- ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 (che ha introdotto particolari condizioni per la revoca dell’ammonimento) non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta in virtù del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative: detto comma, infatti, è stato introdotto dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, la quale è entrata in vigore successivamente al fatto di violenza domestica contestato al ricorrente (avvenuto il 25 novembre 2023). Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui stabilisce che l’ammonimento possa essere revocato su istanza di parte decorsi tre anni dall’emissione, previa valutazione della partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso enti accreditati.
II) “ Eccesso di potere / vizio di motivazione - violazione dell’art 3 legge 241/90 / contestazione e insussistenza dei presupposti di fatto e di legge / violazione di legge art. 3 D.L. n.93/2013 e dell’art. 1 della Legge nr. 168/2023 ”, perché mancherebbe il presupposto di fatto assunto dall’Autorità questorile per l’emissione della misura di prevenzione, ossia l’aggressione violenta ai danni dell’odierna controinteressata realizzata il 25 novembre 2023. In quell’occasione, ci sarebbe stata, nella tesi del ricorrente, soltanto “ una discussione verbale […] un po’ animata ”.
III) “ Mancata comunicazione di avvio del procedimento / violazione dell’art 8 CEDU (sent Corte Europea Dir. Uomo, Giuliano Germano c. Italia n. 10794/22 del 22) / violazione di legge art 7 legge 241/90 / violazione degli articoli 8, comma 2, del DL n. 11 del 2009, e art 3 del DL n. 93 del 2013 comma 1 / violazione di contraddittorio e del giusto procedimento art 97 Cost. / violazione di motivazione / Violazione dell’art 21 octies legge 241/90 ”.
Il Questore avrebbe adottato l’ammonimento senza acquisire l’apporto informativo del ricorrente, il quale avrebbe potuto confutare l’esistenza della violenza domestica. Peraltro, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento non troverebbe giustificazione in una situazione di urgenza, pur rilevata dall’Autorità procedente, che nei fatti sarebbe insussistente.
IV) “ Eccesso di potere - vizio di motivazione - violazione dell’art. 3 legge 241/90 Violazione dell’art. 3 comma 1 del DL n.93 del 2013 / erronea valutazione dei presupposti di legge per l’emissione dell’ammonimento ”, perché non sussisterebbero “ uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni ”, necessari per giustificare l’emissione dell’ammonimento.
V) “ Eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge numero 93 del 2013 ”, per la lesione del principio di uguaglianza, nonché per la indeterminatezza e genericità del concetto di “ relazione affettiva ”. In specie, la violazione dell’uguaglianza emergerebbe dalla circostanza che la disposizione in esame consentirebbe l’emissione di un’identica misura amministrativa, ossia l’ammonimento di durata non inferiore a tre anni, pur a fronte di condotte riconducibili a reati diversi, puniti in modo differenziato perché diversamente riprovevoli.
VI) “ Incompetenza / Carenza di potere e di attribuzioni in capo al Questore / insussistenza del potere di procedere di ufficio / violazione di legge (d.l. art 8, commi 1 e 2 del D.L. 23 febbr. 2009 n. 11) ”, perché l’Autorità questorile avrebbe emesso l’ammonimento in assenza della richiesta della parte interessata.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza, argomentando per il rigetto del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. 201 del 10 maggio 2024, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, disponendo l’acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento da parte della Questura di Vicenza.
Incombente istruttorio, questo, adempiuto dalla parte pubblica con deposito del 17 giugno 2024.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria e ulteriori documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di dover scrutinare prioritariamente – seguendo le coordinate ermeneutiche fornite dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5 – il sesto motivo di ricorso, con cui è stato contestato il vizio di incompetenza e di carenza di potere derivante dalla mancanza della richiesta di ammonimento proveniente dalla vittima di violenza domestica. Una richiesta che, nella prospettazione attorea, rappresenterebbe il presupposto necessario per l’adozione della misura in esame ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, alla cui disciplina rinvia l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 93/2013.
La censura non coglie nel segno.
L’art. 3, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 93/2013 stabilisce che “ Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto ”.
L’interpretazione letterale della riportata disposizione normativa depone nel senso che non sussista alcuna condizione di procedibilità per l’emissione dell’ammonimento: sicché il Questore è legittimato ad adottare detta misura d’ufficio, in assenza sia di una querela, sia dell’espressa richiesta da parte della vittima di violenza domestica. Unica condizione contemplata dalla norma è invero il ricevimento di una segnalazione in forma non anonima, “ utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento ”, ai sensi del successivo comma 4.
Nel caso di specie, la segnalazione deve ritenersi senz’altro qualificata perché proveniente dalle stesse forze dell’ordine, il cui intervento è stato sollecitato dalla vittima di violenza domestica il 25 novembre 2023 e dinanzi alle quali la medesima ha presentato querela nei confronti dell’odierno ricorrente il successivo 9 dicembre 2023.
D’altra parte, il rinvio operato dal comma 2 dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 alla disciplina dell’ammonimento prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non deve intendersi in senso assoluto e incondizionato, dato che la stessa norma di rinvio prevede che queste ultime disposizioni si applichino “ in quanto compatibili ”: una compatibilità che non può ravvisarsi con specifico riguardo alla necessità della richiesta della persona offesa, in quanto trattasi di un presupposto non contemplato dalla norma attributiva del potere in esame (cioè dal comma 1 dell’art. 3 del d.l. n 93/2013).
7. È infondato anche il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione va anteposta in quanto afferente a un vizio procedimentale, ossia la mancata instaurazione del contraddittorio con l’interessato.
A tal riguardo, è necessario premettere che la funzione del decreto di ammonimento, ravvisabile nella prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dagli artt. 581, 582, 610, 612, comma 2, 612- bis , 612- ter , 614 e 635 cod. pen., qualora posti in essere in un contesto di violenza domestica, comporta che il procedimento finalizzato all’adozione della misura di prevenzione sia caratterizzato dall’urgenza in re ipsa .
In particolare, “ l’esigenza d’interrompere immediatamente l’azione persecutoria, per la costante giurisprudenza, determina, dunque, che non è necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419) e tantomeno la previa audizione dell’autore dei comportamenti che giustificano l’adozione del provvedimento di ammonimento (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2022, n. 10211) ” (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3420).
Va peraltro osservato che, date le delicate esigenze a presidio delle quali si pone il provvedimento in parola, la normativa in materia subordina il potere del Questore di acquisire ulteriori informazioni a una previa, discrezionale, valutazione in ordine alla necessità delle stesse (arg. ex art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009), ben potendo l’Amministrazione ravvisare gli estremi per provvedere immediatamente, per evitare la reiterazione dei comportamenti, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2018 n. 3493; id. , 13 ottobre 2016 n. 4241; T.A.R Sicilia, Palermo, Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 2391). Sicché il Questore può ritenere superflua l’audizione dell’interessato qualora gli atti già acquisiti nel procedimento siano sufficienti, secondo il suo giudizio discrezionale, per supportare la misura (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 dicembre 2022, n. 3613).
Del resto, la giurisprudenza ha evidenziato che “ il bilanciamento tra partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo e la tutela di chi subisce la violenza è correlato all’interesse prevalente della vittima: in un quadro indiziario sufficientemente preciso, prevale l'interesse ad una pronta emissione del provvedimento, e ciò anche considerando che, in questo modo, viene altresì prontamente tutelato l'interesse generale alla sicurezza pubblica ” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 15 aprile 2024, n. 479).
In ogni caso, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistano le “ particolari esigenze di celerità ” menzionate nel provvedimento impugnato idonee a giustificare l’omissione delle garanzie partecipative. A tal proposito, è dirimente osservare, da un lato, come le forze dell’ordine, accorse la notte del 25 novembre 2023 presso la residenza del ricorrente, avessero trovato la sua compagna all’esterno dell’abitazione, esposta a condizioni atmosferiche avverse e in uno stato di forte agitazione determinato dalle violenze fisiche ricevute dell’interessato; dall’altro lato, come i medici del pronto soccorso avessero confermato l’esistenza di traumi sul corpo della donna.
La pretermissione del contraddittorio con il destinatario dell’atto è risultata quindi ragionevole attesa la finalità di scoraggiare nell’immediatezza la prosecuzione dei comportamenti violenti del ricorrente e così evitare il potenziale sfociare degli stessi in situazioni più drammatiche.
8. È infondato anche il primo motivo di ricorso, con cui l’esponente lamenta la lesione del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative.
In special modo, il ricorrente ritiene che l’atto impugnato sia illegittimo nella parte in cui prevede, in conformità al comma 5- ter del citato art. 3, che “ lo stesso può essere revocato su istanza di parte decorsi tre anni dall’emissione, previa valutazione della partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso enti accreditati di cui all’art. 5-bis D.L. 14 agosto 2013, nr. 93, come da modifica di cui alla Legge 24 novembre 2023, nr. 168 ”. Nella tesi attorea, la circostanza che quest’ultima novella sia entrata in vigore dopo la contestata condotta di violenza domestica (risalente al 25 novembre 2023) la renderebbe inapplicabile al caso concreto.
Sul punto, è opportuno rammentare che il potere di ammonimento è inquadrabile nell’ambito della funzione di prevenzione dell’Amministrazione, in quanto finalizzato ad evitare che condotte potenzialmente aggressive di beni giuridicamente protetti degenerino in atti effettivamente offensivi e tali da integrare le corrispondenti fattispecie incriminatrici.
Al procedimento in esame, pertanto, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione: sicché l’ammonimento è avulso dalla logica probatoria dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” che informa il giudizio penale, con la conseguenza che l’adozione della misura di prevenzione prescinde dalla piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato menzionate nell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 93/2013.
Proprio perché il procedimento volto all’emissione dell’ammonimento non ha carattere sanzionatorio (T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 gennaio 2024, n. 21; id ., 5 maggio 2023, n. 602; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2021, n. 384), l’Amministrazione era tenuta ad applicare la norma vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum , ivi compreso il comma 5- ter introdotto dalla legge n. 168/2023.
9. Sono parimenti infondati il secondo e il quarto motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Il ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’emissione dell’ammonimento, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione dell’atto gravato: in particolare, egli sostiene di non aver cagionato alcuna lesione alla controinteressata il 25 novembre 2023, così come di non aver mai compiuto atti pregressi di violenza domestica.
Giova precisare che la misura di prevenzione in esame – proprio perché non è volta a sanzionare comportamenti penalmente rilevanti, ma a evitare che essi raggiungano la soglia di concretezza ed offensività che farebbe scattare l’intervento del potere repressivo – si ispira a una metodologia probatoria che non appartiene, per garanzie di formazione e spessore dimostrativo, all’ambito penale, basandosi su acquisizioni di carattere anche solo indiziario, quindi svincolate dalla necessità che la loro valutazione conduca a ritenere integrata la corrispondente fattispecie criminosa in termini di certezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958).
Inoltre, “ essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2394; id. , 3 aprile 2023, n. 3420).
Con specifico riferimento al caso concreto, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal Questore di Vicenza sia immune dalle censure sollevate dal ricorrente: gli elementi acquisiti in sede di istruttoria, infatti, inducono a ritenere, secondo un criterio di verosimiglianza, che l’interessato abbia posto in essere condotte di violenza domestica nei confronti della controinteressata, attraverso lesioni e percosse.
Ciò è evincibile, innanzitutto, dall’annotazione di P.G. redatta il 30 novembre 2023 dai due agenti della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- accorsi il 25 novembre 2023 presso l’abitazione del ricorrente “ in quanto una donna segnalava di essere stata vittima di percosse da parte del compagno ”. Ivi è riportato che gli agenti “ una volta giunti notavano nei pressi del giardino dell’abitazione una donna in uno stato di forte agitazione. […] Viste le condizioni atmosferiche avverse, invitavano la donna a fare rientro all’interno dell’abitazione, in quanto la stessa, per scappare dal compagno, usciva scalza e con una maglia a maniche corte ”. Una volta all’interno dell’abitazione, la donna riferiva “ che a seguito di un litigio con il compagno, il sig. -OMISSIS-, riceveva dallo stesso delle percosse. Nello specifico raccontava che mentre si trovava a letto, il -OMISSIS- voleva a tutti i costi avere un dialogo con la donna, in quanto era da circa 2 giorni che i due non parlavano. Quest’ultima, visto l’orario, riferiva allo stesso di essere stanca e per tale motivo decideva di andare a dormire in un’altra camera da letto. Nello stesso frangente in cui la donna si alzava dal letto, il -OMISSIS- prendeva una bottiglia di acqua in vetro e la scaraventava in direzione [della compagna] ; successivamente si avvicinava alla stessa e bloccatala al muro, iniziava a sferrarle vari pugni alla zona del capo, schiena e coscia ” (cfr. documento depositato il 17 giugno 2024 dalle Amministrazioni resistenti, p. 23).
La versione dei fatti offerta dall’allora compagna del ricorrente risulta avvalorata dal verbale di pronto soccorso del 26 novembre 2023, dove la stessa è giunta subito dopo aver lasciato la dimora dell’interessato: la diagnosi finale, supportata da consulenze radiologiche, è di “ policontusione (violenza di genere) ” guaribile in tre giorni e curabile con antidolorifico e “ ghiaccio locale in coscia ”.
Inoltre, sempre in occasione dell’intervento delle forze dell’ordine del 25 novembre 2023, l’odierna controinteressata ha dichiarato di essere stata percossa da quest’ultimo perlomeno in un’altra occasione, avvenuta un anno e mezzo prima, sempre al culmine di un litigio verbale: episodio che l’aveva costretta ad allontanarsi dalla dimora familiare per circa un mese.
Tale circostanza fattuale – inerente alla non episodicità dei comportamenti violenti tenuti dall’interessato – trova conferma nelle sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 29 novembre 2023 alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen., con la connessa responsabilità, in caso di mendacio, prevista dall’art. 371- bis cod. pen. In quella sede, la stessa ha precisato di essere “ stata aggredita in altre tre circostanze ”, la prima delle quali avvenuta tre anni prima, sempre nell’ambito di discussioni generate da futili motivi.
Ragion per cui l’interessata, il 9 dicembre 2023, ha deciso di sporgere querela nei confronti dell’odierno ricorrente per i fatti accaduti la notte del 25 novembre 2023, consegnando ai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, della Legione Carabinieri “Lombardia”, un file audio con la registrazione dei minuti precedenti all’aggressione perpetrata dal compagno. Registrazione che i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- hanno trascritto integralmente, concludendo che “ il file in questione sembrerebbe effettivamente attestare un’aggressione fisica subita dalla donna ad opera dell’odierno indagato. Emblematico, a riguardo, è il fatto che si odono distintamente rumori, urla e pianti, tipicamente attribuibili ad un’aggressione di tipo fisico ”.
È dirimente, al fine della definitiva conferma della versione dei fatti fornita dall’allora compagna del ricorrente, riportare le annotazioni compiute dalla polizia giudiziaria nella trascrizione del file audio: nell’epilogo della discussione, concernente motivi economici, dapprima “ si ode un forte tonfo, urla e pianti di donna (sembra che l’uomo abbia colpito la donna) ”; dipoi “ si odono dei rumori, come di colluttazione, urla e pianti di donna) ”, con la donna che grida “ mi fai male alla gamba -OMISSIS- ”; infine “ si odono dei rumori, come di colluttazione, urla e pianti di donna, vetri e cose in frantumi, urla di donna ”, con la donna che esclama “ chiamo la polizia, chiamo la polizia ”.
A nulla rileva, infine, la remissione della querela da parte della persona offesa, avvenuta il 23 gennaio 2025, trattandosi di una circostanza di fatto sopravvenuta al provvedimento impugnato, come tale non idonea a inficiarne la legittimità al momento in cui è stato adottato, ma al più utilizzabile per richiederne la revoca, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 5- ter , del d.l. n. 93/2013.
Pertanto, sulla scorta del materiale probatorio valutato dall’Autorità questorile nel corso del procedimento, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione, in base al criterio del “più probabile che non”, delle plurime condotte di maltrattamento poste in essere dal ricorrente in ambito domestico, costituenti il presupposto necessario per l’adozione dell’ammonimento.
10. Da ultimo, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale oggetto del quinto motivo di ricorso.
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il provvedimento di ammonimento non ha carattere sanzionatorio, stante la sua natura cautelare e preventiva: dal medesimo, infatti, non discendono, in via immediata e diretta, conseguenze afflittive o comunque pregiudizievoli per il destinatario, il quale è semplicemente invitato a tenere un comportamento conforme alla legge, evitando di porre in essere ulteriori atti o comportamenti violenti in ambito domestico.
Ciò esclude di per sé i denunciati profili di illegittimità costituzionale, riguardanti soltanto le norme incriminatrici o le norme che irrogano sanzioni amministrative con carattere punitivo.
11. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
12. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.