Articolo 3 della Legge 28 luglio 1997, n. 251
Articolo 2
Versione
16 agosto 1997
Art. 3. 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 16 agosto 1997