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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6290/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Adriano R. Parte_1 C.F._1
Cavallaro;
CONTRO
c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in liquidazione coatta amministrativa resistente contumace.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2019 adiva questo Tribunale ed esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 25.11.2013 al 15.05.2017, Controparte_1 quale manovale sino al 31.12.2014 e quale escavatorista da tale data alla fine del rapporto lavorativo;
- che la Società non solo aveva effettuato tardivamente il passaggio di mansione (segnatamente dal
01.11.2015), ma lo aveva anche inquadrato ad un livello inferiore (secondo) in luogo di quello corretto previsto dal CCNL edile (3°);
- di aver svolto attività lavorativa per 45 ore settimanali, segnatamente dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00, in luogo delle 40 contrattualizzate;
- di essere stato retribuito in misura inferiore a quella corretta per le mansioni svolte, rilevando altresì di aver disimpegnato la mansione specifica di “Addetto smaltimento amianto”, come da Certificazione Medica di Idoneità alla mansione specifica del 27.06.2016;
- che non gli era stato corrisposto il t.f.r..
Ciò premesso, chiedeva l'avversa condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di
€ 28.408,89 (o del diverso importo risultante dovuto), per i superiori titoli, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento del danno per la grave irregolarità subita a motivo dell'errato inquadramento, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 La costituitasi con memoria del 29.05.2020, evidenziava di aver Controparte_2 liquidato il t.f.r. nel mese di Aprile 2018, per € 4.651,08, corrispondendo al dipendente solo un acconto di € 724,35, sicché residuava un debito di € 3.926,73.
Rilevava, poi, l'infondatezza delle avverse domande, evidenziando come il avesse disimpegnato Pt_1 la propria attività secondo l'orario contrattualizzato e rimarcando la correttezza dell'inquadramento, mai contestato da parte ricorrente.
Contestava anche lo svolgimento, dal di mansioni di “addetto smaltimento amianto”. Pt_1
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente ed a mezzo prova per testi.
All'udienza del 06.12.2024 il giudizio veniva interrotto poiché la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto Assessoriale n. 2431/10.S del 04.11.2024.
Con ricorso depositato il 15.01.2025 il riassumeva il giudizio. Pt_1
L'udienza del 1.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa attesa la mancata costituzione a seguito di dichiarazione di interruzione del giudizio e nonostante la regolarità della notifica.
3. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto la procedibilità delle domande oggetto del giudizio.
La S.C. ha in particolare costantemente ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (Cass. civ., sez. lav., 19.6.17 n. 15066; Cass. civ., sez. lav., 20.8.13 n. 19271)
In particolare va osservato che, con specifico riguardo alle controversie di lavoro, costante giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, appare necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. n. 19248/2007; Cass. n. 3129/2003; Cass. n. 7075/2002; Cass. n. 13580/1999;
Cass. n. 8708/1999; Cass. n. 5567/1998; Cass. n. 4146/1997). La Suprema Corte, anche in recenti pronunce, continua a ribadire la necessità di distinguere tra domande di mero accertamento e costitutive, da un lato, e di condanna ad una somma di denaro, dall'altro, chiarendo tuttavia che anche le prime, se
2 destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare (in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. n. 21634/2006; Cass. n. 19271/2013; Cass. n. 7990/2018).
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale;
vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum".” (Cass. 2017
n. 15066).
Deve pertanto ritenersi procedibile solo la domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori.
Quanto alle ulteriori domande se ne deve dichiarare l'improcedibilità.
5. Con riferimento alla domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori giova premettere un breve richiamo alla normativa applicabile.
L'art. 2103 c.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
[…]. Ogni patto contrario è nullo”.
Con riferimento all'onere della prova, la Suprema Corte precisa che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (ex multis Cass. n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (v. Cass. 28284/2009).
Il ricorrente rileva di aver svolto mansioni ascrivibili al 3° livello, in luogo del secondo di formale inquadramento, e chiede il diritto alle relative differenze retributive con condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto risultante dovuto.
3 Occorre premettere che, con la missiva del 02.11.2015, la Società aveva comunicato al ricorrente di avergli attribuito “la superiore qualifica di operaio qualificato – addetto a mansioni di conducente pala caricatrice”.
Va rilevato che secondo il c.c.n.l. applicabile appartengono al III livello professionale i “lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica”, fra cui “i lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie”.
Vanno, invece, ricondotti al II livello, quello di formale inquadramento del ricorrente, i “lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale”, fra cui “lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccole dimensioni o gru a traliccio medio-piccole o mezzi di trasporto di piccole dimensioni”.
Orbene parte ricorrente ha dedotto in ricorso esclusivamente di aver svolto le mansioni di escavatorista.
Lo stesso tuttavia non ha dedotto né chiesto di provare che svolgesse mansioni con autonomia operativa e che la macchina utilizzata fosse di medie dimensioni.
Non risulta pertanto allegato lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello.
Inoltre con riferimento alla Certificazione Medica di Idoneità alla mansione specifica del 27.06.2016 di
“Addetto smaltimento amianto” va rilevato che rientrano nel secondo livello secondo il CCNL “l'addetto con adeguata e certificata formazione teorica e pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazioni”
Tale domanda, dunque, deve essere rigettata.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di condanna al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e al pagamento del t.f.r.;
- rigetta quanto al resto;
- compensa le spese tra le parti.
Messina, 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6290/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Adriano R. Parte_1 C.F._1
Cavallaro;
CONTRO
c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in liquidazione coatta amministrativa resistente contumace.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2019 adiva questo Tribunale ed esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 25.11.2013 al 15.05.2017, Controparte_1 quale manovale sino al 31.12.2014 e quale escavatorista da tale data alla fine del rapporto lavorativo;
- che la Società non solo aveva effettuato tardivamente il passaggio di mansione (segnatamente dal
01.11.2015), ma lo aveva anche inquadrato ad un livello inferiore (secondo) in luogo di quello corretto previsto dal CCNL edile (3°);
- di aver svolto attività lavorativa per 45 ore settimanali, segnatamente dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00, in luogo delle 40 contrattualizzate;
- di essere stato retribuito in misura inferiore a quella corretta per le mansioni svolte, rilevando altresì di aver disimpegnato la mansione specifica di “Addetto smaltimento amianto”, come da Certificazione Medica di Idoneità alla mansione specifica del 27.06.2016;
- che non gli era stato corrisposto il t.f.r..
Ciò premesso, chiedeva l'avversa condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di
€ 28.408,89 (o del diverso importo risultante dovuto), per i superiori titoli, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento del danno per la grave irregolarità subita a motivo dell'errato inquadramento, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 La costituitasi con memoria del 29.05.2020, evidenziava di aver Controparte_2 liquidato il t.f.r. nel mese di Aprile 2018, per € 4.651,08, corrispondendo al dipendente solo un acconto di € 724,35, sicché residuava un debito di € 3.926,73.
Rilevava, poi, l'infondatezza delle avverse domande, evidenziando come il avesse disimpegnato Pt_1 la propria attività secondo l'orario contrattualizzato e rimarcando la correttezza dell'inquadramento, mai contestato da parte ricorrente.
Contestava anche lo svolgimento, dal di mansioni di “addetto smaltimento amianto”. Pt_1
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente ed a mezzo prova per testi.
All'udienza del 06.12.2024 il giudizio veniva interrotto poiché la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto Assessoriale n. 2431/10.S del 04.11.2024.
Con ricorso depositato il 15.01.2025 il riassumeva il giudizio. Pt_1
L'udienza del 1.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa attesa la mancata costituzione a seguito di dichiarazione di interruzione del giudizio e nonostante la regolarità della notifica.
3. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto la procedibilità delle domande oggetto del giudizio.
La S.C. ha in particolare costantemente ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (Cass. civ., sez. lav., 19.6.17 n. 15066; Cass. civ., sez. lav., 20.8.13 n. 19271)
In particolare va osservato che, con specifico riguardo alle controversie di lavoro, costante giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, appare necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. n. 19248/2007; Cass. n. 3129/2003; Cass. n. 7075/2002; Cass. n. 13580/1999;
Cass. n. 8708/1999; Cass. n. 5567/1998; Cass. n. 4146/1997). La Suprema Corte, anche in recenti pronunce, continua a ribadire la necessità di distinguere tra domande di mero accertamento e costitutive, da un lato, e di condanna ad una somma di denaro, dall'altro, chiarendo tuttavia che anche le prime, se
2 destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare (in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. n. 21634/2006; Cass. n. 19271/2013; Cass. n. 7990/2018).
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale;
vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum".” (Cass. 2017
n. 15066).
Deve pertanto ritenersi procedibile solo la domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori.
Quanto alle ulteriori domande se ne deve dichiarare l'improcedibilità.
5. Con riferimento alla domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori giova premettere un breve richiamo alla normativa applicabile.
L'art. 2103 c.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
[…]. Ogni patto contrario è nullo”.
Con riferimento all'onere della prova, la Suprema Corte precisa che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (ex multis Cass. n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (v. Cass. 28284/2009).
Il ricorrente rileva di aver svolto mansioni ascrivibili al 3° livello, in luogo del secondo di formale inquadramento, e chiede il diritto alle relative differenze retributive con condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto risultante dovuto.
3 Occorre premettere che, con la missiva del 02.11.2015, la Società aveva comunicato al ricorrente di avergli attribuito “la superiore qualifica di operaio qualificato – addetto a mansioni di conducente pala caricatrice”.
Va rilevato che secondo il c.c.n.l. applicabile appartengono al III livello professionale i “lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica”, fra cui “i lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie”.
Vanno, invece, ricondotti al II livello, quello di formale inquadramento del ricorrente, i “lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale”, fra cui “lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccole dimensioni o gru a traliccio medio-piccole o mezzi di trasporto di piccole dimensioni”.
Orbene parte ricorrente ha dedotto in ricorso esclusivamente di aver svolto le mansioni di escavatorista.
Lo stesso tuttavia non ha dedotto né chiesto di provare che svolgesse mansioni con autonomia operativa e che la macchina utilizzata fosse di medie dimensioni.
Non risulta pertanto allegato lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello.
Inoltre con riferimento alla Certificazione Medica di Idoneità alla mansione specifica del 27.06.2016 di
“Addetto smaltimento amianto” va rilevato che rientrano nel secondo livello secondo il CCNL “l'addetto con adeguata e certificata formazione teorica e pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazioni”
Tale domanda, dunque, deve essere rigettata.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di condanna al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e al pagamento del t.f.r.;
- rigetta quanto al resto;
- compensa le spese tra le parti.
Messina, 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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