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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1535/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'AVV. DAMINELLI SIMONA P.IVA_1
contro nato/a a SIRACUSA (SR) 28/10/1942 Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. CARIANNI GIUSEPPE
Avente ad oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/06/2022 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato alla parte opposta veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22/2021 RG del Tribunale di Siracusa che disponeva di consegnare al ricorrente i documenti indicati in ricorso ed esattamente tutti i contratti e gli estratti conto pagina 1 di 3 e scalari di tutti i rapporti esistenti, avendone fatto richiesta in data 21.9.2020 e non avendone ricevuto la consegna nel termine di novanta giorni. Deduceva la opponente di avere provveduto a CP_2
consegnare copia della documentazione richiesta ma limitatamente agli ultimi dieci anni non essendo tenuta alla consegna di documentazione anteriore ai dieci anni, ai sensi dell'art. 119 TUB. Si costituiva la parte opposta e deduceva che la limitazione agli ultimi dieci anni di cui all'ar.t 199 TUB è relativa solo ai documenti sintetici e non a quelli analitici
L'opposizione è infondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere confermato per i motivi che si espongono:
la banca è obbligata ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell'apertura del conto stesso, in quanto la produzione degli estratti conto consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca.
Nella stessa direzione si orienta anche la più recente giurisprudenza di merito che, con riferimento all'art. 119 Tub, sottolinea che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte. I documenti sintetici corrispondono, infatti, ai documenti in cui, in forma sintetica, sono aggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. “Per i rapporti regolati in conto corrente, il secondo comma dell'art. 119 Tub
espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto” ed ancora, si legge nella sentenza, “i documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura alla chiusura”. Ne consegue che “la banca ha l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura”.
Considerare, quindi, che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con pagina 2 di 3 riferimento all'ultimo decennio significherebbe “privare il cliente del diritto all'informazione” (Trib. di
Napoli 31 gennaio 2019).
In conclusione, gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente a singole operazioni»,
secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente.
Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4,
TUB.
Gli estratti conto prodotti successivamente all'emissione del d.i. non fanno venire meno la materia del contendere perché non completano il novero degli estratti conto richiesti dalla parte opposta, cioè sin dall'apertura dei singoli rapporti.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione indeterminabile basso tutte le fasi
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo rendendolo definitivamente esecutivo.
- Condanna la parte opponente alle spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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