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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2538/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13672/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 12865 TARI 2017
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 12866 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12675/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i provvedimenti di diniego di autotutela con i quali Roma
Capitale in data 08.06.2024 ha respinto l'istanza dallo stesso presentata il 06/12/2023 per chiedere l'annullamento di due Avvisi di Accertamento esecutivi (n. 12865 e n. 12866) relativi alla Ta.Ri. per gli anni di imposta 2017 e 2018 notificatigli il 04/10/2023. A sostegno dell'impugnazione la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità di detto diniego, ed ha chiesto a questa Corte di “annullare, previa sospensione della loro efficacia ex art. 47 del D. Lgs.
546/1992, i provvedimenti n. 12865 per l'anno 2017 e n. 12866 per l'anno 2018, emessi da Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - in data 30/04/2024 e notificati congiuntamente in data
08/06/2024, con i quali veniva rigettata l'istanza di autotutela”, e in via subordinata ogni altro provvedimento che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria riterrà opportuno adottare per la tutela dei diritti del Ricorrente, tenuto anche conto dell'art. 10 quater della L. 212/2000, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219 del 30/12/2023, con validità dal 18/01/2024”.
La amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto in merito all'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare quanto segue. Secondo consolidato orientamento di legittimità (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 3698 del
16/02/2009, e confermato da Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012), l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo che, come nella specie, è divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Di conseguenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (così Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010, Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014, Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015). Il requisito dell'interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto è stato poi successivamente specificato da ulteriori decisioni, secondo cui esso non può consistere nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Sez. 5, Sentenza n. 1965 del
26/01/2018), né nella deduzione, in astratto, della violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità (Sez. 5, Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019). Nel caso di specie l'unico vizio fatto valere con il ricorso contro il diniego di autotutela è quello incentrato sul suo difetto di motivazione, essendo stata fornita una motivazione ("PER L'IMMOBILE
ACCERTO ESISTE CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO IN DATA 01/02/2013 E DECORRENTE DAL 02/01/2013 CON RISOLUZIONE IL 01/01/2019, NUM. DI
REGISTRAZIONE 002252") che non trova riscontro negli atti, atteso che il contratto di locazione cui ha fatto riferimento l'Amministrazione comunale per fondare la sua pretesa impositiva a danno dell'odierno ricorrente, in qualità di parte conduttrice di detto contratto, ha per oggetto un immobile situato ad un indirizzo (Indirizzo_13) che è diverso da quello indicato negli avvisi di accertamento di cui sopra (Indirizzo_2).
Tale difformità di indirizzo risulta per tabulas dagli atti prodotti in giudizio, ed è stata giustificata da Roma capitale in ragione del fatto che “l'immobile su indicato è ben identificato nelle visure e planimetrie catastali allegate (Doc. 4-5) laddove lo stesso fa parte di un fabbricato facente angolo su
Indirizzo_1 Indirizzo_2due vie, sia su che su , di cui la prima ne è una traversa”, e che “La corretta individuazione non sempre corrisponde ad una toponomastica aggiornata”, ma l'immobile oggetto del contratto sarebbe comunque identificabile in base ai dati catastali (Dati catastali risultanti dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle entrate. Pur volendo considerare corretta una tale deduzione, secondo la quale l'immobile sottoposto a tassazione, al di là della sua indicazione con il solo recapito stradale, sarebbe comunque identificabile in base ai dati catastali, non fa venir meno l'errore commesso negli avvisi di accertamento oggetto dell'istanza di autotutela, il quale avrebbe potuto essere emendato con una diversa risposta a tale istanza, nei termini descritti nelle controdeduzioni depositate da Roma Capitale.
A tale istanza è stata invece fornita una risposta negativa con una motivazione che, senza la precisazione esplicitata solo con le suddette controdeduzioni, risulta lacunosa e insufficiente a consentire al contribuente il pieno e consapevole esercizio dei propri diritti.
I provvedimenti di diniego impugnati sono pertanto suscettibili di essere annullati per tale vizio, il quale integra altresì il requisito, sopra descritto, dell'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione comunale alla rimozione dell'atto, potendo in tal modo essa far ordine nella toponomastica delle proprie strade, onde consentire, primariamente, nel proprio interesse, la più corretta individuazione degli immobili da sottoporre ad imposizione.
Nessun altro provvedimento può essere adottato al riguardo, in considerazione dell'ambito circoscritto di operatività assegnato all'impugnazione del rigetto dell'istanza di autotutela.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. e condanna parte resistente alla refusione delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Roma 5.12.2025
Il Giudice monocratico
IO De IO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13672/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 12865 TARI 2017
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 12866 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12675/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i provvedimenti di diniego di autotutela con i quali Roma
Capitale in data 08.06.2024 ha respinto l'istanza dallo stesso presentata il 06/12/2023 per chiedere l'annullamento di due Avvisi di Accertamento esecutivi (n. 12865 e n. 12866) relativi alla Ta.Ri. per gli anni di imposta 2017 e 2018 notificatigli il 04/10/2023. A sostegno dell'impugnazione la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità di detto diniego, ed ha chiesto a questa Corte di “annullare, previa sospensione della loro efficacia ex art. 47 del D. Lgs.
546/1992, i provvedimenti n. 12865 per l'anno 2017 e n. 12866 per l'anno 2018, emessi da Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - in data 30/04/2024 e notificati congiuntamente in data
08/06/2024, con i quali veniva rigettata l'istanza di autotutela”, e in via subordinata ogni altro provvedimento che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria riterrà opportuno adottare per la tutela dei diritti del Ricorrente, tenuto anche conto dell'art. 10 quater della L. 212/2000, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219 del 30/12/2023, con validità dal 18/01/2024”.
La amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto in merito all'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare quanto segue. Secondo consolidato orientamento di legittimità (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 3698 del
16/02/2009, e confermato da Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012), l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo che, come nella specie, è divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Di conseguenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (così Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010, Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014, Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015). Il requisito dell'interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto è stato poi successivamente specificato da ulteriori decisioni, secondo cui esso non può consistere nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Sez. 5, Sentenza n. 1965 del
26/01/2018), né nella deduzione, in astratto, della violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità (Sez. 5, Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019). Nel caso di specie l'unico vizio fatto valere con il ricorso contro il diniego di autotutela è quello incentrato sul suo difetto di motivazione, essendo stata fornita una motivazione ("PER L'IMMOBILE
ACCERTO ESISTE CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO IN DATA 01/02/2013 E DECORRENTE DAL 02/01/2013 CON RISOLUZIONE IL 01/01/2019, NUM. DI
REGISTRAZIONE 002252") che non trova riscontro negli atti, atteso che il contratto di locazione cui ha fatto riferimento l'Amministrazione comunale per fondare la sua pretesa impositiva a danno dell'odierno ricorrente, in qualità di parte conduttrice di detto contratto, ha per oggetto un immobile situato ad un indirizzo (Indirizzo_13) che è diverso da quello indicato negli avvisi di accertamento di cui sopra (Indirizzo_2).
Tale difformità di indirizzo risulta per tabulas dagli atti prodotti in giudizio, ed è stata giustificata da Roma capitale in ragione del fatto che “l'immobile su indicato è ben identificato nelle visure e planimetrie catastali allegate (Doc. 4-5) laddove lo stesso fa parte di un fabbricato facente angolo su
Indirizzo_1 Indirizzo_2due vie, sia su che su , di cui la prima ne è una traversa”, e che “La corretta individuazione non sempre corrisponde ad una toponomastica aggiornata”, ma l'immobile oggetto del contratto sarebbe comunque identificabile in base ai dati catastali (Dati catastali risultanti dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle entrate. Pur volendo considerare corretta una tale deduzione, secondo la quale l'immobile sottoposto a tassazione, al di là della sua indicazione con il solo recapito stradale, sarebbe comunque identificabile in base ai dati catastali, non fa venir meno l'errore commesso negli avvisi di accertamento oggetto dell'istanza di autotutela, il quale avrebbe potuto essere emendato con una diversa risposta a tale istanza, nei termini descritti nelle controdeduzioni depositate da Roma Capitale.
A tale istanza è stata invece fornita una risposta negativa con una motivazione che, senza la precisazione esplicitata solo con le suddette controdeduzioni, risulta lacunosa e insufficiente a consentire al contribuente il pieno e consapevole esercizio dei propri diritti.
I provvedimenti di diniego impugnati sono pertanto suscettibili di essere annullati per tale vizio, il quale integra altresì il requisito, sopra descritto, dell'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione comunale alla rimozione dell'atto, potendo in tal modo essa far ordine nella toponomastica delle proprie strade, onde consentire, primariamente, nel proprio interesse, la più corretta individuazione degli immobili da sottoporre ad imposizione.
Nessun altro provvedimento può essere adottato al riguardo, in considerazione dell'ambito circoscritto di operatività assegnato all'impugnazione del rigetto dell'istanza di autotutela.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. e condanna parte resistente alla refusione delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Roma 5.12.2025
Il Giudice monocratico
IO De IO