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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1887/2021 R.G. promossa da
(cf: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, in atti, dagli avv.ti Stefano
Aliotta e Floriana Zecchiaroli, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato in atti, dall'avv. Enrico la Via, presso il cui studio in Bergamo è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 4.10.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto notificato il 20.2.2014, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania esponendo di avere sottoscritto Controparte_1
con detta società, in data 15.2.2008, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo commerciale marca VOLVO della durata di sessanta mesi;
di avere pagato regolarmente i canoni dovuti, eccezion fatta per le ultime tre mensilità di novembre, dicembre 2012 e gennaio 2013; di avere corrisposto in data 2.2.2013
l'importo di €.10.000,00 quale saldo delle rate scadute e acconto di quanto dovuto per il riscatto del mezzo, per il quale era previsto in contratto il pagamento di euro
1.080,00 oltre iva ed eventuali spese di passaggio di proprietà; di avere chiesto alla società convenuta la determinazione dell'importo da versare a saldo per il riscatto, ottenendo la richiesta di corresponsione di somme errate e non dovute;
tanto premesso, chiedeva: 1) dichiarare che il mancato riscatto del mezzo oggetto del contratto di leasing è avvenuto per esclusivo comportamento illegittimo e colpevole della convenuta;
per l'effetto ordinare alla medesima convenuta di predisporre tutti gli adempimenti necessari ad effettuare il passaggio di proprietà del veicolo in capo all'attore; 2) secondariamente, dichiarare che il comportamento illegittimo della convenuta, per non aver voluto procedere al riscatto, ha determinato l'insorgere di danni in capo all'attore, impedendogli di utilizzare il veicolo per svolgere la propria attività di trasporto, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della complessiva somma di euro 150.000,00.
Nella resistenza della convenuta, il tribunale, con sentenza pubblicata il 7.9.2021 ha rigettato le domande dell'attore, dichiarato inammissibili quelle della convenuta.
Ha evidenziato il giudice a sostegno della decisione (per quanto qui d'interesse):
i) il pagamento di €.10.000,00 è stato effettuato dall'utilizzatore del bene in data successiva alla scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo canone, nonché per la corresponsione del prezzo di riscatto, secondo quanto statuito dall'art. 16 del contratto;
detto importo non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene, come dedotto dallo stesso attore nell'atto di citazione, in cui sono state operate contestazioni relative al restante importo dovuto a saldo;
2 ii) al contempo l'utilizzatore del bene è risultato in mora per il pagamento dei canoni relativi non solo a questo contratto, ma agli altri contratti in essere con il medesimo concedente, realizzandosi così un'altra delle condizioni legittimanti, ai sensi dell'art. 15, la risoluzione del contratto da parte della società concedente;
sicchè si sono verificate le condizioni in fatto per la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, volontà comunicata dalla società convenuta con telegramma del
17.10.2013, ai sensi dell'art. 15 del contratto;
iii) la facoltà di riscatto del mezzo non è stata comunque esercitata nelle modalità
e con i tempi di preavviso statuiti in contratto (60 giorni prima della scadenza), definiti “essenziali”, a pena di decadenza immediata da tale facoltà per l'utilizzatore del veicolo.
Avverso detta pronunzia ha proposto appello il , con atto notificato il Pt_1
21.12.2021, cui ha resistito l'appellata. Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza, anzitutto, per aver ritenuto verificate le condizioni in fatto per l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, nonostante l'assenza di qualsiasi suo inadempimento.
Deduce che erra il giudicante quando afferma “che l'importo versato da Pt_1
non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene”; ciò che è sempre stato in contestazione tra le parti non sono le voci strettamente intese per effettuare il riscatto, ma gli importi che il avrebbe dovuto riconoscere alla società di Pt_1
leasing a titolo di rimborso delle tasse di proprietà del veicolo, somma del tutto complementare e per nulla vincolante al riscatto;
per effettuare il riscatto del mezzo oggetto del contratto di leasing, del resto, egli avrebbe dovuto pagare tutte le rate del leasing, l'importo previsto contrattualmente per il riscatto comprensivo di iva ed anche l'importo dovuto per il passaggio di proprietà, il tutto per la somma complessiva di euro 9.491,30; sicchè, con il bonifico di euro 10.000,00, effettuato in data 2/2/2013, il ebbe a versare alla società di leasing più di quanto dovuto Pt_1
per riscattare il mezzo.
3 Di contro, la società di leasing continuò per molti mesi a chiedere in modo arbitrario importi sempre diversi a tale titolo, ed anche ad imputare in modo errato il pagamento effettuato dal nel febbraio 2013. Pt_1
Inoltre, e sotto altro profilo, erra il giudicante nel ritenere valida la comunicazione di risoluzione operata da parte appellata, sia perché effettuata a mezzo di telegramma, anziché raccomandata a.r., come stabilito ab substantiam nel contratto, sia perché smentita dai comportamenti fattuali adottati successivamente, avendo la società di leasing, ancora nell'anno 2014, inviato al deducente i “documenti di sintesi alla clientela”, sia infine perché avvenuta in un tempo di molto successivo alla conclusione del contratto. Del resto delle due l'una: qualora, infatti, dovesse essere considerata valida la risoluzione contrattuale al devono essere restituiti tutti Pt_1
i canoni pagati secondo quanto previsto per legge.
2.) I motivi di impugnazione - sopra sinteticamente riassunti - non si confrontano compiutamente con quelli posti dal tribunale a sostegno della decisione.
Il giudice di prime cure ha infatti respinto le domande attoree - dirette ad ottenere l'accertamento del diritto del al riscatto del veicolo oggetto del contratto di Pt_1
leasing n. 2008200123, nonché il risarcimento del danno per non aver consentito al riscatto - in forza di una pluralità di argomentazioni, tra loro distinte e autonome, riassunte nella parte narrativa della presente sentenza ai punti i), ii) e iii).
Il gravame in esame si è, tuttavia, limitato a contestare la prima argomentazione, ossia quella secondo cui l'importo di €. 10.000 versato da in data 2.2.2013 Pt_1
“non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene”. Mentre nulla ha invece dedotto per contestare le ulteriori argomentazioni, ossia: quella secondo cui, al contempo, l'utilizzatore del bene è risultato inadempiente nel pagamento dei canoni relativi agli altri due contratti di leasing in essere con il medesimo concedente,
“realizzandosi così un'altra delle condizioni legittimanti la risoluzione del contratto da parte della società concedente” ai sensi dell'art. 15; nonché quella secondo cui la facoltà di riscatto del mezzo non è stata, comunque, esercitata nelle modalità e con i tempi di preavviso (60 giorni prima della scadenza) espressamente previsti in contratto a pena di decadenza.
4 In altri termini, per un verso, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
2008200123 è stata motivata dalla sentenza appellata, non solo in relazione al mancato versamento di una somma “sufficiente a consentire il riscatto del bene” - su cui si incentra l'appello - ma anche in relazione alle morosità (pacificamente) sussistenti in relazione agli altri due contratti di veicoli commerciali in essere col medesimo concedente, inadempimento ritenuto legittimante, di per sé solo, ai sensi dell'art. 15 del contratto, alla risoluzione del contratto de quo, e sul quale nulla ha, tuttavia, dedotto parte appellante;
con la conseguenza che l'esistenza di un inadempimento dell'utilizzatore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, da parte della concedente, deve ritenersi definitivamente acclarato in giudizio.
Inoltre, l'infondatezza della pretesa attorea al riscatto del bene è stata, in ogni caso, motivata dal tribunale - a prescindere dall'esistenza di un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto - in relazione al mancato esercizio della relativa facoltà nelle modalità e con i tempi di preavviso (60 giorni prima della scadenza) previsti, a pena di decadenza, dall'art. 16 del contratto;
e neppure su tale ulteriore motivazione l'appellante ha formulato specifiche censure;
con l'ulteriore conseguenza che anche il tema di indagine circa l'inesistenza di una idonea comunicazione di risoluzione, ovvero circa la tacita rinuncia della concedente all'effetto risolutivo, appare irrilevante ai fini dell'accoglimento delle domande proposte, essendo l'utilizzatore, comunque, decaduto dal diritto di riscatto al tempo della domanda giudiziale.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su distinte e autonome "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere sul piano logico e giuridico la soluzione adottata, è onere dell'appellante impugnarle tutte. Ciò in quanto la mancata impugnazione di talune di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della decisione, alla modifica della decisione stessa (cfr.
Cass. n.10815/2019, Cass. n. 5102/2024, in tema di ricorso per cassazione).
5 Da ultimo, si osserva che nessuna domanda di restituzione dei canoni è mai stata proposta in primo grado.
Pertanto, ed in definitiva, l'appello va ritenuto inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda proposta e all'attività difensiva espletata (esclusa la voce relativa alla istruttoria/trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1887/2021 R.G. promossa da
(cf: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, in atti, dagli avv.ti Stefano
Aliotta e Floriana Zecchiaroli, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato in atti, dall'avv. Enrico la Via, presso il cui studio in Bergamo è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 4.10.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto notificato il 20.2.2014, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania esponendo di avere sottoscritto Controparte_1
con detta società, in data 15.2.2008, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo commerciale marca VOLVO della durata di sessanta mesi;
di avere pagato regolarmente i canoni dovuti, eccezion fatta per le ultime tre mensilità di novembre, dicembre 2012 e gennaio 2013; di avere corrisposto in data 2.2.2013
l'importo di €.10.000,00 quale saldo delle rate scadute e acconto di quanto dovuto per il riscatto del mezzo, per il quale era previsto in contratto il pagamento di euro
1.080,00 oltre iva ed eventuali spese di passaggio di proprietà; di avere chiesto alla società convenuta la determinazione dell'importo da versare a saldo per il riscatto, ottenendo la richiesta di corresponsione di somme errate e non dovute;
tanto premesso, chiedeva: 1) dichiarare che il mancato riscatto del mezzo oggetto del contratto di leasing è avvenuto per esclusivo comportamento illegittimo e colpevole della convenuta;
per l'effetto ordinare alla medesima convenuta di predisporre tutti gli adempimenti necessari ad effettuare il passaggio di proprietà del veicolo in capo all'attore; 2) secondariamente, dichiarare che il comportamento illegittimo della convenuta, per non aver voluto procedere al riscatto, ha determinato l'insorgere di danni in capo all'attore, impedendogli di utilizzare il veicolo per svolgere la propria attività di trasporto, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della complessiva somma di euro 150.000,00.
Nella resistenza della convenuta, il tribunale, con sentenza pubblicata il 7.9.2021 ha rigettato le domande dell'attore, dichiarato inammissibili quelle della convenuta.
Ha evidenziato il giudice a sostegno della decisione (per quanto qui d'interesse):
i) il pagamento di €.10.000,00 è stato effettuato dall'utilizzatore del bene in data successiva alla scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo canone, nonché per la corresponsione del prezzo di riscatto, secondo quanto statuito dall'art. 16 del contratto;
detto importo non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene, come dedotto dallo stesso attore nell'atto di citazione, in cui sono state operate contestazioni relative al restante importo dovuto a saldo;
2 ii) al contempo l'utilizzatore del bene è risultato in mora per il pagamento dei canoni relativi non solo a questo contratto, ma agli altri contratti in essere con il medesimo concedente, realizzandosi così un'altra delle condizioni legittimanti, ai sensi dell'art. 15, la risoluzione del contratto da parte della società concedente;
sicchè si sono verificate le condizioni in fatto per la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, volontà comunicata dalla società convenuta con telegramma del
17.10.2013, ai sensi dell'art. 15 del contratto;
iii) la facoltà di riscatto del mezzo non è stata comunque esercitata nelle modalità
e con i tempi di preavviso statuiti in contratto (60 giorni prima della scadenza), definiti “essenziali”, a pena di decadenza immediata da tale facoltà per l'utilizzatore del veicolo.
Avverso detta pronunzia ha proposto appello il , con atto notificato il Pt_1
21.12.2021, cui ha resistito l'appellata. Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante censura la sentenza, anzitutto, per aver ritenuto verificate le condizioni in fatto per l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, nonostante l'assenza di qualsiasi suo inadempimento.
Deduce che erra il giudicante quando afferma “che l'importo versato da Pt_1
non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene”; ciò che è sempre stato in contestazione tra le parti non sono le voci strettamente intese per effettuare il riscatto, ma gli importi che il avrebbe dovuto riconoscere alla società di Pt_1
leasing a titolo di rimborso delle tasse di proprietà del veicolo, somma del tutto complementare e per nulla vincolante al riscatto;
per effettuare il riscatto del mezzo oggetto del contratto di leasing, del resto, egli avrebbe dovuto pagare tutte le rate del leasing, l'importo previsto contrattualmente per il riscatto comprensivo di iva ed anche l'importo dovuto per il passaggio di proprietà, il tutto per la somma complessiva di euro 9.491,30; sicchè, con il bonifico di euro 10.000,00, effettuato in data 2/2/2013, il ebbe a versare alla società di leasing più di quanto dovuto Pt_1
per riscattare il mezzo.
3 Di contro, la società di leasing continuò per molti mesi a chiedere in modo arbitrario importi sempre diversi a tale titolo, ed anche ad imputare in modo errato il pagamento effettuato dal nel febbraio 2013. Pt_1
Inoltre, e sotto altro profilo, erra il giudicante nel ritenere valida la comunicazione di risoluzione operata da parte appellata, sia perché effettuata a mezzo di telegramma, anziché raccomandata a.r., come stabilito ab substantiam nel contratto, sia perché smentita dai comportamenti fattuali adottati successivamente, avendo la società di leasing, ancora nell'anno 2014, inviato al deducente i “documenti di sintesi alla clientela”, sia infine perché avvenuta in un tempo di molto successivo alla conclusione del contratto. Del resto delle due l'una: qualora, infatti, dovesse essere considerata valida la risoluzione contrattuale al devono essere restituiti tutti Pt_1
i canoni pagati secondo quanto previsto per legge.
2.) I motivi di impugnazione - sopra sinteticamente riassunti - non si confrontano compiutamente con quelli posti dal tribunale a sostegno della decisione.
Il giudice di prime cure ha infatti respinto le domande attoree - dirette ad ottenere l'accertamento del diritto del al riscatto del veicolo oggetto del contratto di Pt_1
leasing n. 2008200123, nonché il risarcimento del danno per non aver consentito al riscatto - in forza di una pluralità di argomentazioni, tra loro distinte e autonome, riassunte nella parte narrativa della presente sentenza ai punti i), ii) e iii).
Il gravame in esame si è, tuttavia, limitato a contestare la prima argomentazione, ossia quella secondo cui l'importo di €. 10.000 versato da in data 2.2.2013 Pt_1
“non era comunque sufficiente a consentire il riscatto del bene”. Mentre nulla ha invece dedotto per contestare le ulteriori argomentazioni, ossia: quella secondo cui, al contempo, l'utilizzatore del bene è risultato inadempiente nel pagamento dei canoni relativi agli altri due contratti di leasing in essere con il medesimo concedente,
“realizzandosi così un'altra delle condizioni legittimanti la risoluzione del contratto da parte della società concedente” ai sensi dell'art. 15; nonché quella secondo cui la facoltà di riscatto del mezzo non è stata, comunque, esercitata nelle modalità e con i tempi di preavviso (60 giorni prima della scadenza) espressamente previsti in contratto a pena di decadenza.
4 In altri termini, per un verso, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
2008200123 è stata motivata dalla sentenza appellata, non solo in relazione al mancato versamento di una somma “sufficiente a consentire il riscatto del bene” - su cui si incentra l'appello - ma anche in relazione alle morosità (pacificamente) sussistenti in relazione agli altri due contratti di veicoli commerciali in essere col medesimo concedente, inadempimento ritenuto legittimante, di per sé solo, ai sensi dell'art. 15 del contratto, alla risoluzione del contratto de quo, e sul quale nulla ha, tuttavia, dedotto parte appellante;
con la conseguenza che l'esistenza di un inadempimento dell'utilizzatore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, da parte della concedente, deve ritenersi definitivamente acclarato in giudizio.
Inoltre, l'infondatezza della pretesa attorea al riscatto del bene è stata, in ogni caso, motivata dal tribunale - a prescindere dall'esistenza di un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto - in relazione al mancato esercizio della relativa facoltà nelle modalità e con i tempi di preavviso (60 giorni prima della scadenza) previsti, a pena di decadenza, dall'art. 16 del contratto;
e neppure su tale ulteriore motivazione l'appellante ha formulato specifiche censure;
con l'ulteriore conseguenza che anche il tema di indagine circa l'inesistenza di una idonea comunicazione di risoluzione, ovvero circa la tacita rinuncia della concedente all'effetto risolutivo, appare irrilevante ai fini dell'accoglimento delle domande proposte, essendo l'utilizzatore, comunque, decaduto dal diritto di riscatto al tempo della domanda giudiziale.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su distinte e autonome "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere sul piano logico e giuridico la soluzione adottata, è onere dell'appellante impugnarle tutte. Ciò in quanto la mancata impugnazione di talune di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della decisione, alla modifica della decisione stessa (cfr.
Cass. n.10815/2019, Cass. n. 5102/2024, in tema di ricorso per cassazione).
5 Da ultimo, si osserva che nessuna domanda di restituzione dei canoni è mai stata proposta in primo grado.
Pertanto, ed in definitiva, l'appello va ritenuto inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda proposta e all'attività difensiva espletata (esclusa la voce relativa alla istruttoria/trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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