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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ND, Presidente DI GIOACCHINO NA, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5251/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3610/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107566503000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3610 del 21.2.2024 depositata il 14.3.2024, la Corte di Giustizia di primo
Grado di Roma sez.21, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società Società_1 snc di Società_2 CA e C. avverso la cartella esattoriale n. 09720210107566503000 per IVA anno 2019 oltre relativi interessi, sanzioni ed accessori, per un importo complessivo di € 2.257,73.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva- nullità della notifica della cartella opposta data la modalità con la quale è stata eseguita, consistente in un file PDF, privo di firma alcuna, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della ricorrente,- inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro;
- difetto di motivazione dell'atto impositivo;
- la nullità per mancata specificazione del criterio di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione;
-illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, co. 2, della l. 212/2000, il quale obbliga l'Amministrazione Finanziaria, in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione, di interpellare il contribuente a pena di nullità degli atti successivi;
- illegittimità per violazione dell'art. 2 del D.lgs. 462/97; - illegittimità dell'atto in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI, contestando quanto adverso sostenuto dalla ricorrente.
La Corte di primo grado ha emesso la sentenza riproducendo in toto altra decisione su altro contenzioso intervenuto tra le parti.
Appella la società Società_1 snc, non contestando la decisione di primo grado ma semplicemente riproponendo le medesime argomentazioni a difesa del ricorso introduttivo.
Non si costituisce nel grado l'Ufficio. Società_1 Società_2Con nota depositata in data 6.12.2025 la società snc di CA e C rappresenta di aver presentato ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis del DL 202/2024 convertito con modificazioni dalla legge 15/2025 , istanza di riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione Quater) di cui alla legge 197/202, comprensiva della cartella n.09720210107566503000 oggetto del gravame , accolta dall'Agenzia delle Entrate
SI (allegata), nonché copia dell'avvenuto pagamento della prima e della seconda rata del 26-7.2025 e 20.11.2025 con bollettino Banca_1 con addebito sul c.c.
Conto_Corrente_1 Banca_2 ; dichiara di rinunciare espressamente al presente giudizio che chiede venga dichiarato estinto con la compensazione come prevista ex lege per le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Collegio richiama il comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022 che dispone che "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". Nel caso in esame, stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata con istanza del 6.12.2025, non opposta, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18.12.2025
La Relatrice La Presidente
NA Di HI ER RA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ND, Presidente DI GIOACCHINO NA, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5251/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3610/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107566503000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3610 del 21.2.2024 depositata il 14.3.2024, la Corte di Giustizia di primo
Grado di Roma sez.21, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società Società_1 snc di Società_2 CA e C. avverso la cartella esattoriale n. 09720210107566503000 per IVA anno 2019 oltre relativi interessi, sanzioni ed accessori, per un importo complessivo di € 2.257,73.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva- nullità della notifica della cartella opposta data la modalità con la quale è stata eseguita, consistente in un file PDF, privo di firma alcuna, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della ricorrente,- inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro;
- difetto di motivazione dell'atto impositivo;
- la nullità per mancata specificazione del criterio di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione;
-illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, co. 2, della l. 212/2000, il quale obbliga l'Amministrazione Finanziaria, in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione, di interpellare il contribuente a pena di nullità degli atti successivi;
- illegittimità per violazione dell'art. 2 del D.lgs. 462/97; - illegittimità dell'atto in quanto non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI, contestando quanto adverso sostenuto dalla ricorrente.
La Corte di primo grado ha emesso la sentenza riproducendo in toto altra decisione su altro contenzioso intervenuto tra le parti.
Appella la società Società_1 snc, non contestando la decisione di primo grado ma semplicemente riproponendo le medesime argomentazioni a difesa del ricorso introduttivo.
Non si costituisce nel grado l'Ufficio. Società_1 Società_2Con nota depositata in data 6.12.2025 la società snc di CA e C rappresenta di aver presentato ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis del DL 202/2024 convertito con modificazioni dalla legge 15/2025 , istanza di riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione Quater) di cui alla legge 197/202, comprensiva della cartella n.09720210107566503000 oggetto del gravame , accolta dall'Agenzia delle Entrate
SI (allegata), nonché copia dell'avvenuto pagamento della prima e della seconda rata del 26-7.2025 e 20.11.2025 con bollettino Banca_1 con addebito sul c.c.
Conto_Corrente_1 Banca_2 ; dichiara di rinunciare espressamente al presente giudizio che chiede venga dichiarato estinto con la compensazione come prevista ex lege per le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Collegio richiama il comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022 che dispone che "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". Nel caso in esame, stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata con istanza del 6.12.2025, non opposta, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18.12.2025
La Relatrice La Presidente
NA Di HI ER RA