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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Mariangela Martina Carbonelli - Presidente - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice Relatore - dott. Roberto Bianco - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7085 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 17.03.2025, avente ad oggetto “impugnativa di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità e dichiarazione giudiziale di paternità”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. CASTRIOTTA ANTONIO, presso cui elettivamente domiciliato in Manfredonia alla
Via Maddalena n. 111
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. CASALE GRAZIA NUCCIA, presso cui elettivamente domiciliata in San Severo alla Via
Checchia Rispoli n. 15
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del curatore speciale Controparte_2 C.F._3
Avv. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3
CELENTANO ANNA LUCIA, presso cui elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Fiume n. 47
CONVENUTO
1 E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_4 C.F._4 dall'avv. TAVANO ANDREA, presso cui elettivamente domiciliato in Foggia al Viale Giuseppe La
Torre n. 292/C
CONVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il
P.M. ha concluso favorevolmente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio ex art. 263 Parte_1
c.c. deducendo: che, dalla relazione sentimentale con la convenuta, iniziata nel CP_1
2016 e terminata a fine agosto 2020, erano nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); - che, nel maggio 2020, durante una Controparte_2 CP_1
discussione, aveva confessato al che , con molta probabilità, era stato Pt_1 Controparte_2
concepito durante una relazione sentimentale parallela, che durava da oltre un anno, con il sig.
; - che il aveva proceduto dunque a sottoporsi a test comparativo del DNA CP_4 Pt_1 con il piccolo con l'assenso della - che l'esame comparativo genetico, effettuato CP_2 CP_1 presso l'istituto diagnostico “Varelli Srl” di San Severo, aveva indicato che il piccolo non CP_2
era il figlio biologico di Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1 accertarsi che non è il padre biologico di , e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
annullarsi il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità.
All'esito della prima udienza, preso atto della mancata costituzione di il Giudice CP_1
Istruttore ha proceduto alla nomina di un curatore speciale del minore con ordinanza del
14.04.2021, al contempo disponendo CTU genetica.
Con memoria del 24.05.2021, si è costituito in giudizio il curatore speciale, chiedendo che, nell'interesse del minore, venisse accertato se lo stesso fosse o meno figlio dell'attore.
Con memoria del 23.09.2021, si è costituita non opponendosi all'espletamento di CP_1
CTU genetica e rimettendosi a tali risultanze in ordine al rapporto di filiazione tra Parte_1
e il minore . Controparte_2
2 Con ordinanza del 7.04.2022, il Giudice Istruttore - rilevato che il giudizio n. 7653/2021, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del figlio da parte di nei Controparte_2 CP_4
confronti di risultava connesso, soggettivamente ed oggettivamente, al CP_1 procedimento di cui al n. R.G. 7085/2020, avente ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio , azionata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
– ha ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale, disporre la CP_1
riunione dei giudizi, al contempo disponendo nuovamente CTU genetica.
All'esito di tale ordinanza, , con istanza del 12.04.2022, ha rinunciato all'azione per CP_4
il riconoscimento del minore.
Con comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore in data 11.07.2023 e con note scritte del
28.10.2023, ha formalizzato la revoca della rinuncia all'azione manifestata con CP_4 precedenti note del 12.04.2022, ed ha insistito per l'effettuazione del test del DNA (tra il minore ed il sig. al fine di procedere, qualora dovesse emergere compatibilità, al riconoscimento del CP_4
minore . Controparte_2
Il Giudice Istruttore - preso atto di quanto sopra e richiamato il condivisibile orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “La rinuncia ha limitato effetto nell'ambito del procedimento in cui viene manifestata, con facoltà, quindi, di riproporre successivamente la domanda, in base all'ovvia considerazione che la rinuncia "definitiva" all'azione investe direttamente il diritto sostanziale (Cass., 18 marzo 1981, n. 1583; Cass., 9 agosto 1973, n. 2280), e contrasta, quindi, con
l'indisponibilità delle posizioni soggettive, come quelle relative allo status familiae, che sono riconducibili ai diritti della personalità” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14879)” (cfr., nel dettaglio, ordinanza del 31.10.2023) - ha ritenuto, alla luce di detta dichiarazione di CP_4
e tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco, in particolare dell'interesse superiore del minore, di dover procedere ad un'integrazione delle operazioni peritali, consistenti nella CTU genetica tra il minore ed il sig. CP_4
Con la medesima ordinanza, il Giudice Istruttore ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio, della natura costitutiva della sentenza che dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento, la quale, producendo i propri effetti solo con il suo passaggio in giudicato, non consente la contestuale pronuncia di dichiarazione della paternità, e ha invitato altresì le parti, ove la consulenza genetica desse esito positivo, a prendere posizione sul cognome da assegnare al figlio ex art. 262 c.c. e sui successivi aspetti in tema di affidamento e mantenimento ex art. 277 c.c.
3 La causa, istruita mediante C.T.U. genetica, è stata dunque assegnata a sentenza, senza i termini di cui di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 8.07.2024.
Con sentenza non definitiva di impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità n. 1935/2024 depositata il 16.07.2024 è stato accertato e dichiarato che il minore non è figlio di Controparte_2
con conseguente perdita da parte del minore del cognome paterno e attribuzione Parte_1
di quello materno.
Sussistendo rapporto di pregiudizialità tra la domanda accolta, di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità, e quella di dichiarazione giudiziale di paternità, contestualmente proposta da , il giudizio è stato sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza non CP_4
definitiva, trattandosi di sentenza dagli effetti costitutivi, subordinata al passaggio in giudicato, e non potendosi provvedere al riconoscimento dello stato di figlio prima della rimozione di quello preesistente, ai sensi degli artt. 253 e 269 c.c.
Riassunto il giudizio, verificata l'integrità del contraddittorio ed acquisita copia conforme della sentenza non definitiva munita di attestazione del passaggio in giudicato, la causa è stata nuovamente riservata in decisione, all'udienza del 17.03.2025, senza termini, stante la rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Divenuta inoppugnabile la sentenza non definitiva dichiarativa del difetto di veridicità del riconoscimento, e venuto quindi meno lo status di figlio del minore nei confronti di Controparte_2
può dunque vagliarsi la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, Parte_1
inizialmente formulata da . CP_4
La stessa è fondata e può pertanto trovare accoglimento.
L'attività peritale svolta con il supporto del Prof. ha condotto ad un risultato Persona_2
inequivocabile, perché il confronto tra il DNA del minore e quello di ha permesso CP_4
di attribuire al sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, la paternità biologica di CP_4
. Controparte_2
Infatti può essere affermata in questo caso, secondo i criteri di accertamento della scienza biomedica, la piena compatibilità del rapporto parentale essendo stata riscontrata una probabilità di paternità, dopo l'applicazione del calcolo biostatistico, del 99,99%: sul punto mette conto evidenziare che la Società Italiana di Genetica Umana ritiene che la paternità sia praticamente provata quando la probabilità di paternità sia superiore a 0,9972 ovvero superiore al 99,72%, ipotesi che come detto ricorre nella specie.
4 La percentuale sopra indicata processualmente non può che essere considerata pari alla certezza e rispetto alla quale, in aggiunta, vi sono le ulteriori risultanze di causa.
Risulta incontestato, perché tutte le parti in giudizio lo hanno confermato, che la in costanza CP_1
di relazione con il , nell'anno 2019 ha intrapreso una relazione sentimentale con Pt_1 CP_4
e che il bambino, nato ad [...] 2020, è stata riconosciuto ufficialmente dal come
[...] Pt_1
figlio naturale. La relazione sentimentale intrapresa dalla convenuta con il CP_1 CP_4
e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha concluso per l'attribuzione di
[...]
paternità di in favore del minore, sono elementi che possono consentire di CP_4
affermare che è il padre biologico del minore . CP_4 Controparte_2
Alla stregua delle anzidette considerazioni la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve essere accolta.
Conformemente alla richiesta formulata dalle parti, va attribuito al minore il cognome paterno
“ in aggiunta a quello materno “ , assunto in seguito alla dichiarazione del difetto di CP_4 CP_1
veridicità del riconoscimento.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo, condiviso dal Tribunale, per cui, quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico (Cass. n.
2751/2008; conf. Cass. n. 12640/2015; Cass. n. 18161/2019).
5 Il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Nel caso di specie, come prima cosa le parti non sono in contrasto sull'aggiunta del cognome paterno a quello materno, ed il minore non si trova ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale della sua vita, essendo prossimo al compimento di cinque anni alla data dell'autorizzazione giudiziale del riconoscimento paterno;
pertanto, si ritiene che il bambino non abbia ancora acquisito una definitiva, piena e formata identità, eventualmente suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del cognome paterno a quello materno che l'ha accompagnato solo di recente in seguito alla pronuncia di dichiarazione del difetto di veridicità del riconoscimento.
Ritiene, dunque, il Collegio che la scelta più rispondente all'interesse del minore sia quella di disporre che aggiunga il cognome paterno a quello materno. Controparte_2
La presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere comunicata dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita del minore affinché quest'ultimo ne faccia annotazione nell'atto di nascita del piccolo CP_2
[...]
L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità determina, invero, le statuizioni in ordine al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio CP_2
essendo quest'ultimo ancora minore, oltre al riconoscimento dell'obbligo del padre di
[...]
contribuire al mantenimento dello stesso.
Con riguardo al regime di affido del minore, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Controparte_2 prevalente presso la madre con la quale quest'ultimo convive stabilmente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in considerazione della circostanza che nei suoi anni di vita il minore ha avuto come punto di riferimento il marito della madre, con cui oggi convive, non conoscendo affatto il come propria figura paterna, al fine di garantire una CP_4
conoscenza graduale con conseguente frequentazione tra il padre e il figlio, risulta opportuno che, per almeno i primi sei mesi, gli incontri avvengano gradualmente in modalità protetta ed in accordo con i Servizi Sociali e con il Consultorio familiare territorialmente competenti (San Severo), cui si delega una assidua calendarizzazione e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico in
6 relazione all'età evolutiva del minore, al fine di sostenere il piccolo nella costruzione del CP_2
rapporto con la figura paterna.
Solo dopo un primo periodo di monitoraggio, gli incontri potranno avvenire in forma libera;
pertanto, il padre potrà vedere e tenere con il figlio minore previa semplice intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, riaccompagnandole presso il domicilio materno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio e/o di agosto da concordare con la madre.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che in base all'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento dei figli “in misura proporzionale al proprio reddito”; considerato pertanto che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del loro figlio ex art. 337 ter c.c., orbene convivendo il minore stabilmente con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio.
Posto che il padre – in base a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - ha una situazione lavorativa precaria ed ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza, oltre ad aiuti economici da parte di parenti pari a circa 6.200,00 euro, valutate le condizioni economiche delle parti, come in atti documentate, il Tribunale stima congruo determinare la somma mensile di € 150,00 quale contributo paterno al mantenimento del minore, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge.
Il padre sarà inoltre chiamato a corrispondere in favore del figlio, nella misura del 50%, le spese straordinarie per lo stesso occorrenti, spese compiutamente individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale in data 18.03.2016.
Per quanto riguarda la richiesta di arretrati per il mantenimento del minore (da qualificarsi come domanda di regresso ex art. 1299 c.c: cfr., ex multis, Cass. n. 7960/2017), formulata da
[...]
soltanto con le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in CP_1
data 13.03.2025, la domanda è inammissibile in quanto, vertendosi in tema di diritti disponibili, è stata proposta oltre il termine previsto per le preclusioni processuali e, dunque, tardivamente. In
7 proposito, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “In seguito alla sentenza dichiarativa della paternità naturale il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva fin dalla nascita;
ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio" e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili” (cfr., ex multis, Cass. n. 23630/2009;
n. 11211/2014).
Ciò posto, l'obbligo del mantenimento decorrerà dal giorno della domanda.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.230 del 2021, si dispone che lo stesso sia corrisposto interamente alla (sulla derogabilità, da parte del Giudice di merito, CP_1 della regola di cui all'art. 6, co. 4, d.lgs. cit., cfr. Cass. 4672/2025), in considerazione delle circostanze che il figlio minore vive stabilmente con la madre e trascorre maggiori tempi di permanenza con quest'ultima, la quale si occupa in via prioritaria dei bisogni e delle esigenze immediate del figlio.
In ordine alla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, si osserva quanto di seguito.
Mancando una contrapposizione di interessi tra le parti, le spese di lite, stante inoltre la necessarietà dell'accertamento giudiziale in ordine all'impugnativa di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità e la dichiarazione giudiziale di paternità, devono compensarsi integralmente tra le parti.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, compiuta nell'interesse comune delle parti, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre naturale di CP_4 Persona_3
nato a [...] il [...];
[...]
- dispone, a norma dell'art. 262 c.c., che aggiunga il cognome paterno a quello Controparte_2
materno, posponendolo a quello materno e, per l'effetto, dispone che il minore suddetto si chiami d'ora in poi ”; Persona_4
- affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_2
prevalente presso la madre e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
8 - pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al CP_4 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di regresso del mantenimento formulata da
CP_1
- riconosce il diritto della madre del minore di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti in causa;
- dichiara compensate le spese di c.t.u. tra le parti in causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al P.M., ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare di San Severo e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita del minore per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia in data 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ssa Mariangela Martina Carbonelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Mariangela Martina Carbonelli - Presidente - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice Relatore - dott. Roberto Bianco - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7085 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 17.03.2025, avente ad oggetto “impugnativa di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità e dichiarazione giudiziale di paternità”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. CASTRIOTTA ANTONIO, presso cui elettivamente domiciliato in Manfredonia alla
Via Maddalena n. 111
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. CASALE GRAZIA NUCCIA, presso cui elettivamente domiciliata in San Severo alla Via
Checchia Rispoli n. 15
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del curatore speciale Controparte_2 C.F._3
Avv. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3
CELENTANO ANNA LUCIA, presso cui elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Fiume n. 47
CONVENUTO
1 E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_4 C.F._4 dall'avv. TAVANO ANDREA, presso cui elettivamente domiciliato in Foggia al Viale Giuseppe La
Torre n. 292/C
CONVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il
P.M. ha concluso favorevolmente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio ex art. 263 Parte_1
c.c. deducendo: che, dalla relazione sentimentale con la convenuta, iniziata nel CP_1
2016 e terminata a fine agosto 2020, erano nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); - che, nel maggio 2020, durante una Controparte_2 CP_1
discussione, aveva confessato al che , con molta probabilità, era stato Pt_1 Controparte_2
concepito durante una relazione sentimentale parallela, che durava da oltre un anno, con il sig.
; - che il aveva proceduto dunque a sottoporsi a test comparativo del DNA CP_4 Pt_1 con il piccolo con l'assenso della - che l'esame comparativo genetico, effettuato CP_2 CP_1 presso l'istituto diagnostico “Varelli Srl” di San Severo, aveva indicato che il piccolo non CP_2
era il figlio biologico di Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1 accertarsi che non è il padre biologico di , e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
annullarsi il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità.
All'esito della prima udienza, preso atto della mancata costituzione di il Giudice CP_1
Istruttore ha proceduto alla nomina di un curatore speciale del minore con ordinanza del
14.04.2021, al contempo disponendo CTU genetica.
Con memoria del 24.05.2021, si è costituito in giudizio il curatore speciale, chiedendo che, nell'interesse del minore, venisse accertato se lo stesso fosse o meno figlio dell'attore.
Con memoria del 23.09.2021, si è costituita non opponendosi all'espletamento di CP_1
CTU genetica e rimettendosi a tali risultanze in ordine al rapporto di filiazione tra Parte_1
e il minore . Controparte_2
2 Con ordinanza del 7.04.2022, il Giudice Istruttore - rilevato che il giudizio n. 7653/2021, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del figlio da parte di nei Controparte_2 CP_4
confronti di risultava connesso, soggettivamente ed oggettivamente, al CP_1 procedimento di cui al n. R.G. 7085/2020, avente ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio , azionata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
– ha ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di economia processuale, disporre la CP_1
riunione dei giudizi, al contempo disponendo nuovamente CTU genetica.
All'esito di tale ordinanza, , con istanza del 12.04.2022, ha rinunciato all'azione per CP_4
il riconoscimento del minore.
Con comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore in data 11.07.2023 e con note scritte del
28.10.2023, ha formalizzato la revoca della rinuncia all'azione manifestata con CP_4 precedenti note del 12.04.2022, ed ha insistito per l'effettuazione del test del DNA (tra il minore ed il sig. al fine di procedere, qualora dovesse emergere compatibilità, al riconoscimento del CP_4
minore . Controparte_2
Il Giudice Istruttore - preso atto di quanto sopra e richiamato il condivisibile orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “La rinuncia ha limitato effetto nell'ambito del procedimento in cui viene manifestata, con facoltà, quindi, di riproporre successivamente la domanda, in base all'ovvia considerazione che la rinuncia "definitiva" all'azione investe direttamente il diritto sostanziale (Cass., 18 marzo 1981, n. 1583; Cass., 9 agosto 1973, n. 2280), e contrasta, quindi, con
l'indisponibilità delle posizioni soggettive, come quelle relative allo status familiae, che sono riconducibili ai diritti della personalità” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14879)” (cfr., nel dettaglio, ordinanza del 31.10.2023) - ha ritenuto, alla luce di detta dichiarazione di CP_4
e tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco, in particolare dell'interesse superiore del minore, di dover procedere ad un'integrazione delle operazioni peritali, consistenti nella CTU genetica tra il minore ed il sig. CP_4
Con la medesima ordinanza, il Giudice Istruttore ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio, della natura costitutiva della sentenza che dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento, la quale, producendo i propri effetti solo con il suo passaggio in giudicato, non consente la contestuale pronuncia di dichiarazione della paternità, e ha invitato altresì le parti, ove la consulenza genetica desse esito positivo, a prendere posizione sul cognome da assegnare al figlio ex art. 262 c.c. e sui successivi aspetti in tema di affidamento e mantenimento ex art. 277 c.c.
3 La causa, istruita mediante C.T.U. genetica, è stata dunque assegnata a sentenza, senza i termini di cui di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 8.07.2024.
Con sentenza non definitiva di impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità n. 1935/2024 depositata il 16.07.2024 è stato accertato e dichiarato che il minore non è figlio di Controparte_2
con conseguente perdita da parte del minore del cognome paterno e attribuzione Parte_1
di quello materno.
Sussistendo rapporto di pregiudizialità tra la domanda accolta, di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità, e quella di dichiarazione giudiziale di paternità, contestualmente proposta da , il giudizio è stato sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza non CP_4
definitiva, trattandosi di sentenza dagli effetti costitutivi, subordinata al passaggio in giudicato, e non potendosi provvedere al riconoscimento dello stato di figlio prima della rimozione di quello preesistente, ai sensi degli artt. 253 e 269 c.c.
Riassunto il giudizio, verificata l'integrità del contraddittorio ed acquisita copia conforme della sentenza non definitiva munita di attestazione del passaggio in giudicato, la causa è stata nuovamente riservata in decisione, all'udienza del 17.03.2025, senza termini, stante la rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Divenuta inoppugnabile la sentenza non definitiva dichiarativa del difetto di veridicità del riconoscimento, e venuto quindi meno lo status di figlio del minore nei confronti di Controparte_2
può dunque vagliarsi la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, Parte_1
inizialmente formulata da . CP_4
La stessa è fondata e può pertanto trovare accoglimento.
L'attività peritale svolta con il supporto del Prof. ha condotto ad un risultato Persona_2
inequivocabile, perché il confronto tra il DNA del minore e quello di ha permesso CP_4
di attribuire al sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, la paternità biologica di CP_4
. Controparte_2
Infatti può essere affermata in questo caso, secondo i criteri di accertamento della scienza biomedica, la piena compatibilità del rapporto parentale essendo stata riscontrata una probabilità di paternità, dopo l'applicazione del calcolo biostatistico, del 99,99%: sul punto mette conto evidenziare che la Società Italiana di Genetica Umana ritiene che la paternità sia praticamente provata quando la probabilità di paternità sia superiore a 0,9972 ovvero superiore al 99,72%, ipotesi che come detto ricorre nella specie.
4 La percentuale sopra indicata processualmente non può che essere considerata pari alla certezza e rispetto alla quale, in aggiunta, vi sono le ulteriori risultanze di causa.
Risulta incontestato, perché tutte le parti in giudizio lo hanno confermato, che la in costanza CP_1
di relazione con il , nell'anno 2019 ha intrapreso una relazione sentimentale con Pt_1 CP_4
e che il bambino, nato ad [...] 2020, è stata riconosciuto ufficialmente dal come
[...] Pt_1
figlio naturale. La relazione sentimentale intrapresa dalla convenuta con il CP_1 CP_4
e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha concluso per l'attribuzione di
[...]
paternità di in favore del minore, sono elementi che possono consentire di CP_4
affermare che è il padre biologico del minore . CP_4 Controparte_2
Alla stregua delle anzidette considerazioni la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve essere accolta.
Conformemente alla richiesta formulata dalle parti, va attribuito al minore il cognome paterno
“ in aggiunta a quello materno “ , assunto in seguito alla dichiarazione del difetto di CP_4 CP_1
veridicità del riconoscimento.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo, condiviso dal Tribunale, per cui, quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico (Cass. n.
2751/2008; conf. Cass. n. 12640/2015; Cass. n. 18161/2019).
5 Il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Nel caso di specie, come prima cosa le parti non sono in contrasto sull'aggiunta del cognome paterno a quello materno, ed il minore non si trova ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale della sua vita, essendo prossimo al compimento di cinque anni alla data dell'autorizzazione giudiziale del riconoscimento paterno;
pertanto, si ritiene che il bambino non abbia ancora acquisito una definitiva, piena e formata identità, eventualmente suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del cognome paterno a quello materno che l'ha accompagnato solo di recente in seguito alla pronuncia di dichiarazione del difetto di veridicità del riconoscimento.
Ritiene, dunque, il Collegio che la scelta più rispondente all'interesse del minore sia quella di disporre che aggiunga il cognome paterno a quello materno. Controparte_2
La presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere comunicata dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita del minore affinché quest'ultimo ne faccia annotazione nell'atto di nascita del piccolo CP_2
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L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità determina, invero, le statuizioni in ordine al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio CP_2
essendo quest'ultimo ancora minore, oltre al riconoscimento dell'obbligo del padre di
[...]
contribuire al mantenimento dello stesso.
Con riguardo al regime di affido del minore, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Controparte_2 prevalente presso la madre con la quale quest'ultimo convive stabilmente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in considerazione della circostanza che nei suoi anni di vita il minore ha avuto come punto di riferimento il marito della madre, con cui oggi convive, non conoscendo affatto il come propria figura paterna, al fine di garantire una CP_4
conoscenza graduale con conseguente frequentazione tra il padre e il figlio, risulta opportuno che, per almeno i primi sei mesi, gli incontri avvengano gradualmente in modalità protetta ed in accordo con i Servizi Sociali e con il Consultorio familiare territorialmente competenti (San Severo), cui si delega una assidua calendarizzazione e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico in
6 relazione all'età evolutiva del minore, al fine di sostenere il piccolo nella costruzione del CP_2
rapporto con la figura paterna.
Solo dopo un primo periodo di monitoraggio, gli incontri potranno avvenire in forma libera;
pertanto, il padre potrà vedere e tenere con il figlio minore previa semplice intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, riaccompagnandole presso il domicilio materno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio e/o di agosto da concordare con la madre.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che in base all'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento dei figli “in misura proporzionale al proprio reddito”; considerato pertanto che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del loro figlio ex art. 337 ter c.c., orbene convivendo il minore stabilmente con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio.
Posto che il padre – in base a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - ha una situazione lavorativa precaria ed ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza, oltre ad aiuti economici da parte di parenti pari a circa 6.200,00 euro, valutate le condizioni economiche delle parti, come in atti documentate, il Tribunale stima congruo determinare la somma mensile di € 150,00 quale contributo paterno al mantenimento del minore, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge.
Il padre sarà inoltre chiamato a corrispondere in favore del figlio, nella misura del 50%, le spese straordinarie per lo stesso occorrenti, spese compiutamente individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale in data 18.03.2016.
Per quanto riguarda la richiesta di arretrati per il mantenimento del minore (da qualificarsi come domanda di regresso ex art. 1299 c.c: cfr., ex multis, Cass. n. 7960/2017), formulata da
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soltanto con le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in CP_1
data 13.03.2025, la domanda è inammissibile in quanto, vertendosi in tema di diritti disponibili, è stata proposta oltre il termine previsto per le preclusioni processuali e, dunque, tardivamente. In
7 proposito, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “In seguito alla sentenza dichiarativa della paternità naturale il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva fin dalla nascita;
ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio" e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili” (cfr., ex multis, Cass. n. 23630/2009;
n. 11211/2014).
Ciò posto, l'obbligo del mantenimento decorrerà dal giorno della domanda.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.230 del 2021, si dispone che lo stesso sia corrisposto interamente alla (sulla derogabilità, da parte del Giudice di merito, CP_1 della regola di cui all'art. 6, co. 4, d.lgs. cit., cfr. Cass. 4672/2025), in considerazione delle circostanze che il figlio minore vive stabilmente con la madre e trascorre maggiori tempi di permanenza con quest'ultima, la quale si occupa in via prioritaria dei bisogni e delle esigenze immediate del figlio.
In ordine alla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, si osserva quanto di seguito.
Mancando una contrapposizione di interessi tra le parti, le spese di lite, stante inoltre la necessarietà dell'accertamento giudiziale in ordine all'impugnativa di riconoscimento della paternità per difetto di veridicità e la dichiarazione giudiziale di paternità, devono compensarsi integralmente tra le parti.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, compiuta nell'interesse comune delle parti, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre naturale di CP_4 Persona_3
nato a [...] il [...];
[...]
- dispone, a norma dell'art. 262 c.c., che aggiunga il cognome paterno a quello Controparte_2
materno, posponendolo a quello materno e, per l'effetto, dispone che il minore suddetto si chiami d'ora in poi ”; Persona_4
- affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_2
prevalente presso la madre e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
8 - pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al CP_4 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di regresso del mantenimento formulata da
CP_1
- riconosce il diritto della madre del minore di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti in causa;
- dichiara compensate le spese di c.t.u. tra le parti in causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al P.M., ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare di San Severo e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita del minore per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia in data 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ssa Mariangela Martina Carbonelli
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