Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4035/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 01/12/2023, da
1) Parte_1 nata nel REGNO UNITO il 21/12/1965 cittadina: inglese e tedesca Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 13 - CERMENATE con l'Avv. LAURA TETTAMANTI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 13 - CERMENATE con l'Avv. SIMONA FERLIN
i quali hanno contratto matrimonio in LONDRA (REGNO UNITO), in data 29/02/2000,
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate - anno 2013, atto n. 18, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
con i seguenti figli maggiorenni
- nata il 25.01,1997 - economicamente autosufficiente Persona_1
- nato il 21.06,1998 - economicamente autosufficiente Persona_2
- nata in data [...] - economicamente autosufficiente Persona_3
- nato il [...] - non economicamente autosufficiente Persona_4
-
FATTO
I coniugi sopra indicati, nelle more del giudizio di separazione, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Assegnazione casa coniugale in comproprietà alla moglie
1.1 L'attuale casa coniugale, in comproprietà nella misura del 50% di entrambi i coniugi, continuerà ad essere assegnata, alla sig.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Pt_1 Per_4 studente universitario in corso, e ai figli e , autonomi economicamente. Per_2 Per_3
Le utenze della casa e le imposte e le tasse legate al godimento dell'immobile continueranno ad essere a carico della sola Signora Pt_1
Le eventuali tasse e/o imposte gravanti sulla mera proprietà, saranno di competenza, nella misura di pertinenza di ciascuno, di entrambi i coniugi proprietari.
Le spese straordinarie (casa coniugale e pertinenze), dovranno essere approvate, deliberate e ripartite al 50% tra i due coniugi secondo le norme del codice civile;
mentre quelle ordinarie saranno a carico della assegnataria.
Il sig. si attiverà con la moglie, che collaborerà, per l'intestazione entro 30 giorni dalla Pt_2 firma dell'accordo, salvo comprovati ritardi dipesi con GSE alla signora del contratto Pt_1 dell'impianto fotovoltaico con GSE. Dall'accordo di separazione ad oggi, il Sig. ha Pt_2 beneficiato di € 108,14; detto importo, oltre ad eventuali altre somme successivamente maturate, verrà riversato alla signora al passaggio della intestazione. Pt_1
Il Sig. ha lasciato la casa coniugale ma non ha potuto asportare tutti propri beni Pt_2 personali, che saranno prelevati entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
3. Obbligo economico di mantenimento del figlio Persona_4
3.1. I genitori concordano che per il figlio (studente che sta terminando il primo anno Persona_4 di università a Milano, ed ha in corso contratto di lavoro a tempo determinato, con durata di anni due e retribuzione di euro circa 670 mensili) il Signor erogherà sul conto corrente Pt_2 intestato alla sig.ra la somma di € 320, 00 mensili per dodici mensilità, a titolo di assegno Pt_1 di mantenimento indiretto, da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli aumenti indice ISTAT, decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Nel caso il rapporto di lavoro di cui sopra dovesse esser interrotto prima della scadenza o alla scadenza dello stesso, in ipotesi di mancato reperimento di altra occupazione con pari retribuzione, il padre corrisponderà alla madre quale contributo di mantenimento la somma di
€ 350 mensili, rivalutabili annualmente nei termini che precedono.
3.2 Assegni familiari e AUUF:
I coniugi concordano che il marito continuerà a percepire l'assegno familiare elvetico per il figlio finché vi saranno i presupporti per la legge elvetica, con impegno a riversare il Per_4 relativo importo sul conto della moglie unitamente al mantenimento per il figlio, finché ne sussisterà il diritto. La signora a sua volta continuerà a percepire l'assegno unico in Pt_1
Italia nella misura residuale attualmente riconosciuta, finché ne sussisterà il diritto
Solo nel caso in cui ciò non fosse possibile in base alla legge svizzera, l'AUUF sarà richiesto al
100% dalla sig.ra Pt_1
Il sig. ogni mese verserà alla signora l'importo in euro della somma ricevuta a Pt_2 Pt_1 tale titolo, al tasso di cambio vigente nel giorno dell'accredito da parte dell'ente svizzero
I genitori ed il figlio collaboreranno per fornire ogni documentazione necessaria per la Per_4 domanda da presentare all'INPS e/o all'Istituto previdenziale elvetico.
4. . Detrazioni fiscali:
I genitori concordano che il figlio ove non autosufficiente, sarà a carico fiscale al 50% Per_4 anche ai fini Irpef.
5. Spese straordinarie
I genitori divideranno nella misura del 50% le spese extra assegno per il figlio come da Per_4 protocollo del Tribunale di Como che di seguito si riporta,
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) visite da pediatra privato;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
e) farmaci omeopatici;
b) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici b) libri di testo;
c) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati c) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria d) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive non ordinarie e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione e carburante) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta di consenso, che dovrà pervenire all'altro, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica,), salvo urgenze, almeno quindici giorni prima del compimento della attività o del termine per l'iscrizione alla stessa se antecedente all'inizio, con indicazione specifica della spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro il termine massimo di sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta e la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Entro il termine dei sette giorni dalla richiesta l'altro genitore potrà proporre altri preventivi solo se di prezzo inferiore. Entro i cinque giorni successivi i genitori prederanno la decisione.
Alla fine di ciascun mese il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto nel medesimo mese. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Definizione rapporti economici tra i coniugi
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, il sig. Pt_2 erogherà, a liquidazione di ogni richiesta di sostegno e contributo economico per qualsiasi natura, causa e/o titolo alla moglie, la somma di euro 4500,00 (quattromila, cinquecento ), al deposito della sentenza di divorzio. 7.
I coniugi valuteranno eventuali prossime decisioni sulla casa coniugale, come la cessione della quota di proprietà da un coniuge all'altro o la messa in vendita della stessa con nomina di un'unica agenzia immobiliare scelta di comune accordo , sempre che siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa alla Signora Pt_1
8. Secondo Pilastro:
I coniugi concordano di applicare, in materia di suddivisione a favore della moglie delle prestazioni di uscita della quota del c.d. II Pilastro, maturato durante il matrimonio dal signor nonché in materia di conseguente erogazione e quantificazione della quota a favore della Pt_2 moglie anche su conti di libero passaggio (conto di libero passaggio n. 17-0391-748-5. del sig.
elvetica n. avs , importo al Controparte_1 CP_2 C.F._3
31.12.2024 CHF 213'472.26 o eventuali altri conti di libero passaggio), la legge Svizzera vigente alla data di sottoscrizione del presente verbale. Il marito comunicherà alla moglie con almeno sei mesi di anticipo la data dell'eventuale pensionamento, ai fini dell'avviamento delle pratiche di riscossione della quota di II Pilastro, nonché fornirà all'ufficio competente i documenti necessari per liquidazione diretta dell'importo dovuto alla moglie.
9. I coniugi dichiarano di essere soddisfatti di quanto definito, di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo ragione e /o causa l'uno dall'altro, a parte l'esatto adempimento degli obblighi di cui al punto 6 e al punto 8.
Sono fatte salve le eventuali successive modifiche consensuali da effettuarsi per iscritto, da parte di entrambi
10. Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia al vincolo della solidarietà da parte dei legali ex art. 13 comma 8 L.31.12.2012 n. 247.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 29/02/2000, in LONDRA (REGNO UNITO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERMENATE
(anno 2013, atto n. 18, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERMENATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao