Ordinanza collegiale 27 marzo 2023
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con sentenza non definitiva del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a …
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Annullamento d'ufficio e tutela dell'interesse culturale (nota a Corte Costituzionale, 26 giugno 2025, n. 88) di Michele Ricciardo Calderaro Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 sollevate dal Consiglio di Stato. – 3. La ricostruzione sistematica del potere di annullamento d'ufficio da parte della Corte costituzionale. – 4. Tutela del patrimonio culturale ed annullamento d'ufficio: la controversa dialettica tra interessi pubblici “qualificati” ed i provvedimenti di secondo grado. 1. Il caso di specie. La Corte costituzionale, con la sentenza che si commenta, è intervenuta su un tema tanto delicato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2025REG.PROV.COLL.
N. 05844/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5844 del 2017, proposto da
Comune di Cortaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi, Federico Boezio, domiciliato presso il Consiglio di Stato, Segreteria della Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Graziani in Roma, via Po, 22;
Conferenza di Servizi in materia ambientale c/o Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eco RG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Deflorian, domiciliato presso il Consiglio di Stato, Segreteria della Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Pa Holding S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00157/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della Eco RG S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Federico Boezio, Luca Graziani e Umberto Deflorian;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il Comune di Cortaccia ha impugnato l’autorizzazione integrata ambientale n. 33/137 del 29 luglio 2016, rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano alla Eco RG s.r.l., relativa alla realizzazione di un uovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Cortaccia, in via Alto Adige, n. 16; unitamente alla suddetta a.i.a. il Comune impugnava anche il “ Parere al progetto di variante per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in Comune di Cortaccia - committente ECO ENERGY Srl ”, rilasciato in data 6.6.2016 dalla Conferenza di Servizi in materia
ambientale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, prot. n. 315526; e la Deliberazione n. 1044 in data 4.10.2016 della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, avente ad oggetto: “ Ricorso gerarchico del Comune di Cortaccia avverso il progetto per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi Eco-RG nel comune di
Cortaccia - Respinto ”.
2. In esito al giudizio di primo grado, nel quale si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e la Eco Eergy s.r.l., il T.R.G.A. ha respinto il ricorso, rilevando che:
- l’a.i.a. oggetto di impugnazione non può ritenersi illegittima per il solo fatto di essere stata rilasciata pendendo il procedimento gerarchico presentato dal Comune avverso il parere favorevole della Conferenza di servizi del 6 giugno 2016, che costituisce atto preliminare alla messa in esercizio dell’impianto: ciò per la ragione che il Comune, presentando il ricorso gerarchico, non ha chiesto la sospensione del parere impugnato;
- la decisione resa sul ricorso gerarchico da parte della Giunta provinciale non può ritenersi inficiata da difetto di istruttoria per non aver svolto una istruttoria autonoma rispetto alla proposta di rigetto formulata dalla Conferenza di servizi, posto che la normativa di riferimento non obbliga l’organo decidente a compiere indagini tecniche, tantomeno esterne all’Amministrazione, prima di decidere; nel caso di specie la Giunta provinciale ha ritenuto di chiedere il parere della Conferenza di servizi, ed ha poi ritenuto, consapevolmente, di fare proprie le considerazioni espresse dalla medesima sui motivi di ricorso gerarchico; conseguentemente non sussisterebbe il denunciato vizio, di violazione dell’art. 9 della L.P. n. 17/1993;
- il progetto sul quale si è pronunciata favorevolmente la conferenza di servizi, e in relazione al quale è stata rilasciata l’a.i.a. del 29 luglio 2016, è quello presentato il 19 febbraio 2016, cioè il progetto che Eco RG ha modificato dopo che su un precedente progetto, presentato il 23 giugno 2015, aveva determinato il parere negativo del 2 dicembre 2015 della Conferenza di servizi; il progetto del 19 febbraio 2016 ha inteso superare i motivi ostativi che inficiavano il progetto originario, è stato accuratamente esaminato dalla Conferenza di servizi, in particolare proprio nelle parti già valutate negativamente; le valutazioni della Conferenza di servizi al proposito debbono ritenersi conformi al quadro normativo; in relazione alla circostanza che la Conferenza di servizi si è limitata ad indicare la capacità operativa massima di 65.000 ton/anno, a fronte delle 180.000 richieste, non essendo stato possibile “ determinare i tempi di autocontrollo e non essendo stati “ specificati i tempi e le modalità di caratterizzazione del materiale (CSS) e dei rifiuti in uscita” , il T.R.G.A. cha ritenuto che i tempi di autocontrollo, di caratterizzazione del materiale (CSS) e dei rifiuti in uscita non devono considerarsi requisiti essenziali del progetto, essendo comunque i relativi dati, ricavabili autonomamente dal progetto, stati analizzati nel caso specifico dalla Conferenza di servizi, che ha tratto le sue conclusioni, che appaiono logiche e conformi al dettato normativo; contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, Eco RG ha trasmesso tempestivamente all’Agenzia per l’Ambiente i dati relativi alle quantità annue di rifiuti trattati, distinti secondo i rispettivi codici CER; la Conferenza di servizi ha chiaramente autorizzato solo i trattamenti R12; le valutazioni espresse dalla Conferenza di servizi sono espressione di discrezionalità che nella specie risulta scevra da profili di illogicità manifesta o da difetto di istruttoria;
- il procedimento celebrato avanti la Conferenza di servizi si è legittimamente svolto in assenza del Comune, atteso che la L.P. . 2/2007 disciplina la procedura di rilascio dell’a.i.a. in modo autonomo da quanto previsto all’art. 208 del D. L.vo n. 152/2006, prevedendo una fase di pubblicazione del progetto, con facoltà per chiunque di presentare osservazioni: nel caso di specie il Comune si è avvalso di tale facoltà.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Cortaccia.
4. Nel giudizio d’appello si sono costituiti in giudizio tanto la Provincia autonoma di Bolzano che la Eco Eergy s.r.l., insistendo per la reiezione del gravame. La Provincia ha eccepito, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alla circostanza che l’impugnata a.i.a. è stata modificata e sostituita da ua nuova a.i.a., di cui al provvedimento n. 33-227 in data 22.11.2022.
5. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 23 marzo 2023, in occasione della quale il Collegio, ritenuta la necessità di verificare la regolarità del procedimento sfociato nel rilascio, alla Eco RG s.r.l., della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 33-137 del 29/7/2016 e della Conferenza di Servizi in materia ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano, ha disposto verificazione sui seguenti quesiti:
“(i) per quale tipo di attività Eco RG s.r.l. ha presentato, il 19 febbraio 2016, la domanda di rilascio di AIA, e se la documentazione allegata a corredo della domanda, nonché quella successivamente depositata ad integrazione, fosse esaustiva, corrispondente a quella richiesta dalla normativa vigente (in particolare la L.P. di Bolzano n. 2/2007 e il D. L.vo 152/2006) e tale da consentire all’Autorità procedente di effettuare tutte le valutazioni del caso; dica, in particolare, il verificatore, se la domanda di AIA e gli allegati consentissero di individuare compiutamente la natura e i quantitativi di rifiuti in entrata nell’impianto, la natura dei trattamenti ai quali i rifiuti sarebbero stati sottoposti, la natura e i quantitativi di prodotti o di rifiuti che sarebbero usciti dall’impianto a seguito dei trattamenti, precisando se tali informazioni dovessero essere necessariamente indicate nella domanda di AIA; precisi inoltre il verificare quali siano le difformità e le mancanze eventualmente rilevate, rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, nella domanda di AIA e nella documentazione allegata;
(ii) quale tipo di attività la Eco RG s.r.l. sia stata, in concreto, autorizzata ad esercitare mediante l’AIA n. 33-137 del 29 luglio 2016 e quali delle attività indicate nella domanda non siano state autorizzate, se e quali prescrizioni siano state apposte alla suddetta AIA, e in particolare se l’AIA contenga prescrizioni relative alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti trattabili e alla tipologia dei trattamenti eseguibili nell’impianto; dica, in particolare, il verificatore, se l’AIA rilasciata a Eco RG il 29 luglio 2016 autorizzi solo le operazioni che rientrano nel codice R12, precisando, in caso di risposta positiva, quali operazioni potessero intendersi autorizzate con il riferimento al suddetto codice R12, se la produzione di rifiuti combustibili e/o di combustibile da rifiuti possa intendersi autorizzata con il mero rinvio al codice R12 e se la documentazione allegata alla domanda, o comunque acquisita dalla Conferenza di Servizi, consentisse di autorizzare la produzione di rifiuti combustibili, o di combustibile da rifiuti;
(iii) secondo quanto risulta dalla documentazione contabile tenuta dall’azienda nonché da quella che deve essere obbligatoriamente tenuta per consentire la tracciabilità dei rifiuti, se, e fino a quando, la Eco RG s.r.l. abbia effettivamente svolto solo la/le attività in concreto autorizzate mediante l’AIA del 29 luglio 2016;
(iv) quali eventuali successive AIA abbia ottenuto la Eco RG s.r.l. e quali modifiche queste abbiano apportato alla AIA del 29 luglio 2016 .”.
6. Il verificatore ha depositato il proprio elaborato i data 3 dicembre 2023.
7. I data 13 giugno 2024 Eco RG ha depositato in giudizio documentazione comprovate la presentazione, da parte di Eco RG, di una istanza per modifiche sostanziali all’a.i.a. . 33-227 di data 22.11.2022, e l’avvio di procedimento sotto la data del 16 maggio 2024.
8. La causa è stata, infine, chiamata all’udienza pubblica del 4 luglio 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Preliminarmente il Collegio ritiene necessario dare conto degli esiti della verificazione disposta dal Collegio.
9.1. In risposta al primo questi, il verificatore ha evidenziato che mediante richieste presentate il 25 giugno 2015 e il 19 febbraio 2016 Eco RG ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero di rifiuti di cui ai codici R3, R12 ed R13 di cui all’Allegato C
alla Parte IV del TUA (D. L.vo n. 152/2006), nonché le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 di cui all’Allegato B alla Parte IV del TUA. Il verificatore ha ritenuto che, rispetto a tale richiesta, la documentazione fornita dalla Società non fosse del tutto esaustiva, rispetto a quanto imposto dalla normativa vigente. In particolare (ai par. 3.9 e 3.10 della relazione di verificazione) il verificatore ha ritenuto la documentazione complessivamente depositata non idonea per consentire di individuare compiutamente la natura e i quantitativi di prodotti o di rifiuti che sarebbero usciti dall’impianto a seguito dei trattamenti, in particolare per il fatto che la domanda non quantificava né qualificava, se non in via esemplificativa, una porzione rilevante dei rifiuti in uscita dal processo produttivo: in sede di rilascio dell’AIA l’Agenzia ha tentato di ovviare a questa imprecisione fissando un volume massimo consentito di scarti del processo produttivo, ancorandolo al volume massimo consentito di trattamento, ma il verificatore ha dimostrato come tale prescrizione consentisse comunque comportamenti poco virtuosi. Per quanto riguarda, invece, i quantitativi di rifiuti in entrata e le relative caratteristiche, il verificatore ha ritenuto che fossero stati adeguatamente indicati nella documentazione allegata alla domanda di AIA.
Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 20 della L.P. di Bolzano n. 2/2007, il verificatore ha rilevato che sia la domanda originaria (del 25 giugno 2015) che la relazione preliminare del progetto da parte della Provincia contenevano una verifica della conformità del progetto alle Best Available Techniques, e peraltro tale verifica di conformità, con riferimento specifico ad ogni singola conclusione BAT pertinente, è divenuta obbligatoria, nel settore del trattamento dei rifiuti, solo nell’agosto 2018, mentre prima di allora non era cogente, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2010/75/UE, c.d. Industrial Emission Directive.
In conclusione il verificatore ha ritenuto che le principali carenze nella documentazione allegata alla domanda di AIA, rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, riguardassero la quantificazione e caratterizzazione di una quantità rilevante di rifiuti potenzialmente prodotti dal processo (sino a 26.000 t/anno, come imposto dall’AIA contestata), la mancata specificazione e la mancata verifica dei destini di tali rifiuti, che dovrebbe - nei limiti del possibile - privilegiare percorsi di recupero in luogo dello smaltimento, oltre alla mancata evidenza di valutazioni sul ripristino del sito alla definitiva cessazione dell’attività.
9.2. Quanto alla natura delle attività di recupero oggetto di autorizzazione, il verificatore ha riferito che la domanda presentata da Eco RG s.r.l., pur formalmente riferita a tre operazioni di recupero e a tre operazioni di smaltimento, in sostanza, richiedeva l’autorizzazione solo per due operazioni di recupero, R3 ed R12, e a una operazione di smaltimento, la D13. Alla luce della documentazione tecnica (in particolare degli “schemi di flusso”) allegata alla domanda, il verificatore ha concluso che l’Agenzia non ha autorizzato le operazioni di recupero R3 e R13, ed ha invece autorizzato le attività codice R12, di cui all’Allegato C alla Parte IV del TUA, ovvero quelle finalizzate alla “produzione” di rifiuti EER 19 12 12 ed EER 19 12 10 (CSS/CDR), le quali, in base allo schema funzionale annesso all’AIA impugnata, si compendiano esclusivamente di un insieme di operazioni meccaniche di miscelazione, cernita e frantumazione, nonché in una serie di operazioni analitiche tese ad accertare le caratteristiche dei rifiuti. Il verificatore ha inoltre chiarito che l’autorizzazione alle operazioni R12 include anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti in ingresso all’impianto, nonché il deposito temporaneo di rifiuti in uscita, ovviamente con riferimento ai rifiuti da assoggettare al trattamento R12 o esitati da tale processo. Le prescrizioni indicate nell’AIA sono, ad avviso del verificatore, nel complesso coerenti con una autorizzazione riferita alle sole attività R12: in particolare la prescrizione secondo cui “ Ciò ad eccezione del 20% della quantità massima di rifiuti autorizzata di 65.000 t/anno (cioè, 13.000 t/anno) derivanti dalla lavorazione dall’area A1b che potranno essere conferiti direttamente per il recupero a impianti terzi ” deve interpretarsi nel senso che anche l’autorizzazione a conferire “direttamente” per un massimo di 13.000 t/anno rifiuti “ per il recupero a impianti terzi ” ricada nella fattispecie dell’operazione R12, e dunque non può riferirsi alla “ messa a riserva – R13 ” o al “ deposito preliminare – D 15 ”. In definitiva, il verificatore ritiene che l’autorizzazione alle attività R12, oggetto di autorizzazione, comprenda tutte le attività necessarie alla trasformazione e che “altri codici attività sono necessari solo nel caso in cui tali attività vengano esercitate in modo tecnicamente autonomo rispetto all’attività R12 di produzione di rifiuti EER 19 12 12 ed EER 19 12 10 (CSS/CDR) effettivamente autorizzata ”. Di contro non risultano essere state autorizzate le operazioni R3, R13.
9.3. Sul terzo quesito il verificatore ha riferito che “ Sulla base dei risultati dei bilanci, si può affermare che la situazione degli anni 2016, 2018 e 2021 appare regolare. È verosimile che, nell’anno 2017, si siano verificati significativi errori di registrazione, poiché v’è una discrepanza negativa, tra i bilanci, di circa il 10% di tutto il rifiuto trattato. Un tale ammanco sarebbe plausibile in un impianto che effettua trattamenti biologici, ma appare eccessivo in un impianto che effettua esclusivamente trattamenti meccanici. Gli anni 2019 e 2020 presentano bilanci che circa si compensano, pertanto, appare plausibile la presenza di errori nelle registrazioni delle giacenze di fine 2019. Infine, il 2022 è in una situazione analoga a quella del 2019, che potrebbe compensarsi con quella che risulterà dalla chiusura del 2023. ”; relativamente ai volumi autorizzati, “ si rileva che nel 2021, seppur il quantitativo di rifiuto EER 19 12 12 ricevuto sia stato di oltre 37.000 t/anno, a fronte dell’originario limite di 30.000 t/anno, con la modifica all’AIA introdotta nel 2017 è stato autorizzato un ulteriore quantitativo di 8.000 t/anno, a discapito di altre tipologie di rifiuti, per l’operazione R13. Analogamente, nel 2022, il quantitativo di rifiuto EER 19 12 12 ricevuto si attestato a poco meno di 36.000 t/anno, a fronte tuttavia dei limiti imposti dalla nuova AIA del 2022 che prevedono massimo 32.000 t/anno di EER 19 12 12 per l’operazione R12 e ulteriori 8.000 t/anno per l’operazione R13 .”.
In sostanza, il verificatore ha rilevato qualche scostamento nei volumi trattati, ma relativamente alla natura dei rifiuti in entrata e in uscita, con l’eccezione di alcuni rifiuti che ben potrebbero essere correlati alla manutenzione degli impianti e che pertanto sono riconducibili alla attività autorizzata; pertanto, “ Eco RG s.r.l. ha effettivamente svolto solo l’attività in concreto autorizzate mediante l’AIA del 29 luglio 2016 sino alla modifica avvenuta nel corso del 2017, che ha aggiunto alle operazioni autorizzate l’operazione R13 per un quantitativo massimo di 8.000 t/anno di rifiuto EER 19 12 12, in aggiunta al quantitativo di 30.000 t/anno del medesimo rifiuto accettabile per l’operazione R12, ma entro il quantitativo complessivo di 65.000 t/anno fissato dall’AIA contestata .”
9.4. Relativamente alle modifiche intervenute rispetto alla AIA oggetto di impugnazione, va ricordata soprattutto quella di cui al provvedimento del 6 dicembre 2017, n.709913, che ha autorizzato l’operazione di recupero R13 per il codice EER 191212 per un quantitativo di
8.000 ton/anno, senza modifica del quantitativo complessivo di 65.000 t/anno; le altre modifiche approvate sino al 2021 hanno avuto ad oggetto, essenzialmente, la sostituzione di macchinari o l’aggiornamento delle aree di gestione. La ricordata autorizzazione alle attività codice R13 è, secondo il verificatore, contraria alla legge, poiché il rifiuto EER 19 12 12 può essere sottoposto solo a operazioni da R1 a R11 e non a un’operazione R13: peraltro, tale illegittima autorizzazione, al trattamento di recupero R13 di un rifiuto derivante da operazioni R12, non costituirebbe un caso isolato.
9.5. In definitiva, dalla verificazione è emerso che l’A.I.A. oggetto di impugnazione non può considerarsi illegittima in rapporto all’oggetto dell’autorizzazione e alla documentazione allegata: se pure quest’ultima lasciava dei margini di dubbio in relazione ai quantitativi ed alla natura dei rifiuti in uscita dall’impianto, e sebbene l’Amministrazione non abbia indicato prescrizioni idonee a neutralizzare completamente la vaghezza di tale elemento, risulta nondimeno che Eco RG s.r.l. di fatto, negli anni successivi, non ne ha abusato, limitandosi ad effettuare le attività di recupero R12, che erano state debitamente autorizzate, senza incorrere in significativi scostamenti dai quantitativi. L’unica vera illegittimità sarebbe, invece, rinvenibile nella modifica dell’A.I.A. del 2017, laddove questa ha consentito a Eco RG s.r.l. anche l’esercizio delle attività di recupero R13: ma tale illegittimità – riferita spontaneamente dal verificatore – non è stata fatta oggetto di specifica censura nel ricorso di primo grado, anche perché riferibile ad un provvedimento non formalmente impugnato nel presente giudizio, e dunque il Collegio non può tenerne conto.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio rileva che le censure di carattere sostanziale che il Comune di Cortaccia ha posto a fondamento dell’impugnazione del parere della Conferenza di Servizi del 6 giugno 2016, censure che il Comune appellante ripropone con il terzo motivo d’appello, per lo più destituite di fondamento.
10.1. Con tale censura l’appellante denunciava che il progetto presentato da Eco RG s.r.l. non presentava i “ requisiti essenziali del progetto ”, come desumibili dalla normativa di riferimento, e ciò sia per quanto riguarda la individuazione della natura e dei quantitativi dei rifiuti in entrata e in uscita, sia per quanto riguarda le misure dirette a controllare le emissioni nell’ambiente.
10.2. Come si è visto il verificatore ha però ritenuto, all’esito di una verifica minuziosa, che in realtà il progetto fosse corredato dalla documentazione idonea, in generale, a consentire all’Amministrazione di valutare ogni aspetto, e pure a voler concedere che la valutazione delle emissioni fosse inizialmente carente, si deve prendere atto del fatto che la verifica di applicazione delle Best Available Techniques è diventata obbligatoria, nel settore dei rifiuti, solo nell’agosto 2018. Solo con riferimento all’ammontare dei quantitativi di rifiuti in uscita, esitati dalle attività di recupero R12, il verificatore ha individuato una ambiguità, nel progetto e nella relativa prescrizione apposta all’A.I.A.; tuttavia lo stesso verificatore, dopo aver analizzato la documentazione obbligatoria della Società, non ha potuto affermare che si siano verificati alcuni degli abusi che lo stesso prefigurava a pag. 22 della relazione.
10.3. Ne consegue che la censura può essere accolta solo limitatamente a quella ambiguità presente nel progetto e nell’A.I.A. relativa al quantitativo e alla caratterizzazione dei rifiuti in uscita, tradottasi nella prescrizione apposta all’A.I.A. secondo cui “ La quantità massima dei rifiuti decadenti dall’area di produzione P1 (M1, M2, M3) e provenienti dall’area A2 non può eccedere il 40% della quantitá massima autorizzata di 65.000 t/anno, cioè le 26.000 t/anno ”: tale prescrizione così come formulata non può ritenersi legittima e deve essere modificata, in quanto non garantisce di per sé la corretta gestione dell’impianto; tuttavia, dovendosi constatare che di essa non è stato fatto un uso distorto da parte della Società appellata, il Collegio ritiene che all’attualità non risponda ad alcuna effettiva utilità dichiarare l’illegittimità dell’intera autorizzazione impugnata, annullandola con effetti ex tunc , solo in ragione della prescrizione di che trattasi.
10.4. Il Collegio, conclusivamente, ritiene di accogliere la censura in esame limitatamente al mero accertamento dell’illegittimità della prescrizione riportata nel paragrafo che precede, e senza pronuncia di annullamento, in tutto o in parte, dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata.
11. Infondati sono anche il primo ed il secondo motivo d’appello, a mezzo dei quali il Comune appellante ha dedotto (i) l’illegittimità dell’A.I.A, in quanto rilasciata il 29 luglio 2016, senza attendere la decisione sul ricorso gerarchico proposto dal Comune, il 27 giugno 2016, avverso il parere della Conferenza di Servizi del 6 giugno 2016, ed inoltre (ii) e l’illegittimità della Deliberazione n. 1044 in data 4.10.2016 della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il parere della Conferenza di Servizi del 6 giugno 2016.
11.1. L’art. 9 della L.P. Bolzano n. 17/1993, stabilisce, ai commi 7 e segg., che “7. D' ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l' organo decidente può sospendere per gravi motivi l' esecuzione dell' atto impugnato . 8. Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell' atto impugnato. 9. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all' organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti. 10. L' organo decidente o il responsabile dell' istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.”
11.2. La L.P. n. 17/1993 prevede che la sospensione del provvedimento impugnato può essere disposta solo per gravi motivi, e anche d’ufficio: il fatto che tale sospensione non è stata accordata d’ufficio dalla Giunta Provinciale è indicativo della insussistenza di gravi motivi per cui dovesse essere disposta. In ogni caso, come rilevato dal primo giudice, la mancata sospensione del parere impugnato con il ricorso gerarchico abilitava l’Amministrazione a concludere il procedimento mediante il rilascio del provvedimento conclusivo, cioè dell’A.I.A. del 29 luglio 2016.
11.3. E’ poi vero che la decisione della Giunta Provinciale, di respingimento del ricorso, richiama le argomentazioni indicate dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale, nella seduta del 10 agosto 2016: si tratta pur sempre di una motivazione per relationem , che si è compendiata nella indicazione di 5 specifiche argomentazioni per ciascuno degli argomenti posti a fondamento del ricorso gerarchico e che, perciò, soddisfa l’obbligo di motivazione.
11.4. Il Comune appellante, peraltro, non ha indicato specifici adempimenti istruttori che il Comune avrebbe potuto espletare e che avrebbero condotto ad una diversa decisione: il Comune, in effetti, non ha neppure dedotto e dimostrato l’erroneità delle deduzioni poste a fondamento della decisione, limitandosi alla constatazione che la Giunta Provinciale non avrebbe svolto una sua istruttoria, appiattendosi totalmente sulle deduzioni della Conferenza di Servizi. Non v’è dunque ragione per affermare che la decisione del 4 ottobre 2016, della Giunta Provinciale, sia effettivamente inattendibile, in quanto affetta da difetto di istruttoria.
11.5. In conclusione, vanno respinti anche il primo ed il secondo dei motivi d’appello.
12. Infondato è anche il quarto motivo d’appello, con cui il Comune assume l’illegittimità dell’A.I.A. impugnata per essere stata adottata da una Conferenza di Servizi alla quale non era stato invitato a partecipare.
12.1. Al proposito si deve osservare che l’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006 impone, all’autorità procedente, di invitare alla conferenza di servizi, solo i soggetti titolari di competenze in materia ambientale, e il Comune non rientra tra queste ultime: si vedano, a tale proposito, Cons. Stato, Sez. II, n. 4734 dell’8 luglio 2019, secondo cui “ La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare .”; e Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2020, n.2733, secondo cui “ Nell'ambito di una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), avente a oggetto un impianto già esistente per il trattamento di rifiuti pericolosi e per la rigenerazione di olii usati, in un caso nel quale le Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela della salute hanno espresso parere positivo al rilascio del suddetto titolo, per di più basato su una articolata e adeguata motivazione, non sussiste prevalenza del parere contrario del Comune, le cui contestazioni poggiano, peraltro, su motivazioni di carattere sostanzialmente urbanistico, in quanto trattasi di Amministrazione non specificamente preposta alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute (con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio): la conferenza di servizi, infatti, è retta da un criterio maggioritario e, comunque, non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti.”.
12.2. Di conseguenza la mancata partecipazione del Comune alla Conferenza di Servizi che ha rilasciato l’A.I.A. impugnata non può essere causa di illegittimità della medesima.
13. In conclusione l’appello va respinto accolto nei limiti indicati ai precedenti paragrafi 10.3. e 10.4, il che rende superfluo l’esame dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti resistenti.
14. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio nonché la ripartizione, in parti uguali tra le parti del giudizio, delle spese di verificazione.
15. Tenuto conto della complessità degli accertamenti compiuti dal verificatore, della quantità dei documenti esaminati per rispondere ai quesiti, del pregio della relazione rassegnata al Collegio nonché del valore della causa, correlato al valore dell’impianto autorizzato con l’A.I.A. oggetto di impugnazione, il Collegio ritiene adeguato, e in linea con le tariffe vigenti, il compenso indicato che il verificatore ha indicato nella nota orari, depositata il 6 marzo 2024, entro il termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra tutte le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Pone a carico dell’appellante Comune di Cortaccia, della Eco RG s.r.l. e della Provincia di Bolzano, in uguale misura, le spese di verificazione, che si liquidano – come da nota depositata il 6 marzo 2024, in complessivi €. 10.260,91, oltre IVA e CAP, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO